Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 6861
CASS
Sentenza 7 novembre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2685/2023 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, emessa il 7 novembre 2023, relatore il Consigliere Luciano Imperiali. Le parti ricorrenti hanno contestato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale per associazione a delinquere di stampo mafioso, usura ed estorsione. I ricorrenti hanno sollevato questioni relative alla mancanza di prove sufficienti per dimostrare l'esistenza di un sodalizio criminoso, la partecipazione attiva dei singoli e l'applicazione delle aggravanti di metodo mafioso.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le censure sollevate si discostassero dai parametri di legittimità e fossero manifestamente infondate. Ha argomentato che la sentenza impugnata avesse adeguatamente motivato l'esistenza di una struttura organizzativa dedita a delitti di usura ed estorsione, supportata da intercettazioni e testimonianze. La Corte ha sottolineato che l'aggravante del metodo mafioso non richiede necessariamente l'esistenza di un'associazione mafiosa, ma può derivare dalle modalità intimidatorie delle condotte. Pertanto, la decisione della Corte d'Appello è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, confermando la responsabilità dei ricorrenti.

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Massime1

Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova applicazione nel caso in cui il teste riferisca circostanze apprese da una specifica persona, pur se non identificata con le sue generalità, essendo le stesse assimilabili a mere confidenze, per le quali è ammessa la prova testimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 6861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6861
    Data del deposito : 7 novembre 2023

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