Art. 2.
I fondi occorrenti per l'esercizio 1950-51 saranno prelevati dal cap. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
I fondi occorrenti per l'esercizio 1950-51 saranno prelevati dal cap. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.