Sentenza 7 novembre 2023
Massime • 1
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova applicazione nel caso in cui il teste riferisca circostanze apprese da una specifica persona, pur se non identificata con le sue generalità, essendo le stesse assimilabili a mere confidenze, per le quali è ammessa la prova testimoniale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
L 0686 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2685/2023 - Presidente - ELISABETTA ROSI UP 07/11/2023- Relatore LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 24887/2023 ANDREA PELLEGRINO MASSIMO PERROTTI SS LEOPIZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AV NT nato a [...] il [...] TO ZO nato a [...] il [...] LO LA nato a [...] il [...] DI ON UA nato a [...] A CANCELLO il 03/10/1989 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: l'avvocato BUONINCONTRO DOMENICO in difesa di TO ZO e LO LA si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. l'avvocato LOMBARDI GIULIANA in difesa di AV NT si è riportato ai motivi di ricorso per l'annullamento della sentenza impugnata. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26/10/2022, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti degli odierni ricorrenti: di BU NZ e di sua madre LO RM in ordine al de itto di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato dalle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dal metodo mafioso, e del BU altresì in ordine a reati di usura (capi b, d, h) ed estorsione (tentata, capo c, e consumata, capo g), nei confronti di UO AN in ordine ai delitti di cui all'art. 416 cod. pen. ed all'art. 644 cod. pen., e di Di UO SQ in ordine alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di arma da fuoco. La Corte territoriale, invece, ha parzialmente riformato la pronuncia del primo giudice solo in ordine al trattamento sanzionatorio. Il procedimento che ha portato a tali imputazioni aveva tratto origine dall'omicidio di LO NZ, detto "o cammurristiello", pregiudicato legato agli ambienti della criminalità organizzata di Acerra. Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito, le indagini conseguenti non avevano portato all'individuazione degli autori dell'omicidio, ma avevano rivelato un sodalizio guidato dal BU, i cui uomini di fiducia erano stati individuati in UO AN e LA LE, ma che si avvaleva anche di sua madre LO RM, mentre il Di UO era alla guida della storica organizzazione nota come famiglia dei "marcianisielli". La sentenza impugnata evidenzia che da conversazioni intercettate coinvolgenti le strette congiunte di LO NZ era emerso che questo aveva ricevuto un prestito dal BU, a tassi usurai, subendo i tentativi del predetto di rientrare in possesso del capitale, anche con condotte intimidatorie, anche dopo la restituzione di 30.000 euro di interessi. Le sentenze di merito hanno, così, riconosciuto l'esistenza di un sodalizio - guidato dal BU - dedito a delitti di usura ed estorsione, tra i quali quelli oggetto delle altre imputazioni, delitti ritenuti aggravati dal metodo mafioso, anche alla luce di precedente condanna del BU per reato aggravato dalla finalità di agevolare il clan LO. L'imputazione elevata al Di UO, relativa al possesso e porto di un'arma, non rinvenuta, si fonda invece su un'intercettazione nel corso della quale lo stesso invitava un sodale, a lui sottoposto, a "levarsi da là", perché "sta la pistola lì sotto".
2. Con unico ricorso a mezzo del comune difensore - avv. Buonincontro -il BU e sua madre LO RM hanno articolato nove motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo, comune ad entrambi, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di un'associazione per delinquere pur nel difetto degli elementi costitutivi di cui all'art. 416 cod. pen., non risultando la reiterazione plurima di uniformi condotte criminose, né l'affectio societatis, né una sia pur rudimentale organizzazione. 2 2.2. Con il secondo motivo la sola LO ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sua partecipazione al sodalizio, emergendo dalle intercettazioni perfino il suo rifiuto di assecondare le richieste del figlio.
2.3. Il solo BU, con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alle ipotesi delittuose di usura di cui ai capi B),D), ed H), non essendo state sequestrate somme sui conti correnti, nè acquisite le relative contabili al fine di accertare le movimentazioni di denaro, e non risultando nemmeno gli interessi pattuiti con i prestiti di cui si tratta.
2.4. la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 194 comma 3 e 195 comma 7 cod. proc. pen., quanto alle utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese a s.i.t. da DO SA, LO IL e RI IN. La DO aveva riferito che solo terze persone non identificate, e non figlio, le avevano riferito di interessi che questo doveva corrispondere al cugino BU: si assume che se questo fosse stato vero, la teste lo avrebbe riferito già con le dichiarazioni resa il 17/2/2019. Le dichiarazioni di LO IL, poi, si fondano solo su quanto riferitole dalla madre IR, mentre peccano di genericità le dichiarazioni della moglie del LO, RI IN.
2.5. la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla valutazione degli elementi di prova in ordine al reato di usura ai danni di LO NZ, di cui al capo B). Si sottolinea, in particolare, la valenza probatoria del documento sottoscritto dal LO di aver ricevuto dal cugino BU il prestito di 100.000 euro senza interessi, assumendo che non si può ritenere trattarsi di prova precostituita a favore.
2.6. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo di estorsione aggravata di cui al capo C) ai danni dello stesso LO, assumendosi che questo sarebbe smentito da un episodio in occasione del quale il LO ebbe a schiaffeggiare il BU e da un sms inviato dallo stesso LO alla madre, che evidenzia la poca considerazione che il predetto aveva del cugino. Si contesta poi non essere state valorizzate le spiegazioni del ricorrente in ordine ad un proverɔio napoletano ("o tavuto P. non tiene maniglie") per evidenziare la presunta avarizia della vittima, ben diverse dalla minaccia di portarlo alla bara.
2.7. la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla valutazione degli elementi di prova in ordine al reato di usura ai danni di RI EN PP, di cui al capo D), non essendo state ben valorizzate le dichiarazioni del BU nell'interrogatorio di garanzia, mentre quelle del RI sarebbero smentite anche da quelle di suo padre.
2.8. la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'estorsione aggravata di cui al capo G) ai danni di RE LU, difettando qualsiasi condotta violenta o minatoria, che si assume non emergere nemmeno dalle conversazioni intercettate. 3 ER 2.9. Con l'ultimo motivo di impugnazione a sostegno del ricorso per entrambi i ricorrenti sono state dedotte, infine, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., non potendosi desumere questa dal solo fatto che il BU è nipote di LO RO, "o cammuristiello", ucciso nel 2000, la cui organizzazione da allora sarebbe svanita nel nulla soppiantata dal clan Di -D LC, autori dell'omicidio.
3. A sostegno del suo ricorso il UO ha articolato tre motivi di impugnazione:
3.1. vizio di motivazione perché lacunosa e contraddittoria in ordine alla ritenuta - responsabilità del ricorrente per la partecipazione all'ipotizzato sodalizio criminoso. Il ricorso contesta la motivazione per relationem con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, con argomentazioni che si assumono contraddittorie in ordine alla sussistenza di un vincolo permanente nascente da un accordo associativo, laddove si assume, invece, doversi rinvenire un accordo meramente occasionale ed accidentale diretto alla commissione di uno o più reati, come si assume confermato dalla gestione familiare dei fatti di cui si tratta. Difetterebbe, infatti, il requisito dell'organizzazione, con divisione di ruoli e competenze finalizzato alla realizzazione del programma criminoso, necessaria per il riconoscimento dell'associazione. Si duole il ricorrente che l'estensore si sia limitato, a suo avviso, ad un "collage" disarmonico e contraddittorio delle fonti di prova, rendendo così incomprensibile la motivazione stessa.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, non ricollegabile all'appartenenza a sodalizio mafioso, bensì alle modalità dell'azione criminosa, fondata sulla forza di intimidazione ed omertà: si deduce non essere emerso che sia ostentata la forza di un vincolo associativo e che dagli esiti delle intercettazioni non risulterebbero superate la violenza e la minaccia proprie dell'estorsione. Si evidenzia, in particolare con riferimento al capo h) che il compendio probatorio si risolve in un'unica telefonata tra il UO ed il IU, che non ha rapporto diretto con la persona offesa, tale da rivelare l'esercizio di metodo mafioso per il suo intervento.
3.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Si deduce, tra l'altro, che la sentenza ha indicato il LA ed il UO come "bracci destri" del BU, poi riservando ai due un trattamento sanzionatorio del tutto diverso.
4. Di UO SQ ha affidato il ricorso a due motivi di impugnazione:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per la detenzione ed il porto dell'arma di cui al capo I). Si contesta, in particolare, la mancanza di motivazione in ordine agli specifici argomenti addotti con motivi di appello con riferimento all'assenza di prova in ordine alla disponibilità dell'arma da parte del Di UO. 4 Si duole il ricorrente che il giudizio di penale responsabilità non sia stato fondato su una pluralità di indizi precisi e concordanti, bensì su un solo elemento oggettivo, costituito da una sola telefonata nel corso della quale si sarebbe parlato di un'arma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen, perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
2. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto del percorso argomentativo in virtù del quale è stata riconosciuta l'esistenza di una stabile organizzazione criminale dedita alla consumazione di una pluralità di delitti di usura ed estorsione, evidenziando come dall'analisi di intercettazioni telefoniche ed ambientali, da s.i.t. assunte all'indomani dell'omicidio di LO NZ, cugino del BU ed esponente della storica famiglia dei "cammurristielli", e da s.i.t. assunte da vittime dell'usura, peraltro spesso reticenti, sia emersa l'uniformità di una pluralità di condotte soprattutto di usura, reiterate con modalità analoghe con frequenti contatti tra i correi, e con una struttura organizzativa essenziale ma adeguata alla consumazione di tipologie di reati, quali quello di cui si tratta, per i quali non sono richiesti mezzi particolarmente sofisticati o imponenti: l'esistenza di una rudimentale organizzazione è stata però non illogicamente desunta dalla partecipazione alle attività delittuose sempre del medesimo nucleo di soggetti, che sono risultati agire con modalità professionali in continuo contatto tra loro e sulla base di una ripartizione di compiti collaudata e tale da non richiedere il perfezionarsi di accordi di volta in volta, risultando il UT capo e promotore indiscusso, la madre abituale confidente e complice, ed il LA ed il UO uomini di fiducia ed esecutori degli ordini del capo, il UO anche delegato dal capo alle trattative tese alla concessione dei prestiti usurai. Nella pur rudimentale organizzazione del sodalizio sono stati, peraltro, anche evidenziati i mezzi e la strumentazione necessaria al perseguimento dello scopo: la disponibilità del denaro per la concessione dei prestiti, ricavato anche dagli incassi del caseificio di cui il BU era titolare, titoli e documentazione risultati dalle conversazioni captate essere occultati nell'abitazione del BU, basi logistiche (quali il caseificio, l'ufficio ove convocare le vittime dell'usura per concordare il prestito,) ed una pluralità di telefoni cellulari nella disponibilità dei sodali per comunicare tra loro e con le vittime.
2.1. Sono, pertanto, inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata le censure con le quali i ricorsi del BU e della madre LO, ed anche del UO, contestano il percorso argomentativo con il quale la sentenza impugnata ha riconosciuto l'esistenza di uno stabile sodalizio criminoso e la stabile partecipazione dei ricorrenti allo stesso, dagli stessi contestata unicamente con la prospettazione 5 ER di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
2.2. Anche la stabile partecipazione della LO al sodalizio è stata riconosciuta dalla Corte territoriale sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici e fondato, invece, soprattutto sugli esiti di intercettazioni telefoniche, ma anche da dichiarazioni rese dalla DO, madre di LO NZ, in ordine alle sollecitazioni ricevute dalla predetta ricorrente affinché il figlio saldasse il suo debito. Così, la sentenza impugnata ha riferito anche (alle pagg.53-54) di una pluralità di conversazioni captate dalle quali è emerso lo stabile contributo dalla stessa offerto al sodalizio non solo quale confitente del figlio, ma anche in un ruolo di mediazione e richiesta di insoluti, oltre che di riscossione dei proventi.
2.3. Analogamente, la partecipazione del UO al sodalizio è stata desunta senza vizi logici da una pluralità di conversazioni telefoniche che ne hanno rivelato il coinvolgimento nella gestione dei rapporti usurai in corso, occupandosi della riscossione dei ratei e concordando con i debitori tempi e modalità delle esazioni, talvolta anche accompagnando la LO presso il debitore per riferire i messaggi intimidatori del BU. Ne consegue l'inammissibilità anche del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del UO, peraltro anche generico laddove ha dedotto la contraddittorietà del percorso argomentativo della sentenza impugnata, e delle fonti di prova su cui questa si fonda, senza specificare quali possano essere le contraddizioni riscontrate.
3. Sono inammissibili perché concernono esclusivamente il merito della decisione impugnata anche i motivi di ricorso volti a proporre diverse letture degli elementi di prova posti a fondamento del giudizio di responsabilità in ordine ai singoli episodi di usura contestati al BU, dolendosi del mancato sequestro di somme sui conti correnti e delle relative contabili al fine di accertare le movimentazioni di denaro, e valorizzando uno scritto del defunto LO NZ senza però confrontarsi adeguatamente con le conversazioni captate e con le dichiarazioni rese da RI EN PP quanto al capo d) e da DO SA, LO IL e RI IN quanto ai reati di cui ai capi b) e c) ai danni di LO NZ.
4. Con particolare riferimento a questi ultimi, peraltro, con argomentazioni reiterative delle doglianze già disattese dalla Corte territoriale, il BU insiste nella prospettazione di una violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 194 comma 3 e 195 comm 7 cod. proc. pen., quanto alle utilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese a da DO SA, LO IL e RI IN, rispettivamente madre, sorella e moglie del defunto LO NZ, sicché, oltre a rilevarsi che la DO ha riferito anche circostanze a lei note per conoscenza diretta, non può che darsi seguito al consolidato principio di diritto secondo cui il il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, cod. 6 R proc. pen., non trova applicazione qualora il testimone riferisca come nel caso di specie - di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate (Sez. 2, n. 47404 del 30/11/2011, Rv. 251608, Sez. 6 n. 31721 del 10/6/2008, Rv 240986; Conf. sez. II, nn. 47405, 47406, 47407, 47408 e 47409/11, non massimate). Anche le censure volte a fornire diverse interpretazioni di espressioni popolari o ipotizzare incompatibilità tra la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e pregressi rapporti tra il BU ed il LO altro non sono che prospettazioni di inammissibili riletture degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esulano dai poteri di questa Corte di cassazione.
5. La sentenza impugnata deve ritenersi immune da vizi logici o giuridici anche laddove ha riconosciuto, in relazione alle imputazioni di cui ai capi a), b), c), d), g) ed h) l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis1 cod. pen., contestata nei ricorsi proposti sia dal BU e dalla LO che dal UO. Premesso, infatti, che tale aggravante non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, essendo invece sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice dell'agire mafioso, la sentenza impugnata ha valorizzato innanzitutto la circostanza che il BU, nipote di LO RO, detto "o cammuristiello", soggetto di spicco dell'omonima organizzazione criminale ucciso nel 2000, risulta anche condannato, in passato, per estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/1991 ed era comunque noto, nell'area territoriale di riferimento, ed anche alle persone offese, come soggetto gravitante nell'orbita di tale organizzazione. Inoltre, anche alla luce della predetta circostanza, la sentenza impugnata ha riconosciuto connotarsi del metodo mafioso anche le modalità di convocazione delle vittime, le espressioni usate ed il modo di compulsare l'adempimento degli obblighi restitutori: basti pensare alle minacce di presentarsi "nella tenuta dell'avvocato.." o di incendiare la casa di un debitore, riferite alle pagg. 57 e ss. della sentenza di primo grado, poi richiamate alla pag. 53 della sentenza della Corte di Appello.
6. E' inammissibile anche il terzo motivo del ricorso proposto dal UO, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della commisurazione della pena, con una disparità di trattamento rispetto a quella irrogata al LA, pur essendo stato attribuito ad entrambi lo stesso ruolo di "braccio destro del capo IU NZ". Sotto il primo profilo, va ribadito che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo effettuato nella sentenza impugnata alla ritenuta - - assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460) 7 Analogamente, premesso che il diverso trattamento sanzionatorio del coimputato LA è dovuto soprattutto al riconoscimento, in favore di quest'ultimo, delle circostanze attenuanti generiche, deve darsi seguito deve darsi seguito al principio secondo cui, i tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020), nel caso di specie nemmeno prospettate dal ricorrente.
7. E' inammissibile perché contesta, nella sostanza, il merito della decisione impugnata anche il ricorso del Di UO, laddove questo assume l'insufficienza della conversazione intercettata il 30/5/2019 a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del ricorrente: dalla motivazione della sentenza impugnata emergono, infatti, plurimi elementi convergenti nel rivelare il possesso di una pistola da parte del predetto. Si tratta in primo luogo del senso letterale ed univoco della frase dallo stesso rivolta al suo interlocutore, RI: "scemo, togliti di là ... sta la pistola là sotto". L'allarme manifestato dal Di UO nel formulare l'invito a spostarsi non illogicamente ritenuto indicativo del fatto che il RI si era avvicinato ad un'arma carica, altrimenti non vi sarebbero state ragioni di timore, e non illogicamente il grave indizio emerso dalla conversazione in parola è stato ritenuto riscontrato dall'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte in udienza dal ricorrente che, pur riconoscendo la paternità della frase intercettata, le attribuiva il senso di una mera scusa per allontanare il suo interlocutore mentre era al telefono, in insanabile contrasto con il tenore allarmato dell'invito, rivelatore di un movimento pericoloso in prossimità di una pistola. Il mancato rinvenimento dell'arma, infine, non giustifica il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967, negata dalla Corte territoriale sul rilievo che il possesso di un'arma carica, per di più in un contesto camorristico, deve ritenersi esclude la lieve entità del fatto.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Luciano Imperiali Elisabetta Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 15 FEB. 2024 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIOAK Claudia Pianelli