Art. 10.
Dopo l' articolo 5 della legge 17 febbraio 1981, n. 26 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento del Fondo, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, un commissario straordinario che esercita le funzioni che spettano al presidente e al comitato di amministrazione.
Al commissario straordinario spetta lo stesso trattamento economico previsto per il presidente, che viene posto a carico del bilancio del Fondo.
La gestione commissariale puo', in caso di necessita', essere prorogata per non piu' di sei mesi".
Dopo l' articolo 5 della legge 17 febbraio 1981, n. 26 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento del Fondo, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, un commissario straordinario che esercita le funzioni che spettano al presidente e al comitato di amministrazione.
Al commissario straordinario spetta lo stesso trattamento economico previsto per il presidente, che viene posto a carico del bilancio del Fondo.
La gestione commissariale puo', in caso di necessita', essere prorogata per non piu' di sei mesi".