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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2025, n. 18986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18986 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nei confronti di: SP OM, nato a [...] il [...]; SS PA nato a [...] il [...]; OL OM, nato a [...] il [...]; nonché da: AN IU, nato a Santo EF in [...] il [...]; AN IO, nato a [...] il [...]; AG AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 4/10/2024 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsI;
udita la relazione del consigliere PA Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale RA CE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di AN IU, AN Penale Sent. Sez. 6 Num. 18986 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 17/04/2025 2 IO e AG AN, nonché l’annullamento con rinvio in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale nei confronti di SP OM, SS PA, AN IO e OL OM;
gli Avvocati Spinelli IU e Cerra Salvatore, in difesa di AN IO, chiedono l’accoglimento del ricorso;
l'Avvocato Palumbo Cosimo, in difesa di AN IU, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avvocato Caprioli IU, in difesa di AG AN, si riporta ai motivi di ricorso;
l'Avvocato Maio Luca, in difesa di AG AN e SP OM, conclude per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso del Procuratore generale presentato nei confronti di SP OM, mentre per la posizione di AG AN, chiede l’accoglimento del ricorso;
l'Avvocato Vogliotti AB, in difesa di SS PA, conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o in subordine per il rigetto;
l'Avvocato Zanalda IU, in difesa di OL OM, conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o in subordine per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, riformando in parte la sentenza di primo grado, confermava la condanna degli imputati AN IU e AN IO per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1) e AN IO anche per il delitto di autoriciclaggio (capo 8), nonché di AG AN per il reato di intestazione fittizia (capo 2) e autoriciclaggio (capo 8); nei confronti di SS PA veniva dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di accesso abusivo a sistema informatico (capo 63), mentre per il reato di abuso d’ufficio veniva pronunciata sentenza di proscioglimento stante l’intervenuta depenalizzazione;
veniva rigettato l’appello del Pubblico ministero avverso l’assoluzione di SP OM dal reato associativo e confermata la derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo 64) nei confronti di SP, AN IO e OL OM, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela. I fatti oggetto di giudizio hanno ad oggetto la “locale” di ‘ndrangheta operante nel Comune di PI, già oggetto di altri procedimenti, definiti con sentenze passate in giudicato, nell’ambito dei quali era stata accertata l’operatività del sodalizio e il suo organigramma (si veda pg.12 e seg. sentenza di primo grado); il 3 presente procedimento si fonda principalmente sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AG OM, cl.88, nonché sugli accertamenti – anche mediante intercettazioni – da cui si traevano elemneti per confermarne l’attendibilità. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, formulando tre articolati motivi. 2.1. Con il primo motivo, formulato in plurime censure, si contesta la conferma della sentenza assolutoria emessa in primo grado nei confronti di OM SP, in relazione al reato associativo di cui al capo 1). Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, pur avendo accolto il motivo in ordine all’utilizzabilità della conversazione ambientale n. 4050 del 16.5.2019, non ne aveva tenuto conto ai fini della valutazione della partecipazione di SP all’associazione. Si deduce, più in generale, il vizio di motivazione, contestandosi la valutazione riduttiva degli elementi emersi nei confronti dell’imputato. Il ricorrente lamenta anche l’omessa correzione della formula assolutoria, evidenziando come la Corte di appello non avesse ritenuto sussistente l’interesse a riconoscere l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto e non, come avvenuto in primo grado, perché il fatto non sussiste. 2.2. Con il secondo motivo, concernente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo 64), il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 393 cod. pen., essendo stata così derubricata la contestazione originaria di estorsione. Il fatto concerne la pretesa avanzata da SP e AN IO nei confronti dei fratelli UL, dai quali avevano acquistato un ristorante e nei cui confronti avevano preteso la somma di €80.000 a titolo di risarcimento, in quanto una veranda del ristorante era risultata abusiva. Si contesta il mancato riconoscimento dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., oltre che in relazione all’uso del metodo mafioso, anche nella forma dell’agevolazione; inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di valorizzare, sempre ai fini della qualificazione del reato ai sensi dell’art. 629 cod. pen., l’intervento di OM OL, concorrente nel medesimo reato, il quale aveva agito al fine di ottenere un tornaconto personale (€10.000 a titolo di compenso per l’intermediazione tra UL e AN). 2.3. Con il terzo motivo, concernente il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. contestato a SS PA, si deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., difettando i presupposti per riconoscere la tenuità del fatto. 4 3. Nell’interesse di AN IU è stato formulato un unico motivo di ricorso, per vizio di motivazione, con il quale si censurano plurime carenze argomentative in ordine al riconoscimento del ruolo di partecipe alla “locale” di PI 3.1. Il ricorrente censura, in primo luogo, la mancanza di motivazione, sottolineando come la Corte di appello abbia trattato in maniera sostanzialmente unitaria e indifferenziata la posizione dei fratelli AN, omettendo di procedere ad un vaglio individualizzato;
in alcuni passi della motivazione, peraltro, si sarebbe fatto riferimento al ruolo associativo del padre dei fratelli AN, introducendo una non consentita interferenza tra le responsabilità del ricorrente e quelle del genitore. 3.2. Il ricorrente contesta la motivazione evidenziando plurime criticità e, in particolare: - non era stata rilevata la sua presenza presso il bar San Michele, indicato quale luogo di abituale ritrovo degli associati;
- il collaborante riferiva di informazioni risalenti nel tempo (2008); - la presunta affiliazione viene riferita dal collaborante quale notizia appresa de relato;
- non era emersa alcuna delle condotte espressamente contestate quale espressione della partecipazione;
- era indimostrata l’affermazione secondo cui i fratelli AN avessero investito in attività alberghiera il provento dell’attività della “locale” di PI;
- nei plurimi procedimenti penali che, fin dal 2000, avevano interessato la locale di PI, non era mai emersa la partecipazione del ricorrente;
- in motivazione si riteneva accertata la mera “appartenenza” al sodalizio, concetto giuridico distinto da quello di “partecipazione”. 3.3. In relazione ai riscontri acquisiti rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, il ricorrente contesta che: - non vi sarebbero intercettazioni a riscontro della chiamata in correità; - i fatti descritti da AG risalgono al 2008, mentre non vengono forniti elementi di conoscenza riferiti all’attualità; - non risulterebbe la frequentazione con altri associati, bensì occasionali contatti con IG e AN AR (genericamente indicati come appartenenti a famiglie di ‘ndrangheta); - mancherebbero elementi fattuali dai quali desumere che, nel rapportarsi con SS, il ricorrente abbia fatto valere la forza di intimidazione derivante dall’appartenenza al sodalizio. 5 3.4. La difesa del ricorrente depositava una memoria sostanzialmente riepilogativa dei motivi già proposti, evidenziando di aver appreso, da fonti aperte, dell’avvenuta collaborazione con la giustizia, in data antecedente alla sentenza di appello, di ZO QU, appartenente alla locale di PI. Poiché non vi era stato alcun ulteriore apporto probatorio a seguito della predetta collaborazione, la difesa ne deduce a contrario che il collaborante non abbia riferito elementi utili a carico di AN 4. Nell’interesse di AN IO sono stati formulati tre motivi di ricorso, preceduti da un ampio richiamo alle ragioni dedotte dai giudici di merito a conferma delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OM AG. 4.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla “locale” di PI, censurando specifici elementi posti a fondamento della condanna e, in particolare, si afferma che: - non sussistevano elementi dai quali desumere che la provvista economica necessaria per l’acquisto della licenza commerciale per bar ed albergo (risalente al 1984) derivava dall’illecita attività di traffico di stupefacenti svolta da ER AG (padre di OM), essendo stato questi condannato per fatti riferiti al periodo 1986-1992 e, quindi, successivi rispetto al predetto acquisto;
- i successivi acquisti riferibili ai AN trovavano lecita giustificazione nel reimpiego dei proventi dell’attività imprenditoriale;
- in ogni caso, l’acquisto dell’hotel era avvenuto in epoca di molto antecedente rispetto all’accertamento dell’esistenza della locale di PI (datata, nella sentenza “NO” al 1994); - il prestito di €60.000 che il ricorrente avrebbe ricevuto da AN AG non potrebbe fungere da riscontro alle dichiarazioni del collaborante, posto che questi non aveva riferito alcunchè in ordine a tale episodio;
- le condotte relative all’acquisto del ristorante “Lago Reale” non potevano inserirsi nell’abito dell’attività associativa, tant’è che non era stata neppure contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; - la messa a disposizione di un alloggio in favore di AG ES non era riconducibile ad una forma di sostentamento in favore di un associato, essendo frutto di una compensazione con il prestito in precedenza ricevuto da AG AN;
- era frutto di travisamento della prova dichiarativa l’affermazione secondo cui AN aveva dato €4500 ad AG AN, per contribuire al sostentamento degli affiliati in stato di detenzione, posto che il collaboratore 6 aveva precisato che l’importo gli era stato versato da AN EF (padre di IO) riferendo che si trattava di un prestito, tant’è che la somma era stata restituita;
- le richieste di ospitalità presso l’Hotel AN, da parte di IG e AN AR, erano state espressamente osteggiate dal ricorrente, il quale imponeva al fratello IU di far alloggiare i predetti presso un altro hotel, non appartenente alla loro famiglia. 4.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il ricorrente era stato ritenuto affiliato alla locale di PI in epoca antecedente al 27 febbraio 1991, mentre tale sodalizio veniva accertato come costituito a far data dal 1994 (sentenze NO e ER), il che renderebbe incompatibile l’ipotesi della partecipazione ad un’associazione che, nel 1991, non era venuta ad esistenza. Al contempo, verrebbe privata di rilevanza probatoria l’acquisto di beni nel periodo 1984-1989, posto che anche tale condotta si porrebbe a notevole distanza temporale rispetto alla costituzione dell’associazione. 4.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla condotta di autoriciclaggio (capo 8), asseritamente commessa mediante l’impiego della somma di €40.000, procurata da AG AN, per l’acquisto del ristorante “Lago Reale”. Evidenzia il ricorrente che, ove venga meno il reato presupposto costituito dalla partecipazione all’associazione di stampo mafioso, ne deriverebbe anche l’esclusione della responsabilità per il delitto di autoriciclaggio. 5. Nell’interesse di AG AN, condannato per i reati di cui ai capi 2) e 8), sono stati formulati due motivi di impugnazione. 5.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al reato di intestazione fittizia (capo 2) di società riconducibili al ricorrente, al fine di eludere l’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione. Con specifico riguardo alla società Millechicchi srl, il ricorrente evidenzia l’assoluta carenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante AG OM, avendo questi riferito che l’imputato era titolare di una società avente ad oggetto la rivendita di caffè, mentre, dagli accertamenti svolti, emergeva che la Millechicchi srl si occupava della gestione di bar. La Corte di appello, inoltre, avrebbe frainteso l’argomentazione difensiva fondata sul richiamo alla sentenza, resa in altro procedimento, nei confronti del coimputato OL, che era stata richiamata non già in relazione all’esito (essendo terminata con la condanna per il medesimo reato di cui al capo 2), bensì in ordine 7 a quella parte della motivazione in cui l’appartenenza di OL al contesto malavitoso non era stato ritenuto elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. 5.2. Con il secondo motivo, si censura il vizio di motivazione in ordine al reato di autoriciclaggio contestato al capo 8), in concorso con AN IO, relativo al versamento di una somma di denaro impiegata per l’acquisto del ristorante “Lago Reale”, formalmente intestato a CE TA (ex moglie di AN). Il ricorrente censura la ricostruzione dei fatti operata sulla base delle intercettazioni captate, sottolineando come nel corso delle conversazioni cui partecipava SP OM, questi affermava circostanze false in ordine all’intestazione del ristorante, tant’è che lo stesso SP, in sede di esame, ammetteva la falsità. Per converso, le intercettazioni captate il 26 giugno 2018, ove correttamente intese, fornivano la prova dell’estraneità del ricorrente rispetto all’acquisto del ristorante, posto che AN IU negava in maniera netta che il fratello IO, per acquistare il ristorante, avesse ottenuto un prestito da AG. La difesa, inoltre, torna a ribadire che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che AG avesse versato denaro a AN per ringraziarlo di averlo assunto presso il suo hotel, in tal modo consentendogli di accedere all’affidamento in prova. Tale vicenda, infatti, si era svolta a notevole distanza temporale rispetto ai fatti oggetto di contestazione, il che rendeva anomalo l’adempimento di un debito di riconoscenza. Peraltro, la Corte di appello avrebbe omesso di valorizzare il contenuto delle intercettazioni, poi confermate in sede dibattimentale, in cui PA PE riferiva di aver ricevuto da AN IO la somma di €30.000 e di averne utilizzato €14.000 per l’acquisto del ristorante. Vi sarebbe, pertanto, una insanabile discrasia tra il presunto prestito di €40.000 da parte di AG in favore di AN, rispetto alla minor somma che PE riferisce esser stata impiegata per l’acquisto del ristorante. La prova della falsità di quanto sostenuto da SP nella conversazione in cui riferiva del prestito ricevuto da AN, doveva essere desunta anche da quanto riferito in ordine alla restituzione della stessa, non essendo emerso in alcun modo che – come riferito da SP – il debito contratto da AN sarebbe stato posto in compensazione con l’omesso pagamento del corrispettivo per il godimento di immobili da parte di AG ES, fratello dell’imputato. Infine, si ribadisce che SP aveva falsamente affermato di aver mentito a PA PE circa la provenienza del denaro impiegato da AN per l’acquisto del ristorante, al dichiarato fine di indurre il predetto a dissuadere la 8 EL SA dall’assumere in proprio la gestione del ristorante. Il ricorrente contesta l’utilizzabilità della conversazione n. 4040 del 16 maggio 2019 intercettata in altro procedimento e ritenuta dai giudici di merito come di per sé dimostrativa del coinvolgimento di AG nell’acquisto del ristorante. Sul punto si ritiene che fosse corretta l’ordinanza resa dal Tribunale di Ivrea che, applicando i principi affermati dalla sentenza “Cavallo” delle Sezioni unite, aveva escluso l’esistenza di una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. che legittimasse l’utilizzazione dell’intercettazione acquisita in separato procedimento. 6. Nell’interesse di OL OM, nei cui confronti ha proposto ricorso il Procuratore generale in relazione al reato di cui al capo 64), la difesa ha depositato una memoria con la quale si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, evidenziando come lo stesso consista in una mera rivalutazione in punto di fatto, inidonea a dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza impugnata. In particolare, sottolinea la difesa come il ricorso non si confronti con la specifica argomentazione recepita dai giudici di merito, secondo cui OL non pose in essere alcuna condotta di minaccia o violenza nei confronti della persona offesa. In rito, si eccepisce l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, ritenendo applicabile il novellato disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dall’art.2, comma 1-quinquies, lett.p, l. 9 agosto 2024, n. 114) che, per le sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all’art. 550 comma 1, cod. proc. pen., non consente l’appello della parte pubblica. Trattandosi di norma processuale entrata in vigore prima dell’emissione della sentenza emessa dalla Corte di appello, la stessa doveva ritenersi applicabile al giudizio de quo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Deve preliminarmente evidenziarsi come, in presenza di sentenze assolutorie conformemente pronunciate in primo e secondo grado, il ricorso in cassazione non è consentito per far valere il vizio di motivazione (art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Il ricorso proposto in relazione all’assoluzione di SP per il reato associativo è dichiaratamente proposto per vizi di motivazione, contestandosi la ricostruzione del fatto e il presunto travisamento della prova. Il vizio denunciato, ricondotto dallo stesso ricorrente nell’ipotesi di cui all’art. 606, lett.e), cod. proc. 9 pen., è inammissibile a fronte della cosiddetta “doppia conforme” di proscioglimento, sicchè i motivi non possono essere esaminati nel merito. Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello, oltre che per l’esito, anche per la mancata correzione della formula assolutoria adottata in primo grado, lì dove SP è stato assolto “perchè il fatto non sussiste”, anziché “per non aver commesso il fatto”. La doglianza sollevata dal ricorrente, pur in astratto fondata non essendo contestabile l’erroneità della formula assolutoria, non è suscettibile di trovare rimedio nel giudizio di cassazione, dovendosi condividere la tesi, già recepita dalla Corte di appello, volta ad evidenziare la carenza di interesse alla mera modifica della formula assolutoria. Il ricorrente sostiene che, ove non si correggesse l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” e venendosi a formare il giudicato su tale aspetto, ne conseguirebbe la necessità dell’estensione degli effetti nei confronti degli altri coimputati, condannati per il medesimo reato associativo. La tesi non è condivisibile, posto che la formula assolutoria, ove frutto di un evidente errore materiale inequivocabilmente desumibile dal raffronto con la motivazione, non determina alcun giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza dell’associazione e, quindi, non potrà neppure essere invocata da altri coimputati in loro favore. 2.1. Anche gli altri motivi di ricorso formulati dal Procuratore generale, con riferimento al proscioglimento dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così come diversamente qualificata l’originaria imputazione di estorsione (capo 64), sono inammissibili. A tal riguardo deve, in primo luogo, sottolinearsi come il ricorso, pur formalmente proposto anche per violazione di legge, presuppone necessariamente un sindacato sulla motivazione, il che rende applicabile il limite all’impugnabilità della doppia sentenza di proscioglimento di cui all’art. 608 cod. proc. pen. La diversa qualificazione giuridica della condotta invocata dal ricorrente presuppone, infatti, una ricostruzione alternativa del fatto, dovendosi escludere che la condotta fosse finalizzata ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria, come invece ritenuto dai giudici di merito. La Corte di appello, con motivazione non suscettibile di contestazione in questa sede, ha ritenuto che effettivamente la pretesa esercitata dagli imputati fosse relativa ad una controversia civilistica circa la spettanza o meno di una riduzione sul prezzo di acquisto del ristorante Lago Reale, a fronte delle irregolarità urbanistiche relative alla veranda dello stesso. A fronte del dato fattuale, così come accertato, è corretta la derubricazione 10 del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sicchè la diversa qualificazione giuridica proposta dal Procuratore generale presupporrebbe la preventiva rivisitazione della descrizione del fatto, mediante l’esclusione dell’esercizio di una pretesa astrattamente tutelabile in sede giudiziaria. I rapporti tra la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto e vizio della motivazione, sono stati compiutamente esaminati dalla giurisprudenza di legittimità. Sia pur con riguardo alla speculare problematica nel giudizio civile di legittimità, le Sezioni unite hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez.U civ., n. 10313 del 5/5/2006, Rv. 589877). In ambito penale si è conformemente affermato che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez.5, n. 47575 del 7/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Sulla base di tali principi, è corretto affermare che, in presenza di una “doppia conforme” di proscioglimento, è inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l’erronea qualificazione giuridica del reato sul presupposto che la ricostruzione in fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che in tal caso la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il vizio di violazione di legge, infatti, è deducibile nel solo caso in cui la 11 ricostruzione del fatto non sia oggetto di contestazione e si deduca esclusivamente la erronea riconduzione della condotta in una determinata fattispecie di reato. 2.2. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso del Procurato generale proposto avverso l’assoluzione pronunciata nei confronti di SP, AN IO e OL deve essere dichiarato inammissibile. 3. È fondato, invece, il ricorso proposto nei confronti di SS, nei cui confronti la Corte di appello ha ritenuto sussistente la particolare tenuità del fatto relativamente al capo 63), avente ad oggetto il reato di cui all’art.615-ter cod. pen., per il quale l’imputato era stato condannato in primo grado. La motivazione sulla base della quale la Corte di appello ha ritenuto la particolare tenuità del fatto è obiettivamente contraddittoria. Nella sentenza impugnata, infatti, si evidenziano in primo luogo una pluralità di elementi che descrivono una apprezzabile offensività della condotta tenuta da SS, in qualità di pubblico ufficiale appartenente al Corpo di Polizia municipale del Comune di PI. In particolare, si dà atto della sussistenza dell’aggravante dell’abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale;
che l’imputato aveva tratto in errore l’addetta all’ufficio anagrafe al fine di ottenere l’indirizzo di residenza di RA LA su richiesta di AN IU;
che il certificato di residenza, pur potendo essere richiesto da chiunque, presuppone l’indicazione all’ufficiale dell’anagrafe dello specifico motivo della richiesta, di cui si deve dare menzione e il richiedente deve essere identificato;
si dava atto, inoltre, della sostanziale messa a disposizione da parte del pubblico ufficiale nei confronti di un appartenente alla criminalità organizzata, sottolineandosi anche la tempestività con la quale l’informazione era stata fornita;
veniva anche riconosciuto che SS non avesse alcuna remora ad abusare della qualifica rivestita, come risultante anche dai fatti oggetto della contestazione del reato di abuso d’ufficio di cui al capo 62) (per il quale era intervenuta condanna in primo grado e assoluzione in appello, per effetto della sopravvenuta depenalizzazione). In buona sostanza, a fronte di plurimi, oggettivi e obiettivamente gravi elementi atti a dimostrare che il fatto non aveva una offensività minima, la Corte di appello ha ritenuto di dar rilievo al fatto che il dato fornito dal SS era legittimamente conoscibile e che, per il rilascio del certificato, il privato avrebbe dovuto sostenere l’esborso di €16, sicchè il danno patrimoniale risulterebbe assolutamente modesto. Le argomentazioni valorizzate dalla Corte di appello sono manifestamente viziate. In primo luogo, deve segnalarsi la sostanziale irrilevanza dell’importo 12 evaso per effetto della mancata richiesta, nelle forme dovute, del certificato cui era interessato AN IU. Nel caso di specie, infatti, il reato per il quale si procede non è posto a tutela del patrimonio, bensì della riservatezza dei dati contenuti in sistemi informatici, il cui accesso è sottoposto a precise limitazioni. Quanto detto, comporta che l’offensività doveva essere valutata non già con riguardo al danno patrimoniale, bensì alla lesione dei beni oggetto di tutela da parte della norma incriminatrice. Parimenti è censurabile l’aver valorizzato – a fronte di plurimi elementi contrari – il fatto che il dato di conoscenza indebitamente fornito da SS sarebbe stato legittimamente conoscibile da parte di AN IU. Come si è già evidenziato, il privato avrebbe potuto conoscere l’altrui residenza anagrafica solo ed esclusivamente formalizzando la richiesta e specificando i motivi, l’offensività della condotta, pertanto, non deve essere focalizzata sul mero aspetto dell’astratta conoscibilità del dato, bensì sull’elusione delle modalità previste per la legittima acquisizione dell’informazione. In conclusione, si ritiene che il ricorso del Procuratore generale debba essere accolto sul punto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame, dovendo il giudice del rinvio valutare l’offensività della condotta nel suo complesso, tenendo conto della natura del reato, del bene giuridico tutelato, dell’abuso della qualità che ha reso possibile la sua commissione e inserendo il fatto nell’ambito dei rapporti esistenti tra SS e AN. 4. Il ricorso di AN IU è infondato. Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione rappresentando una pluralità di aspetti di dubbia valenza probatoria ai fini della dimostrazione della sua appartenenza alla locale di PI, nonchè la carenza di effettivi riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Si tratta di doglianze che, in concreto, si risolvono in una riproposizione di questioni di puro merito, senza che dalla sentenza impugnata emergano effettivi profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Deve, altresì, evidenziarsi l’infondatezza del vizio di motivazione desunto dal fatto che la posizione di IU AN sarebbe stata esaminata congiuntamente a quella del fratello IO, senza operare un’effettiva distinzione di ruoli. La censura non tiene conto del fatto che i due fratelli AN avevano una posizione per molti versi sovrapponibile, essendo indicati entrambi quali appartenenti al sodalizio e coinvolti nella gestione di attività imprenditoriali, 13 finalizzate al reimpiego di proventi illeciti, riconducibili ad attività familiari, in gran parte avviate dal padre dei predetti. In buona sostanza, le sentenze di merito descrivono un contesto familiare in cui i fratelli AN e il padre gravitano storicamente nell’ambito malavitoso, il che rende obiettivamente non distinguibile gli apporti da ciascuno prestato, se non in presenza di singoli e specifici reati scopo. 4.1. Ulteriore aspetto di doglianza è quello relativo alla presunta mancata individuazione dell’apporto causale fornito da IU AN al sodalizio, essendosi dato rilievo alla mera nozione di “appartenenza”, senza specificare le effettive condotte partecipative. Anche su tale aspetto, tuttavia, il ricorso si limita a prospettare censure alla motivazione che non tengono adeguatamente conto della ricostruzione operate nelle conformi sentenze di merito, nelle quali si descrive il ruolo dell’imputato, indicato quale soggetto che si occupava del reimpiego di proventi illeciti, investiti principalmente nell’attività alberghiera e di ristorazione. 4.2. Parimenti infondate sono le censure mosse alla valutazione di attendibilità e ai riscontri esterni individuati in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. In particolare, si evidenzia la discrepanza temporale tra i fatti narrati e i riscontri addotti a sostegno delle dichiarazioni del collaboratore. Si tratta di un profilo inidoneo a inficiare la tenuta motivazionale della sentenza impugnata, soprattutto se letta congiuntamente all’esaustiva ricostruzione operata nella sentenza di primo grado. Il dato che emerge è che le dichiarazioni rese da AG si inseriscono appieno in un quadro complessivo che corrobora le stesse, soprattutto in relazione al dato oggettivo della indisponibilità di redditi di accertata provenienza lecita idonei a giustificare gli investimenti compiuti dalla famiglia AN, a riprova della fondatezza delle accuse mosse dal collaborante. 4.3. In conclusione, quindi, può agevolmente affermarsi che il ricorso proposto da AN IU debba essere rigettato, posto che le plurime e articolate doglianze contenute nell’impugnazione vanno a sindacare singoli aspetti della motivazione, senza considerare l’apparato argomentativo nella sua completezza, nonché obliterando le ancor più puntuali considerazioni svolte nella sentenza di primo grado. Ne consegue l’insussistenza di profili motivazionali suscettibili di essere ritenuti manifestamente illogici o contraddittori, con la conseguente infondatezza del ricorso. 14 5. Il ricorso proposto da IO AZ pone essenzialmente questioni di fatto, sollecitando la rivalutazione di elementi asseritamente non valutati correttamente da parte dei giudici di merito. Al netto delle plurime e inammissibili deduzioni fattuali, l’aspetto maggiormente rilevante riguarda la discrepanza temporale tra l’asserita appartenenza al sodalizio, risalente alla fine degli anni ’80, e la costituzione della locale di PI, temporalmente collocata a partire dal 1994. La difesa ha sostenuto che non si potrebbe ritenere l’attendibilità della ricostruzione secondo cui AN era partecipe di un’associazione ancor prima che la stessa fosse stata costituita. La tesi, per quanto suggestiva, non è condivisibile. Le sentenze di merito hanno fornito un quadro complessivo della partecipazione dei componenti della famiglia AN all’associazione di tipo ‘ndranghetistico, descrivendo uno stabile e consolidato inserimento nel contesto criminale di riferimento che, evidentemente, presupponeva l’adesione al sodalizio a prescindere dalle diverse articolazioni temporali da questo assunte nel corso del tempo. La ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni del collaboratore tiene conto dell’intera vicenda della famiglia AN e tale elemento è stato correttamente valorizzato al fine di valorizzare la stabilità nel tempo dell’intraneità in contesti malavitosi. A fronte di una storica appartenenza all’associazione di stampo mafioso, non vi è alcuna incompatibilità con la circostanza (peraltro evocata, ma non oggetto di specifico accertamento in questo procedimento) secondo cui locale di PI avrebbe iniziato ad operare dal 1994. Nel caso di specie, infatti, non viene descritta una iniziale appartenenza ad una associazione di tipo diverso, bensì si è ritenuto che la famiglia AN (il padre prima e poi entrambi i figli) siano sempre stati affiliati alla ‘ndrangheta, il che ha comportato la loro partecipazione anche alla locale di PI, dal momento della sua emersione. 5.1. Il terzo motivo di ricorso, concernente il reato di autoriciclaggio è generico, posto che l’esclusione della sua configurabilità viene desunta per derivazione dall’insussistenza del reato associativo. Ne consegue che, una volta rigettati i motivi sul reato presupposto, il motivo relativo all’autoriciclaggio rimane sfornito di argomentazioni. 6. Il ricorso proposto da AN AG è infondato. 6.1. Il ricorrente censura la ricostruzione della condotta di intestazione fittizia contestagli al capo 2), concernente l’attribuzione delle quote della società 15 Millechicchi s.r.l. a dei prestanome. In primo grado, si era pervenuti all’accertamento della responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore OM AG, inoltre, la Corte di appello valorizzava il fatto che il coimputato del ricorrente, separatamente giudicato, era stato condannato per il suddetto fatto. Nella sentenza impugnata venivano esaminate le presunte discrasie tra l’oggetto sociale della Millechicchi s.r.l. e la descrizione dell’attività da tale società svolta secondo la versione resa dal collaborante, ritenendosi che non vi fossero differenze tali da far ritenere dubbi circa l’individuazione della società oggetto di intestazione fittizia. A fronte di tali dati, il ricorrente ripropone questioni di puro merito già esaminate, tentando di dimostrare – mediante ampi richiami alla deposizione resa dal collaborante – come la società in oggetto fosse dedita alla compravendita di bar e non già alla torrefazione, in tal modo cercando di inficiare l’attendibilità del dichiarante. A prescindere dall’inammissibilità di una rivalutazione nel merito delle prove acquisite, deve sottolinearsi come il ricorrente non si confronti con l’obiettiva irrilevanza delle presunte imprecisioni in cui sarebbe incorso il collaborante, omettendo del tutto di prendere atto della valutazione di attendibilità resa dai giudici di merito. Né a diversa conclusione si perviene valorizzando il fatto che il coimputato OL, separatamente giudicato, non sia stato ritenuto appartenente alla locale di PI, posto che il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. non presuppone che gli autori siano necessariamente associati ad un sodalizio mafioso. Al contempo, l’estraneità di OL non è un elemento che, di per sé, consente di ritenere l’inattendibilità della chiamata in reità formulata da OM AG nei confronti di AN AG. 6.2. I restanti motivi di ricorso attengono al reato di autoriciclaggio contestato al capo 8), concernente l’impiego di denaro proveniente da attività illecita per rilevare il Ristorante Lago Reale. Il ricorso sollecita una rilettura critica del percorso argomentativo senza, tuttavia, evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, bensì prospettando una lettura alternativa, volta a dimostrare che le intercettazioni, nel corso delle quali SP faceva riferimento alla titolarità del locale in capo ad AG, contenevano affermazioni false. Premesso che non è consentito in questa sede di procedere ad una rilettura delle intercettazioni, deve evidenziarsi come il ricorso non si confronti con un dato che – correttamente – è stato ritenuto altamente indicativo dell’effettiva titolarità 16 del ristorante in capo al ricorrente. Si tratta della conversazione n.4050 del 16 maggio 2019 (si veda pg.56 sentenza di appello), nel corso della quale due soggetti, appartenenti al medesimo contesto criminale, facevano espressamente riferimento al fatto che il ristorante Laro Reale apparteneva al ricorrente. Il dato probatorio, obiettivamente rilevante, non è suscettibile di censura in questa sede, neppure sotto il profilo della eccepita inutilizzabilità dell’intercettazione. La difesa, infatti, ha genericamente dedotto l’inutilizzabilità richiamando le conclusioni cui era giunto, sul punto, il giudice di primo grado, senza in concreto illustrare i motivi per cui il ribaltamento, in sede di appello, della decisione in ordine alla possibilità di acquisire la suddetta intercettazione, non fosse corretta. Sul punto, pertanto, il ricorso è aspecifico, il che non consente di sindacare il vizio dedotto dal ricorrente. 7. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti da AN IO e IU, nonché da AG AN, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
PQM
In parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS PA limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Pubblico ministero. Rigetta i ricorsi di AN IU, AN IO e AG AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2025
udita la relazione del consigliere PA Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale RA CE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di AN IU, AN Penale Sent. Sez. 6 Num. 18986 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 17/04/2025 2 IO e AG AN, nonché l’annullamento con rinvio in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale nei confronti di SP OM, SS PA, AN IO e OL OM;
gli Avvocati Spinelli IU e Cerra Salvatore, in difesa di AN IO, chiedono l’accoglimento del ricorso;
l'Avvocato Palumbo Cosimo, in difesa di AN IU, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'Avvocato Caprioli IU, in difesa di AG AN, si riporta ai motivi di ricorso;
l'Avvocato Maio Luca, in difesa di AG AN e SP OM, conclude per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso del Procuratore generale presentato nei confronti di SP OM, mentre per la posizione di AG AN, chiede l’accoglimento del ricorso;
l'Avvocato Vogliotti AB, in difesa di SS PA, conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o in subordine per il rigetto;
l'Avvocato Zanalda IU, in difesa di OL OM, conclude per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o in subordine per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, riformando in parte la sentenza di primo grado, confermava la condanna degli imputati AN IU e AN IO per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo 1) e AN IO anche per il delitto di autoriciclaggio (capo 8), nonché di AG AN per il reato di intestazione fittizia (capo 2) e autoriciclaggio (capo 8); nei confronti di SS PA veniva dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di accesso abusivo a sistema informatico (capo 63), mentre per il reato di abuso d’ufficio veniva pronunciata sentenza di proscioglimento stante l’intervenuta depenalizzazione;
veniva rigettato l’appello del Pubblico ministero avverso l’assoluzione di SP OM dal reato associativo e confermata la derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo 64) nei confronti di SP, AN IO e OL OM, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela. I fatti oggetto di giudizio hanno ad oggetto la “locale” di ‘ndrangheta operante nel Comune di PI, già oggetto di altri procedimenti, definiti con sentenze passate in giudicato, nell’ambito dei quali era stata accertata l’operatività del sodalizio e il suo organigramma (si veda pg.12 e seg. sentenza di primo grado); il 3 presente procedimento si fonda principalmente sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AG OM, cl.88, nonché sugli accertamenti – anche mediante intercettazioni – da cui si traevano elemneti per confermarne l’attendibilità. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, formulando tre articolati motivi. 2.1. Con il primo motivo, formulato in plurime censure, si contesta la conferma della sentenza assolutoria emessa in primo grado nei confronti di OM SP, in relazione al reato associativo di cui al capo 1). Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, pur avendo accolto il motivo in ordine all’utilizzabilità della conversazione ambientale n. 4050 del 16.5.2019, non ne aveva tenuto conto ai fini della valutazione della partecipazione di SP all’associazione. Si deduce, più in generale, il vizio di motivazione, contestandosi la valutazione riduttiva degli elementi emersi nei confronti dell’imputato. Il ricorrente lamenta anche l’omessa correzione della formula assolutoria, evidenziando come la Corte di appello non avesse ritenuto sussistente l’interesse a riconoscere l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto e non, come avvenuto in primo grado, perché il fatto non sussiste. 2.2. Con il secondo motivo, concernente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo 64), il ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 393 cod. pen., essendo stata così derubricata la contestazione originaria di estorsione. Il fatto concerne la pretesa avanzata da SP e AN IO nei confronti dei fratelli UL, dai quali avevano acquistato un ristorante e nei cui confronti avevano preteso la somma di €80.000 a titolo di risarcimento, in quanto una veranda del ristorante era risultata abusiva. Si contesta il mancato riconoscimento dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., oltre che in relazione all’uso del metodo mafioso, anche nella forma dell’agevolazione; inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di valorizzare, sempre ai fini della qualificazione del reato ai sensi dell’art. 629 cod. pen., l’intervento di OM OL, concorrente nel medesimo reato, il quale aveva agito al fine di ottenere un tornaconto personale (€10.000 a titolo di compenso per l’intermediazione tra UL e AN). 2.3. Con il terzo motivo, concernente il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. contestato a SS PA, si deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., difettando i presupposti per riconoscere la tenuità del fatto. 4 3. Nell’interesse di AN IU è stato formulato un unico motivo di ricorso, per vizio di motivazione, con il quale si censurano plurime carenze argomentative in ordine al riconoscimento del ruolo di partecipe alla “locale” di PI 3.1. Il ricorrente censura, in primo luogo, la mancanza di motivazione, sottolineando come la Corte di appello abbia trattato in maniera sostanzialmente unitaria e indifferenziata la posizione dei fratelli AN, omettendo di procedere ad un vaglio individualizzato;
in alcuni passi della motivazione, peraltro, si sarebbe fatto riferimento al ruolo associativo del padre dei fratelli AN, introducendo una non consentita interferenza tra le responsabilità del ricorrente e quelle del genitore. 3.2. Il ricorrente contesta la motivazione evidenziando plurime criticità e, in particolare: - non era stata rilevata la sua presenza presso il bar San Michele, indicato quale luogo di abituale ritrovo degli associati;
- il collaborante riferiva di informazioni risalenti nel tempo (2008); - la presunta affiliazione viene riferita dal collaborante quale notizia appresa de relato;
- non era emersa alcuna delle condotte espressamente contestate quale espressione della partecipazione;
- era indimostrata l’affermazione secondo cui i fratelli AN avessero investito in attività alberghiera il provento dell’attività della “locale” di PI;
- nei plurimi procedimenti penali che, fin dal 2000, avevano interessato la locale di PI, non era mai emersa la partecipazione del ricorrente;
- in motivazione si riteneva accertata la mera “appartenenza” al sodalizio, concetto giuridico distinto da quello di “partecipazione”. 3.3. In relazione ai riscontri acquisiti rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, il ricorrente contesta che: - non vi sarebbero intercettazioni a riscontro della chiamata in correità; - i fatti descritti da AG risalgono al 2008, mentre non vengono forniti elementi di conoscenza riferiti all’attualità; - non risulterebbe la frequentazione con altri associati, bensì occasionali contatti con IG e AN AR (genericamente indicati come appartenenti a famiglie di ‘ndrangheta); - mancherebbero elementi fattuali dai quali desumere che, nel rapportarsi con SS, il ricorrente abbia fatto valere la forza di intimidazione derivante dall’appartenenza al sodalizio. 5 3.4. La difesa del ricorrente depositava una memoria sostanzialmente riepilogativa dei motivi già proposti, evidenziando di aver appreso, da fonti aperte, dell’avvenuta collaborazione con la giustizia, in data antecedente alla sentenza di appello, di ZO QU, appartenente alla locale di PI. Poiché non vi era stato alcun ulteriore apporto probatorio a seguito della predetta collaborazione, la difesa ne deduce a contrario che il collaborante non abbia riferito elementi utili a carico di AN 4. Nell’interesse di AN IO sono stati formulati tre motivi di ricorso, preceduti da un ampio richiamo alle ragioni dedotte dai giudici di merito a conferma delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OM AG. 4.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione alla “locale” di PI, censurando specifici elementi posti a fondamento della condanna e, in particolare, si afferma che: - non sussistevano elementi dai quali desumere che la provvista economica necessaria per l’acquisto della licenza commerciale per bar ed albergo (risalente al 1984) derivava dall’illecita attività di traffico di stupefacenti svolta da ER AG (padre di OM), essendo stato questi condannato per fatti riferiti al periodo 1986-1992 e, quindi, successivi rispetto al predetto acquisto;
- i successivi acquisti riferibili ai AN trovavano lecita giustificazione nel reimpiego dei proventi dell’attività imprenditoriale;
- in ogni caso, l’acquisto dell’hotel era avvenuto in epoca di molto antecedente rispetto all’accertamento dell’esistenza della locale di PI (datata, nella sentenza “NO” al 1994); - il prestito di €60.000 che il ricorrente avrebbe ricevuto da AN AG non potrebbe fungere da riscontro alle dichiarazioni del collaborante, posto che questi non aveva riferito alcunchè in ordine a tale episodio;
- le condotte relative all’acquisto del ristorante “Lago Reale” non potevano inserirsi nell’abito dell’attività associativa, tant’è che non era stata neppure contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; - la messa a disposizione di un alloggio in favore di AG ES non era riconducibile ad una forma di sostentamento in favore di un associato, essendo frutto di una compensazione con il prestito in precedenza ricevuto da AG AN;
- era frutto di travisamento della prova dichiarativa l’affermazione secondo cui AN aveva dato €4500 ad AG AN, per contribuire al sostentamento degli affiliati in stato di detenzione, posto che il collaboratore 6 aveva precisato che l’importo gli era stato versato da AN EF (padre di IO) riferendo che si trattava di un prestito, tant’è che la somma era stata restituita;
- le richieste di ospitalità presso l’Hotel AN, da parte di IG e AN AR, erano state espressamente osteggiate dal ricorrente, il quale imponeva al fratello IU di far alloggiare i predetti presso un altro hotel, non appartenente alla loro famiglia. 4.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il ricorrente era stato ritenuto affiliato alla locale di PI in epoca antecedente al 27 febbraio 1991, mentre tale sodalizio veniva accertato come costituito a far data dal 1994 (sentenze NO e ER), il che renderebbe incompatibile l’ipotesi della partecipazione ad un’associazione che, nel 1991, non era venuta ad esistenza. Al contempo, verrebbe privata di rilevanza probatoria l’acquisto di beni nel periodo 1984-1989, posto che anche tale condotta si porrebbe a notevole distanza temporale rispetto alla costituzione dell’associazione. 4.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla condotta di autoriciclaggio (capo 8), asseritamente commessa mediante l’impiego della somma di €40.000, procurata da AG AN, per l’acquisto del ristorante “Lago Reale”. Evidenzia il ricorrente che, ove venga meno il reato presupposto costituito dalla partecipazione all’associazione di stampo mafioso, ne deriverebbe anche l’esclusione della responsabilità per il delitto di autoriciclaggio. 5. Nell’interesse di AG AN, condannato per i reati di cui ai capi 2) e 8), sono stati formulati due motivi di impugnazione. 5.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al reato di intestazione fittizia (capo 2) di società riconducibili al ricorrente, al fine di eludere l’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione. Con specifico riguardo alla società Millechicchi srl, il ricorrente evidenzia l’assoluta carenza di riscontri rispetto alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante AG OM, avendo questi riferito che l’imputato era titolare di una società avente ad oggetto la rivendita di caffè, mentre, dagli accertamenti svolti, emergeva che la Millechicchi srl si occupava della gestione di bar. La Corte di appello, inoltre, avrebbe frainteso l’argomentazione difensiva fondata sul richiamo alla sentenza, resa in altro procedimento, nei confronti del coimputato OL, che era stata richiamata non già in relazione all’esito (essendo terminata con la condanna per il medesimo reato di cui al capo 2), bensì in ordine 7 a quella parte della motivazione in cui l’appartenenza di OL al contesto malavitoso non era stato ritenuto elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. 5.2. Con il secondo motivo, si censura il vizio di motivazione in ordine al reato di autoriciclaggio contestato al capo 8), in concorso con AN IO, relativo al versamento di una somma di denaro impiegata per l’acquisto del ristorante “Lago Reale”, formalmente intestato a CE TA (ex moglie di AN). Il ricorrente censura la ricostruzione dei fatti operata sulla base delle intercettazioni captate, sottolineando come nel corso delle conversazioni cui partecipava SP OM, questi affermava circostanze false in ordine all’intestazione del ristorante, tant’è che lo stesso SP, in sede di esame, ammetteva la falsità. Per converso, le intercettazioni captate il 26 giugno 2018, ove correttamente intese, fornivano la prova dell’estraneità del ricorrente rispetto all’acquisto del ristorante, posto che AN IU negava in maniera netta che il fratello IO, per acquistare il ristorante, avesse ottenuto un prestito da AG. La difesa, inoltre, torna a ribadire che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che AG avesse versato denaro a AN per ringraziarlo di averlo assunto presso il suo hotel, in tal modo consentendogli di accedere all’affidamento in prova. Tale vicenda, infatti, si era svolta a notevole distanza temporale rispetto ai fatti oggetto di contestazione, il che rendeva anomalo l’adempimento di un debito di riconoscenza. Peraltro, la Corte di appello avrebbe omesso di valorizzare il contenuto delle intercettazioni, poi confermate in sede dibattimentale, in cui PA PE riferiva di aver ricevuto da AN IO la somma di €30.000 e di averne utilizzato €14.000 per l’acquisto del ristorante. Vi sarebbe, pertanto, una insanabile discrasia tra il presunto prestito di €40.000 da parte di AG in favore di AN, rispetto alla minor somma che PE riferisce esser stata impiegata per l’acquisto del ristorante. La prova della falsità di quanto sostenuto da SP nella conversazione in cui riferiva del prestito ricevuto da AN, doveva essere desunta anche da quanto riferito in ordine alla restituzione della stessa, non essendo emerso in alcun modo che – come riferito da SP – il debito contratto da AN sarebbe stato posto in compensazione con l’omesso pagamento del corrispettivo per il godimento di immobili da parte di AG ES, fratello dell’imputato. Infine, si ribadisce che SP aveva falsamente affermato di aver mentito a PA PE circa la provenienza del denaro impiegato da AN per l’acquisto del ristorante, al dichiarato fine di indurre il predetto a dissuadere la 8 EL SA dall’assumere in proprio la gestione del ristorante. Il ricorrente contesta l’utilizzabilità della conversazione n. 4040 del 16 maggio 2019 intercettata in altro procedimento e ritenuta dai giudici di merito come di per sé dimostrativa del coinvolgimento di AG nell’acquisto del ristorante. Sul punto si ritiene che fosse corretta l’ordinanza resa dal Tribunale di Ivrea che, applicando i principi affermati dalla sentenza “Cavallo” delle Sezioni unite, aveva escluso l’esistenza di una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. che legittimasse l’utilizzazione dell’intercettazione acquisita in separato procedimento. 6. Nell’interesse di OL OM, nei cui confronti ha proposto ricorso il Procuratore generale in relazione al reato di cui al capo 64), la difesa ha depositato una memoria con la quale si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, evidenziando come lo stesso consista in una mera rivalutazione in punto di fatto, inidonea a dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza impugnata. In particolare, sottolinea la difesa come il ricorso non si confronti con la specifica argomentazione recepita dai giudici di merito, secondo cui OL non pose in essere alcuna condotta di minaccia o violenza nei confronti della persona offesa. In rito, si eccepisce l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, ritenendo applicabile il novellato disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dall’art.2, comma 1-quinquies, lett.p, l. 9 agosto 2024, n. 114) che, per le sentenze di proscioglimento relative ai reati di cui all’art. 550 comma 1, cod. proc. pen., non consente l’appello della parte pubblica. Trattandosi di norma processuale entrata in vigore prima dell’emissione della sentenza emessa dalla Corte di appello, la stessa doveva ritenersi applicabile al giudizio de quo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Deve preliminarmente evidenziarsi come, in presenza di sentenze assolutorie conformemente pronunciate in primo e secondo grado, il ricorso in cassazione non è consentito per far valere il vizio di motivazione (art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Il ricorso proposto in relazione all’assoluzione di SP per il reato associativo è dichiaratamente proposto per vizi di motivazione, contestandosi la ricostruzione del fatto e il presunto travisamento della prova. Il vizio denunciato, ricondotto dallo stesso ricorrente nell’ipotesi di cui all’art. 606, lett.e), cod. proc. 9 pen., è inammissibile a fronte della cosiddetta “doppia conforme” di proscioglimento, sicchè i motivi non possono essere esaminati nel merito. Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello, oltre che per l’esito, anche per la mancata correzione della formula assolutoria adottata in primo grado, lì dove SP è stato assolto “perchè il fatto non sussiste”, anziché “per non aver commesso il fatto”. La doglianza sollevata dal ricorrente, pur in astratto fondata non essendo contestabile l’erroneità della formula assolutoria, non è suscettibile di trovare rimedio nel giudizio di cassazione, dovendosi condividere la tesi, già recepita dalla Corte di appello, volta ad evidenziare la carenza di interesse alla mera modifica della formula assolutoria. Il ricorrente sostiene che, ove non si correggesse l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” e venendosi a formare il giudicato su tale aspetto, ne conseguirebbe la necessità dell’estensione degli effetti nei confronti degli altri coimputati, condannati per il medesimo reato associativo. La tesi non è condivisibile, posto che la formula assolutoria, ove frutto di un evidente errore materiale inequivocabilmente desumibile dal raffronto con la motivazione, non determina alcun giudicato in ordine all’accertamento della sussistenza dell’associazione e, quindi, non potrà neppure essere invocata da altri coimputati in loro favore. 2.1. Anche gli altri motivi di ricorso formulati dal Procuratore generale, con riferimento al proscioglimento dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così come diversamente qualificata l’originaria imputazione di estorsione (capo 64), sono inammissibili. A tal riguardo deve, in primo luogo, sottolinearsi come il ricorso, pur formalmente proposto anche per violazione di legge, presuppone necessariamente un sindacato sulla motivazione, il che rende applicabile il limite all’impugnabilità della doppia sentenza di proscioglimento di cui all’art. 608 cod. proc. pen. La diversa qualificazione giuridica della condotta invocata dal ricorrente presuppone, infatti, una ricostruzione alternativa del fatto, dovendosi escludere che la condotta fosse finalizzata ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria, come invece ritenuto dai giudici di merito. La Corte di appello, con motivazione non suscettibile di contestazione in questa sede, ha ritenuto che effettivamente la pretesa esercitata dagli imputati fosse relativa ad una controversia civilistica circa la spettanza o meno di una riduzione sul prezzo di acquisto del ristorante Lago Reale, a fronte delle irregolarità urbanistiche relative alla veranda dello stesso. A fronte del dato fattuale, così come accertato, è corretta la derubricazione 10 del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sicchè la diversa qualificazione giuridica proposta dal Procuratore generale presupporrebbe la preventiva rivisitazione della descrizione del fatto, mediante l’esclusione dell’esercizio di una pretesa astrattamente tutelabile in sede giudiziaria. I rapporti tra la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto e vizio della motivazione, sono stati compiutamente esaminati dalla giurisprudenza di legittimità. Sia pur con riguardo alla speculare problematica nel giudizio civile di legittimità, le Sezioni unite hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez.U civ., n. 10313 del 5/5/2006, Rv. 589877). In ambito penale si è conformemente affermato che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez.5, n. 47575 del 7/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Sulla base di tali principi, è corretto affermare che, in presenza di una “doppia conforme” di proscioglimento, è inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l’erronea qualificazione giuridica del reato sul presupposto che la ricostruzione in fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che in tal caso la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il vizio di violazione di legge, infatti, è deducibile nel solo caso in cui la 11 ricostruzione del fatto non sia oggetto di contestazione e si deduca esclusivamente la erronea riconduzione della condotta in una determinata fattispecie di reato. 2.2. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso del Procurato generale proposto avverso l’assoluzione pronunciata nei confronti di SP, AN IO e OL deve essere dichiarato inammissibile. 3. È fondato, invece, il ricorso proposto nei confronti di SS, nei cui confronti la Corte di appello ha ritenuto sussistente la particolare tenuità del fatto relativamente al capo 63), avente ad oggetto il reato di cui all’art.615-ter cod. pen., per il quale l’imputato era stato condannato in primo grado. La motivazione sulla base della quale la Corte di appello ha ritenuto la particolare tenuità del fatto è obiettivamente contraddittoria. Nella sentenza impugnata, infatti, si evidenziano in primo luogo una pluralità di elementi che descrivono una apprezzabile offensività della condotta tenuta da SS, in qualità di pubblico ufficiale appartenente al Corpo di Polizia municipale del Comune di PI. In particolare, si dà atto della sussistenza dell’aggravante dell’abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale;
che l’imputato aveva tratto in errore l’addetta all’ufficio anagrafe al fine di ottenere l’indirizzo di residenza di RA LA su richiesta di AN IU;
che il certificato di residenza, pur potendo essere richiesto da chiunque, presuppone l’indicazione all’ufficiale dell’anagrafe dello specifico motivo della richiesta, di cui si deve dare menzione e il richiedente deve essere identificato;
si dava atto, inoltre, della sostanziale messa a disposizione da parte del pubblico ufficiale nei confronti di un appartenente alla criminalità organizzata, sottolineandosi anche la tempestività con la quale l’informazione era stata fornita;
veniva anche riconosciuto che SS non avesse alcuna remora ad abusare della qualifica rivestita, come risultante anche dai fatti oggetto della contestazione del reato di abuso d’ufficio di cui al capo 62) (per il quale era intervenuta condanna in primo grado e assoluzione in appello, per effetto della sopravvenuta depenalizzazione). In buona sostanza, a fronte di plurimi, oggettivi e obiettivamente gravi elementi atti a dimostrare che il fatto non aveva una offensività minima, la Corte di appello ha ritenuto di dar rilievo al fatto che il dato fornito dal SS era legittimamente conoscibile e che, per il rilascio del certificato, il privato avrebbe dovuto sostenere l’esborso di €16, sicchè il danno patrimoniale risulterebbe assolutamente modesto. Le argomentazioni valorizzate dalla Corte di appello sono manifestamente viziate. In primo luogo, deve segnalarsi la sostanziale irrilevanza dell’importo 12 evaso per effetto della mancata richiesta, nelle forme dovute, del certificato cui era interessato AN IU. Nel caso di specie, infatti, il reato per il quale si procede non è posto a tutela del patrimonio, bensì della riservatezza dei dati contenuti in sistemi informatici, il cui accesso è sottoposto a precise limitazioni. Quanto detto, comporta che l’offensività doveva essere valutata non già con riguardo al danno patrimoniale, bensì alla lesione dei beni oggetto di tutela da parte della norma incriminatrice. Parimenti è censurabile l’aver valorizzato – a fronte di plurimi elementi contrari – il fatto che il dato di conoscenza indebitamente fornito da SS sarebbe stato legittimamente conoscibile da parte di AN IU. Come si è già evidenziato, il privato avrebbe potuto conoscere l’altrui residenza anagrafica solo ed esclusivamente formalizzando la richiesta e specificando i motivi, l’offensività della condotta, pertanto, non deve essere focalizzata sul mero aspetto dell’astratta conoscibilità del dato, bensì sull’elusione delle modalità previste per la legittima acquisizione dell’informazione. In conclusione, si ritiene che il ricorso del Procuratore generale debba essere accolto sul punto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame, dovendo il giudice del rinvio valutare l’offensività della condotta nel suo complesso, tenendo conto della natura del reato, del bene giuridico tutelato, dell’abuso della qualità che ha reso possibile la sua commissione e inserendo il fatto nell’ambito dei rapporti esistenti tra SS e AN. 4. Il ricorso di AN IU è infondato. Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione rappresentando una pluralità di aspetti di dubbia valenza probatoria ai fini della dimostrazione della sua appartenenza alla locale di PI, nonchè la carenza di effettivi riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Si tratta di doglianze che, in concreto, si risolvono in una riproposizione di questioni di puro merito, senza che dalla sentenza impugnata emergano effettivi profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Deve, altresì, evidenziarsi l’infondatezza del vizio di motivazione desunto dal fatto che la posizione di IU AN sarebbe stata esaminata congiuntamente a quella del fratello IO, senza operare un’effettiva distinzione di ruoli. La censura non tiene conto del fatto che i due fratelli AN avevano una posizione per molti versi sovrapponibile, essendo indicati entrambi quali appartenenti al sodalizio e coinvolti nella gestione di attività imprenditoriali, 13 finalizzate al reimpiego di proventi illeciti, riconducibili ad attività familiari, in gran parte avviate dal padre dei predetti. In buona sostanza, le sentenze di merito descrivono un contesto familiare in cui i fratelli AN e il padre gravitano storicamente nell’ambito malavitoso, il che rende obiettivamente non distinguibile gli apporti da ciascuno prestato, se non in presenza di singoli e specifici reati scopo. 4.1. Ulteriore aspetto di doglianza è quello relativo alla presunta mancata individuazione dell’apporto causale fornito da IU AN al sodalizio, essendosi dato rilievo alla mera nozione di “appartenenza”, senza specificare le effettive condotte partecipative. Anche su tale aspetto, tuttavia, il ricorso si limita a prospettare censure alla motivazione che non tengono adeguatamente conto della ricostruzione operate nelle conformi sentenze di merito, nelle quali si descrive il ruolo dell’imputato, indicato quale soggetto che si occupava del reimpiego di proventi illeciti, investiti principalmente nell’attività alberghiera e di ristorazione. 4.2. Parimenti infondate sono le censure mosse alla valutazione di attendibilità e ai riscontri esterni individuati in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. In particolare, si evidenzia la discrepanza temporale tra i fatti narrati e i riscontri addotti a sostegno delle dichiarazioni del collaboratore. Si tratta di un profilo inidoneo a inficiare la tenuta motivazionale della sentenza impugnata, soprattutto se letta congiuntamente all’esaustiva ricostruzione operata nella sentenza di primo grado. Il dato che emerge è che le dichiarazioni rese da AG si inseriscono appieno in un quadro complessivo che corrobora le stesse, soprattutto in relazione al dato oggettivo della indisponibilità di redditi di accertata provenienza lecita idonei a giustificare gli investimenti compiuti dalla famiglia AN, a riprova della fondatezza delle accuse mosse dal collaborante. 4.3. In conclusione, quindi, può agevolmente affermarsi che il ricorso proposto da AN IU debba essere rigettato, posto che le plurime e articolate doglianze contenute nell’impugnazione vanno a sindacare singoli aspetti della motivazione, senza considerare l’apparato argomentativo nella sua completezza, nonché obliterando le ancor più puntuali considerazioni svolte nella sentenza di primo grado. Ne consegue l’insussistenza di profili motivazionali suscettibili di essere ritenuti manifestamente illogici o contraddittori, con la conseguente infondatezza del ricorso. 14 5. Il ricorso proposto da IO AZ pone essenzialmente questioni di fatto, sollecitando la rivalutazione di elementi asseritamente non valutati correttamente da parte dei giudici di merito. Al netto delle plurime e inammissibili deduzioni fattuali, l’aspetto maggiormente rilevante riguarda la discrepanza temporale tra l’asserita appartenenza al sodalizio, risalente alla fine degli anni ’80, e la costituzione della locale di PI, temporalmente collocata a partire dal 1994. La difesa ha sostenuto che non si potrebbe ritenere l’attendibilità della ricostruzione secondo cui AN era partecipe di un’associazione ancor prima che la stessa fosse stata costituita. La tesi, per quanto suggestiva, non è condivisibile. Le sentenze di merito hanno fornito un quadro complessivo della partecipazione dei componenti della famiglia AN all’associazione di tipo ‘ndranghetistico, descrivendo uno stabile e consolidato inserimento nel contesto criminale di riferimento che, evidentemente, presupponeva l’adesione al sodalizio a prescindere dalle diverse articolazioni temporali da questo assunte nel corso del tempo. La ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni del collaboratore tiene conto dell’intera vicenda della famiglia AN e tale elemento è stato correttamente valorizzato al fine di valorizzare la stabilità nel tempo dell’intraneità in contesti malavitosi. A fronte di una storica appartenenza all’associazione di stampo mafioso, non vi è alcuna incompatibilità con la circostanza (peraltro evocata, ma non oggetto di specifico accertamento in questo procedimento) secondo cui locale di PI avrebbe iniziato ad operare dal 1994. Nel caso di specie, infatti, non viene descritta una iniziale appartenenza ad una associazione di tipo diverso, bensì si è ritenuto che la famiglia AN (il padre prima e poi entrambi i figli) siano sempre stati affiliati alla ‘ndrangheta, il che ha comportato la loro partecipazione anche alla locale di PI, dal momento della sua emersione. 5.1. Il terzo motivo di ricorso, concernente il reato di autoriciclaggio è generico, posto che l’esclusione della sua configurabilità viene desunta per derivazione dall’insussistenza del reato associativo. Ne consegue che, una volta rigettati i motivi sul reato presupposto, il motivo relativo all’autoriciclaggio rimane sfornito di argomentazioni. 6. Il ricorso proposto da AN AG è infondato. 6.1. Il ricorrente censura la ricostruzione della condotta di intestazione fittizia contestagli al capo 2), concernente l’attribuzione delle quote della società 15 Millechicchi s.r.l. a dei prestanome. In primo grado, si era pervenuti all’accertamento della responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore OM AG, inoltre, la Corte di appello valorizzava il fatto che il coimputato del ricorrente, separatamente giudicato, era stato condannato per il suddetto fatto. Nella sentenza impugnata venivano esaminate le presunte discrasie tra l’oggetto sociale della Millechicchi s.r.l. e la descrizione dell’attività da tale società svolta secondo la versione resa dal collaborante, ritenendosi che non vi fossero differenze tali da far ritenere dubbi circa l’individuazione della società oggetto di intestazione fittizia. A fronte di tali dati, il ricorrente ripropone questioni di puro merito già esaminate, tentando di dimostrare – mediante ampi richiami alla deposizione resa dal collaborante – come la società in oggetto fosse dedita alla compravendita di bar e non già alla torrefazione, in tal modo cercando di inficiare l’attendibilità del dichiarante. A prescindere dall’inammissibilità di una rivalutazione nel merito delle prove acquisite, deve sottolinearsi come il ricorrente non si confronti con l’obiettiva irrilevanza delle presunte imprecisioni in cui sarebbe incorso il collaborante, omettendo del tutto di prendere atto della valutazione di attendibilità resa dai giudici di merito. Né a diversa conclusione si perviene valorizzando il fatto che il coimputato OL, separatamente giudicato, non sia stato ritenuto appartenente alla locale di PI, posto che il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. non presuppone che gli autori siano necessariamente associati ad un sodalizio mafioso. Al contempo, l’estraneità di OL non è un elemento che, di per sé, consente di ritenere l’inattendibilità della chiamata in reità formulata da OM AG nei confronti di AN AG. 6.2. I restanti motivi di ricorso attengono al reato di autoriciclaggio contestato al capo 8), concernente l’impiego di denaro proveniente da attività illecita per rilevare il Ristorante Lago Reale. Il ricorso sollecita una rilettura critica del percorso argomentativo senza, tuttavia, evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, bensì prospettando una lettura alternativa, volta a dimostrare che le intercettazioni, nel corso delle quali SP faceva riferimento alla titolarità del locale in capo ad AG, contenevano affermazioni false. Premesso che non è consentito in questa sede di procedere ad una rilettura delle intercettazioni, deve evidenziarsi come il ricorso non si confronti con un dato che – correttamente – è stato ritenuto altamente indicativo dell’effettiva titolarità 16 del ristorante in capo al ricorrente. Si tratta della conversazione n.4050 del 16 maggio 2019 (si veda pg.56 sentenza di appello), nel corso della quale due soggetti, appartenenti al medesimo contesto criminale, facevano espressamente riferimento al fatto che il ristorante Laro Reale apparteneva al ricorrente. Il dato probatorio, obiettivamente rilevante, non è suscettibile di censura in questa sede, neppure sotto il profilo della eccepita inutilizzabilità dell’intercettazione. La difesa, infatti, ha genericamente dedotto l’inutilizzabilità richiamando le conclusioni cui era giunto, sul punto, il giudice di primo grado, senza in concreto illustrare i motivi per cui il ribaltamento, in sede di appello, della decisione in ordine alla possibilità di acquisire la suddetta intercettazione, non fosse corretta. Sul punto, pertanto, il ricorso è aspecifico, il che non consente di sindacare il vizio dedotto dal ricorrente. 7. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi proposti da AN IO e IU, nonché da AG AN, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
PQM
In parziale accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, annulla la sentenza impugnata nei confronti di SS PA limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Pubblico ministero. Rigetta i ricorsi di AN IU, AN IO e AG AN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2025