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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1295/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ER RT EL, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2457/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 921/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 10 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010702855 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010702870/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010702879/2019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta gli avvisi di accertamento ivi indicati, emessi dall'Agenzia delle Entrate a titolo di mancato pagamento delle imposte conseguenti ad utili occulti da lui percepiti in qualità di socio unico della società Società_1, a carico della quale era stato emesso diverso avviso di accertamento, per mancata dichiarazione di maggiori utili percepiti negli anni di imposta 2014-2016.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto l'insussistenza dei presupposti previsti per la maggiore ripresa a tassazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 921/21 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Con sentenza n. 863/22 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania ha dichiarato l'appello inammissibile.
Avverso tale statuizione giudiziale ha proposto ricorso per cassazione sia il sig. Ricorrente_1, sul capo afferente alla compensazione delle spese di lite, e sia l'Agenzia delle Entrate, sul capo concernente il merito della pretesa tributaria.
Con ordinanza n. 723/25 la Corte di Cassazione ha cassato l'impugnata sentenza CGT di 2° Grado della
Campania, con rinvio ad altra sezione del medesimo organo giudicante.
Il sig. Ricorrente_1 ha dunque riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la citata pronuncia della CGT di Caserta n. 921/21.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Sotto un primo profilo, questa Corte, con sentenza n. 8306/21, ha respinto il gravame proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CGT di 1° Grado di Caserta n. 1958/2020, che ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società Società_1.
Avverso tale pronuncia giudiziale pende tuttora ricorso per Cassazione. Nondimeno, allo stato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società
Società_1 s.r.l. non può che ripercuotersi a cascata sugli avvisi di accertamento impugnati in questa sede, i quali si fondano unicamente sulla erronea percezione di maggiori redditi societari.
Già soltanto per tali ragioni, l'appello è fondato.
4. A ciò aggiungasi altresì che, ai sensi dell'art. 21-bis comma 1 d. lgs. n. 74/2000: “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
5. Tanto premesso, rileva la Corte che, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4790/23, resa all'esito del dibattimento, e passata in giudicato il 3.12.2024, il legale rappresentante della società Società_1 s.r.l. – e odierno appellante – è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati a lui ascritti;
fatti che hanno condotto all'emanazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società, e di poi, a cascata, nei confronti del socio-appellante.
6. Orbene, è evidente che l'intervenuta assoluzione del legale rappresentante della predetta società in sede penale, perché il fatto non sussiste, non può non dispiegare effetti anche nell'odierno giudizio, essendo venuto meno – con efficacia di giudicato – il fatto costitutivo posto a fondamento dell'avviso di accertamento societario, e indi, di quelli odiernamente impugnati.
7. Per tali ragioni, l'appello è fondato.
Ne consegue l'annullamento degli atti impugnati.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite. Napoli, 15.1.2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ER RT EL, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2457/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 921/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 10 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010702855 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010702870/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010702879/2019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta gli avvisi di accertamento ivi indicati, emessi dall'Agenzia delle Entrate a titolo di mancato pagamento delle imposte conseguenti ad utili occulti da lui percepiti in qualità di socio unico della società Società_1, a carico della quale era stato emesso diverso avviso di accertamento, per mancata dichiarazione di maggiori utili percepiti negli anni di imposta 2014-2016.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto l'insussistenza dei presupposti previsti per la maggiore ripresa a tassazione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 921/21 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Con sentenza n. 863/22 la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania ha dichiarato l'appello inammissibile.
Avverso tale statuizione giudiziale ha proposto ricorso per cassazione sia il sig. Ricorrente_1, sul capo afferente alla compensazione delle spese di lite, e sia l'Agenzia delle Entrate, sul capo concernente il merito della pretesa tributaria.
Con ordinanza n. 723/25 la Corte di Cassazione ha cassato l'impugnata sentenza CGT di 2° Grado della
Campania, con rinvio ad altra sezione del medesimo organo giudicante.
Il sig. Ricorrente_1 ha dunque riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la citata pronuncia della CGT di Caserta n. 921/21.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Sotto un primo profilo, questa Corte, con sentenza n. 8306/21, ha respinto il gravame proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CGT di 1° Grado di Caserta n. 1958/2020, che ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società Società_1.
Avverso tale pronuncia giudiziale pende tuttora ricorso per Cassazione. Nondimeno, allo stato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società
Società_1 s.r.l. non può che ripercuotersi a cascata sugli avvisi di accertamento impugnati in questa sede, i quali si fondano unicamente sulla erronea percezione di maggiori redditi societari.
Già soltanto per tali ragioni, l'appello è fondato.
4. A ciò aggiungasi altresì che, ai sensi dell'art. 21-bis comma 1 d. lgs. n. 74/2000: “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
5. Tanto premesso, rileva la Corte che, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4790/23, resa all'esito del dibattimento, e passata in giudicato il 3.12.2024, il legale rappresentante della società Società_1 s.r.l. – e odierno appellante – è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati a lui ascritti;
fatti che hanno condotto all'emanazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società, e di poi, a cascata, nei confronti del socio-appellante.
6. Orbene, è evidente che l'intervenuta assoluzione del legale rappresentante della predetta società in sede penale, perché il fatto non sussiste, non può non dispiegare effetti anche nell'odierno giudizio, essendo venuto meno – con efficacia di giudicato – il fatto costitutivo posto a fondamento dell'avviso di accertamento societario, e indi, di quelli odiernamente impugnati.
7. Per tali ragioni, l'appello è fondato.
Ne consegue l'annullamento degli atti impugnati.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite. Napoli, 15.1.2026.