CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCJ-19000012 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 67/2025
FATTO
Con atto del 22/01/2025, Ricorrente_1 , presentava ricorso avverso avviso di accertamento per omesso versamento della "Ecotassa" (imposta sulle emissioni di CO2) per l'anno 2019, notificato dall' AG. delle Entr. Direz.Prov. Di Matera che gli chiedeva il pagamento di € 2.393,91 perché il ricorrente ha immatricolato in Italia una AG AS (targata Targa_1) in data 05.06.2019.
Sostenuta la non debenza dell'imposta de qua poiché detta auto era stata, comunque,acquistata il
29.08.2013,si richiamava la normativa prevedente l'applicazione della tassa solo se sia l'acquisto sia l'immatricolazione avvenivano nella finestra temporale tra il 01.03.2019 e , il 31.12.2021 per cui, essendo l'acquisto precedente al 2019, l'imposta non si sarebbe dovuta applicare.
Seguivano considerazioni personali ed inoltrate le proprie richieste.
Controdeduceva l'ufficio sostenendo che l'affermazione del contribuente (acquisto nel 2013) si basa su una scrittura privata non registrata e che, secondo l'art. 2704 del Codice Civile, una scrittura privata senza data certa (ossia non registrata presso l'Agenzia delle Entrate o priva di timbro postale/notarile) non è opponibile ai terzi, compresa l'Amministrazione Finanziaria.
Concludendo che , in quanto il documento di acquisto del 2013 non ha data certa certificata, per il Fisco
l'unico dato certo è la data di immatricolazione (giugno 2019), che ricade pienamente nel periodo di vigenza dell'Ecotassa, si concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Si rileva, invero, dalla documentazione idoneamente allegata dalla parte (Carte de identitate a Vehiculului(retro) VECCHIO MODELLO), che l'autovettura oggetto della presente controversia, AG AS tg. Targa_1, già nell'anno 2013, era in proprietà della stessa e, pertanto, non soggetta, come previsto dalla richiamata normativa, alla tassazione di cui sopra. Prevedendo, infatti, la stessa che “l'Ecotassa si applichi solo se sia l'acquisto sia l'immatricolazione avvengono nella finestra temporale tra il 01.03.2019 e il 31.12.2021” , ed avendo invece il ricorrente dimostrato con un documento ufficiale, valido a tutti gli effetti e riportante data certa, che il passaggio di proprietà è regolarmente avvenuto tempo addietro, va interamente disatteso il controdedotto difensivo della convenuta Amministrazione Finanziaria specificando che, oltre a ribadire il presente decisum, le spese di giudizio vanno interamente compensate fra le parti, attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI LEO ROBERTO NUNZIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TCJ-19000012 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 67/2025
FATTO
Con atto del 22/01/2025, Ricorrente_1 , presentava ricorso avverso avviso di accertamento per omesso versamento della "Ecotassa" (imposta sulle emissioni di CO2) per l'anno 2019, notificato dall' AG. delle Entr. Direz.Prov. Di Matera che gli chiedeva il pagamento di € 2.393,91 perché il ricorrente ha immatricolato in Italia una AG AS (targata Targa_1) in data 05.06.2019.
Sostenuta la non debenza dell'imposta de qua poiché detta auto era stata, comunque,acquistata il
29.08.2013,si richiamava la normativa prevedente l'applicazione della tassa solo se sia l'acquisto sia l'immatricolazione avvenivano nella finestra temporale tra il 01.03.2019 e , il 31.12.2021 per cui, essendo l'acquisto precedente al 2019, l'imposta non si sarebbe dovuta applicare.
Seguivano considerazioni personali ed inoltrate le proprie richieste.
Controdeduceva l'ufficio sostenendo che l'affermazione del contribuente (acquisto nel 2013) si basa su una scrittura privata non registrata e che, secondo l'art. 2704 del Codice Civile, una scrittura privata senza data certa (ossia non registrata presso l'Agenzia delle Entrate o priva di timbro postale/notarile) non è opponibile ai terzi, compresa l'Amministrazione Finanziaria.
Concludendo che , in quanto il documento di acquisto del 2013 non ha data certa certificata, per il Fisco
l'unico dato certo è la data di immatricolazione (giugno 2019), che ricade pienamente nel periodo di vigenza dell'Ecotassa, si concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Si rileva, invero, dalla documentazione idoneamente allegata dalla parte (Carte de identitate a Vehiculului(retro) VECCHIO MODELLO), che l'autovettura oggetto della presente controversia, AG AS tg. Targa_1, già nell'anno 2013, era in proprietà della stessa e, pertanto, non soggetta, come previsto dalla richiamata normativa, alla tassazione di cui sopra. Prevedendo, infatti, la stessa che “l'Ecotassa si applichi solo se sia l'acquisto sia l'immatricolazione avvengono nella finestra temporale tra il 01.03.2019 e il 31.12.2021” , ed avendo invece il ricorrente dimostrato con un documento ufficiale, valido a tutti gli effetti e riportante data certa, che il passaggio di proprietà è regolarmente avvenuto tempo addietro, va interamente disatteso il controdedotto difensivo della convenuta Amministrazione Finanziaria specificando che, oltre a ribadire il presente decisum, le spese di giudizio vanno interamente compensate fra le parti, attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.