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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, LA
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE00532/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE00532/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE00532/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 il ricorrente deteneva partecipazione pari al 45% nella società "Società_1 srl".
Con Atto di adesione veniva accertato maggior reddito per Euro 91.201,00, per costi oggettivamente inesistenti ed effettuava ravvedimento con dichiarazione integrativa.
I soci sono madre e figlia, cioè società a ristretta base azionaria, pertanto, sorge una presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo ai soci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere con condann alle spese che liquida in Euro 1.000,00, in quanto la società a ristretta base azionaria fa sorgere una presunzione di utili extracontabili in capo ai soci, secondo orientamento consolidato della Giurisprudenza della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetto del ricorso;
condanna spese che liquida in euro 1.000,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, LA
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 790/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE00532/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE00532/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CE00532/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 il ricorrente deteneva partecipazione pari al 45% nella società "Società_1 srl".
Con Atto di adesione veniva accertato maggior reddito per Euro 91.201,00, per costi oggettivamente inesistenti ed effettuava ravvedimento con dichiarazione integrativa.
I soci sono madre e figlia, cioè società a ristretta base azionaria, pertanto, sorge una presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo ai soci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere con condann alle spese che liquida in Euro 1.000,00, in quanto la società a ristretta base azionaria fa sorgere una presunzione di utili extracontabili in capo ai soci, secondo orientamento consolidato della Giurisprudenza della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetto del ricorso;
condanna spese che liquida in euro 1.000,00.