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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16990 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. LU De RO TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48612 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione all'udienza del 2/7/2025 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
, con l'avv. Fabrizio Rugghia e LU Rugghia;
[...]
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti Maurizio Hazan, Controparte_1
PO IN e MA OL
CONVENUTA
E con l'avv. Avv.ti Giuseppe Perrone, Savino Tatoli e Francesco Suriano,; Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, e citavano in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 Parte_2 al Tribunale ordinario di Roma e , esponendo che: 1) Controparte_2 CP_1 Parte_3 era rimasta gravemente ferita a seguito di un sinistro stradale occorso in data 2.9.2022 alle
[...] ore 17:32 circa, in Roma, causato per colpa esclusiva del convenuto il quale, percorrente ad CP_2 elevata velocità Via Castel di Leva, direzione Divino Amore, in prossimità del civico 338, perdeva il controllo del proprio mezzo Honda CB 500, investendo l'attrice che, in quelle circostanze di
1 luogo e di tempo, percorreva a piedi, nel senso di marcia opposto, via Castel Di Leva, direzione
Roma centro, intenta a rientrare presso la propria abitazione, sita al civico 336 della medesima strada, dalla consueta passeggiata pomeridiana 2) la , a seguito di consulenza medico CP_1 legale, corrispondeva a parte attrice la somma di € 47.418,00 di cui € 43.118,00 per sorte ed €
4.200,00 per onorari, a titolo di integrale risarcimento dei danni dalla stessa subìti; 3)
[...]
e subivano un danno c.d. “di rimbalzo”, patrimoniale e non Pt_2 Parte_2 patrimoniale, morale ed esistenziale, causato dal danno subìto dalla figlia in occasione del predetto sinistro.
Tanto premesso, parte attrice, trattenuta la somma a titolo di acconto sul maggior avere, instava per la condanna in solido dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura non inferiore ad € 268.535,17 in favore della Sig.ra , ad € 49.920,00 in favore del Sig. Parte_1
ed € 51.480,00 in favore della Sig.ra o nella diversa Parte_2 Parte_2 somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituivano e opponendosi alla domanda, di cui chiedevano il Controparte_2 CP_1 rigetto giacché infondata e non provata.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali interrogatorio formale nei confronti di , nonché espletamento di C.T.U. sulla persona Parte_1 della stessa, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. I convenuti hanno innanzitutto contestato l'esclusiva responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro.
1.1. La dinamica del sinistro è confutata attraverso l'esame dell'unico testimone oculare Tes_1
il quale, intervenuto nell'immediatezza dei fatti per prestare soccorso, all'udienza del
[...]
19.10.2023, ha riferito di aver assistito alla dinamica dell'incidente in quanto si trovava a bordo della propria autovettura Opel Corsa di colore grigio percorrendo Via Castel di Leva per tornare presso la propria residenza: in particolare, ha dichiarato di aver visto lo scooter del che CP_2 percorreva Via di Castel di Leva, con direzione Divino Amore, e che, dopo aver superato alcune autovetture, investiva una ragazza che attraversava la carreggiata dal marciapiede di sinistra verso destra in prossimità della striscia continua, precisando, altresì, che “l'attraversamento della ragazza avveniva dal lato del marciapiede al lato dove non c'è il marciapiede”. Tale ricostruzione, resa da soggetto la cui presenza al momento del sinistro è confermata dalle dichiarazioni spontanee rese alla
2 polizia locale intervenuta nell'immediatezza, non appare inficiata da contraddizioni oggettive o elementi di carattere soggettivo tali da far ritenere l'inattendibilità del teste.
D'altra parte, la circostanza che compagnia convenuta ha risarcito in via stragiudiziale il danno patito da parte attrice, nulla prova in merito all'esclusiva riferibilità causale del sinistro al conducente CP_2
1.2. Nel caso di investimento di un pedone, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti dimostrato che non vi era, per lo stesso, alcuna possibilità di prevenire l'evento, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Va detto però che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto. (Cassazione n. 20140/2023; n. 9856/2022; n. 8663/2017; n.
4551/2017).
1.3. Applicando gli esposti principi al caso di specie, depone nel senso di una concorrente e paritaria riferibilità eziologica del sinistro al pedone ed al conducente la valutazione delle circostanze che seguono.
In primo lugo, deve rilevarsi che 'elevata velocità di andatura del motociclo, dedotta da parte attrice e tale da determinare una perdita di controllo del mezzo da parte del conducente che, in tal modo, sarebbe finito fuori strada impattando il pedone proprio nel punto in cui si trovava, non ha trovato riscontro probatorio né nelle dichiarazioni rese dal teste oculare e neppure nella relazione sottoscritta dalla Polizia ove non sono stati evidenziate “tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore”.
La possibilità di affermare, cionondimeno, che vi sia stata in ogni caso una condotta colposa del conducente il motociclo, appare riconducibile alla circostanza che, ai sensi dell'art. 141 Cds, comma 2, il conducente avrebbe dovuto “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
3 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Dal lato del pedone, sussistono elementi per affermare una sua condotta violativa dell'art. 190 CdS.
Invero, quanto affermato dall'unico testimone oculare circa la condotta del pedone e, segnatamente,
l'aver attraversato la carreggiata dal lato del marciapiede a quello in cui la strada ne è priva, e ciò al fine di rientrare presso la propria abitazione, può ritenersi provato anche alla luce dell' “id quod plerumque accidit”, atteso che è norma di condotta rispondente ad un criterio di normale sicurezza civica, quello di passeggiare sul lato della strada munito di marciapiede. D'altronde, per un verso, parte attrice ha specificato che, prima dell'occorso, si dirigeva presso la propria abitazione e, per altro verso, la conformazione strutturale della via ove l'evento sinistroso si è verificato, prova che il lato della carreggiata privo del marciapiede corrisponde al lato della strada ove è sita l'abitazione predetta.
Inoltre, il teste ha dichiarato che il pedone indossava le cuffie, elemento di chiaro disturbo dell'attenzione nella fase di attraversamento, e che lo stesso procedeva al di fuori delle strisce pedonali, di cui il teste stesso riferisce la presenza a circa cinquanta metri.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del 50% dei pregiudizi patiti da parte attrice.
2. Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
2.1. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.
Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056
c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso
4 presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero
“criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva
– sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese - che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Reputa questo giudice che le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L.vo n.
209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno. In
5 definitiva, il sistema romano – fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
2.2. Parte attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno rispetto a quanto corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta e ritenuto a titolo di acconto sul maggior avere. e nella qualità di genitori della vittima, Parte_2 Parte_2 hanno richiesto il danno biologico e morale c.d. “riflesso” patito in conseguenza dello stato di invalidità del familiare.
2.2.1. Per quanto concerne il danno biologico patito da , va detto che Parte_1 questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, d'altra parte, sotto il profilo della quantificazione dei postumi, non risultano specifiche contestazioni.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato in € 11.722,20 (€ 130,25x60=€ 7.815,00 e €
65,12x60= € 3.907,20) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in € 84.820,61 per l'invalidità permanente al 23% in un soggetto leso di anni 24 alla data del sinistro.
Risultano documentate spese mediche per € 2.365,08, ritenute congrue.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 17.000,00 (pari a circa il 20% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
6 In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall'attore corrisponde a € 115.907,89 (€ 11.722,20
a titolo di IT, € 84.820,61 a titolo di IP, € 17.000,00 a titolo di danno morale, € 2.365,08 per spese mediche), ma, stante il concorso di colpa riconosciuto alla parte attrice del 50%, la somma da risarcire in solido dai convenuti risulta pari a € 57.953,45, in moneta attuale.
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 43.118,00, in data
04/11/2021).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (€ 43.118,00, in data 04/11/2021, che si eleva in € 49.542,58), detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione di un danno differenziale pari ad € 8.410,87 all'attualità.
2.2.2. Va, infine, esaminata la richiesta di danno riflesso in conseguenza dei pregiudizi che lo stato di ha generato sui genitori e Parte_1 Parte_2 Parte_2
Ebbene, il richiesto danno secondario va riconosciuto in via presuntiva in considerazione della entità delle lesioni e della loro oggettiva rilevante incidenza sullo svolgimento dei rapporti affettivi e di convivenza. In proposito, giova richiamare il prevalente orientamento della Suprema Corte, e anche della giurisprudenza di merito, che in tema di danno da lesioni del congiunto riconosce il risarcimento solo nei casi di macro lesioni che per la loro gravità, comportano un danno molto importante per i soggetti che le patiscono, incidendo in maniera rilevante e permanente sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio del termine.
Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia con la nota sentenza delle S.U. n. 26972/2008 (che ha affermato il diritto al risarcimento solo ove il diritto sia stato inciso oltre una soglia minima, cagionando una lesione di diritti costituzionalmente inviolabili).
7 Va, poi, rammento l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11212/2019 e n.
1640/2020), alla cui stregua “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, va rilevato che, pur a fronte di lesioni significative, non sono stati articolati elementi di prova a riscontro di un turbamento interiore e di uno sconvolgimento permanente della vita anche dei familiari. Né una tale conclusione può essere raggiunta in via presuntiva, atteso che – secondo una verifica in concreto - l'invalidità riconosciuta e le lesioni subite non risultano tali da aver impedito un recupero sostanziale delle pregresse abitudini di vita. In altri termini, la nuova e peggiorata condizione di vita della congiunta, non avendo minato la sua autonomia di vita, non appare aver raggiunto una soglia così grave ed intensa da potersi riflettere, oltre una soglia accettabile, sui congiunti.
La domanda risarcitoria per danno riflesso formulata dai genitori della danneggiata va, pertanto, respinta.
3. Conclusivamente, per le ragioni su esposte, la domanda di parte attrice è risultata fondata limitatamente al danno differenziale e i convenuti vanno condannati in solido, al pagamento in favore di , all'importo, all'attualità di € 8.410,87. Parte_1
É stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995.
Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
8 - su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari a quello legale il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del prio acconto e sulla differenza dal pagamento del predetto acconto alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Stante l'evidente differenza tra quanto richiesto in domanda e quanto liquidato in sentenza, nonché il rigetto della domanda per il danno riflesso, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente e paritaria di e di;
Controparte_2 Parte_3
b) condanna e a pagare in solido a favore di Controparte_2 CP_1 Parte_3
a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 8.410,87
[...] all'attualità, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite;
d) pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì 24 novembre 2025.
Il giudice
LU De RO TA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. LU De RO TA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48612 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione all'udienza del 2/7/2025 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
, con l'avv. Fabrizio Rugghia e LU Rugghia;
[...]
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti Maurizio Hazan, Controparte_1
PO IN e MA OL
CONVENUTA
E con l'avv. Avv.ti Giuseppe Perrone, Savino Tatoli e Francesco Suriano,; Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, e citavano in giudizio innanzi Parte_1 Parte_2 Parte_2 al Tribunale ordinario di Roma e , esponendo che: 1) Controparte_2 CP_1 Parte_3 era rimasta gravemente ferita a seguito di un sinistro stradale occorso in data 2.9.2022 alle
[...] ore 17:32 circa, in Roma, causato per colpa esclusiva del convenuto il quale, percorrente ad CP_2 elevata velocità Via Castel di Leva, direzione Divino Amore, in prossimità del civico 338, perdeva il controllo del proprio mezzo Honda CB 500, investendo l'attrice che, in quelle circostanze di
1 luogo e di tempo, percorreva a piedi, nel senso di marcia opposto, via Castel Di Leva, direzione
Roma centro, intenta a rientrare presso la propria abitazione, sita al civico 336 della medesima strada, dalla consueta passeggiata pomeridiana 2) la , a seguito di consulenza medico CP_1 legale, corrispondeva a parte attrice la somma di € 47.418,00 di cui € 43.118,00 per sorte ed €
4.200,00 per onorari, a titolo di integrale risarcimento dei danni dalla stessa subìti; 3)
[...]
e subivano un danno c.d. “di rimbalzo”, patrimoniale e non Pt_2 Parte_2 patrimoniale, morale ed esistenziale, causato dal danno subìto dalla figlia in occasione del predetto sinistro.
Tanto premesso, parte attrice, trattenuta la somma a titolo di acconto sul maggior avere, instava per la condanna in solido dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura non inferiore ad € 268.535,17 in favore della Sig.ra , ad € 49.920,00 in favore del Sig. Parte_1
ed € 51.480,00 in favore della Sig.ra o nella diversa Parte_2 Parte_2 somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituivano e opponendosi alla domanda, di cui chiedevano il Controparte_2 CP_1 rigetto giacché infondata e non provata.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali interrogatorio formale nei confronti di , nonché espletamento di C.T.U. sulla persona Parte_1 della stessa, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. I convenuti hanno innanzitutto contestato l'esclusiva responsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro.
1.1. La dinamica del sinistro è confutata attraverso l'esame dell'unico testimone oculare Tes_1
il quale, intervenuto nell'immediatezza dei fatti per prestare soccorso, all'udienza del
[...]
19.10.2023, ha riferito di aver assistito alla dinamica dell'incidente in quanto si trovava a bordo della propria autovettura Opel Corsa di colore grigio percorrendo Via Castel di Leva per tornare presso la propria residenza: in particolare, ha dichiarato di aver visto lo scooter del che CP_2 percorreva Via di Castel di Leva, con direzione Divino Amore, e che, dopo aver superato alcune autovetture, investiva una ragazza che attraversava la carreggiata dal marciapiede di sinistra verso destra in prossimità della striscia continua, precisando, altresì, che “l'attraversamento della ragazza avveniva dal lato del marciapiede al lato dove non c'è il marciapiede”. Tale ricostruzione, resa da soggetto la cui presenza al momento del sinistro è confermata dalle dichiarazioni spontanee rese alla
2 polizia locale intervenuta nell'immediatezza, non appare inficiata da contraddizioni oggettive o elementi di carattere soggettivo tali da far ritenere l'inattendibilità del teste.
D'altra parte, la circostanza che compagnia convenuta ha risarcito in via stragiudiziale il danno patito da parte attrice, nulla prova in merito all'esclusiva riferibilità causale del sinistro al conducente CP_2
1.2. Nel caso di investimento di un pedone, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti dimostrato che non vi era, per lo stesso, alcuna possibilità di prevenire l'evento, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Va detto però che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto. (Cassazione n. 20140/2023; n. 9856/2022; n. 8663/2017; n.
4551/2017).
1.3. Applicando gli esposti principi al caso di specie, depone nel senso di una concorrente e paritaria riferibilità eziologica del sinistro al pedone ed al conducente la valutazione delle circostanze che seguono.
In primo lugo, deve rilevarsi che 'elevata velocità di andatura del motociclo, dedotta da parte attrice e tale da determinare una perdita di controllo del mezzo da parte del conducente che, in tal modo, sarebbe finito fuori strada impattando il pedone proprio nel punto in cui si trovava, non ha trovato riscontro probatorio né nelle dichiarazioni rese dal teste oculare e neppure nella relazione sottoscritta dalla Polizia ove non sono stati evidenziate “tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore”.
La possibilità di affermare, cionondimeno, che vi sia stata in ogni caso una condotta colposa del conducente il motociclo, appare riconducibile alla circostanza che, ai sensi dell'art. 141 Cds, comma 2, il conducente avrebbe dovuto “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
3 tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Dal lato del pedone, sussistono elementi per affermare una sua condotta violativa dell'art. 190 CdS.
Invero, quanto affermato dall'unico testimone oculare circa la condotta del pedone e, segnatamente,
l'aver attraversato la carreggiata dal lato del marciapiede a quello in cui la strada ne è priva, e ciò al fine di rientrare presso la propria abitazione, può ritenersi provato anche alla luce dell' “id quod plerumque accidit”, atteso che è norma di condotta rispondente ad un criterio di normale sicurezza civica, quello di passeggiare sul lato della strada munito di marciapiede. D'altronde, per un verso, parte attrice ha specificato che, prima dell'occorso, si dirigeva presso la propria abitazione e, per altro verso, la conformazione strutturale della via ove l'evento sinistroso si è verificato, prova che il lato della carreggiata privo del marciapiede corrisponde al lato della strada ove è sita l'abitazione predetta.
Inoltre, il teste ha dichiarato che il pedone indossava le cuffie, elemento di chiaro disturbo dell'attenzione nella fase di attraversamento, e che lo stesso procedeva al di fuori delle strisce pedonali, di cui il teste stesso riferisce la presenza a circa cinquanta metri.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del 50% dei pregiudizi patiti da parte attrice.
2. Occorre, a questo punto, soffermarsi sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
2.1. Per la quantificazione del danno, deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma aggiornata al 2025, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica ampia di personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.
Reputa in proposito il giudicante che l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
A tale proposito non ignora il Giudicante recenti sentenze della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12408/2011), che – proprio sulla base del principio di equità in sede di liquidazione del danno - hanno riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056
c.c. Pur tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso
4 presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Ma anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1553/2019, che le qualifica come mero
“criterio guida” e non una normativa di diritto) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente: sulla base di tale premessa, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. Sotto diverso profilo, non possono non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla L. n. 124/2017, ai quali lo sviluppo concreto della tabella unica nazionale del novellato art. 138 del D.L.vo n. 209/2005 dovrà uniformarsi: a tal riguardo, si osserva
– sulla base del concreto sviluppo della tabella milanese - che quest'ultima non risulta osservare pienamente i principi secondo cui “il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi” e “il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”.
La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Reputa questo giudice che le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che, anzi, dall'anno 2025 si dà piena applicazione al principio contenuto nell'art. 138 del D.L.vo n.
209/2005, prevedendo la determinazione dell'importo tabellare del danno morale soggettivo con un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico prevedendo un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno. In
5 definitiva, il sistema romano – fondato su una liquidazione non vincolata pur nel suo collegamento con parametri oggettivi e predeterminati - conserva piena funzionalità anche rispetto all'orientamento (ancora autorevolmente affermato, cfr. Cass. n. 20795/2018) che qualifica in termini autonomi e non puramente descrittivi il danno morale, come confortato anche dal citato art. 138 attualmente vigente.
2.2. Parte attrice ha agito al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno rispetto a quanto corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia convenuta e ritenuto a titolo di acconto sul maggior avere. e nella qualità di genitori della vittima, Parte_2 Parte_2 hanno richiesto il danno biologico e morale c.d. “riflesso” patito in conseguenza dello stato di invalidità del familiare.
2.2.1. Per quanto concerne il danno biologico patito da , va detto che Parte_1 questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, d'altra parte, sotto il profilo della quantificazione dei postumi, non risultano specifiche contestazioni.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato in € 11.722,20 (€ 130,25x60=€ 7.815,00 e €
65,12x60= € 3.907,20) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in € 84.820,61 per l'invalidità permanente al 23% in un soggetto leso di anni 24 alla data del sinistro.
Risultano documentate spese mediche per € 2.365,08, ritenute congrue.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 17.000,00 (pari a circa il 20% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
6 In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall'attore corrisponde a € 115.907,89 (€ 11.722,20
a titolo di IT, € 84.820,61 a titolo di IP, € 17.000,00 a titolo di danno morale, € 2.365,08 per spese mediche), ma, stante il concorso di colpa riconosciuto alla parte attrice del 50%, la somma da risarcire in solido dai convenuti risulta pari a € 57.953,45, in moneta attuale.
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 43.118,00, in data
04/11/2021).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (€ 43.118,00, in data 04/11/2021, che si eleva in € 49.542,58), detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge alla conclusione di un danno differenziale pari ad € 8.410,87 all'attualità.
2.2.2. Va, infine, esaminata la richiesta di danno riflesso in conseguenza dei pregiudizi che lo stato di ha generato sui genitori e Parte_1 Parte_2 Parte_2
Ebbene, il richiesto danno secondario va riconosciuto in via presuntiva in considerazione della entità delle lesioni e della loro oggettiva rilevante incidenza sullo svolgimento dei rapporti affettivi e di convivenza. In proposito, giova richiamare il prevalente orientamento della Suprema Corte, e anche della giurisprudenza di merito, che in tema di danno da lesioni del congiunto riconosce il risarcimento solo nei casi di macro lesioni che per la loro gravità, comportano un danno molto importante per i soggetti che le patiscono, incidendo in maniera rilevante e permanente sulla loro qualità di vita intesa nel senso più ampio del termine.
Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia con la nota sentenza delle S.U. n. 26972/2008 (che ha affermato il diritto al risarcimento solo ove il diritto sia stato inciso oltre una soglia minima, cagionando una lesione di diritti costituzionalmente inviolabili).
7 Va, poi, rammento l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11212/2019 e n.
1640/2020), alla cui stregua “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.
Applicando gli enunciati principi al caso di specie, va rilevato che, pur a fronte di lesioni significative, non sono stati articolati elementi di prova a riscontro di un turbamento interiore e di uno sconvolgimento permanente della vita anche dei familiari. Né una tale conclusione può essere raggiunta in via presuntiva, atteso che – secondo una verifica in concreto - l'invalidità riconosciuta e le lesioni subite non risultano tali da aver impedito un recupero sostanziale delle pregresse abitudini di vita. In altri termini, la nuova e peggiorata condizione di vita della congiunta, non avendo minato la sua autonomia di vita, non appare aver raggiunto una soglia così grave ed intensa da potersi riflettere, oltre una soglia accettabile, sui congiunti.
La domanda risarcitoria per danno riflesso formulata dai genitori della danneggiata va, pertanto, respinta.
3. Conclusivamente, per le ragioni su esposte, la domanda di parte attrice è risultata fondata limitatamente al danno differenziale e i convenuti vanno condannati in solido, al pagamento in favore di , all'importo, all'attualità di € 8.410,87. Parte_1
É stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995.
Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
8 - su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari a quello legale il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del prio acconto e sulla differenza dal pagamento del predetto acconto alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Stante l'evidente differenza tra quanto richiesto in domanda e quanto liquidato in sentenza, nonché il rigetto della domanda per il danno riflesso, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, devono rimanere definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente e paritaria di e di;
Controparte_2 Parte_3
b) condanna e a pagare in solido a favore di Controparte_2 CP_1 Parte_3
a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 8.410,87
[...] all'attualità, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite;
d) pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma addì 24 novembre 2025.
Il giudice
LU De RO TA
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