Art. 2.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonche' per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i membri civili rappresentanti l'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra nonche' per il sanitario avente la qualifica di mutilato e invalido per la lotta di liberazione e per il sanitario partigiano combattente, ammessi a far parte delle Commissioni mediche con la legge 10 agosto 1950, n. 648 .