TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4245/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRO BORTOLUZZI Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. MARCO DOMINIDIATO Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 - Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto riconoscendosi in ogni caso che null'altro è dovuto da alla in relazione alle attività, servizi e consulenze svolte Parte_1 Controparte_1
e per cui è causa;
- con condanna della società opposta all'integrale rifusione delle spese di lite.
Per parte convenuta
Nel merito
In via principale
Respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi su esposti, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
Accertare e dichiarare che l'attrice opponente è debitrice nei confronti dell'odierna convenuta, in forza dei titoli azionati in via monitoria, della somma capitale di euro 27.033,98 e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma predetta o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare al termine del giudizio, maggiorata in ogni caso di interessi moratori ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi dal dovuto e sino al saldo effettivo.
In ogni caso, spese e compenso della presente causa interamente rifusi.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze dedotte nei seguenti capitoli di prova:
4) “vero che successivamente alla ricezione del protocollo Covid da parte dello
[...]
di OV ha contestato detto servizio, negando di averlo Controparte_2 Pt_1 commissionato e ha contestato a l'importo richiesto nella relativa fattura” Controparte_1
2 5) “vero che per la collaborazione prestata in ordine al servizio di cui al punto 3), CP_1
ha versato allo di OV l'importo di euro 400,00 8 oltre
[...] Controparte_2 iva come da doc. 18 che si rammostra”
8) “vero che dall'inizio del rapporto contrattuale e sino ad oggi ha versato a Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 15.807,54 con il quale ha provveduto al saldo della
[...] fattura n. 95 del 31.10.2020, doc. 13 che si rammostra, per la minor parte di euro 9.402,54, della fattura n. 655 del 19.5.2022 di 323,30, doc. 14 che si rammostra, della fattura n. 676 del 31.5.2022 di euro 3.092,70 doc. 15 che si rammostra e della fattura n. 258 del 26.2.2021 di euro 2.989,00 doc. 16 che si rammostra”
Si indicano a testi:
e entrambe impiegate presso Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
Via Castelfidardo 11 int. 2, OV.
[...]
MOTIVAZIONE
1.
[...]
(oggi e hanno stipulato, il 3.3.2020, un Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
“contratto di consulenza e di fornitura di servizi e/o prodotti” mediante il quale la seconda si
è impegnata a fornire alla prima “attività consulenziale finalizzata all'individuazione degli adempimenti e delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tra l'11.3.2020 ed il 28.2.2023 ha emesso 8 fatture a carico di Controparte_1 [...]
(le nn. 309/20, 787/20, 336 /21, n. 1438/21, n. 270/22, 277/22, 219/23 e n. CP_4
230/23), che sono rimaste in parte o interamente insolute.
2. Svolgimento del processo
3 2.1 Con ricorso monitorio del 30.5.2023 ha chiesto l'emissione di Controparte_1 decreto ingiuntivo a carico di per € 27.033,98, corrispondente al Controparte_4 compenso richiesto per le attività indicate nelle fatture di cui sopra.
2.2 Avverso il decreto ingiuntivo n. 1206/23, emesso in accoglimento del suddetto ricorso, ha proposto opposizione (già , deducendo che: Parte_1 Controparte_4
− nel gennaio 2020 avrebbe proposto all'attrice la propria attività di Controparte_1 consulenza, assicurando che il relativo costo sarebbe stato recuperato “attraverso finanziamenti, rimborsi e riduzione di premi Inail” che l'attrice avrebbe ottenuto grazie alla consulenza;
− non avrebbe mai sottoscritto gli “ordini cliente” cui fanno riferimento Controparte_4 le fatture azionate;
− l'attrice avrebbe corrisposto alla convenuta la somma di € 15.807,54 per i servizi effettivamente ricevuti mentre contesta di dovere somme ulteriori, non avendo mai chiesto né ricevuto le prestazioni dedotte dalla controparte;
− quanto ai servizi effettivamente eseguiti dall'opposta il corrispettivo richiesto non sarebbe mai stato concordato e sarebbe superiore ai prezzi di mercato;
− le somme già corrisposte sarebbero quindi più che sufficienti per compensare i servizi resi da una volta escluse le prestazioni non rese e rideterminato il Controparte_1 giusto corrispettivo dovuto per le attività effettuate;
− anche i benefici promessi dalla convenuta non si sarebbero verificati, avendo INAIL revocato il “tasso medio di tariffa per prevenzione” a causa di gravi carenze nella documentazione presentata, predisposta da Controparte_1
Su queste premesse, l'attrice ha chiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse accertata l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria.
4 2.3 Costituitasi in causa, ha prodotto il contratto del 3.3.2020 e ha Controparte_1 precisato che tutte le prestazioni indicate nelle fatture azionate sarebbero state oggetto di pattuizioni delle parti, comprese nel contratto del 3.3.2020. L'unica eccezione sarebbe costituita dalle prestazioni di cui alla fattura n. 797/20, relative al Protocollo COVID
(divenuto normativamente obbligatorio in epoca successiva alla stipula del contratto 3.3.2020) inoltrato all'attrice il 31.3.2020, con riguardo alle quali non avrebbe mai Controparte_4 contestato l'importo richiesto in fattura dall'opposta.
ha contestato la riferibilità ai servizi oggetto del decreto ingiuntivo dei Controparte_1 pagamenti dedotti dall'attrice e ha negato di avere mai assicurato alla controparte la riduzione del premio INAIL. Essa, infatti, si sarebbe solo impegnata a prestare assistenza all'attrice per le pratiche relative a detto beneficio nei rapporti con INAIL, senza alcuna garanzia di risultato. La revoca della riduzione del premio inizialmente accordata a Controparte_4 sarebbe comunque imputabile a carenze imputabili alla stessa opponente e non alla documentazione predisposta da Controparte_1
In forza di tali deduzioni, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
2.4 Il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa che non ha trovato accoglimento.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo per la minor somma di € 21.118,20, oltre interessi e spese come già liquidati in sede monitoria.
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale;
all'esito dell'istruttoria è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.12.2025.
3. Ragioni della decisione
5 3.1 Il rapporto tra le parti è regolato dal contratto datato 3.3.2020, nel quale sono elencati i servizi oggetto della consulenza prestata da e il relativo corrispettivo. Controparte_1
Le quattro “conferme d'ordine” datate 29.2.2020 incluse nel doc. 1 di parte convenuta non hanno rilevanza poiché, mentre il testo del contratto è completo di ogni elemento, tali conferme, come chiarito dalla difesa della convenuta, sono destinate unicamente ad uso interno dell'azienda.
L'attrice lamenta una confusa prassi contabile della controparte, come sarebbe dimostrato dal fatto che essa avrebbe emesso in passato fatture per le quali non ha mai richiesto il pagamento, in taluni casi emettendo successive note di credito. La circostanza non ha rilevanza nella presente causa poiché le fatture indicate dall'opponente non rientrano nel novero di quelle azionate in via monitoria.
E' pacifico che i pagamenti dedotti dall'attrice non siano riferibili alle fatture e alle prestazioni oggetto del ricorso monitorio.
3.2 La fattura n. 309/20, per complessivi € 22.222,30, è stata azionata da Controparte_1 solo per una parte degli importi in essa riportati. Nel ricorso monitorio è infatti indicato
[...] che detta fattura sarebbe “insoluta per euro 14.603,40”. evidenzia di non avere mai Parte_1 eseguito pagamenti riferiti a tale fattura e rileva anche questa circostanza come indicativa del
“malcostume di di fatturare prestazioni non dovute”. Controparte_1
Anche tale deduzione ha scarso rilievo. In effetti la stessa riconosce come Parte_1 effettivamente eseguiti dalla controparte, tra i servizi elencati nella fattura n. 309/20, 14 voci che, per come sono valorizzate nel documento, porterebbero ad un corrispettivo per la convenuta di € 14.968,18. Anche questa fattura, per la parte azionata, rientra quindi nel gruppo di fatture per le quali l'attrice non contesta il fatto che i servizi di consulenza siano stati svolti ma si limita a dolersi dell'eccessivo compenso richiesto. Ciò vale, oltre che per la fattura n. 309/20, anche per le fatture n. 336/21, n. 1438/21 e n. 277/22.
6 La doglianza di parte attrice relativa all'incongruità del corrispettivo riportato nelle fatture suindicate è, per gran parte, smentita dal contenuto degli allegati al contratto (pure sottoscritti dalle parti), ove sono indicati, per ogni voce, i prezzi pattuiti. Le uniche voci riportate nelle fatture azionate che la CTU non ha trovato nel tariffario concordato riguardano la “analisi fumi” di cui alla fattura n. 309/20 e la “attestazione” di cui al DPR n. 151/11 in materia di prevenzione incendi, indicata nella fattura n. 1438/21. Per queste due prestazioni l'opponente sostiene che, a fronte di una pretesa della controparte di complessivi € 3.416,00 (2.623,00 +
793,00), il giusto prezzo dovuto sarebbe pari ad € 1.952,00 (1.525,00 + 427,00). La CTU non ha potuto dire quale fosse il corretto prezzo di mercato, in mancanza di maggiori dettagli relativi alla prestazione in esame e non essendo note le specifiche esigenze dell'attività oggetto di consulenza.
Sul punto era onere di provare un accordo tra le parti sul prezzo o, in Controparte_1 laternativa, la congruità del prezzo rispetto all'effettiva consistenza delle prestazioni rese. Le conferme d'ordine in atti non forniscono tale prova perché costituiscono documenti di formazione unilaterale della creditrice, senza che sia provata l'accettazione dell'altra parte. In mancanza di una prova adeguata, deve ridefinirsi il prezzo delle dette prestazioni secondo quanto riconosciuto dalla debitrice. Dall'importo ingiunto va quindi dedotta la somma di €
1.464,00 (3.416,00 – 1.952,00).
3.3 Quanto alle altre fatture (n. 787/20; n. 270/22; n. 219/23; n. 230/23) sostiene Parte_1 che le prestazioni ivi descritte non sarebbero state rese. La prova offerta da parte creditrice ha invece fornito riscontro alle deduzioni in merito di Controparte_1
E' stato infatti dimostrato che il 30.3.2020 – all'inizio del periodo di emergenza epidemiologica legato al COVID-19 - G.A. s.r.l. chiese a sul Parte_2 necessario Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e che l'opposta fornì quanto richiesto (docc. 3/8 convenuta). Il prezzo di € 793,00 (fattura n. 787/20) richiesto per tale
7 prestazione, non preventivata in considerazione dell'emergenza sopravvenuta e non prevedibile, è stato giudicato dalla CTU allineato ai valori di mercato. L'effettuazione delle prestazioni in discorso è stata anche confermata dai testi assunti, in particolare dal teste
. Controparte_3
Le altre fatture contestate attengono al canone annuo per la consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alle fatture n. 270/22 e 219/23, fissato in contratto in € 1.207,80 iva inclusa, e al corrispettivo per il servizio di RSPP esterno, di cui alla fattura n. 230/23. I valori esposti nelle dette fatture corrispondono a quelli concordati ed è documentalmente provato che la nomina del RSPP, nella persona di , sia stata Parte_3 concordata dalle parti (docc. 10/12 convenuta). Le contestazioni di parte attrice circa la scarsa presenza di presso l'azienda sono generiche e non adeguatamente provate, non potendo Pt_3 sul punto valere le asserzioni del teste , consulente di il quale si è Testimone_3 Parte_1 limitato a riportare circostanze a lui riferite dall'azienda e ad affermare di non avere “mai visto nessuno della in azienda”, salvo che in occasione dei colloqui relativi Controparte_1 alle fatture insolute dell'opposta, e di avere constatato che l'RSPP non era presente in occasione dei controlli. La funzione di RSPP svolta da è invero provata dai Parte_3 documenti di nomina e dal fatto che egli non venne mai formalmente revocato da tale incarico. Se l'attrice intendeva dedurre un inadempimento della convenuta rispetto a tale servizio – di cui ha riferito anche la teste – avrebbe dovuto meglio Testimone_1 dettagliare le proprie doglianze.
3.4 L'attrice afferma che la revoca della riduzione del premio INAIL comunicatole con nota
23.3.2021 dell'istituto sarebbe dovuta a carenze nell'operato di Controparte_1
Invero il solo documento prodotto sub 6 dall'attrice non è di per sé sufficiente per dimostrare questa asserzione difensiva. Negli impegni contrattuali assunti da vi era Controparte_1 anche quello di assistere la cliente nella redazione delle pratiche per ottenere il detto beneficio ma sul punto il contratto esclude espressamente ogni garanzia di risultato. Non può quindi
8 desumersi dal detto doc. 6 – né dal doc. 7, che costituisce una mera previsione formulata dalla convenuta nel gennaio 2020 – che abbia operato in modo negligente o Controparte_1 imperito, cagionando un danno alla propria cliente.
4. Conclusioni e spese
4.1 Il credito azionato dall'ingiungente in sede monitoria, quantificato in € 27.033,98, va confermato nella minor somma, rispetto al decreto ingiuntivo opposto, di € 25.569,98
(27.033,98 – 1.464,00).
Su tale importo sono dovuti gli interessi. Per quanto attiene alle fatture nn. 309/20 e 1438/21, per le quali l'ammontare del debito è definito e liquidato solo in questa sede, maturano gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla sentenza al saldo. Per quanto attiene alle altre fatture azionate, recanti voci di credito integralmente confermate nel loro ammontare, gli importi in sorte capitale vanno maggiorati con gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza della singola fattura al saldo.
4.2 Valutato l'esito finale della lite (Cass. n. 17854/20, rv. 658965), che vede le ragioni creditorie di riconosciute per la parte preponderante, appare congrua Controparte_1 una parziale compensazione delle spese del giudizio, per la quota di un quarto, con condanna di alla rifusione all'avversario della restante quota. Parte_1
Per la stessa ragione le spese di CTU vanno poste a carico dell'attrice opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1206/23;
2) condanna a pagare a la somma di € 25.569,98, Parte_1 Controparte_1 maggiorata con gli interessi calcolati secondo quanto indicato in motivazione;
9 3) pone le spese di CTU a carico di e, per l'effetto, la condanna a rifondere Parte_1 [...] delle somme eventualmente anticipate in corso di causa a titolo di Controparte_1 compenso del CTU;
4) condanna previa parziale compensazione tra le parti nella quota di un quarto, a Parte_1 rifondere a la restante quota delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 9.044,40, di cui € 7.616,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRO BORTOLUZZI Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. MARCO DOMINIDIATO Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta opposta
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
1 - Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto riconoscendosi in ogni caso che null'altro è dovuto da alla in relazione alle attività, servizi e consulenze svolte Parte_1 Controparte_1
e per cui è causa;
- con condanna della società opposta all'integrale rifusione delle spese di lite.
Per parte convenuta
Nel merito
In via principale
Respingersi tutte le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi su esposti, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
Accertare e dichiarare che l'attrice opponente è debitrice nei confronti dell'odierna convenuta, in forza dei titoli azionati in via monitoria, della somma capitale di euro 27.033,98 e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma predetta o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare al termine del giudizio, maggiorata in ogni caso di interessi moratori ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi dal dovuto e sino al saldo effettivo.
In ogni caso, spese e compenso della presente causa interamente rifusi.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze dedotte nei seguenti capitoli di prova:
4) “vero che successivamente alla ricezione del protocollo Covid da parte dello
[...]
di OV ha contestato detto servizio, negando di averlo Controparte_2 Pt_1 commissionato e ha contestato a l'importo richiesto nella relativa fattura” Controparte_1
2 5) “vero che per la collaborazione prestata in ordine al servizio di cui al punto 3), CP_1
ha versato allo di OV l'importo di euro 400,00 8 oltre
[...] Controparte_2 iva come da doc. 18 che si rammostra”
8) “vero che dall'inizio del rapporto contrattuale e sino ad oggi ha versato a Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di euro 15.807,54 con il quale ha provveduto al saldo della
[...] fattura n. 95 del 31.10.2020, doc. 13 che si rammostra, per la minor parte di euro 9.402,54, della fattura n. 655 del 19.5.2022 di 323,30, doc. 14 che si rammostra, della fattura n. 676 del 31.5.2022 di euro 3.092,70 doc. 15 che si rammostra e della fattura n. 258 del 26.2.2021 di euro 2.989,00 doc. 16 che si rammostra”
Si indicano a testi:
e entrambe impiegate presso Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
Via Castelfidardo 11 int. 2, OV.
[...]
MOTIVAZIONE
1.
[...]
(oggi e hanno stipulato, il 3.3.2020, un Controparte_4 Parte_1 Controparte_1
“contratto di consulenza e di fornitura di servizi e/o prodotti” mediante il quale la seconda si
è impegnata a fornire alla prima “attività consulenziale finalizzata all'individuazione degli adempimenti e delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tra l'11.3.2020 ed il 28.2.2023 ha emesso 8 fatture a carico di Controparte_1 [...]
(le nn. 309/20, 787/20, 336 /21, n. 1438/21, n. 270/22, 277/22, 219/23 e n. CP_4
230/23), che sono rimaste in parte o interamente insolute.
2. Svolgimento del processo
3 2.1 Con ricorso monitorio del 30.5.2023 ha chiesto l'emissione di Controparte_1 decreto ingiuntivo a carico di per € 27.033,98, corrispondente al Controparte_4 compenso richiesto per le attività indicate nelle fatture di cui sopra.
2.2 Avverso il decreto ingiuntivo n. 1206/23, emesso in accoglimento del suddetto ricorso, ha proposto opposizione (già , deducendo che: Parte_1 Controparte_4
− nel gennaio 2020 avrebbe proposto all'attrice la propria attività di Controparte_1 consulenza, assicurando che il relativo costo sarebbe stato recuperato “attraverso finanziamenti, rimborsi e riduzione di premi Inail” che l'attrice avrebbe ottenuto grazie alla consulenza;
− non avrebbe mai sottoscritto gli “ordini cliente” cui fanno riferimento Controparte_4 le fatture azionate;
− l'attrice avrebbe corrisposto alla convenuta la somma di € 15.807,54 per i servizi effettivamente ricevuti mentre contesta di dovere somme ulteriori, non avendo mai chiesto né ricevuto le prestazioni dedotte dalla controparte;
− quanto ai servizi effettivamente eseguiti dall'opposta il corrispettivo richiesto non sarebbe mai stato concordato e sarebbe superiore ai prezzi di mercato;
− le somme già corrisposte sarebbero quindi più che sufficienti per compensare i servizi resi da una volta escluse le prestazioni non rese e rideterminato il Controparte_1 giusto corrispettivo dovuto per le attività effettuate;
− anche i benefici promessi dalla convenuta non si sarebbero verificati, avendo INAIL revocato il “tasso medio di tariffa per prevenzione” a causa di gravi carenze nella documentazione presentata, predisposta da Controparte_1
Su queste premesse, l'attrice ha chiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse accertata l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria.
4 2.3 Costituitasi in causa, ha prodotto il contratto del 3.3.2020 e ha Controparte_1 precisato che tutte le prestazioni indicate nelle fatture azionate sarebbero state oggetto di pattuizioni delle parti, comprese nel contratto del 3.3.2020. L'unica eccezione sarebbe costituita dalle prestazioni di cui alla fattura n. 797/20, relative al Protocollo COVID
(divenuto normativamente obbligatorio in epoca successiva alla stipula del contratto 3.3.2020) inoltrato all'attrice il 31.3.2020, con riguardo alle quali non avrebbe mai Controparte_4 contestato l'importo richiesto in fattura dall'opposta.
ha contestato la riferibilità ai servizi oggetto del decreto ingiuntivo dei Controparte_1 pagamenti dedotti dall'attrice e ha negato di avere mai assicurato alla controparte la riduzione del premio INAIL. Essa, infatti, si sarebbe solo impegnata a prestare assistenza all'attrice per le pratiche relative a detto beneficio nei rapporti con INAIL, senza alcuna garanzia di risultato. La revoca della riduzione del premio inizialmente accordata a Controparte_4 sarebbe comunque imputabile a carenze imputabili alla stessa opponente e non alla documentazione predisposta da Controparte_1
In forza di tali deduzioni, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
2.4 Il giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa che non ha trovato accoglimento.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo per la minor somma di € 21.118,20, oltre interessi e spese come già liquidati in sede monitoria.
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale;
all'esito dell'istruttoria è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.12.2025.
3. Ragioni della decisione
5 3.1 Il rapporto tra le parti è regolato dal contratto datato 3.3.2020, nel quale sono elencati i servizi oggetto della consulenza prestata da e il relativo corrispettivo. Controparte_1
Le quattro “conferme d'ordine” datate 29.2.2020 incluse nel doc. 1 di parte convenuta non hanno rilevanza poiché, mentre il testo del contratto è completo di ogni elemento, tali conferme, come chiarito dalla difesa della convenuta, sono destinate unicamente ad uso interno dell'azienda.
L'attrice lamenta una confusa prassi contabile della controparte, come sarebbe dimostrato dal fatto che essa avrebbe emesso in passato fatture per le quali non ha mai richiesto il pagamento, in taluni casi emettendo successive note di credito. La circostanza non ha rilevanza nella presente causa poiché le fatture indicate dall'opponente non rientrano nel novero di quelle azionate in via monitoria.
E' pacifico che i pagamenti dedotti dall'attrice non siano riferibili alle fatture e alle prestazioni oggetto del ricorso monitorio.
3.2 La fattura n. 309/20, per complessivi € 22.222,30, è stata azionata da Controparte_1 solo per una parte degli importi in essa riportati. Nel ricorso monitorio è infatti indicato
[...] che detta fattura sarebbe “insoluta per euro 14.603,40”. evidenzia di non avere mai Parte_1 eseguito pagamenti riferiti a tale fattura e rileva anche questa circostanza come indicativa del
“malcostume di di fatturare prestazioni non dovute”. Controparte_1
Anche tale deduzione ha scarso rilievo. In effetti la stessa riconosce come Parte_1 effettivamente eseguiti dalla controparte, tra i servizi elencati nella fattura n. 309/20, 14 voci che, per come sono valorizzate nel documento, porterebbero ad un corrispettivo per la convenuta di € 14.968,18. Anche questa fattura, per la parte azionata, rientra quindi nel gruppo di fatture per le quali l'attrice non contesta il fatto che i servizi di consulenza siano stati svolti ma si limita a dolersi dell'eccessivo compenso richiesto. Ciò vale, oltre che per la fattura n. 309/20, anche per le fatture n. 336/21, n. 1438/21 e n. 277/22.
6 La doglianza di parte attrice relativa all'incongruità del corrispettivo riportato nelle fatture suindicate è, per gran parte, smentita dal contenuto degli allegati al contratto (pure sottoscritti dalle parti), ove sono indicati, per ogni voce, i prezzi pattuiti. Le uniche voci riportate nelle fatture azionate che la CTU non ha trovato nel tariffario concordato riguardano la “analisi fumi” di cui alla fattura n. 309/20 e la “attestazione” di cui al DPR n. 151/11 in materia di prevenzione incendi, indicata nella fattura n. 1438/21. Per queste due prestazioni l'opponente sostiene che, a fronte di una pretesa della controparte di complessivi € 3.416,00 (2.623,00 +
793,00), il giusto prezzo dovuto sarebbe pari ad € 1.952,00 (1.525,00 + 427,00). La CTU non ha potuto dire quale fosse il corretto prezzo di mercato, in mancanza di maggiori dettagli relativi alla prestazione in esame e non essendo note le specifiche esigenze dell'attività oggetto di consulenza.
Sul punto era onere di provare un accordo tra le parti sul prezzo o, in Controparte_1 laternativa, la congruità del prezzo rispetto all'effettiva consistenza delle prestazioni rese. Le conferme d'ordine in atti non forniscono tale prova perché costituiscono documenti di formazione unilaterale della creditrice, senza che sia provata l'accettazione dell'altra parte. In mancanza di una prova adeguata, deve ridefinirsi il prezzo delle dette prestazioni secondo quanto riconosciuto dalla debitrice. Dall'importo ingiunto va quindi dedotta la somma di €
1.464,00 (3.416,00 – 1.952,00).
3.3 Quanto alle altre fatture (n. 787/20; n. 270/22; n. 219/23; n. 230/23) sostiene Parte_1 che le prestazioni ivi descritte non sarebbero state rese. La prova offerta da parte creditrice ha invece fornito riscontro alle deduzioni in merito di Controparte_1
E' stato infatti dimostrato che il 30.3.2020 – all'inizio del periodo di emergenza epidemiologica legato al COVID-19 - G.A. s.r.l. chiese a sul Parte_2 necessario Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e che l'opposta fornì quanto richiesto (docc. 3/8 convenuta). Il prezzo di € 793,00 (fattura n. 787/20) richiesto per tale
7 prestazione, non preventivata in considerazione dell'emergenza sopravvenuta e non prevedibile, è stato giudicato dalla CTU allineato ai valori di mercato. L'effettuazione delle prestazioni in discorso è stata anche confermata dai testi assunti, in particolare dal teste
. Controparte_3
Le altre fatture contestate attengono al canone annuo per la consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alle fatture n. 270/22 e 219/23, fissato in contratto in € 1.207,80 iva inclusa, e al corrispettivo per il servizio di RSPP esterno, di cui alla fattura n. 230/23. I valori esposti nelle dette fatture corrispondono a quelli concordati ed è documentalmente provato che la nomina del RSPP, nella persona di , sia stata Parte_3 concordata dalle parti (docc. 10/12 convenuta). Le contestazioni di parte attrice circa la scarsa presenza di presso l'azienda sono generiche e non adeguatamente provate, non potendo Pt_3 sul punto valere le asserzioni del teste , consulente di il quale si è Testimone_3 Parte_1 limitato a riportare circostanze a lui riferite dall'azienda e ad affermare di non avere “mai visto nessuno della in azienda”, salvo che in occasione dei colloqui relativi Controparte_1 alle fatture insolute dell'opposta, e di avere constatato che l'RSPP non era presente in occasione dei controlli. La funzione di RSPP svolta da è invero provata dai Parte_3 documenti di nomina e dal fatto che egli non venne mai formalmente revocato da tale incarico. Se l'attrice intendeva dedurre un inadempimento della convenuta rispetto a tale servizio – di cui ha riferito anche la teste – avrebbe dovuto meglio Testimone_1 dettagliare le proprie doglianze.
3.4 L'attrice afferma che la revoca della riduzione del premio INAIL comunicatole con nota
23.3.2021 dell'istituto sarebbe dovuta a carenze nell'operato di Controparte_1
Invero il solo documento prodotto sub 6 dall'attrice non è di per sé sufficiente per dimostrare questa asserzione difensiva. Negli impegni contrattuali assunti da vi era Controparte_1 anche quello di assistere la cliente nella redazione delle pratiche per ottenere il detto beneficio ma sul punto il contratto esclude espressamente ogni garanzia di risultato. Non può quindi
8 desumersi dal detto doc. 6 – né dal doc. 7, che costituisce una mera previsione formulata dalla convenuta nel gennaio 2020 – che abbia operato in modo negligente o Controparte_1 imperito, cagionando un danno alla propria cliente.
4. Conclusioni e spese
4.1 Il credito azionato dall'ingiungente in sede monitoria, quantificato in € 27.033,98, va confermato nella minor somma, rispetto al decreto ingiuntivo opposto, di € 25.569,98
(27.033,98 – 1.464,00).
Su tale importo sono dovuti gli interessi. Per quanto attiene alle fatture nn. 309/20 e 1438/21, per le quali l'ammontare del debito è definito e liquidato solo in questa sede, maturano gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla sentenza al saldo. Per quanto attiene alle altre fatture azionate, recanti voci di credito integralmente confermate nel loro ammontare, gli importi in sorte capitale vanno maggiorati con gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza della singola fattura al saldo.
4.2 Valutato l'esito finale della lite (Cass. n. 17854/20, rv. 658965), che vede le ragioni creditorie di riconosciute per la parte preponderante, appare congrua Controparte_1 una parziale compensazione delle spese del giudizio, per la quota di un quarto, con condanna di alla rifusione all'avversario della restante quota. Parte_1
Per la stessa ragione le spese di CTU vanno poste a carico dell'attrice opponente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1206/23;
2) condanna a pagare a la somma di € 25.569,98, Parte_1 Controparte_1 maggiorata con gli interessi calcolati secondo quanto indicato in motivazione;
9 3) pone le spese di CTU a carico di e, per l'effetto, la condanna a rifondere Parte_1 [...] delle somme eventualmente anticipate in corso di causa a titolo di Controparte_1 compenso del CTU;
4) condanna previa parziale compensazione tra le parti nella quota di un quarto, a Parte_1 rifondere a la restante quota delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 liquidate per l'intero in € 9.044,40, di cui € 7.616,00 per compensi, € 286,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
10