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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/11/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8421 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Sant'Antioco Via Nuoro n. 14, verrà assegnata alla signora che continuerà a viverci e il sig. Parte_2 Pt_1 corrisponderà a titolo di rimborso gli eventuali oneri necessari al fine di modificare la voltura dell'utenza idrica in essere.
3) I coniugi rinunciano a qualunque forma di mantenimento reciproco essendo entrambi economicamente indipendenti.
Al fine di regolare i rapporti economico patrimoniali derivanti dalla comunione legale e comunque i reciproci rapporti:
4) Dal momento che grava sulla signora un canone di locazione Parte_2 per l'abitazione familiare in Sant'Antioco, Via Nuoro n. 14, il sig. Pt_1 continuerà (come attualmente sta facendo) a versare in via esclusiva l'intero canone mensile (pari ad euro 450,00) fino al mese di settembre 2026 incluso inviando copia della ricevuta mensile di pagamento alla moglie;
poiché l'utenza relativa all'erogazione del servizio idrico è intestata al marito, Pt_3 mediante il presente accordo e l'omologa successiva, la signora ne curerà Pt_2
Pag. 2 di 4 la voltura, con oneri economici a carico del sig. che rimborserà la Pt_1 spesa relativa (se dovuta in base al regolamento . Pt_3
Entro la data del 15.11.2025 il marito si impegna a trasferire la residenza altrove.
5) Dal momento che, sempre per esigenze insorte durante il rapporto matrimoniale, la signora aveva stabilito un suo studio professionale a Parte_2
Sant'Antioco, Via Gorizia n. 76, presso un immobile arredato di proprietà esclusiva del sig. , non potendo trasferirsi in poco tempo presso altro Pt_1 luogo, il marito glielo concede in uso gratuito, con utenze e pulizie che continuerà a pagare il sig. , fino alla data del 31.12.2026, data entro la Pt_1 quale l'immobile dovrà essere improrogabilmente rilasciato libero da persone e cose di proprietà della signora e nello di stato di fatto in cui era stato Pt_2 consegnato.
Viene altresì concesso l'utilizzo di uno dei tre parcheggi di pertinenza e proprietà del sig. , sempre in via Gorizia adiacente allo studio e posto Pt_1 nel maggior fabbricato condominiale, per la sola giornata del giovedì.
Con liberazione definitiva del medesimo entro il 31.12.2026.
6) I test psicodiagnostici acquistati e di proprietà dello studio dentistico vengono definitivamente ceduti in proprietà alla signora . Parte_2
7) L'automobile marca TG GW504HW, acquistata durante il CP_1 matrimonio, in uso alla moglie, le viene ceduta in proprietà con la sottoscrizione del presente atto.
Sarà onere della signora , che ha acquistato, effettuare il Parte_2 formale passaggio di proprietà da regolarizzare presso i competenti Uffici con oneri di passaggio a carico del sig. . Pt_1
Il sig. continuerà a pagare la finanziaria in essere per l'automobile Pt_1 detta fino a totale estinzione del prezzo alle condizioni di cui al contratto di vendita ed al finanziamento.
8) Per quanto concerne il motociclo Benelli Keeway TG EL52508 in uso esclusivo alla moglie ed il motociclo Honda Rebel 1100 TG FB14628 in uso esclusivo al marito, si stabilisce che queste rimangano in esclusiva proprietà dei relativi intestatari e utilizzatori con trasferimento della quota parte dell'altro a ciascuno.
9) La camera da letto completa composta da due letti singoli, un armadio, due comodini, oltre il divano del soggiorno, 4 sedie, una poltrona, l'armadio sottoscala, l'asciugatrice, il barbecue, la scopa elettrica, seppure acquistate in costanza di matrimonio resteranno in proprietà esclusiva della moglie anche per la quota del marito che gliela trasferisce.
10) A tacitazione di qualunque ulteriore pretesa economica connessa al regime patrimoniale della famiglia che andrà a sciogliersi con l'omologa del presente accordo e a tacitazione di qualunque altra pretesa connessa a ragioni derivanti
Pag. 3 di 4 dal rapporto matrimoniale e familiare di natura economica e non, e anche quale eventuale conguaglio possa spettare a ciascuno dei coniugi per ragioni inerenti il rapporto matrimoniale ed il regime patrimoniale, il sig. verserà, Pt_1 entro e non oltre 60 giorni dall'omologa del presente accordo, € 10.000,00 (euro diecimila/00) presso il suo C/C bancario acceso presso Banco di Sardegna IBAN: [...], alla signora che li Parte_2 accetta a tacitazione di quanto sopra, per scongiurare reciprocamente eventuali future liti relative a fatti riconducibili al matrimonio e/o alla comunione legale anche per beni non citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incrementi generati durante il matrimonio, passività, investimenti personali e dell'attività professionale di ciascuno, ecc.).
Allo stesso modo vi è rinuncia a qualunque rivendicazione economica anche da parte del marito.
11) Le spese legali verranno sostenute esclusivamente dal sig. con Parte_1 liberazione da ogni onere relativo al presente procedimento della signora
[...]
. Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8421 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/09/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Sant'Antioco Via Nuoro n. 14, verrà assegnata alla signora che continuerà a viverci e il sig. Parte_2 Pt_1 corrisponderà a titolo di rimborso gli eventuali oneri necessari al fine di modificare la voltura dell'utenza idrica in essere.
3) I coniugi rinunciano a qualunque forma di mantenimento reciproco essendo entrambi economicamente indipendenti.
Al fine di regolare i rapporti economico patrimoniali derivanti dalla comunione legale e comunque i reciproci rapporti:
4) Dal momento che grava sulla signora un canone di locazione Parte_2 per l'abitazione familiare in Sant'Antioco, Via Nuoro n. 14, il sig. Pt_1 continuerà (come attualmente sta facendo) a versare in via esclusiva l'intero canone mensile (pari ad euro 450,00) fino al mese di settembre 2026 incluso inviando copia della ricevuta mensile di pagamento alla moglie;
poiché l'utenza relativa all'erogazione del servizio idrico è intestata al marito, Pt_3 mediante il presente accordo e l'omologa successiva, la signora ne curerà Pt_2
Pag. 2 di 4 la voltura, con oneri economici a carico del sig. che rimborserà la Pt_1 spesa relativa (se dovuta in base al regolamento . Pt_3
Entro la data del 15.11.2025 il marito si impegna a trasferire la residenza altrove.
5) Dal momento che, sempre per esigenze insorte durante il rapporto matrimoniale, la signora aveva stabilito un suo studio professionale a Parte_2
Sant'Antioco, Via Gorizia n. 76, presso un immobile arredato di proprietà esclusiva del sig. , non potendo trasferirsi in poco tempo presso altro Pt_1 luogo, il marito glielo concede in uso gratuito, con utenze e pulizie che continuerà a pagare il sig. , fino alla data del 31.12.2026, data entro la Pt_1 quale l'immobile dovrà essere improrogabilmente rilasciato libero da persone e cose di proprietà della signora e nello di stato di fatto in cui era stato Pt_2 consegnato.
Viene altresì concesso l'utilizzo di uno dei tre parcheggi di pertinenza e proprietà del sig. , sempre in via Gorizia adiacente allo studio e posto Pt_1 nel maggior fabbricato condominiale, per la sola giornata del giovedì.
Con liberazione definitiva del medesimo entro il 31.12.2026.
6) I test psicodiagnostici acquistati e di proprietà dello studio dentistico vengono definitivamente ceduti in proprietà alla signora . Parte_2
7) L'automobile marca TG GW504HW, acquistata durante il CP_1 matrimonio, in uso alla moglie, le viene ceduta in proprietà con la sottoscrizione del presente atto.
Sarà onere della signora , che ha acquistato, effettuare il Parte_2 formale passaggio di proprietà da regolarizzare presso i competenti Uffici con oneri di passaggio a carico del sig. . Pt_1
Il sig. continuerà a pagare la finanziaria in essere per l'automobile Pt_1 detta fino a totale estinzione del prezzo alle condizioni di cui al contratto di vendita ed al finanziamento.
8) Per quanto concerne il motociclo Benelli Keeway TG EL52508 in uso esclusivo alla moglie ed il motociclo Honda Rebel 1100 TG FB14628 in uso esclusivo al marito, si stabilisce che queste rimangano in esclusiva proprietà dei relativi intestatari e utilizzatori con trasferimento della quota parte dell'altro a ciascuno.
9) La camera da letto completa composta da due letti singoli, un armadio, due comodini, oltre il divano del soggiorno, 4 sedie, una poltrona, l'armadio sottoscala, l'asciugatrice, il barbecue, la scopa elettrica, seppure acquistate in costanza di matrimonio resteranno in proprietà esclusiva della moglie anche per la quota del marito che gliela trasferisce.
10) A tacitazione di qualunque ulteriore pretesa economica connessa al regime patrimoniale della famiglia che andrà a sciogliersi con l'omologa del presente accordo e a tacitazione di qualunque altra pretesa connessa a ragioni derivanti
Pag. 3 di 4 dal rapporto matrimoniale e familiare di natura economica e non, e anche quale eventuale conguaglio possa spettare a ciascuno dei coniugi per ragioni inerenti il rapporto matrimoniale ed il regime patrimoniale, il sig. verserà, Pt_1 entro e non oltre 60 giorni dall'omologa del presente accordo, € 10.000,00 (euro diecimila/00) presso il suo C/C bancario acceso presso Banco di Sardegna IBAN: [...], alla signora che li Parte_2 accetta a tacitazione di quanto sopra, per scongiurare reciprocamente eventuali future liti relative a fatti riconducibili al matrimonio e/o alla comunione legale anche per beni non citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incrementi generati durante il matrimonio, passività, investimenti personali e dell'attività professionale di ciascuno, ecc.).
Allo stesso modo vi è rinuncia a qualunque rivendicazione economica anche da parte del marito.
11) Le spese legali verranno sostenute esclusivamente dal sig. con Parte_1 liberazione da ogni onere relativo al presente procedimento della signora
[...]
. Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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