Art. 9.
Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanita', sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport.
Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri.
Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanita', sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport.
Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', le norme per l'istituzione e per il funzionamento di tali centri.