Decreto cautelare 5 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2022, proposto da -OMISSIS- - per il tramite dei genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, -OMISSIS- e -OMISSIS- - rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Maurizio Ragusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege a Torino, Via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti:
- del verbale di scrutinio finale del consiglio della classe 2A a tempo prolungato a 30 ore del -OMISSIS-, riferito all’anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui il minore -OMISSIS- non risulta ammesso alla classe successiva;
- dell’elenco degli ammessi alla classe terza del primo ciclo di istruzione, pubblicato in data 8 giugno 2022;
- del documento di valutazione finale pubblicato in data -OMISSIS-, sottoscritto dal Dirigente scolastico, in pari data, ove lo studente non risulta ammesso alla classe successiva per aver riportato nelle materie di spagnolo, matematica / geometria e scienze la valutazione rispettivamente di 4/10, 4/10 e 5/10;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. IS RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2.8.2022 e depositato in data 4.8.2022, -OMISSIS-, per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- al fine di sentir, previa sospensione degli effetti, annullare gli atti meglio descritti in epigrafe.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. In data 24.08.2022, il MIUR e l’Istituto comprensivo di -OMISSIS- “padre -OMISSIS-”, già costituitisi in giudizio in data 16.8.2022 con una memoria di stile, hanno insistito nel rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 7.9.2022, fissata a fini cautelari, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta per difetto del fumus boni iuris . La pronuncia cautelare non veniva impugnata.
4. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Nel processo amministrativo, l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione (e a differenza dei presupposti processuali), può non sussistere al tempo della proposizione della domanda giudiziale, ma deve essere riscontrato al tempo dell’adozione della decisione di merito.
Al riguardo, è onere del ricorrente fornire la prova della sussistenza, in capo a esso, dell’interesse ad agire ed è obbligo del giudice quello di indagare d’ufficio la sussistenza della condizione dell’azione in parola.
Nella materia che in questa sede ci occupa, la Giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio - Roma, n. 20426/2025), condivisa dal Collegio, ha chiarito che se lo studente che ha impugnato la bocciatura riesce - a fronte dell’ammissione con riserva in via cautelare, oppure ripetendo l’anno - a passare medio tempore alla classe successiva, allora il ricorso giudiziale diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A contrario , sussiste l’interesse alla decisione della causa nel merito ove lo studente, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, non abbia ancora conseguito il passaggio alla classe successiva cui continua ad anelare.
Applicando tali principi al caso di specie, parte ricorrente non ha, in primo luogo, impugnato il provvedimento cautelare che ha portato alla reiezione dell’istanza di sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
In secondo luogo, dall’impugnazione della bocciatura, relativa all’anno scolastico 2021/2022, a oggi sono trascorsi ben cinque anni, cosicchè l’ampio decorso del tempo è in grado di minare l’interesse ad agire in capo al ricorrente.
In terzo luogo, quest’ultimo, lungi dall’allegare (quantomeno) la propria situazione scolastica e dal dedurre circa l’intervenuta evoluzione, o meno, del proprio percorso scolastico, nulla ha detto, ritenendo persino di non presenziare all’udienza di discussione.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene non raggiunta la prova della sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente.
6. Ciò nonostante, sulla scorta dell’orientamento formatosi nella giurisprudenza amministrativa di secondo grado a partire dalla pronuncia del C.d.s., A.P., n. 16/2024, il Collegio è tenuto a esaminare nel merito la controversia che in questa sede ci occupa.
Il ricorso è altresì infondato.
-OMISSIS- è uno studente che ha frequentato, pure a fronte di numerose assenze, il secondo anno scolastico “primo ciclo di istruzione”, conseguendo tre gravi insufficienze (matematica 4, scienze 4 e spagnolo 5) che gli hanno impedito di accedere alla classe successiva.
Ciò posto e prima di esaminare analiticamente le singole doglianze, giova premettere come “ la valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente all’anno successivo è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico, strettamente connessa alla professionalità del docent e”, cosicchè il giudice amministrativo è tenuto, rispetto a esse, a svolgere un sindacato di tipo estrinseco, potendo annullare la decisione finale solo se viziata da eccesso di potere (C.d.s., n. 6140/2022).
7. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità, per violazione dei dettami di cui all’art. 6 D. Lgs. 67/2017, del provvedimento impugnato, in quanto la non ammissione alla classe successiva rappresenterebbe un’eccezione rispetto alla bocciatura e imporrebbe all’Amministrazione, in ogni caso, di fornire un’adeguata motivazione circa la predetta eccezionalità. Inoltre, la valutazione di tal fatta dovrebbe tener conto del complessivo andamento scolastico dell’alunno (che, nel caso di specie, avrebbe visto la riduzione delle insufficienze da 6 a 3 nel passaggio dal primo quadrimestre al secondo), nonché verificare la possibilità, in ottica predittiva, per l’alunno di recuperare le proprie lacune nel passaggio alla classe successiva (valutazione che, nel caso di specie, non sarebbe stata effettuata).
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente si duole dell’errata applicazione della circolare del MIUR n. 1865 del 10.10.2017 che, nell’interpretare l’art. 6 D. Lgs. 67/2017, confermerebbe l’eccezionalità della bocciatura, dovendo, asseritamente, l’Amministrazione consentire il passaggio alla classe successiva anche a quell’alunno che abbia riportato un rendimento inferiore a 6/10, qualora egli abbia dimostrato di aver in parte recuperato le proprie lacune.
A ciò si aggiunge che l’Istituto scolastico non avrebbe tenuto conto dei problemi di salute della madre dell’alunno, che avrebbero inficiato il rendimento scolastico dello stesso.
8. Ciò posto, i due motivi di gravame, stante la loro connessione, possono essere scrutinati congiuntamente, e sono entrambi privi di fondamento.
Al riguardo, appare utile premettere come la giurisprudenza amministrativa (TAR Emilia Romagna, n. 110/2015), condivisa dal Collegio, abbia chiarito che “ la motivazione dei provvedimenti concernenti la valutazione scolastica dell’apprendimento e delle competenze acquisite dallo studente non richiede diffuse e articolate argomentazioni, ma può concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze ”.
Pertanto, sotto l’aspetto motivazionale, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente argomentato, dissipando i dubbi di irrazionalità sottesi alla decisione dell’Amministrazione che in questa sede ci occupa, nella misura in cui indica le tre gravi insufficienze riportate dall’alunno nel secondo quadrimestre e dà atto dell’omesso conseguimento dei risultati minimi richiesti per il passaggio alla classe successiva.
Sotto il diverso profilo della presunta insussistenza dei presupposti legittimanti la bocciatura per cui è causa, deve essere premesso come la giurisprudenza amministrativa (TAR Milano, n. 311/2010, TAR Napoli, n. 1818/2013), condivisa dal Tribunale, abbia da tempo e in modo granitico chiarito che “ la valutazione del Consiglio di Classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressiva di una discrezionalità di carattere tecnico. Conseguentemente, il Giudice Amministrativo può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti ”.
In tale ottica, i documenti versati in atti evidenziano che l’alunno, avendo riportato tre gravi insufficienze e non avendo raggiunto il necessario livello di preparazione per il passaggio alla classe successiva: i ) è partito da una preparazione iniziale “globalmente incerta”; ii ) ha fatto scarsi progressi rispetto agli obiettivi programmati; iii ) il grado di apprendimento è risultato complessivamente insufficiente.
Le circostanze che precedono escludono quindi la fondatezza della censura appena esaminata.
Da ultimo, il provvedimento in questa sede censurato fa corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 6 D. Lgs. 67/2017, della relativa circolare del MIUR n. 1865 del 10.10.2017 e anche di quelli stabiliti dal Collegio dei docenti nella delibera n. -OMISSIS-.
Tale ultima delibera, che non è stata impugnata dal ricorrente, pur richiamando i principi di cui alla fonte primaria e quindi sancendo espressamente la possibilità di ammettere alla classe successiva uno studente con rendimento inferiore alla valutazione di 6/10, ha tuttavia fissato, a tal fine, precisi criteri matematici: si consegue la promozione se lo scarto tra i voti riportati e la valutazione di 6/10 è inferiore a -4.
Nel caso di specie, l’alunno ha riportato 4/10 in matematica (e quindi con scarto -2), 4/10 in scienze 4 (con scarto -2) e 5/10 in spagnolo (con scarto -1), e quindi, complessivamente, -5/10; di qui la bocciatura.
La delibera in esame, come detto non oggetto di gravame, non ha poi previsto quale criterio di valutazione né la valutazione complessiva del rendimento scolastico, cioè da riferirsi anche al primo quadrimestre (criterio che, comunque, sarebbe risultato sfavorevole all’alunno, attese le 6 gravi insufficienze da esso riportate nel primo quadrimestre), né la valorizzazione del miglioramento di rendimento nel passaggio dal primo al secondo quadrimestre (sotto tale aspetto l’alunno ha fatto registrare scarsi progressi rispetto agli obiettivi programmati e il grado di apprendimento è risultato complessivamente insufficiente).
Pertanto, le censure di cui si è detto risultano infondate.
9. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque lo rigetta nel merito.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida nella complessiva e unica somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare i dati delle persone di minore età ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MA, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
IS RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS RB | PA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.