TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 691
TAR
Decreto cautelare 5 agosto 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, essendo trascorsi cinque anni dalla bocciatura, l'interesse ad agire del ricorrente fosse venuto meno, non avendo egli fornito prova della sussistenza di tale interesse o dell'evoluzione del suo percorso scolastico.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 6 D. Lgs. 67/2017 e circolare MIUR n. 1865/2017

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, indicando le insufficienze e l'omesso conseguimento dei risultati minimi. La valutazione del Consiglio di Classe è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento. La bocciatura è conforme ai criteri stabiliti dall'art. 6 D. Lgs. 67/2017, dalla circolare MIUR e dalla delibera del Collegio dei docenti, che prevedeva un criterio matematico per la promozione non rispettato dallo studente.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dell'art. 6 D. Lgs. 67/2017 e circolare MIUR n. 1865/2017

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, indicando le insufficienze e l'omesso conseguimento dei risultati minimi. La valutazione del Consiglio di Classe è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento. La bocciatura è conforme ai criteri stabiliti dall'art. 6 D. Lgs. 67/2017, dalla circolare MIUR e dalla delibera del Collegio dei docenti, che prevedeva un criterio matematico per la promozione non rispettato dallo studente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 691
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 691
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo