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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente rel. Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 322-1/2025 PU da: , C.F. e Parte_1
P.IVA in persona del suo legale rappresentante, il sign. nato a P.IVA_1 Parte_2
Fano (PS) il 9.8.1981 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025 ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, ex art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamente agli allegati, al Pubblico Ministero. La società ricorrente non ha chiesto di essere sentita e in ogni caso l'audizione della stessa appare superflua, atteso che, dalla documentazione depositata dalla stessa, sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda.
Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e dalla stessa emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante.
pagina 1 di 3 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di , con Controparte_1 sede legale in Bologna via Paolo Canali 8, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, P.IVA_1
l'attività di: produzione e vendita di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;
n o m i n a
Giudice Delegata Pasquale LI;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e la Curatela che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 13/01/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 2 di 3 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione alla Curatela delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a la Curatela, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 28/10/2025
Il Presidente
Pasquale LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente rel. Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 322-1/2025 PU da: , C.F. e Parte_1
P.IVA in persona del suo legale rappresentante, il sign. nato a P.IVA_1 Parte_2
Fano (PS) il 9.8.1981 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025 ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI). La domanda è stata comunicata a cura della cancelleria, ex art. 40, III comma CCI, al registro delle imprese ed è stata trasmessa, unitamente agli allegati, al Pubblico Ministero. La società ricorrente non ha chiesto di essere sentita e in ogni caso l'audizione della stessa appare superflua, atteso che, dalla documentazione depositata dalla stessa, sono emersi elementi sufficienti per poter provvedere sulla domanda.
Parte ricorrente ha prodotto solo in parte la documentazione prevista dall'art. 39 CCI e dalla stessa emerge, in ogni caso, il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, I comma, lett. d) CCI. La stessa documentazione consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), non avendo la stessa liquidità sufficiente per onorare i debiti sociali. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società istante.
pagina 1 di 3 La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023. P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di , con Controparte_1 sede legale in Bologna via Paolo Canali 8, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, P.IVA_1
l'attività di: produzione e vendita di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili;
n o m i n a
Giudice Delegata Pasquale LI;
n o m i n a
Curatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
a v v e r t e la Curatela che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 13/01/2026 ad ore 12:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
pagina 2 di 3 a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione alla Curatela delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a la Curatela, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 28/10/2025
Il Presidente
Pasquale LI
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