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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CO, Presidente
CIAMPI CO IA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ023D007722023 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente 1 di rappresentante 1. (c. f.P.IVA_1), ha impugnato l'atto di cui in epòigrafe
L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Frosinone, nell'ambito dell'attività di controllo, rilevava che per l'anno di imposta 2017, presentava la dichiarazione Mod. Unico Redditi SP esponendo ricavi conseguiti ed un volume d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, incoerenti rispetto alle movimentazioni in entrata sui conti correnti:
- Conto acceso presso la Banca_1 n. 035230905-1
- Conto acceso presso Banca_2 n. 6358/12416;
- Conto acceso preso la Banca Banca_3 n. 001/2017.
Più dettagliatamente risultava che a fronte di movimentazioni finanziarie attive registrate sui conti correnti per € 264.490,00, la società dichiarava ricavi (rigo RF02) per € 115.983,00 ed un volume di affari per
€ 42.946,00 (rigo VE50).
Di fatto, venivano recuperate a tassazione le operazioni attive (pari ad € 245.856,00), più specificatamente ai fini delle II.DD. maggiori ricavi per € 129.8723 (245.883,00-115.983,00), ai fini
IRAP maggiori ricavi per €
138.909,00 e ai fini IVA l'Ufficio riprendeva a tassazione un imponibile pari ad € 202.909,88
(245.856,00-42.946,009.
La ricorrente censura la ripresa a tassazione effettuata e contesta un vizio di motivazione dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La società accertata si duole del fatto che l'Ufficio abbia proceduto ad una ricostruzione dei ricavi non dichiarati omettendo di indicare i criteri indicati, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73. La doglianza è infondata.
Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria, legittimata ad adottare una metodologia accertativa di tipo induttivo, avendo rinvenuto una contabilità gravemente carente, pertanto del tutto inattendibile, ha ritenuto, in ottica squisitamente pro contribuente, di percorrere una metodologia accertativa analitico- induttiva, limitando quindi la ricostruzione induttiva ad una sola posta reddituale, ovvero i ricavi, ricostruiti avvalendosi degli esiti delle indagini bancarie, riconoscendo tutti i costi dichiarati.
A detta ricostruzione, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto avvalendosi di presunzioni legali mutuate dalle indagini bancarie (e non di presunzioni semplici come quelle che avrebbe potuto impiegare muovendosi nel perimetro applicativo dell'accertamento induttivo puro), i cui esiti hanno fatto emergere una molteplicità di movimentazioni che la parte non è mai stata in grado di giustificare in alcun modo.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, in ambito tributario, la motivazione dell'atto impositivo dà pienamente atto delle ragioni fattuali e giuridiche per le quali l'atto stesso è stato emesso.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha dettagliatamente specificato i motivi del recupero per cui la società ricorrente ha avuto piena conoscenza di tutte le informazioni utilizzate per la ricostruzione induttiva e puntualmente, indicate nell'atto impugnato, ragion per cui l'affermazione che non vi sia stata l'indicazione dei criteri utilizzati è assolutamente ingannevole.
In punto di merito, con riferimento alle singole movimentazioni oggetto di recupero, le cui giustificazioni dovrebbero essere puntuali e specifiche per ogni singola operazione, considerando che gli importi ripresi a tassazione derivano dall'analisi integrata delle informazioni contenute negli estratti conto e le scritture contabili prodotte, la ricorrente non fornisce congrua giustificazione, limitandosi genericamente a dedurre la discrasia rilevata, con la presenza di “refusi, la “problematica dei saldi”, la mancanza di alcuni movimenti e l'assenza dell'estratto conto di Banca_3 A cui aggiunge la giustificazione di costanti versamenti da parte dei soci.
In realtà, non vi è evidenza documentale che le singole poste transitate in entrata sui conti correnti siano transite in corrispondenti conti di ricavo, quindi confluite in dichiarazione dei redditi concorrendo alla determinazione del reddito di esercizio.
Oltre al fatto che l'affermazione di aver imputato al 2017 fatture che sarebbero state emesse nel 2018, rappresenta il tentativo ultimo della difesa della società in assenza di giustificazioni che dovrebbero essere assoggettate a riscontri, al fine di avere contezza circa la veridicità delle stesse. Nel caso di specie, rispetto a ricavi dichiarati per € 115.983,00, i versamenti di denaro sul conto del soggetto accertato risultano essere pari ad € 245.856,00 e, soprattutto, tale discrasia, giustificata con versamenti soci non risulta documentata, né può essere giustificata dalle stesse anomalie affermate dalla stessa controparte.
Questa la ratio che ha determinato il recupero a tassazione delle operazioni contestate..
In conclusione, la società ricorrente non sembra neanche mettere in dubbio l'addebito elevato a suo carico relativo all'inattendibilità della contabilità contestata dall'Ufficio, tendendo quasi a giustificarla con problemi di salute intervenuti nel corso del 2016.
In aggiunta, non è mai stata in grado di spiegare, né in sede procedimentale, né in sede contenziosa, la discrasia rilevata, i singoli versamenti bancari in entrata ed i rapporti che avrebbe trattenuto con la società
1 Dunque, manca la prova dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 800,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CO, Presidente
CIAMPI CO IA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ023D007722023 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato: -------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente 1 di rappresentante 1. (c. f.P.IVA_1), ha impugnato l'atto di cui in epòigrafe
L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Frosinone, nell'ambito dell'attività di controllo, rilevava che per l'anno di imposta 2017, presentava la dichiarazione Mod. Unico Redditi SP esponendo ricavi conseguiti ed un volume d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, incoerenti rispetto alle movimentazioni in entrata sui conti correnti:
- Conto acceso presso la Banca_1 n. 035230905-1
- Conto acceso presso Banca_2 n. 6358/12416;
- Conto acceso preso la Banca Banca_3 n. 001/2017.
Più dettagliatamente risultava che a fronte di movimentazioni finanziarie attive registrate sui conti correnti per € 264.490,00, la società dichiarava ricavi (rigo RF02) per € 115.983,00 ed un volume di affari per
€ 42.946,00 (rigo VE50).
Di fatto, venivano recuperate a tassazione le operazioni attive (pari ad € 245.856,00), più specificatamente ai fini delle II.DD. maggiori ricavi per € 129.8723 (245.883,00-115.983,00), ai fini
IRAP maggiori ricavi per €
138.909,00 e ai fini IVA l'Ufficio riprendeva a tassazione un imponibile pari ad € 202.909,88
(245.856,00-42.946,009.
La ricorrente censura la ripresa a tassazione effettuata e contesta un vizio di motivazione dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La società accertata si duole del fatto che l'Ufficio abbia proceduto ad una ricostruzione dei ricavi non dichiarati omettendo di indicare i criteri indicati, in violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73. La doglianza è infondata.
Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria, legittimata ad adottare una metodologia accertativa di tipo induttivo, avendo rinvenuto una contabilità gravemente carente, pertanto del tutto inattendibile, ha ritenuto, in ottica squisitamente pro contribuente, di percorrere una metodologia accertativa analitico- induttiva, limitando quindi la ricostruzione induttiva ad una sola posta reddituale, ovvero i ricavi, ricostruiti avvalendosi degli esiti delle indagini bancarie, riconoscendo tutti i costi dichiarati.
A detta ricostruzione, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto avvalendosi di presunzioni legali mutuate dalle indagini bancarie (e non di presunzioni semplici come quelle che avrebbe potuto impiegare muovendosi nel perimetro applicativo dell'accertamento induttivo puro), i cui esiti hanno fatto emergere una molteplicità di movimentazioni che la parte non è mai stata in grado di giustificare in alcun modo.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, in ambito tributario, la motivazione dell'atto impositivo dà pienamente atto delle ragioni fattuali e giuridiche per le quali l'atto stesso è stato emesso.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha dettagliatamente specificato i motivi del recupero per cui la società ricorrente ha avuto piena conoscenza di tutte le informazioni utilizzate per la ricostruzione induttiva e puntualmente, indicate nell'atto impugnato, ragion per cui l'affermazione che non vi sia stata l'indicazione dei criteri utilizzati è assolutamente ingannevole.
In punto di merito, con riferimento alle singole movimentazioni oggetto di recupero, le cui giustificazioni dovrebbero essere puntuali e specifiche per ogni singola operazione, considerando che gli importi ripresi a tassazione derivano dall'analisi integrata delle informazioni contenute negli estratti conto e le scritture contabili prodotte, la ricorrente non fornisce congrua giustificazione, limitandosi genericamente a dedurre la discrasia rilevata, con la presenza di “refusi, la “problematica dei saldi”, la mancanza di alcuni movimenti e l'assenza dell'estratto conto di Banca_3 A cui aggiunge la giustificazione di costanti versamenti da parte dei soci.
In realtà, non vi è evidenza documentale che le singole poste transitate in entrata sui conti correnti siano transite in corrispondenti conti di ricavo, quindi confluite in dichiarazione dei redditi concorrendo alla determinazione del reddito di esercizio.
Oltre al fatto che l'affermazione di aver imputato al 2017 fatture che sarebbero state emesse nel 2018, rappresenta il tentativo ultimo della difesa della società in assenza di giustificazioni che dovrebbero essere assoggettate a riscontri, al fine di avere contezza circa la veridicità delle stesse. Nel caso di specie, rispetto a ricavi dichiarati per € 115.983,00, i versamenti di denaro sul conto del soggetto accertato risultano essere pari ad € 245.856,00 e, soprattutto, tale discrasia, giustificata con versamenti soci non risulta documentata, né può essere giustificata dalle stesse anomalie affermate dalla stessa controparte.
Questa la ratio che ha determinato il recupero a tassazione delle operazioni contestate..
In conclusione, la società ricorrente non sembra neanche mettere in dubbio l'addebito elevato a suo carico relativo all'inattendibilità della contabilità contestata dall'Ufficio, tendendo quasi a giustificarla con problemi di salute intervenuti nel corso del 2016.
In aggiunta, non è mai stata in grado di spiegare, né in sede procedimentale, né in sede contenziosa, la discrasia rilevata, i singoli versamenti bancari in entrata ed i rapporti che avrebbe trattenuto con la società
1 Dunque, manca la prova dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente che liquida in euro 800,00.