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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice Dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2029 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 333, in virtù di procura alle liti posta in calce al ricorso in opposizione;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
(C.F. ), IN PROPRIO E QUALE Controparte_1 C.F._1
TUTORE DI (C.F. ), E Controparte_2 C.F._2 CP_3
pagina 1 di 6 (C.F. ), IN PROPRIO E QUALE PROTUTORE DI CP_4 C.F._3
Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Graziadio ed elettivamente domiciliati in Castrovillari, alla via A. Battaglia n. 62, in virtù di procura alle liti posta in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta;
RESISTENTI - OPPOSTI
Oggetto: locazione di immobile ad uso commerciale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 423 del 27.07.2023 (R.G. n. 1130/2023), emesso da questo Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente e a il pagamento, in Controparte_5 solido tra loro, in favore di e , in proprio e in qualità, Controparte_1 Controparte_6 rispettivamente, di tutore e protutore di della somma di € 172.637,23, oltre Controparte_2
interessi e spese del monitorio, in virtù dell'omesso pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Castrovillari, alla via Nicoletti n. 24, dal gennaio 2021 al dicembre 2022, oltre al pagamento di metà dell'imposta di registro degli anni 2021 e 2022.
In particolare, l'opponente esponeva che con contratto del 03.01.2005 gli opposti concedevano
CP_ in locazione a l'immobile di cui è causa;
che il contratto Controparte_5 in parola cessava in data 03.01.2017; che nel dicembre del 2016 il conduttore rilasciava l'immobile; che in data 17.03.2017 interveniva il contratto di cessione d'azienda tra Controparte_5
in qualità di cedente, e in qualità di cessionaria;
che, pertanto,
[...] Parte_1
era estranea al contratto di locazione in parola, avendo da sempre avuto la sede nei Parte_1 locali, siti in Spezzano Albanese, alla contrada Infascinato s.n.c., in cui la cedente si era traferita in seguito al rilascio dell'immobile sito in via Nicoletti;
che nel contratto di cessione era stato pattuito che i debiti rimanevano in capo al cedente;
che ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 per il subentro nel contratto di locazione era necessario la stipula di un apposito contratto di sublocazione o di cessione, non sussistente nel caso di specie;
che la nota dell' e la CP_7 voltura e autorizzazione all'accreditamento richiamate nel ricorso monitorio erano determinate da pagina 2 di 6 errori materiali;
che nel verbale del 04.01.2017 redatto dai Carabinieri per la Sanità – NAS di in seguito a un sopralluogo in data 01.01.2017 presso la struttura sita nel Comune di CP_7
Spezzano Albanese gestita dalla veniva rilevato che la struttura ricettiva era Controparte_5 attiva dalla seconda decade del mese di dicembre 2016 e che erano state avviate le procedure di trasferimento;
che in data 24.01.2017 il Comune di Castrovillari a mezzo formale pec prendeva atto della cessata attività della ubicata in Castrovillari alla via Parte_2
L. Nicoletti n. 24 e del trasferimento della stessa nel Comune di Spezzano Albanese;
che in data
21.02.2017 l' trasmetteva ai Carabinieri – NAS di la dichiarazione CP_7 CP_7
dell'effettivo accertamento della sede della struttura sanitaria nel solo Comune di Spezzano
Albanese; che pendeva una domanda di revocatoria della cessione aziendale, introdotta dagli opposti, che risultava incompatibile con la volontà di ottenere da essa opponente i crediti di cui al decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituivano e , in proprio e in qualità, Controparte_1 Controparte_6 rispettivamente, di tutore e di protutore di che, opponendosi alle tesi di Controparte_2 parte opponente, chiedevano di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, c.
III, c.p.c.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 18.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
4. Orbene, dalla documentazione in atti, ivi inclusa dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, e dalle deduzioni delle parti risulta che le sentenze emesse da questo Tribunale n.
24/2020 (R.G. n. 2858/2018) e n. 25/2020 (R.G. n. 2859/2018) - passate in giudicato e aventi a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2018, con cui veniva ingiunto all'odierno opponente e a il pagamento dei canoni dal mese Controparte_5
di marzo 2017 al mese di giugno 2018, per il medesimo titolo di cui al presente giudizio - hanno definito i relativi giudizi con una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per la tardiva proposizione.
Detta intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività della relativa proposizione determina il consolidamento del decreto in parola e dei loro presupposti e, pertanto,
pagina 3 di 6 l'opposizione, avente ad oggetto motivi sostanzialmente coincidenti con i quelli posti nei predetti giudizi, è inammissibile, essendo il credito vantato da parte opposta definitivamente accertato.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato formatosi per mancata opposizione del decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di ratei di una polizza fideiussoria, la successiva domanda, proposta dal medesimo debitore, in ordine allo stesso titolo negoziale ma avente ad oggetto una diversa rata di premio non versata)” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
28318/2017; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 1159410/2020 “In sostanza, il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata, sia sul punto della regolarità del titolo, sia sotto lo specifico aspetto della esistenza del credito. Ciò in ordine all'oggetto e ai soggetti del rapporto, con la conseguenza che l'efficacia del decreto impedisce che in un separato giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, quel rapporto possa essere legittimamente posto in discussione. L'estensione del giudicato monitorio è costituita da tutto ciò che ha formato oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice dell'ingiunzione, purchè si tratti di accertamento necessariamente connesso alla statuizione finale. In questo caso, l'efficacia del giudicato riguarda anche gli accertamenti che costituivano l'antecedente necessario ed il presupposto logico giuridico della pronunzia.)”.
Inoltre, si rileva che il giudicato esterno è la rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pagina 4 di 6 pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione,
l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un Comune)” (Cass., sez. lav., sent. n.
41895/2021); ancora “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'articolo 345 del Cpc per le prove nuove in appello, di tal ché il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, risultando il giudicato da atti prodotti nel giudizio di merito, la Corte
d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla ricorrenza del giudicato, anche indipendentemente dall'eccezione di parte, posto che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato a una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Tanto premesso, ribadito che l'istanza di parte se avanzata vale quale mera sollecitazione all'esercizio di poteri officiosi, quando, come nel caso di specie, il giudice di merito abbia affermato erroneamente la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia è stata impugnata - situazione analoga a quella di mancanza di pronuncia - la Corte di cassazione è tenuta ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito)” (Cass., sez. III, sent. n. 24455/2020).
6. Per tale ragione l'opposizione va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo va confermato.
7. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, c. I e c. III, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione pagina 5 di 6 effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dal richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito l'opponente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
8. In ragione della natura della decisione e della inammissibilità rilevata d'ufficio, seppur sottoposta alle parti con ordinanza del 02.01.2025, si ritiene congruo la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma nei confronti dell'odierno opponente il decreto ingiuntivo n.
423 del 27.07.2023 (R.G. n. 1130/2023), emesso da questo Tribunale, che viene dotato di efficacia esecutiva;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 19.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice Dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2029 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 333, in virtù di procura alle liti posta in calce al ricorso in opposizione;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
(C.F. ), IN PROPRIO E QUALE Controparte_1 C.F._1
TUTORE DI (C.F. ), E Controparte_2 C.F._2 CP_3
pagina 1 di 6 (C.F. ), IN PROPRIO E QUALE PROTUTORE DI CP_4 C.F._3
Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Graziadio ed elettivamente domiciliati in Castrovillari, alla via A. Battaglia n. 62, in virtù di procura alle liti posta in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta;
RESISTENTI - OPPOSTI
Oggetto: locazione di immobile ad uso commerciale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 423 del 27.07.2023 (R.G. n. 1130/2023), emesso da questo Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente e a il pagamento, in Controparte_5 solido tra loro, in favore di e , in proprio e in qualità, Controparte_1 Controparte_6 rispettivamente, di tutore e protutore di della somma di € 172.637,23, oltre Controparte_2
interessi e spese del monitorio, in virtù dell'omesso pagamento del canone di locazione dell'immobile sito in Castrovillari, alla via Nicoletti n. 24, dal gennaio 2021 al dicembre 2022, oltre al pagamento di metà dell'imposta di registro degli anni 2021 e 2022.
In particolare, l'opponente esponeva che con contratto del 03.01.2005 gli opposti concedevano
CP_ in locazione a l'immobile di cui è causa;
che il contratto Controparte_5 in parola cessava in data 03.01.2017; che nel dicembre del 2016 il conduttore rilasciava l'immobile; che in data 17.03.2017 interveniva il contratto di cessione d'azienda tra Controparte_5
in qualità di cedente, e in qualità di cessionaria;
che, pertanto,
[...] Parte_1
era estranea al contratto di locazione in parola, avendo da sempre avuto la sede nei Parte_1 locali, siti in Spezzano Albanese, alla contrada Infascinato s.n.c., in cui la cedente si era traferita in seguito al rilascio dell'immobile sito in via Nicoletti;
che nel contratto di cessione era stato pattuito che i debiti rimanevano in capo al cedente;
che ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 per il subentro nel contratto di locazione era necessario la stipula di un apposito contratto di sublocazione o di cessione, non sussistente nel caso di specie;
che la nota dell' e la CP_7 voltura e autorizzazione all'accreditamento richiamate nel ricorso monitorio erano determinate da pagina 2 di 6 errori materiali;
che nel verbale del 04.01.2017 redatto dai Carabinieri per la Sanità – NAS di in seguito a un sopralluogo in data 01.01.2017 presso la struttura sita nel Comune di CP_7
Spezzano Albanese gestita dalla veniva rilevato che la struttura ricettiva era Controparte_5 attiva dalla seconda decade del mese di dicembre 2016 e che erano state avviate le procedure di trasferimento;
che in data 24.01.2017 il Comune di Castrovillari a mezzo formale pec prendeva atto della cessata attività della ubicata in Castrovillari alla via Parte_2
L. Nicoletti n. 24 e del trasferimento della stessa nel Comune di Spezzano Albanese;
che in data
21.02.2017 l' trasmetteva ai Carabinieri – NAS di la dichiarazione CP_7 CP_7
dell'effettivo accertamento della sede della struttura sanitaria nel solo Comune di Spezzano
Albanese; che pendeva una domanda di revocatoria della cessione aziendale, introdotta dagli opposti, che risultava incompatibile con la volontà di ottenere da essa opponente i crediti di cui al decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituivano e , in proprio e in qualità, Controparte_1 Controparte_6 rispettivamente, di tutore e di protutore di che, opponendosi alle tesi di Controparte_2 parte opponente, chiedevano di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, c.
III, c.p.c.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 18.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
4. Orbene, dalla documentazione in atti, ivi inclusa dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, e dalle deduzioni delle parti risulta che le sentenze emesse da questo Tribunale n.
24/2020 (R.G. n. 2858/2018) e n. 25/2020 (R.G. n. 2859/2018) - passate in giudicato e aventi a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 573/2018, con cui veniva ingiunto all'odierno opponente e a il pagamento dei canoni dal mese Controparte_5
di marzo 2017 al mese di giugno 2018, per il medesimo titolo di cui al presente giudizio - hanno definito i relativi giudizi con una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per la tardiva proposizione.
Detta intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività della relativa proposizione determina il consolidamento del decreto in parola e dei loro presupposti e, pertanto,
pagina 3 di 6 l'opposizione, avente ad oggetto motivi sostanzialmente coincidenti con i quelli posti nei predetti giudizi, è inammissibile, essendo il credito vantato da parte opposta definitivamente accertato.
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato formatosi per mancata opposizione del decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento di ratei di una polizza fideiussoria, la successiva domanda, proposta dal medesimo debitore, in ordine allo stesso titolo negoziale ma avente ad oggetto una diversa rata di premio non versata)” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
28318/2017; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n. 1159410/2020 “In sostanza, il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata, sia sul punto della regolarità del titolo, sia sotto lo specifico aspetto della esistenza del credito. Ciò in ordine all'oggetto e ai soggetti del rapporto, con la conseguenza che l'efficacia del decreto impedisce che in un separato giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, quel rapporto possa essere legittimamente posto in discussione. L'estensione del giudicato monitorio è costituita da tutto ciò che ha formato oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice dell'ingiunzione, purchè si tratti di accertamento necessariamente connesso alla statuizione finale. In questo caso, l'efficacia del giudicato riguarda anche gli accertamenti che costituivano l'antecedente necessario ed il presupposto logico giuridico della pronunzia.)”.
Inoltre, si rileva che il giudicato esterno è la rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pagina 4 di 6 pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto coperto da giudicato, pur in assenza della relativa eccezione,
l'accertamento del contenuto di una convenzione, contenente il richiamo all'art. 2112 c.c., avente per oggetto la garanzia dei lavoratori ad essere riassunti da un Comune)” (Cass., sez. lav., sent. n.
41895/2021); ancora “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'articolo 345 del Cpc per le prove nuove in appello, di tal ché il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, risultando il giudicato da atti prodotti nel giudizio di merito, la Corte
d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla ricorrenza del giudicato, anche indipendentemente dall'eccezione di parte, posto che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato a una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Tanto premesso, ribadito che l'istanza di parte se avanzata vale quale mera sollecitazione all'esercizio di poteri officiosi, quando, come nel caso di specie, il giudice di merito abbia affermato erroneamente la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia è stata impugnata - situazione analoga a quella di mancanza di pronuncia - la Corte di cassazione è tenuta ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito)” (Cass., sez. III, sent. n. 24455/2020).
6. Per tale ragione l'opposizione va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo va confermato.
7. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, c. I e c. III, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione pagina 5 di 6 effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dal richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito l'opponente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
8. In ragione della natura della decisione e della inammissibilità rilevata d'ufficio, seppur sottoposta alle parti con ordinanza del 02.01.2025, si ritiene congruo la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma nei confronti dell'odierno opponente il decreto ingiuntivo n.
423 del 27.07.2023 (R.G. n. 1130/2023), emesso da questo Tribunale, che viene dotato di efficacia esecutiva;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 19.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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