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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1599/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3692/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3095/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014049248 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014049248 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014049248 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello principale avverso la sentenza n. 3095/02/20 emessa della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 annullando la cartella di pagamento n. 2982013001404924800.
La cartella scaturiva da un controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 per l'anno d'imposta 2009 ,relativo al recupero di contributi previdenziali non detraibili e spese di ristrutturazione non documentate per complessivi € 2.945,37.
Il primo giudice aveva annullato l'atto ritenendo omessa la notifica dell'avviso bonario.
L'Ufficio appella contestando l'erroneità della decisione, sostenendo la regolarità della notifica avvenuta per compiuta giacenza.
Il contribuente Resistente_1 si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
-Regolarità della notifica preliminare:
L'Ufficio ha fornito prova della notifica della comunicazione di irregolarità tramite raccomandata n.
14688214006-4. L'atto è stato regolarmente depositato presso l'ufficio postale e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza previo invio della prescritta raccomandata informativa (CAD) n. 148882140064.
-Ammissibilità documentale:
Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92, le parti possono produrre nuovi documenti in appello. In questa sede l'Ufficio ha ritualmente depositato l'avviso bonario e la relativa documentazione postale , superando definitivamente il rilievo del giudice di prime cure.
-Merito della pretesa:
Non essendo stati contestati nel merito i rilievi (spese non documentate e contributi versati in anni successivi), la cartella di pagamento deve ritenersi legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 2982013001404924800.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in
€ 380,00 per il primo grado e in € 500,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3692/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3095/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014049248 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014049248 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130014049248 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello principale avverso la sentenza n. 3095/02/20 emessa della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 annullando la cartella di pagamento n. 2982013001404924800.
La cartella scaturiva da un controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 per l'anno d'imposta 2009 ,relativo al recupero di contributi previdenziali non detraibili e spese di ristrutturazione non documentate per complessivi € 2.945,37.
Il primo giudice aveva annullato l'atto ritenendo omessa la notifica dell'avviso bonario.
L'Ufficio appella contestando l'erroneità della decisione, sostenendo la regolarità della notifica avvenuta per compiuta giacenza.
Il contribuente Resistente_1 si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
-Regolarità della notifica preliminare:
L'Ufficio ha fornito prova della notifica della comunicazione di irregolarità tramite raccomandata n.
14688214006-4. L'atto è stato regolarmente depositato presso l'ufficio postale e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza previo invio della prescritta raccomandata informativa (CAD) n. 148882140064.
-Ammissibilità documentale:
Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92, le parti possono produrre nuovi documenti in appello. In questa sede l'Ufficio ha ritualmente depositato l'avviso bonario e la relativa documentazione postale , superando definitivamente il rilievo del giudice di prime cure.
-Merito della pretesa:
Non essendo stati contestati nel merito i rilievi (spese non documentate e contributi versati in anni successivi), la cartella di pagamento deve ritenersi legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 2982013001404924800.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in
€ 380,00 per il primo grado e in € 500,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale