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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6821 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3812/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1854/2022 del Tribunale di Napoli depositata in data
22.2.2022
TRA
con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, C.F. e n. Parte_1
d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo n. REA BG n. P.IVA_1
345283, appartenente al Gruppo IVA , Società soggetta all'attività Controparte_1 di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al CP_2
Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069.2, in Controparte_1 persona del procuratore speciale avv. in virtù di procura del Controparte_3
05/02/2020 per atto notar di Bergamo, rep. n. 31238, racc. n. 3023, Per_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello dall'avv.Giovanni Alberto Peluso ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._1 dall'Avv.NZ IS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.743, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.2.2018 conveniva in Controparte_4 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli in persona del legale Parte_1 rappresentante, ed esponeva che in data 12.6.2009 stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n.303193 che prevedeva un TEG pari al 10,11% e un TAEG pari al 26,36%, a fronte di un tasso soglia che nel periodo di riferimento era pari al 13,455%.
Chiedeva dunque “accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di cessione del quinto della pensione n. 303193 in quanto il tasso effettivo praticato
e indicato in contratto è superiore al tasso soglia usura del periodo di riferimento;
condannare alla ripetizione della somma di € 5.485,59 o a quella Parte_1 minore o maggiore che dovesse determinarsi in corso di causa;
condannare in ogni caso al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio.”
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnico- contabile e precisate le conclusioni, con sentenza n.1852/2022 il Tribunale di
Napoli così statuiva: “in accoglimento della domanda condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 4.647,27 oltre interessi legali;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte istante che liquida in complessive E.4.000,00 (di cui E.2.600,00 per compensi compreso 15% per spese generali ed E.1.400,00 per spese vive compreso onorario anticipato al CTU), oltre IVA e Cpa con attribuzione all'Avv.
NZ IS.”.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 15.09.2022 Parte_1 proponeva appello sulla base di quattro motivi di censura così rubricati: 1) “sulla mancanza di omogeneità del confronto effettuato che non integra la fattispecie della norma primaria di cui al combinato disposto tra l'art. 644 cp e l'art. 2 l.
108/1996, necessaria ad applicare la sanzione ex art. 1815 2° co. c.c..; 2) sulla errata statuizione nella parte in cui viene affermata l'usurarietà del prestito includendo le spese assicurative obbligatorie ex lege nel teg”; 3) “sulla mancanza di prova della domanda per impossibilità di effettuare un confronto tra grandezze omogenee”; 4) “sugli importi statuiti in ripetizione”.
Chiedeva dunque: 1) in via istruttoria: rinnovare l'istruttoria e dunque disporre nuova consulenza tecnica di ufficio 2) nel merito: “accertare e dichiarare la legittimità del contratto di prestito intervenuto tra la e l'attore e, Parte_1 conseguentemente, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto;
3) in via subordinata nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande “accogliere la domanda limitatamente alla ripetizione dei soli interessi corrispettivi debitori per euro 1813,47, rigettando nel resto;
4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
Con diritto alla ripetizione nei confronti dell'attore e dei propri procuratori antistatari, rispettivamente, per tutto quanto appreso in ragione della sentenza di primo grado per sorta capitale, spese ed onorari.”
Si costituiva che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con Controparte_4 conferma della impugnata sentenza e con vittoria delle spese del giudizio.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, la causa era assegnata in decisione, con la concessione dei termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.
Esaminando congiuntamente i primi tre motivi d'appello, in quanto strettamente avvinti per l'oggetto, rubricata rispettivamente “sulla mancanza di omogeneità del confronto effettuato che non integra la fattispecie della norma primaria di cui al combinato disposto tra l'art. 644 c.p e l'art. 2 l. 108/1996, necessaria ad applicare la sanzione ex art. 1815 2° co. c.c.. sulla errata statuizione nella parte in cui viene affermata l'usurarietà del prestito includendo le spese assicurative obbligatorie ex lege nel teg” e “sulla mancanza di prova della domanda per impossibilità di effettuare un confronto tra grandezze omogenee”, l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure che, in accoglimento delle risultanze emergenti dalla consulenza tecnica di ufficio, dichiarava l'usurarietà dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento contro cessione del quinto n.303193 stipulato tra le parti in data 12.6.2009.
Sostiene l'appellante l'erroneità della decisione in quanto il C.T.U. Dr.ssa Per_2
ha raffrontato il TEG inclusivo delle spese di assicurazione con il TEGM del
[...] periodo di riferimento in relazione alla categoria di operazione finanziaria cui è riconducibile il contratto di finanziamento contro cessione del quinto, omettendo tuttavia di considerare che la Banca d'Italia al tempo non ricomprendeva nel calcolo dei tassi medi le spese correlate alle polizze assicurative obbligatorie.
Pertanto, secondo l'appellante la decisione è viziata per errato raffronto ai fini della verifica dell'usura di parametri non omogenei fra loro.
La doglianza così articolata non coglie nel segno.
Invero, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il giudice di prime cure correttamente statuiva, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del prestito, che si dovesse tener conto del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) dell'operazione, e che esso andava determinato conteggiando, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti (TAN), anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che fossero in collegamento funzionale con il prestito/mutuo, e dunque anche le spese assicurative, stabilite in contratto e legate al finanziamento, dovute dal cliente.
Per quanto concerne i criteri da osservare per la determinazione del Tasso Annuo
Effettivo Globale e da considerare per valutare il superamento o meno del più volte richiamato tasso soglia ex legge antiusura 108/1996, va rilevato che non sono di certo vincolanti per il giudice, con riguardo al caso concreto ed allo specifico rapporto di finanziamento, le direttive fornite dalla Banca d'Italia agli operatori finanziari del settore.
La Banca d'Italia emana infatti “le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento forniti dagli operatori finanziari necessari per la
“rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura”, tassi che a cura del ME, per specifica disposizione di legge speciale
(la suddetta L. 108/1996, ed in particolare l'art. 2 di tale legge), vengono poi trasposti nei relativi decreti ministeriali richiamati dalla normativa anti-usura. Tali istruzioni che, si ripete, risultano dirette agli operatori finanziari e sono solo per essi vincolanti, svolgono essenzialmente la fondamentale funzione di garantire l'omogeneità dei dati comunicati e rilevati dalla Banca d'Italia, posti poi a base dei decreti ministeriali anti-usura che definiscono i tassi soglia o i tassi effettivi globali medi praticati in Italia dagli istituti finanziari abilitati.
Quello che invece rileva ed appare determinante, ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia anti-usura nell'ambito di una specifica operazione finanziaria esaminata, è invece il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo di detto TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti- usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento funzionale con il prestito/mutuo, e dunque senza dubbio anche le spese assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. (vedi Cass. n. 37058/2021;
Cass. n. 3025/2022 e, negli stessi termini, Cass. n. 8806/2017).
Nel caso in esame risulta per tabulas che la spesa di assicurazione è contestuale all'erogazione del finanziamento, per cui la sussistenza del predetto collegamento funzionale va senz'altro presunta.
Inoltre, nessuna contestazione in senso contrario è stata sollevata da parte appellante come pacificamente ammesso anche nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, per stabilire in concreto se il finanziamento in oggetto sia stato usurario o meno, è necessario tenere conto non solo degli interessi corrispettivi in senso stretto pattuiti e praticati dalla banca (TAN), ma anche di tutti gli altri costi fissi legati al finanziamento stesso, conteggiando dunque le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e tutte le ulteriori spese collegate all'erogazione del credito, comprese le spese di assicurazione e, in generale, di garanzia contrattualmente previste ed intese ad assicurare al creditore/finanziatore, anche in caso di inadempimento colpevole o meno del debitore, il rimborso totale o parziale del credito, e con esclusione dunque delle sole tasse ed imposte in quanto aventi diversa finalità di pubblico interesse.
La funzione della legge n.108/1996 è difatti quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri dell'operazione di finanziamento allo scopo di contrastare l'usura, in modo tale che nessun “artificio contabile” possa riuscire a “raggirare” in alcun modo l'eventuale superamento del tasso soglia usurario.
Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento le Istruzioni della Banca d'Italia non includessero ancora le spese assicurative tra gli oneri da computare da parte degli istituti di credito ai fini della determinazione del TEG (così come sostenuto da parte appellante) non inibisce di certo, comunque, la considerazione ed inclusione di dette spese ai fini della determinazione in concreto del TAEG effettivo in relazione alla specifica operazione di mutuo e del conseguente accertamento del superamento o meno del tasso soglia anti-usura, atteso che non si tratta di disposizioni di rango normativo vincolanti in relazione ai rapporti finali tra istituti finanziari e consumatori/utenti nascenti dalla stipula di singoli contratti di mutuo/finanziamento, essendo esclusivamente dirette agli operatori finanziari del settore come già innanzi esposto.
Per l'effetto, il contenuto di dette direttive della Banca d'Italia vigenti all'epoca del mutuo in oggetto e indirizzate agli istituti finanziari operanti nel settore (tra l'altro modificate poco dopo nel senso della inclusione dei costi di assicurazione per la determinazione del TEG), non costituisce di certo un principio regolatore della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire alcuna deroga alle norme primarie di legge in materia.
La normativa primaria antiusura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, che senz'altro sussiste nel caso di specie.
Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorchè si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art.644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Né la non perfetta omogeneità tra i parametri da confrontare può essere superata attraverso una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività ai fini dell'usura degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione non può pregiudicare la valenza precettiva dell'art.644 c.p. per cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass.n. 29501/2023).
Poiché la normativa primaria anti-usura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, deve concludersi per la natura usuraria delle condizioni applicate al contratto di finanziamento per cui è causa in considerazione della inclusione dei costi di assicurazione sopportati dall'odierna appellata contestualmente al finanziamento de quo.
Il rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume, altresì, dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito (cioè, è preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) l'indennizzo
è stato parametrato al debito residuo;
4) beneficiaria delle somme in caso di morte del finanziato nonché beneficiaria degli indennizzi relativi alle altre garanzie è unicamente la;
5) il soggetto stipulante l'assicurazione è lo stesso al Parte_1 quale è stato erogato il prestito;
6) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto di finanziamento in esame ha un contenuto usurario in quanto il TAEG, comprensivo di tutti i costi connessi al rapporto e calcolato secondo quanto previsto dall'art.644 c.p., comprensivo quindi di commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito - escluse dunque le sole imposte e tasse ed incluso invece il costo delle polizze assicurative sottoscritte dall'appellante finalizzate a garantire il rimborso al creditore degli emolumenti finanziati - aveva un tasso pari al 26,36% annuo e, dunque, superava già al momento della pattuizione il tasso soglia anti-usura all'epoca vigente (pari al 13,46 %).
Pertanto, stante la nullità di tale tasso in concreto praticato, ai sensi dell'art.1815
c.c., non sono dovuti interessi di alcun genere.
Viceversa è meritevole di accoglimento il quarto motivo di appello con il quale parte appellante contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui affermava che
“l'istante ai sensi dell'art.1815, comma 2, c.c. ha diritto alla restituzione di tutto quanto corrisposto alla banca convenuta a titolo di costi e interessi del mutuo, al netto di quanto già beneficiato e delle rate di sorta capitale ancora da restituire” e disponeva la restituzione dell'importo di E.4.647,27, pari al totale dei costi ed oneri pagati dall'attrice, ovvero di ogni costo del finanziamento.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe dovuto disporre la restituzione dei soli interessi corrispettivi e non anche di altri e diversi oneri per un totale di E.1.813,47, come indicato a pag. 5 della relazione di consulenza tecnica.
La censura merita accoglimento dal momento che la portata della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. è limitata agli interessi, non potendo estendersi anche al rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni dovute all'intermediario. Trattasi invero di costi che, pur concorrendo alla determinazione della misura del TEG, non sono colpiti dalla sanzione di legge limitata ai soli interessi.
Pertanto, la statuizione sul punto deve essere riformata.
deve essere condannata alla restituzione di E.1.813,47 a titolo di Parte_1 interessi come indicato, oltre interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al soddisfo.
In tali sensi va riformata l'impugnata sentenza.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.n. 14916/2020; n.23226/2013; Sez.Un.n.15559/2003); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.n.11491/2006;
n.13059/2007).
Le spese del primo e secondo grado del giudizio seguono la soccombenza di e vanno liquidate in dispositivo secondo il diverso scaglione di Parte_1 riferimento, quale conseguenza della pronuncia adottata ed in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati dal
D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. (Cass.26.10.2018 n.
27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).
Vanno infine poste a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n.1854/2022 del Tribunale di Napoli, nei confronti di con Controparte_4 atto notificato in data 15.09.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore Parte_1 di della somma di E.1.813,47, oltre interessi legali Controparte_4 decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al soddisfo;
b) condanna, inoltre, l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in E.125,00 per esborsi ed E.2.552,00 per compensi, e quanto al secondo grado in E.1.923,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.NZ IS, procuratore anticipatario;
c) pone in via definita a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Napoli, 5.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3812/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.1854/2022 del Tribunale di Napoli depositata in data
22.2.2022
TRA
con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, C.F. e n. Parte_1
d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo n. REA BG n. P.IVA_1
345283, appartenente al Gruppo IVA , Società soggetta all'attività Controparte_1 di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al CP_2
Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069.2, in Controparte_1 persona del procuratore speciale avv. in virtù di procura del Controparte_3
05/02/2020 per atto notar di Bergamo, rep. n. 31238, racc. n. 3023, Per_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello dall'avv.Giovanni Alberto Peluso ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
PEC: Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._1 dall'Avv.NZ IS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.743, in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.2.2018 conveniva in Controparte_4 giudizio innanzi al Tribunale di Napoli in persona del legale Parte_1 rappresentante, ed esponeva che in data 12.6.2009 stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n.303193 che prevedeva un TEG pari al 10,11% e un TAEG pari al 26,36%, a fronte di un tasso soglia che nel periodo di riferimento era pari al 13,455%.
Chiedeva dunque “accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di cessione del quinto della pensione n. 303193 in quanto il tasso effettivo praticato
e indicato in contratto è superiore al tasso soglia usura del periodo di riferimento;
condannare alla ripetizione della somma di € 5.485,59 o a quella Parte_1 minore o maggiore che dovesse determinarsi in corso di causa;
condannare in ogni caso al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio.”
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata la documentazione, disposta ed espletata consulenza tecnico- contabile e precisate le conclusioni, con sentenza n.1852/2022 il Tribunale di
Napoli così statuiva: “in accoglimento della domanda condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 4.647,27 oltre interessi legali;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte istante che liquida in complessive E.4.000,00 (di cui E.2.600,00 per compensi compreso 15% per spese generali ed E.1.400,00 per spese vive compreso onorario anticipato al CTU), oltre IVA e Cpa con attribuzione all'Avv.
NZ IS.”.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 15.09.2022 Parte_1 proponeva appello sulla base di quattro motivi di censura così rubricati: 1) “sulla mancanza di omogeneità del confronto effettuato che non integra la fattispecie della norma primaria di cui al combinato disposto tra l'art. 644 cp e l'art. 2 l.
108/1996, necessaria ad applicare la sanzione ex art. 1815 2° co. c.c..; 2) sulla errata statuizione nella parte in cui viene affermata l'usurarietà del prestito includendo le spese assicurative obbligatorie ex lege nel teg”; 3) “sulla mancanza di prova della domanda per impossibilità di effettuare un confronto tra grandezze omogenee”; 4) “sugli importi statuiti in ripetizione”.
Chiedeva dunque: 1) in via istruttoria: rinnovare l'istruttoria e dunque disporre nuova consulenza tecnica di ufficio 2) nel merito: “accertare e dichiarare la legittimità del contratto di prestito intervenuto tra la e l'attore e, Parte_1 conseguentemente, rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto;
3) in via subordinata nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande “accogliere la domanda limitatamente alla ripetizione dei soli interessi corrispettivi debitori per euro 1813,47, rigettando nel resto;
4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
Con diritto alla ripetizione nei confronti dell'attore e dei propri procuratori antistatari, rispettivamente, per tutto quanto appreso in ragione della sentenza di primo grado per sorta capitale, spese ed onorari.”
Si costituiva che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con Controparte_4 conferma della impugnata sentenza e con vittoria delle spese del giudizio.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, la causa era assegnata in decisione, con la concessione dei termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.
Esaminando congiuntamente i primi tre motivi d'appello, in quanto strettamente avvinti per l'oggetto, rubricata rispettivamente “sulla mancanza di omogeneità del confronto effettuato che non integra la fattispecie della norma primaria di cui al combinato disposto tra l'art. 644 c.p e l'art. 2 l. 108/1996, necessaria ad applicare la sanzione ex art. 1815 2° co. c.c.. sulla errata statuizione nella parte in cui viene affermata l'usurarietà del prestito includendo le spese assicurative obbligatorie ex lege nel teg” e “sulla mancanza di prova della domanda per impossibilità di effettuare un confronto tra grandezze omogenee”, l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure che, in accoglimento delle risultanze emergenti dalla consulenza tecnica di ufficio, dichiarava l'usurarietà dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento contro cessione del quinto n.303193 stipulato tra le parti in data 12.6.2009.
Sostiene l'appellante l'erroneità della decisione in quanto il C.T.U. Dr.ssa Per_2
ha raffrontato il TEG inclusivo delle spese di assicurazione con il TEGM del
[...] periodo di riferimento in relazione alla categoria di operazione finanziaria cui è riconducibile il contratto di finanziamento contro cessione del quinto, omettendo tuttavia di considerare che la Banca d'Italia al tempo non ricomprendeva nel calcolo dei tassi medi le spese correlate alle polizze assicurative obbligatorie.
Pertanto, secondo l'appellante la decisione è viziata per errato raffronto ai fini della verifica dell'usura di parametri non omogenei fra loro.
La doglianza così articolata non coglie nel segno.
Invero, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il giudice di prime cure correttamente statuiva, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del prestito, che si dovesse tener conto del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) dell'operazione, e che esso andava determinato conteggiando, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti (TAN), anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che fossero in collegamento funzionale con il prestito/mutuo, e dunque anche le spese assicurative, stabilite in contratto e legate al finanziamento, dovute dal cliente.
Per quanto concerne i criteri da osservare per la determinazione del Tasso Annuo
Effettivo Globale e da considerare per valutare il superamento o meno del più volte richiamato tasso soglia ex legge antiusura 108/1996, va rilevato che non sono di certo vincolanti per il giudice, con riguardo al caso concreto ed allo specifico rapporto di finanziamento, le direttive fornite dalla Banca d'Italia agli operatori finanziari del settore.
La Banca d'Italia emana infatti “le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”, che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento forniti dagli operatori finanziari necessari per la
“rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura”, tassi che a cura del ME, per specifica disposizione di legge speciale
(la suddetta L. 108/1996, ed in particolare l'art. 2 di tale legge), vengono poi trasposti nei relativi decreti ministeriali richiamati dalla normativa anti-usura. Tali istruzioni che, si ripete, risultano dirette agli operatori finanziari e sono solo per essi vincolanti, svolgono essenzialmente la fondamentale funzione di garantire l'omogeneità dei dati comunicati e rilevati dalla Banca d'Italia, posti poi a base dei decreti ministeriali anti-usura che definiscono i tassi soglia o i tassi effettivi globali medi praticati in Italia dagli istituti finanziari abilitati.
Quello che invece rileva ed appare determinante, ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia anti-usura nell'ambito di una specifica operazione finanziaria esaminata, è invece il TAEG ovvero il tasso annuo effettivo globale relativo a detta singola operazione di mutuo ed effettivamente applicato dall'istituto finanziario per quel determinato contratto.
In particolare, ai fini del calcolo effettivo di detto TAEG concernente uno specifico contratto di mutuo, tasso da porsi poi in rapporto con il richiamato tasso soglia anti- usura determinato sulla base dei decreti ministeriali con riguardo alle singole categorie di operazioni finanziarie, è necessario computare, oltre che gli interessi corrispettivi pattuiti, anche tutte le altre spese e costi fissi previsti in contratto che siano in collegamento funzionale con il prestito/mutuo, e dunque senza dubbio anche le spese assicurative imposte in contratto e legate al finanziamento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art.644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”. (vedi Cass. n. 37058/2021;
Cass. n. 3025/2022 e, negli stessi termini, Cass. n. 8806/2017).
Nel caso in esame risulta per tabulas che la spesa di assicurazione è contestuale all'erogazione del finanziamento, per cui la sussistenza del predetto collegamento funzionale va senz'altro presunta.
Inoltre, nessuna contestazione in senso contrario è stata sollevata da parte appellante come pacificamente ammesso anche nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, per stabilire in concreto se il finanziamento in oggetto sia stato usurario o meno, è necessario tenere conto non solo degli interessi corrispettivi in senso stretto pattuiti e praticati dalla banca (TAN), ma anche di tutti gli altri costi fissi legati al finanziamento stesso, conteggiando dunque le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e tutte le ulteriori spese collegate all'erogazione del credito, comprese le spese di assicurazione e, in generale, di garanzia contrattualmente previste ed intese ad assicurare al creditore/finanziatore, anche in caso di inadempimento colpevole o meno del debitore, il rimborso totale o parziale del credito, e con esclusione dunque delle sole tasse ed imposte in quanto aventi diversa finalità di pubblico interesse.
La funzione della legge n.108/1996 è difatti quella di affermare l'onnicomprensività del calcolo degli oneri dell'operazione di finanziamento allo scopo di contrastare l'usura, in modo tale che nessun “artificio contabile” possa riuscire a “raggirare” in alcun modo l'eventuale superamento del tasso soglia usurario.
Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto di finanziamento le Istruzioni della Banca d'Italia non includessero ancora le spese assicurative tra gli oneri da computare da parte degli istituti di credito ai fini della determinazione del TEG (così come sostenuto da parte appellante) non inibisce di certo, comunque, la considerazione ed inclusione di dette spese ai fini della determinazione in concreto del TAEG effettivo in relazione alla specifica operazione di mutuo e del conseguente accertamento del superamento o meno del tasso soglia anti-usura, atteso che non si tratta di disposizioni di rango normativo vincolanti in relazione ai rapporti finali tra istituti finanziari e consumatori/utenti nascenti dalla stipula di singoli contratti di mutuo/finanziamento, essendo esclusivamente dirette agli operatori finanziari del settore come già innanzi esposto.
Per l'effetto, il contenuto di dette direttive della Banca d'Italia vigenti all'epoca del mutuo in oggetto e indirizzate agli istituti finanziari operanti nel settore (tra l'altro modificate poco dopo nel senso della inclusione dei costi di assicurazione per la determinazione del TEG), non costituisce di certo un principio regolatore della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire alcuna deroga alle norme primarie di legge in materia.
La normativa primaria antiusura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, che senz'altro sussiste nel caso di specie.
Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorchè si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art.644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Né la non perfetta omogeneità tra i parametri da confrontare può essere superata attraverso una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività ai fini dell'usura degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione non può pregiudicare la valenza precettiva dell'art.644 c.p. per cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass.n. 29501/2023).
Poiché la normativa primaria anti-usura impone un unico criterio per la rilevanza del costo ai fini della verifica della usura presunta, ovvero la sua attinenza all'erogazione del credito, deve concludersi per la natura usuraria delle condizioni applicate al contratto di finanziamento per cui è causa in considerazione della inclusione dei costi di assicurazione sopportati dall'odierna appellata contestualmente al finanziamento de quo.
Il rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario si desume, altresì, dal concorso delle seguenti circostanze: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito (cioè, è preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore); 2) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che erogazione e spesa sono avvenute contestualmente e i due contratti hanno pari durata;
3) l'indennizzo
è stato parametrato al debito residuo;
4) beneficiaria delle somme in caso di morte del finanziato nonché beneficiaria degli indennizzi relativi alle altre garanzie è unicamente la;
5) il soggetto stipulante l'assicurazione è lo stesso al Parte_1 quale è stato erogato il prestito;
6) il pagamento del premio assicurativo è stato trattenuto e detratto dal capitale erogato.
Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto di finanziamento in esame ha un contenuto usurario in quanto il TAEG, comprensivo di tutti i costi connessi al rapporto e calcolato secondo quanto previsto dall'art.644 c.p., comprensivo quindi di commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito - escluse dunque le sole imposte e tasse ed incluso invece il costo delle polizze assicurative sottoscritte dall'appellante finalizzate a garantire il rimborso al creditore degli emolumenti finanziati - aveva un tasso pari al 26,36% annuo e, dunque, superava già al momento della pattuizione il tasso soglia anti-usura all'epoca vigente (pari al 13,46 %).
Pertanto, stante la nullità di tale tasso in concreto praticato, ai sensi dell'art.1815
c.c., non sono dovuti interessi di alcun genere.
Viceversa è meritevole di accoglimento il quarto motivo di appello con il quale parte appellante contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui affermava che
“l'istante ai sensi dell'art.1815, comma 2, c.c. ha diritto alla restituzione di tutto quanto corrisposto alla banca convenuta a titolo di costi e interessi del mutuo, al netto di quanto già beneficiato e delle rate di sorta capitale ancora da restituire” e disponeva la restituzione dell'importo di E.4.647,27, pari al totale dei costi ed oneri pagati dall'attrice, ovvero di ogni costo del finanziamento.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe dovuto disporre la restituzione dei soli interessi corrispettivi e non anche di altri e diversi oneri per un totale di E.1.813,47, come indicato a pag. 5 della relazione di consulenza tecnica.
La censura merita accoglimento dal momento che la portata della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. è limitata agli interessi, non potendo estendersi anche al rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni dovute all'intermediario. Trattasi invero di costi che, pur concorrendo alla determinazione della misura del TEG, non sono colpiti dalla sanzione di legge limitata ai soli interessi.
Pertanto, la statuizione sul punto deve essere riformata.
deve essere condannata alla restituzione di E.1.813,47 a titolo di Parte_1 interessi come indicato, oltre interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al soddisfo.
In tali sensi va riformata l'impugnata sentenza.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.n. 14916/2020; n.23226/2013; Sez.Un.n.15559/2003); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.n.11491/2006;
n.13059/2007).
Le spese del primo e secondo grado del giudizio seguono la soccombenza di e vanno liquidate in dispositivo secondo il diverso scaglione di Parte_1 riferimento, quale conseguenza della pronuncia adottata ed in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati dal
D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. (Cass.26.10.2018 n.
27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).
Vanno infine poste a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1 sentenza n.1854/2022 del Tribunale di Napoli, nei confronti di con Controparte_4 atto notificato in data 15.09.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna la al pagamento in favore Parte_1 di della somma di E.1.813,47, oltre interessi legali Controparte_4 decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al soddisfo;
b) condanna, inoltre, l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in E.125,00 per esborsi ed E.2.552,00 per compensi, e quanto al secondo grado in E.1.923,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.NZ IS, procuratore anticipatario;
c) pone in via definita a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Napoli, 5.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio