Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fregni, Maura Goletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege , in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. -OMISSIS- del 30/6/2021, notificato il 30/7/2021, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la richiesta di equo indennizzo formulata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2025 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato in congedo, ha prestato servizio dal 10 gennaio 1981 fino all’11 novembre 2009, data in cui è stato collocato in congedo per inidoneità permanente e assoluta al servizio di Polizia, a seguito della diagnosi di una patologia cardiaca denominata “IMA non Q trattato con PTCA in cardiopatia ischemica cronica”.
In data 12 novembre 2008, il ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia, anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera di Padova ha accertato la patologia e l’ha classificata nella quinta categoria della tabella A.
Successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 17 novembre 2011, ha escluso la dipendenza della patologia da fatti di servizio, ritenendo che la necrosi miocardica fosse causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico, favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, tra cui l’abitudine tabagica del ricorrente. Il Comitato ha inoltre rilevato che il servizio prestato dal ricorrente non era caratterizzato da particolari abnormi responsabilità o eccezionali disagi tali da prevalere sui fattori individuali favorenti.
In conformità al parere del Comitato, il Ministero dell’Interno ha emesso il decreto n. -OMISSIS- del 6 giugno 2012, con cui ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e ordinando al Ministero di riesaminare la pratica.
A seguito del riesame, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha confermato il giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia, ribadendo le motivazioni già espresse nel precedente parere. Il Ministero dell’Interno ha quindi adottato il decreto n. -OMISSIS-N del 30 giugno 2021, oggetto dell’odierna impugnativa.
In questa sede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi sintetizzati come segue:
- Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza di attività istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta.
- Mancata considerazione della gravosità e peculiarità del servizio operativo svolto dal ricorrente, che avrebbe esercitato un ruolo causale o concausale nella genesi della patologia.
- Mancata valutazione delle prove documentali prodotte dal ricorrente, che attestano la gravosità del servizio prestato e il riconoscimento di meriti straordinari da parte dell’Amministrazione.
- Mancata considerazione della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 74/2017, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della medesima patologia ai fini della pensione privilegiata ordinaria.
Si è costituito in giudizio con memoria di forma il Ministero della Giustizia, che ha comunque prodotto una relazione illustrativa.
Infine, all’udienza straordinaria del 17 luglio 2025, la causa è stata assegnata alla decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento, in relazione a ciascuno dei motivi di ricorso, la cui stretta connessione ne consente l’esame congiunto.
Deve essere premesso che la questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca sofferta dal ricorrente e la conseguente concessione dell’equo indennizzo.
Tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), il cui parere è da ritenere vincolante e sostanzialmente inattingibile, salvo che emergano evidenti vizi di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Consolidata giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il giudizio del C.V.C.S., basato su cognizioni mediche e specialistiche, non può essere sindacato nel merito dal giudice amministrativo, ma solo sotto il profilo della legittimità, in presenza di evidenti vizi logici o di travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6175/2017; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1454/2014).
Nel caso di specie, il Comitato di Verifica ha esaminato in modo approfondito la documentazione medica e amministrativa prodotta dal ricorrente, nonché i rapporti informativi relativi al servizio prestato. Il Comitato ha concluso che la patologia cardiaca sofferta dal ricorrente non può essere ricondotta ai fatti di servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Tale conclusione si fonda su una valutazione scientifica e tecnica che ha tenuto conto di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del ricorrente e dei precedenti di servizio risultanti dagli atti.
In particolare, il Comitato ha evidenziato che la necrosi miocardica è stata causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico, favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, tra cui l’abitudine tabagica del ricorrente. Il Comitato ha inoltre rilevato che il servizio prestato dal ricorrente non era caratterizzato da particolari, abnormi, responsabilità o eccezionali disagi tali da prevalere sui fattori individuali favorenti. Tale valutazione è stata confermata dal Comitato anche in sede di riesame, a seguito della sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, che aveva disposto una nuova valutazione della pratica.
In questo quadro, le argomentazioni del ricorrente, volte a dimostrare la gravosità del servizio prestato e il ruolo dello stress lavorativo nella genesi della patologia, non sono supportate da prove documentali idonee a sovvertire il giudizio tecnico del Comitato di Verifica. La documentazione prodotta, pur attestando la complessità e l’impegno richiesto dalle mansioni svolte, non dimostra l’esistenza di un nesso causale diretto o concausale preponderante tra il servizio prestato e la patologia cardiaca. La reiezione della domanda, risulta così adeguatamente motivata, proprio perché puntualmente riferita all’approfondita valutazione dei fattori di rischio nell’insorgenza della patologia, nonché al fatto, in sé incontrovertibile, che il ricorrente non prestava servizi particolarmente gravosi quantomeno da oltre otto anni.
Invero, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede la dimostrazione di un nesso causale diretto o concausale preponderante tra il servizio prestato e la patologia, non essendo sufficiente la mera descrizione di compiti gravosi o usuranti.
D’altro canto, la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 74/2017, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della medesima patologia ai fini della pensione privilegiata ordinaria, non è vincolante per il presente giudizio, in quanto i due procedimenti hanno finalità diverse e si basano su presupposti distinti. Inoltre, il Comitato di Verifica ha esaminato le risultanze della sentenza della Corte dei Conti e ha ritenuto di confermare il proprio giudizio negativo, fornendo una motivazione congrua e priva di vizi logici o di travisamento dei fatti.
Per quanto, poi, riguarda l’asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato, si rileva che il decreto ministeriale è stato adeguatamente motivato “ per relationem ” rispetto al parere del Comitato di Verifica, che costituisce parte integrante della determinazione sfavorevole. Tanto più che, nel caso in esame, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica appare attendibile, congruo e adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità
Da ultimo, va rigettata l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio formulata dal ricorrente, non risultando necessaria ulteriore istruttoria ai fini della definizione del giudizio, ferma l’inammissibilità di un sindacato di tipo sostitutorio, non potendo il giudice amministrativo anteporre il proprio apprezzamento meritale alle plausibili e argomentate valutazioni tecniche del C.V.C.S.
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese vanno compensate per l’intero, tenuto conto della particolarità della vicenda e degli alterni esiti del contenzioso instauratosi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO AM, Presidente
OL NO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NO | CO AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.