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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
VERBALE D'UDIENZA
Causa n. 288/2025 R.G.
All'udienza del 15 ottobre 2025, innanzi al Giudice Dott. EL DE,
È presente il dott. Bruno Romeo AUPP in assistenza al magistrato.
È presente per parte attrice, , l'Avv. Giuseppe Palmisano;
Nessuno è presente per il Parte_1
convenuto , in ordine al quale ne perdura lo stato contumaciale. Controparte_1
L'avv. Palmisano precisa le conclusioni già rassegnate in atti da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento previa declaratoria di contumacia del
, non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
L'Avv. Palmisano discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ribadendo la fondatezza delle pretese attoree alla luce della palese e pluriennale inerzia del convenuto e CP_1
del conseguente pregiudizio subito dalla sua assistita.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, rientrato in aula, nessuno presente, dà lettura della seguente sentenza, redatta a verbale.
Il giudice
EL DE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. EL
DE, all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 288/2025 R.G.
TRA
, (C.F. ), domiciliata in via Rispoli, 88065 Parte_1 C.F._1
Guardavalle, in qualità di erede del sig. , elettivamente domiciliata in via Spasari CP_2
n. 56, Chiaravalle C.le, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palmisano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
CP_ sede in Piazza San Giovanni Theresty 1, 89049 ;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità, Trascrizione, Obbligo di fare.
L'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale di Locri 1) per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il , in forza del Decreto del Sindaco Controparte_1
n. 3629 del 12/08/1982, ha espropriato i beni immobili al sig. , che insistono in CP_2
CP_ CP_ località Tavoleria, nel Comune di , in catasto, in agro di , alla partita n. 1108, foglio 41, particelle 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 47, 53, 62, 102 e 106, nonché 3 fabbricati rurali di cui uno non accatastato, il tutto come meglio descritto e riportato nel Verbale di Consistenza dell'1/10/1982; 2) per l'effetto, ordinare al di effettuare le formalità innanzi la Controparte_1 competente Conservatoria e, quindi, di trascrivere, a sua cura e spese, il titolo d'acquisto del diritto di proprietà (l'esproprio) contro il de cuius e/o la sua avente causa;
3) per l'effetto, condannare il al rimborso in favore dell'attrice della somma complessiva di € Controparte_1
5.478,87, pagata a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale, di cui € 224,48 per i diritti di segreteria versati per la procedura di mediazione attivata innanzi Concilia Lex;
4) con vittoria di spese e compensi."
Motivi della Decisione
A) SVOLGIMENTO DELLA CAUSA:
Con atto di citazione notificato in data 17/03/2025, la sig.ra , in qualità di erede del Parte_1 defunto coniuge sig. , ha convenuto in giudizio il , esponendo che, CP_2 Controparte_1 con Decreto del Sindaco n. 3629 del 12/08/1982, l'ente aveva espropriato per causa di pubblica utilità diversi terreni e fabbricati di proprietà del de cuius, siti in località Tavoleria. L'attrice ha lamentato che, nonostante il perfezionamento della procedura ablatoria, il pagamento dell'indennità e il decorso di oltre quarant'anni, il non aveva mai provveduto a Controparte_1 curare la trascrizione del titolo di acquisto presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari. Tale inadempimento, secondo la prospettazione attorea, le ha arrecato un grave pregiudizio, in quanto i beni espropriati risultano ancora formalmente intestati al defunto, concorrendo indebitamente a formare l'asse ereditario e, per di più, generando richieste di pagamento di tributi (IMU e TASI) da parte dello stesso convenuto. L'attrice ha inoltre CP_1 dato atto di aver intrapreso numerose iniziative stragiudiziali per ottenere l'adempimento, tra cui una formale diffida, rimasta priva di riscontro, e una procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo per la mancata adesione dell'ente. Ha infine evidenziato come anche il successivo impegno del manifestato con nota dell'8/02/2024 a definire CP_1 bonariamente la vertenza entro 60 giorni, fosse rimasto disatteso. Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accertamento dell'avvenuto trasferimento di proprietà, l'emissione di un ordine al
Comune di provvedere alla trascrizione a proprie cure e spese, e la condanna dello stesso al rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, quantificate in € 5.478,87.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il non si è costituito Controparte_1 in giudizio, pertanto, alla prima udienza, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita su base meramente documentale, è stata quindi discussa e decisa nella medesima udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
B) NEL MERITO IN FATTO E DIRITTO:
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'obbligo di trascrizione del decreto di esproprio.
La documentazione versata in atti da parte attrice fornisce piena e incontestata prova dei fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, il Decreto del Sindaco n. 3629 del 12/08/1982
(richiamato nel Verbale di Consistenza) costituisce il titolo con cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni del sig. in favore del . CP_2 Controparte_1 L'espropriazione per pubblica utilità, una volta perfezionatasi con l'emissione del relativo decreto, determina l'acquisto a titolo originario del bene in capo all'ente pubblico, estinguendo ogni diritto reale o personale preesistente sul bene medesimo.
Come confermato dall'ispezione ipotecaria prodotta, il ha omesso di adempiere Controparte_1 all'obbligo di curare la trascrizione di tale titolo presso i registri immobiliari. Tale adempimento, pur non incidendo sulla validità e sull'efficacia del trasferimento di proprietà tra le parti, è indispensabile per garantire l'opponibilità dell'acquisto ai terzi e per assicurare la corrispondenza tra la situazione di fatto e le risultanze dei pubblici registri, con evidenti finalità di certezza giuridica.
L'inerzia del convenuto, protrattasi per oltre quarant'anni nonostante i ripetuti solleciti, CP_1 costituisce un grave e palese inadempimento a un obbligo che discende direttamente dal perfezionamento della procedura ablatoria. L'ente che acquisisce un bene per pubblica utilità ha il dovere di attivarsi per completare tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione proprietaria, non potendo la sua negligenza gravare sul privato cittadino che ha già subito il sacrificio del proprio diritto dominicale. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, a seguito dell'ablazione, il soggetto espropriato non conserva alcuna forma di proprietà, neppure latente, sul bene, il quale entra a pieno titolo nel patrimonio dell'ente espropriante (v. Cass. Civ., Sez. 2, N. 3985 del 17-02-2025).
Da tale titolarità discendono non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di provvedere alla corretta pubblicità immobiliare dell'acquisto.
L'inadempimento del ha generato un concreto e attuale pregiudizio in capo all'attrice, la CP_1 quale si trova a dover gestire, nell'ambito della successione del de cuius, beni non più appartenenti al patrimonio ereditario, e a subire, paradossalmente, richieste di pagamento di tributi da parte dello stesso ente inadempiente. Tale situazione configura una lesione del diritto soggettivo dell'attrice a vedere regolarizzata la posizione giuridica dei beni, un diritto che sorge quale conseguenza diretta del procedimento espropriativo concluso.
Ne consegue che la domanda volta a ottenere un ordine giudiziale che imponga al Controparte_1 di effettuare le necessarie formalità di trascrizione, a propria cura e spese, è pienamente fondata e deve essere accolta.
2. Sulla domanda di risarcimento del danno per le spese stragiudiziali.
Altrettanto fondata è la domanda di condanna del convenuto al rimborso delle spese CP_1 sostenute dall'attrice per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale.
Tali spese, ammontanti a complessivi € 5.478,87 e documentalmente provate, rappresentano un danno emergente che trova la sua causa diretta ed immediata, ai sensi dell'art. 1223 c.c., nell'illegittimo comportamento omissivo del . L'esborso sostenuto dall'attrice non Controparte_1
è una spesa voluttuaria, bensì una conseguenza necessaria della condotta inadempiente dell'ente. È stato proprio il rifiuto, o comunque la totale inerzia, del di fronte ai plurimi solleciti bonari CP_1
a costringere la sig.ra a ricorrere all'assistenza di un legale per tutelare i propri diritti. Pt_1
L'attività stragiudiziale posta in essere (diffida, avvio della procedura di mediazione) non era finalizzata a preparare il presente giudizio, ma a evitarlo, cercando di ottenere spontaneamente dall'Amministrazione l'adempimento di un obbligo di legge pacifico e risalente nel tempo. Tali spese, pertanto, non rientrano nelle spese processuali in senso stretto, ma costituiscono un danno autonomo e distinto, patito dall'attrice prima e a prescindere dall'instaurazione della lite. Se il avesse adempiuto ai propri doveri, anche solo a seguito della diffida del 31/08/2023, CP_1
l'attrice non avrebbe dovuto sostenere i costi per la successiva procedura di mediazione né, tantomeno, quelli per il presente giudizio. La necessità di tali spese è stata imposta dalla condotta del debitore, rendendole un esborso inevitabile per la parte creditrice al fine di veder soddisfatto il proprio diritto. Il risarcimento di tale danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato, riportandolo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato. Pertanto, la richiesta, congruamente documentata, deve essere integralmente accolta. Questa argomentazione si fonda su principi generali di responsabilità civile e appare logicamente e giuridicamente conforme ai principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento.
L'inerzia dell'ente ha reso necessarie le spese per l'assistenza legale stragiudiziale, configurando un nesso di causalità diretta tra l'inadempimento e il pregiudizio economico subito dall'attrice.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., e devono essere poste integralmente a carico del , risultato totalmente soccombente Controparte_1 rispetto a tutte le domande formulate dall'attrice.
Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per una deroga a tale principio mediante la compensazione delle spese. Le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(nel testo applicabile ratione temporis a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018) devono essere interpretate restrittivamente e non possono fondarsi su elementi che non attenuino la responsabilità della parte soccombente nell'aver dato causa al giudizio.
Il comportamento tenuto dal convenuto non giustifica in alcun modo una deviazione dalla CP_1 regola generale. La nota dell'8/02/2024, con cui l'ente manifestava un generico "interesse a definire, bonariamente, la vicenda", non può essere valutata positivamente, in quanto tale dichiarazione di intenti è rimasta del tutto priva di seguito, costringendo l'attrice a intraprendere l'azione giudiziaria per vedere tutelato un suo diritto. Un impegno non mantenuto non costituisce una valida ragione per la compensazione, ma al contrario rafforza la constatazione dell'inerzia colpevole dell'amministrazione.
Inoltre, la perdurante contumacia del nel presente giudizio dimostra un totale disinteresse CP_1 per la vicenda processuale e un'assenza di collaborazione, confermando che l'instaurazione della lite è stata una scelta obbligata per la parte attrice. Il criterio fondamentale per la regolamentazione delle spese risiede nel principio di causalità, per cui la parte che ha dato causa al processo con il proprio comportamento è tenuta a sopportarne i costi, e la contumacia non esclude la soccombenza.
Le eventuali disfunzioni burocratiche, adombrate come possibile causa dell'inerzia, non possono essere qualificate come "grave ed eccezionale ragione" per far gravare le spese di lite sulla cittadina che ha già subito il pregiudizio derivante da tali inefficienze per oltre quarant'anni.
Un'interpretazione contraria si tradurrebbe in un'ingiustificata penalizzazione della parte vittoriosa, costretta a farsi carico dei costi necessari per ottenere il riconoscimento di un diritto pacifico e risalente nel tempo.
Pertanto, in piena applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., il deve essere Controparte_1 condannato alla rifusione integrale delle spese di lite in favore dell'attrice.
La liquidazione dei compensi professionali viene effettuata in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (determinato in base alla domanda di condanna al pagamento di € 5.478,87 e rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e della natura delle questioni trattate. Si applica una sensibile riduzione per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, in considerazione del fatto che la causa è stata istruita su base puramente documentale e decisa alla prima udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria complessa.
I compensi sono liquidati come segue, voce per voce:
• Fase di studio della controversia: € 680,00 (valori minimi)
• Fase introduttiva del giudizio: € 437,50 (valori minimi)
• Fase istruttoria e di trattazione: € 534,00 (valori medi ridotti del 70% in ragione della trattazione meramente documentale)
• Fase decisionale: € 827,50 (valori minimi)
Il compenso totale ammonta quindi a € 2.479,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa:
1. Dichiara la contumacia del , in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
2. Accoglie integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che il CP_1
, in forza del Decreto del Sindaco n. 3629 del 12/08/1982, ha acquistato la proprietà dei beni
[...]
CP_ immobili già appartenenti al sig. , siti in località Tavoleria, nel Comune di , e CP_2 censiti in catasto alla partita n. 1108, foglio 41, particelle 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 47, 53, 62, 102
e 126, nonché di tre fabbricati rurali, di cui uno non accatastato, come meglio descritti nel Verbale di Consistenza dell'1/10/1982.
3. Ordina al , in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, Controparte_1 entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a propria cura e spese, a tutte le formalità necessarie per la trascrizione del suddetto titolo di acquisto presso il competente Servizio di Pubblicità Immobiliare, con conseguente voltura catastale.
4. Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 5.478,87 a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.479,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
6. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso e letto in Locri, il 15 ottobre 2025.
Il giudice
EL DE
VERBALE D'UDIENZA
Causa n. 288/2025 R.G.
All'udienza del 15 ottobre 2025, innanzi al Giudice Dott. EL DE,
È presente il dott. Bruno Romeo AUPP in assistenza al magistrato.
È presente per parte attrice, , l'Avv. Giuseppe Palmisano;
Nessuno è presente per il Parte_1
convenuto , in ordine al quale ne perdura lo stato contumaciale. Controparte_1
L'avv. Palmisano precisa le conclusioni già rassegnate in atti da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, insistendo per il loro accoglimento previa declaratoria di contumacia del
, non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica. Controparte_1
L'Avv. Palmisano discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ribadendo la fondatezza delle pretese attoree alla luce della palese e pluriennale inerzia del convenuto e CP_1
del conseguente pregiudizio subito dalla sua assistita.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, rientrato in aula, nessuno presente, dà lettura della seguente sentenza, redatta a verbale.
Il giudice
EL DE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. EL
DE, all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 288/2025 R.G.
TRA
, (C.F. ), domiciliata in via Rispoli, 88065 Parte_1 C.F._1
Guardavalle, in qualità di erede del sig. , elettivamente domiciliata in via Spasari CP_2
n. 56, Chiaravalle C.le, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palmisano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
CP_ sede in Piazza San Giovanni Theresty 1, 89049 ;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità, Trascrizione, Obbligo di fare.
L'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale di Locri 1) per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il , in forza del Decreto del Sindaco Controparte_1
n. 3629 del 12/08/1982, ha espropriato i beni immobili al sig. , che insistono in CP_2
CP_ CP_ località Tavoleria, nel Comune di , in catasto, in agro di , alla partita n. 1108, foglio 41, particelle 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 47, 53, 62, 102 e 106, nonché 3 fabbricati rurali di cui uno non accatastato, il tutto come meglio descritto e riportato nel Verbale di Consistenza dell'1/10/1982; 2) per l'effetto, ordinare al di effettuare le formalità innanzi la Controparte_1 competente Conservatoria e, quindi, di trascrivere, a sua cura e spese, il titolo d'acquisto del diritto di proprietà (l'esproprio) contro il de cuius e/o la sua avente causa;
3) per l'effetto, condannare il al rimborso in favore dell'attrice della somma complessiva di € Controparte_1
5.478,87, pagata a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale, di cui € 224,48 per i diritti di segreteria versati per la procedura di mediazione attivata innanzi Concilia Lex;
4) con vittoria di spese e compensi."
Motivi della Decisione
A) SVOLGIMENTO DELLA CAUSA:
Con atto di citazione notificato in data 17/03/2025, la sig.ra , in qualità di erede del Parte_1 defunto coniuge sig. , ha convenuto in giudizio il , esponendo che, CP_2 Controparte_1 con Decreto del Sindaco n. 3629 del 12/08/1982, l'ente aveva espropriato per causa di pubblica utilità diversi terreni e fabbricati di proprietà del de cuius, siti in località Tavoleria. L'attrice ha lamentato che, nonostante il perfezionamento della procedura ablatoria, il pagamento dell'indennità e il decorso di oltre quarant'anni, il non aveva mai provveduto a Controparte_1 curare la trascrizione del titolo di acquisto presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari. Tale inadempimento, secondo la prospettazione attorea, le ha arrecato un grave pregiudizio, in quanto i beni espropriati risultano ancora formalmente intestati al defunto, concorrendo indebitamente a formare l'asse ereditario e, per di più, generando richieste di pagamento di tributi (IMU e TASI) da parte dello stesso convenuto. L'attrice ha inoltre CP_1 dato atto di aver intrapreso numerose iniziative stragiudiziali per ottenere l'adempimento, tra cui una formale diffida, rimasta priva di riscontro, e una procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo per la mancata adesione dell'ente. Ha infine evidenziato come anche il successivo impegno del manifestato con nota dell'8/02/2024 a definire CP_1 bonariamente la vertenza entro 60 giorni, fosse rimasto disatteso. Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accertamento dell'avvenuto trasferimento di proprietà, l'emissione di un ordine al
Comune di provvedere alla trascrizione a proprie cure e spese, e la condanna dello stesso al rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, quantificate in € 5.478,87.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il non si è costituito Controparte_1 in giudizio, pertanto, alla prima udienza, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita su base meramente documentale, è stata quindi discussa e decisa nella medesima udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
B) NEL MERITO IN FATTO E DIRITTO:
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'obbligo di trascrizione del decreto di esproprio.
La documentazione versata in atti da parte attrice fornisce piena e incontestata prova dei fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, il Decreto del Sindaco n. 3629 del 12/08/1982
(richiamato nel Verbale di Consistenza) costituisce il titolo con cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni del sig. in favore del . CP_2 Controparte_1 L'espropriazione per pubblica utilità, una volta perfezionatasi con l'emissione del relativo decreto, determina l'acquisto a titolo originario del bene in capo all'ente pubblico, estinguendo ogni diritto reale o personale preesistente sul bene medesimo.
Come confermato dall'ispezione ipotecaria prodotta, il ha omesso di adempiere Controparte_1 all'obbligo di curare la trascrizione di tale titolo presso i registri immobiliari. Tale adempimento, pur non incidendo sulla validità e sull'efficacia del trasferimento di proprietà tra le parti, è indispensabile per garantire l'opponibilità dell'acquisto ai terzi e per assicurare la corrispondenza tra la situazione di fatto e le risultanze dei pubblici registri, con evidenti finalità di certezza giuridica.
L'inerzia del convenuto, protrattasi per oltre quarant'anni nonostante i ripetuti solleciti, CP_1 costituisce un grave e palese inadempimento a un obbligo che discende direttamente dal perfezionamento della procedura ablatoria. L'ente che acquisisce un bene per pubblica utilità ha il dovere di attivarsi per completare tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione proprietaria, non potendo la sua negligenza gravare sul privato cittadino che ha già subito il sacrificio del proprio diritto dominicale. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, a seguito dell'ablazione, il soggetto espropriato non conserva alcuna forma di proprietà, neppure latente, sul bene, il quale entra a pieno titolo nel patrimonio dell'ente espropriante (v. Cass. Civ., Sez. 2, N. 3985 del 17-02-2025).
Da tale titolarità discendono non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di provvedere alla corretta pubblicità immobiliare dell'acquisto.
L'inadempimento del ha generato un concreto e attuale pregiudizio in capo all'attrice, la CP_1 quale si trova a dover gestire, nell'ambito della successione del de cuius, beni non più appartenenti al patrimonio ereditario, e a subire, paradossalmente, richieste di pagamento di tributi da parte dello stesso ente inadempiente. Tale situazione configura una lesione del diritto soggettivo dell'attrice a vedere regolarizzata la posizione giuridica dei beni, un diritto che sorge quale conseguenza diretta del procedimento espropriativo concluso.
Ne consegue che la domanda volta a ottenere un ordine giudiziale che imponga al Controparte_1 di effettuare le necessarie formalità di trascrizione, a propria cura e spese, è pienamente fondata e deve essere accolta.
2. Sulla domanda di risarcimento del danno per le spese stragiudiziali.
Altrettanto fondata è la domanda di condanna del convenuto al rimborso delle spese CP_1 sostenute dall'attrice per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale.
Tali spese, ammontanti a complessivi € 5.478,87 e documentalmente provate, rappresentano un danno emergente che trova la sua causa diretta ed immediata, ai sensi dell'art. 1223 c.c., nell'illegittimo comportamento omissivo del . L'esborso sostenuto dall'attrice non Controparte_1
è una spesa voluttuaria, bensì una conseguenza necessaria della condotta inadempiente dell'ente. È stato proprio il rifiuto, o comunque la totale inerzia, del di fronte ai plurimi solleciti bonari CP_1
a costringere la sig.ra a ricorrere all'assistenza di un legale per tutelare i propri diritti. Pt_1
L'attività stragiudiziale posta in essere (diffida, avvio della procedura di mediazione) non era finalizzata a preparare il presente giudizio, ma a evitarlo, cercando di ottenere spontaneamente dall'Amministrazione l'adempimento di un obbligo di legge pacifico e risalente nel tempo. Tali spese, pertanto, non rientrano nelle spese processuali in senso stretto, ma costituiscono un danno autonomo e distinto, patito dall'attrice prima e a prescindere dall'instaurazione della lite. Se il avesse adempiuto ai propri doveri, anche solo a seguito della diffida del 31/08/2023, CP_1
l'attrice non avrebbe dovuto sostenere i costi per la successiva procedura di mediazione né, tantomeno, quelli per il presente giudizio. La necessità di tali spese è stata imposta dalla condotta del debitore, rendendole un esborso inevitabile per la parte creditrice al fine di veder soddisfatto il proprio diritto. Il risarcimento di tale danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato, riportandolo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato. Pertanto, la richiesta, congruamente documentata, deve essere integralmente accolta. Questa argomentazione si fonda su principi generali di responsabilità civile e appare logicamente e giuridicamente conforme ai principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento.
L'inerzia dell'ente ha reso necessarie le spese per l'assistenza legale stragiudiziale, configurando un nesso di causalità diretta tra l'inadempimento e il pregiudizio economico subito dall'attrice.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., e devono essere poste integralmente a carico del , risultato totalmente soccombente Controparte_1 rispetto a tutte le domande formulate dall'attrice.
Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per una deroga a tale principio mediante la compensazione delle spese. Le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
(nel testo applicabile ratione temporis a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
77/2018) devono essere interpretate restrittivamente e non possono fondarsi su elementi che non attenuino la responsabilità della parte soccombente nell'aver dato causa al giudizio.
Il comportamento tenuto dal convenuto non giustifica in alcun modo una deviazione dalla CP_1 regola generale. La nota dell'8/02/2024, con cui l'ente manifestava un generico "interesse a definire, bonariamente, la vicenda", non può essere valutata positivamente, in quanto tale dichiarazione di intenti è rimasta del tutto priva di seguito, costringendo l'attrice a intraprendere l'azione giudiziaria per vedere tutelato un suo diritto. Un impegno non mantenuto non costituisce una valida ragione per la compensazione, ma al contrario rafforza la constatazione dell'inerzia colpevole dell'amministrazione.
Inoltre, la perdurante contumacia del nel presente giudizio dimostra un totale disinteresse CP_1 per la vicenda processuale e un'assenza di collaborazione, confermando che l'instaurazione della lite è stata una scelta obbligata per la parte attrice. Il criterio fondamentale per la regolamentazione delle spese risiede nel principio di causalità, per cui la parte che ha dato causa al processo con il proprio comportamento è tenuta a sopportarne i costi, e la contumacia non esclude la soccombenza.
Le eventuali disfunzioni burocratiche, adombrate come possibile causa dell'inerzia, non possono essere qualificate come "grave ed eccezionale ragione" per far gravare le spese di lite sulla cittadina che ha già subito il pregiudizio derivante da tali inefficienze per oltre quarant'anni.
Un'interpretazione contraria si tradurrebbe in un'ingiustificata penalizzazione della parte vittoriosa, costretta a farsi carico dei costi necessari per ottenere il riconoscimento di un diritto pacifico e risalente nel tempo.
Pertanto, in piena applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., il deve essere Controparte_1 condannato alla rifusione integrale delle spese di lite in favore dell'attrice.
La liquidazione dei compensi professionali viene effettuata in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (determinato in base alla domanda di condanna al pagamento di € 5.478,87 e rientrante nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e della natura delle questioni trattate. Si applica una sensibile riduzione per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, in considerazione del fatto che la causa è stata istruita su base puramente documentale e decisa alla prima udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria complessa.
I compensi sono liquidati come segue, voce per voce:
• Fase di studio della controversia: € 680,00 (valori minimi)
• Fase introduttiva del giudizio: € 437,50 (valori minimi)
• Fase istruttoria e di trattazione: € 534,00 (valori medi ridotti del 70% in ragione della trattazione meramente documentale)
• Fase decisionale: € 827,50 (valori minimi)
Il compenso totale ammonta quindi a € 2.479,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione disattesa:
1. Dichiara la contumacia del , in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
2. Accoglie integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che il CP_1
, in forza del Decreto del Sindaco n. 3629 del 12/08/1982, ha acquistato la proprietà dei beni
[...]
CP_ immobili già appartenenti al sig. , siti in località Tavoleria, nel Comune di , e CP_2 censiti in catasto alla partita n. 1108, foglio 41, particelle 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 47, 53, 62, 102
e 126, nonché di tre fabbricati rurali, di cui uno non accatastato, come meglio descritti nel Verbale di Consistenza dell'1/10/1982.
3. Ordina al , in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, Controparte_1 entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a propria cura e spese, a tutte le formalità necessarie per la trascrizione del suddetto titolo di acquisto presso il competente Servizio di Pubblicità Immobiliare, con conseguente voltura catastale.
4. Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 5.478,87 a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.479,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge
6. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso e letto in Locri, il 15 ottobre 2025.
Il giudice
EL DE