Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 31/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
FANTICELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, via Margaritone, 9;
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
BARBARA MARIA LANZA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Verona,
Piazzetta Alcide De Gasperi, 4;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Arezzo, Viale
Michelangelo, 66. Entrambi i genitori avranno cura di rispettare gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del figlio , rispettando le sue naturali inclinazioni.
2. Per_1 Parte_2
avrà i seguenti turni di responsabilità: - a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola (in periodo non scolastico il mattino) fino alla domenica sera e durante il periodo estivo o in assenza di attività scolastiche sino al lunedì mattina sempre dal venerdì. Data la distanza che intercorre tra le parti (trasferimento del minore da Verona ad Arezzo concordato) e l'attività lavorativa del padre, è eccezionalmente consentito che terze persone di comprovata e decennale esperienza professionale nella guida, possano curare lo spostamento del figlio minore da Arezzo a Fumane sotto la loro esclusiva responsabilità in solido con il padre, e salvo che la madre non intenda anche lei contribuire talvolta ad accompagnare il figlio;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando tra loro i seguenti periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 18:00 e dalle ore 18:00 del 30 dicembre sino al termine delle vacanze natalizie;
il primo periodo è riservato al padre e per il corrente anno decorrerà dal 21 dicembre, alternando i due periodi di anno in anno;
- l'alternanza dell'intero periodo di Pasqua tra ciascun genitore che per l'anno 2025 sarà riservato al padre, tenuto conto che la settimana di Natale, il figlio la trascorrerà con la madre;
- per quanto riguarda le Per_1
festività religiose o nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, le parti concordano che in funzione di eventuali ponti scolastici il padre possa scegliere due festività, da comunicarsi all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno in modo da associarli ad un fine settimana di sua competenza;
- 4 settimane, frazionate in due periodi non maggiori di 2 settimane consecutive, durante le vacanze estive da collocarsi a scelta nel mese di giugno, oppure luglio, oppure agosto sospendendo, pertanto, nei mesi scelti il consueto fine settimana che rimarrà alternato nel mese in cui non vi sarà la vacanza prolungati e che non potranno essere a cavallo tra un mese e l'altro (escludendo i trenta giorni consecutivi). 2 a. Entro il 15 maggio di ogni anno negli anni dispari la madre comunicherà il periodo prescelto, negli anni pari il padre;
la mancata comunicazione entro tale data del periodo di vacanza prescelto, darà facoltà all'altro genitore di organizzarsi come meglio crede. Durante il periodo estivo la madre acconsente a che il padre, nei fine settimana di competenza, stia col figlio dal venerdì mattina al lunedì sera. 3.
si obbliga a corrispondere in favore della SI.ra , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa, la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento del minore, tramite accredito su conto corrente codice IBAN [...]; somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat calcolandosi sull'importo base ma corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno. 4.
Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle voci di spesa accessorie fatta eccezione per le spese comprese nell'assegno di mantenimento come: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, spese trasporto extrascolastico, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), ricarica cellulare, trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, discoteche, feste compleanno e regalo ed attività conviviali), spese per alimentazione e cura degli animali domestici dei figli se facenti parte del nucleo familiare al momento della cessazione della convivenza, spese per carburante mezzo di trasporto personale del figlio. 4 a.
Non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento e devono essere reciprocamente rimborsate: - spese scolastiche, senza previo accordo: libri scolastici e corredo/cancellerie inizio anno scolastico
(compresi quelli universitari), baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
ripetizioni, pre-scuola, doposcuola se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, divorzio;
biglietti e abbonamento mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la scuola, -spese mediche senza previo accordo: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
-altre spese senza previo accordo: spese di revisione, bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, mantenimento e cura degli animali domestici acquistati con accordo di entrambi i genitori dopo la cessazione della convivenza. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate. 4 b. Non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento e devono essere reciprocamente rimborsate e concordate tra le parti:
- scolastiche previo accordo: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, superiori o di università pubbliche e private, ripetizioni, pre-scuola, doposcuola se conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e servizio di baby setting laddove l'eSIenza nasca con la separazione e/ divorzio e/o fine convivenza e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e/o con pernottamento;
- spese medico sanitarie previo accordo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso private o convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure omeopatiche spese protesiche, Ticket, vaccinazione non obbligatoria, lenti a contatto e occhiali con scelta montatura;
spese veterinarie animali domestici in tutti i casi ed anche alimentari e cura se donati o acquistati successivamente alla fine della convivenza se acquistati con accordo;
- spese di natura ludica o parascolastica previo accordo: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, boy-scout), corsi di informatica, computer e cellulare, tablet, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
- spese sportive previo accordo: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
iscrizione e rette anche a gare e tornei. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli, comunione e cresime, compreso il vestiario del festeggiato. 4 c. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, tale ammonimento dovrà essere contenuto nel messaggio di richiesta. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 4 d. Il libretto nominativo, contenente la somma di € 2.415,00, intestato a verrà consegnato a entro il 30 Persona_1 Parte_1
dicembre prossimo venturo.
5. Con la sottoscrizione del presente atto entrambe le parti dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile derivante dal rapporto di convivenza.
6. I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Dichiarano, altresì, di aver predisposto di un assetto dei turni di responsabilità soddisfacente per il minore con l'ulteriore impegno di variarlo in relazione alle mutate eSIenze del medesimo. Pertanto, nulla dovrà disporsi in ordine all'audizione del minore medesimo.
7. Le spese di lite interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione in presenza, ex art. 473-bis.51 c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 22.01.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 07/01/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di conSIlio del 31 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio