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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5666/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott. Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5666/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta del Foro di Bologna Parte_2 E
- (c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._2 (RA) il 30.09.1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta LINGUERRI MARTINA del Foro di Bologna
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 18.04.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli maggiorenni , a Persona_1 Imola (BO) il 01.10.2001, e , a Imola (BO) il 20.07.2004; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 23.10.2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 07.11.2019;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 09.06.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
Del Rio (BO) il 13.05.1977, e nato a [...] il Parte_3
30.09.1974, celebrato a Mordano (BO) il 04.06.2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mordano (BO) al n. 2 parte II serie A anno 2000; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
− i ricorrenti continueranno a vivere separati;
− i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento;
− i ricorrenti contribuiranno in modo diretto al mantenimento della figlia Persona_2
nella misura in cui le sarà necessaria, così come contribuiranno in misura paritaria
[...] tra di loro alle spese straordinarie della medesima, sino a quando la stessa non avrà raggiunto una piena indipendenza economica;
− pur essendo il figlio già economicamente autosufficiente e pur Persona_1 vivendo egli in una abitazione diversa da quella dei genitori i ricorrenti, nel caso in cui ciò fosse necessario (ad esempio per il pagamento di spese mediche e comunque non per esborsi per l'acquisto di beni e/o servizi voluttuari) e nei limiti delle proprie possibilità, lo sosterranno comunque economicamente, quali suoi genitori;
− ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171 c.c. dichiarare cessato il fondo patrimoniale costituito con convenzione a rogito dott. notaio in Imola del giorno Persona_3 24/12/2014, rep. 45228/9642, registrato a Imola, trascritto a Bologna il 12/01/2015 al n. 515 reg. part. e 778 reg. gen.;
− il signor continuerà a contribuire al mantenimento dei gatti già Parte_3 Per_ intestati a sé (ed attualmente intestati alla figlia ) corrispondendo direttamente in favore di quest'ultima l'importo di euro 50,00 mensili, oltre alle spese straordinarie sostenute per loro;
− salvo quanto sopra stabilito, i signori e danno atto Parte_1 Parte_3 di aver già definito qualsivoglia questione, ivi comprese quelle di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MORDANO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott.ssa Roberta CINOSURO Giudice rel. dott. Francesca NERI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5666/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
- (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta del Foro di Bologna Parte_2 E
- (c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._2 (RA) il 30.09.1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta LINGUERRI MARTINA del Foro di Bologna
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 18.04.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli maggiorenni , a Persona_1 Imola (BO) il 01.10.2001, e , a Imola (BO) il 20.07.2004; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 23.10.2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 07.11.2019;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 09.06.2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
Del Rio (BO) il 13.05.1977, e nato a [...] il Parte_3
30.09.1974, celebrato a Mordano (BO) il 04.06.2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mordano (BO) al n. 2 parte II serie A anno 2000; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
− i ricorrenti continueranno a vivere separati;
− i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento;
− i ricorrenti contribuiranno in modo diretto al mantenimento della figlia Persona_2
nella misura in cui le sarà necessaria, così come contribuiranno in misura paritaria
[...] tra di loro alle spese straordinarie della medesima, sino a quando la stessa non avrà raggiunto una piena indipendenza economica;
− pur essendo il figlio già economicamente autosufficiente e pur Persona_1 vivendo egli in una abitazione diversa da quella dei genitori i ricorrenti, nel caso in cui ciò fosse necessario (ad esempio per il pagamento di spese mediche e comunque non per esborsi per l'acquisto di beni e/o servizi voluttuari) e nei limiti delle proprie possibilità, lo sosterranno comunque economicamente, quali suoi genitori;
− ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171 c.c. dichiarare cessato il fondo patrimoniale costituito con convenzione a rogito dott. notaio in Imola del giorno Persona_3 24/12/2014, rep. 45228/9642, registrato a Imola, trascritto a Bologna il 12/01/2015 al n. 515 reg. part. e 778 reg. gen.;
− il signor continuerà a contribuire al mantenimento dei gatti già Parte_3 Per_ intestati a sé (ed attualmente intestati alla figlia ) corrispondendo direttamente in favore di quest'ultima l'importo di euro 50,00 mensili, oltre alle spese straordinarie sostenute per loro;
− salvo quanto sopra stabilito, i signori e danno atto Parte_1 Parte_3 di aver già definito qualsivoglia questione, ivi comprese quelle di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MORDANO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.07.2025.
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro