Articolo 35 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Articolo 34Articolo 36
Versione
12 gennaio 1982
Art. 35. Riscatti

I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi gia' di proprieta' dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219 , possono richiedere il riscatto in proprieta' dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.
Tale facolta' puo' essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1982