Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3487
TAR
Sentenza 1 luglio 2024
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TAR
Decreto presidenziale 20 febbraio 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità per ritardo nell'esecuzione della sentenza

    Per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza del TAR che annullava il provvedimento di cancellazione e fino alla sua effettiva esecuzione, sussiste l'esclusiva responsabilità dell'ADM per il ritardo nell'esecuzione della sentenza, non essendovi giustificazioni per tale ritardo.

  • Rigettato
    Responsabilità per l'adozione del provvedimento di cancellazione

    Per il periodo antecedente alla sentenza del TAR che annullava il provvedimento di cancellazione, non sussiste la colpa dell'Amministrazione in quanto il provvedimento era stato emesso in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente all'epoca. Inoltre, il comportamento omissivo dell'esercente nel non aver verificato l'effettivo versamento del contributo prima dell'autocertificazione ha contribuito alla causazione del danno, applicandosi l'art. 1227, comma 2, c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3487
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3487
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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