CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2155/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00296/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00296/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00296/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa. Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TYX01FF00296/22, per l'anno d'imposta 2016, notificato in data 21/03/2022 (Istanza di accertamento con adesione notificata in data 20/04/2022), a mezzo del quale,
l'Agenzia delle Entrate resistente, recuperava a tassazione ex art. 14, comma 4, L. n. 537/93, per l'annualità in contestazione, proventi da attività asseritamente ritenute illecite per complessivi € 235.755,90, conseguentemente avanzando la richiesta di pagamento della maggiore IRPEF di € 99.917,00, della maggiore Add. Reg.le di € 4.134,00 e della maggiore Add. Com.le di € 1.195,00. Con lo stesso avviso,
l'Ufficio impositore, irrogava altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di € 91.121,40 (tenuto conto delle sanzioni irrogate per le annualità precedenti).
Premetteva che l'avviso impugnato traeva origine dal PVC del 27.01.2021, con il quale la GdF di Patti contestava all'odierno ricorrente, quale titolare di azienda agricola, l'indebita percezione di un finanziamento regionale e comunitario di € 364.639,41 per il presunto utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Tale finanziamento era stato contratto per la costruzione di un capannone destinato al ricovero di bovini e bufale da latte.
Specificava, anche, il ricorrente che dalla verifica operata dalla GdF di Patti era scaturito il procedimento penale n. RGNR 1889/19 (Procura della Repubblica di Barcellona P.G.), nell'ambito del quale, il GIP presso il Tribunale di Barcellona P.G. aveva emesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca proprio del presunto profitto del reato.
Ciò precisato, il ricorrente, in particolare, articolava i seguenti motivi di impugnazione:
1. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di accertamento opposto per violazione dell'art. 14, co. 4, L.
n. 537/92. Secondo il ricorrente, l'atto impoesattivo in contestazione, per espressa previsione normativa, in presenza di sequestro ex art. 321 cpp richiesto dalla Procura di Barcellona P.G. ed emesso con Decreto del
GIP del Tribunale di Barcellona P.G., non poteva essere emesso dall'Ufficio resistente;
2. In via ulteriormente preliminare, illegittimità dell'avviso di accertamento opposto per difetto di motivazione, sotto il profilo dell'omessa allegazione degli atti di indagine richiamati nella parte motiva dello stesso, ivi compreso il PVC redatto dalla GdF di Patti in data 27/01/21 nonché per assoluta carenza di sostrato probatorio. Sotto altro profilo, eccepiva ancora l'infondatezza della pretesa sostanziale contenuta nell'atto impugnato e dunque la violazione dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs n. 546/92. Secondo il ricorrente, in mancanza di tutti gli atti investigativi richiamati dal provvedimento qui impugnato - a loro volta soltanto richiamati nel prodromico PVC - non si può ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi sui quali l'atto in questione si fonda, né ritenersi completa ed esaustiva la motivazione stesso, in quanto non consente né al contribuente di difendersi in maniera adeguata né alla Corte di Giustizia Tributaria adita di poter valutare gli elementi sui quali il PVC in questione prima, e l'atto di accertamento poi, dichiarano di fondarsi.
3. Carenza di valida delega alla sottoscrizione da parte del funzionario che ha sottoscritto l'avviso.
4. assoluta infondatezza nel merito delle contestazioni mosse al contribuente. Specificava il ricorrente che contrariamente a quanto asserito dai verbalizzanti, risultavano documentalmente provati lavori per ben
€ 659.425,39. Sulla base di detti lavori, certificati dai funzionari incaricati dello stesso Assessorato all'Agricoltura, è stato regolarmente erogato un finanziamento di € 364.639,41 (pari al 60% della spesa ammessa a finanziamento ovvero di € 659.425,39). Ed anzi, il 60% di € 659.425,39 è pari ad € 395.655,23
e, pertanto, ad oggi, la Regione Siciliana, sarebbe semmai in debito nei confronti dell'odierno ricorrente della somma di € 31.015,82. In sostanza, affermava il Società_1, il finanziamento era stato erogato sulla base di lavori effettuati, riscontrati, rendicontati e pagati dalla ditta Società_1 tramite strumenti tracciabili. Ne deriva che le somme ammesse al finanziamento ed erogate da parte dell'Assessorato erano somme che spettavano alla ditta Società_1 a fronte dei lavori regolarmente effettuati.
Per i superiori motivi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'atto di accertamento in parola per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 4, L. n. 537/93; 2. sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'avviso di accertamento in contestazione per evidentissimo difetto di motivazione anche sotto il profilo dell'omessa allegazione degli atti dallo stesso richiamati, nonché per difetto e/o carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa avanzata, e conseguente violazione del diritto di difesa e dell'art. 7, co. 5 bis D.Lsg n. 546/92;
3. In ogni caso, ritenere e dichiarare nullo l'avviso oggi opposto, per difetto e/o carenza di valida delega alla sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario sottoscrittore;
4. Nel merito, senza rinuncia alcuna alle superiori eccezioni e difese e salvo gravame, ritenere e dichiarare nullo l'atto impoesattivo de quo in quanto manifestamente infondato e/o illegittimo”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Messina- la quale difendeva la legittimità del proprio operato. In sintesi, affermava l'Ente impositore, che dalle indagini espletate era emerso che le fatture ricevute dalla ditta sottoposta al controllo da parte delle aziende fornitrici erano riferibili ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, spesso oggetto di sovrafatturazione, per un ammontare dato dalla sommatoria tra € 75.856,58 ed € 157.440,00.
Ciò posto, secondo i verbalizzanti, ai fini delle imposte dirette l'indebito contributo erogato a favore del contribuente, ammontante per il 2016 ad € 235.755,90 e per il 2018 ad € 128.883,51, sarebbe da ritenersi provento di natura illecito, in quanto posto in essere dal titolare dell'azienda attraverso l'attestazione di costi non sostenuti o sostenuti solo in parte, per giustificare artificiosamente la liquidazione del contributo regionale/ comunitario in questione, ed in quanto tali assoggettati a tassazione secondo il dettame normativo dell'art. 14, comma 4, della Legge n. 537/93.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza emessa in esito all'udienza del 09 marzo 2023, la Corte disponeva, su istanza di parte, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.1 comma 197 legge 197/22 fino al 10.07.2023.
In esito poi all'udienza del 25 gennaio 2024, la Corte, su istanza delle parti, rinviava al 20 giugno 2024 onde consentire una definizione conciliativa della controversia.
Dopo ulteriori rinvii, disposti su istanza di parte per il medesimo scopo e da ultimo disposti in attesa della pronuncia penale e del deposito della sentenza penale emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto le contestazioni penali mosse a seguito del medesimo verbale di accertamento, in data
17 ottobre 2025, il ricorrente depositava il dispositivo di tale sentenza, indi, all'udienza del 6 novembre 2025, la Corte disponeva un ultimo rinvio all'udienza del 19 febbraio 2026, in attesa del deposito delle motivazioni.
Con produzione di parte del 12.01.2026 e del 18.2.2006 il ricorrente depositava la sentenza penale n. 900/25 emessa il 25.09.2025, depositata il 25.11.2025, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di assoluzione perché il fatto non sussiste, e l'attestazione di cancelleria del suo passaggio in giudicato in data 08.02.2026.
All'odierna udienza, sentite le parti, come da verbale la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento si fonda sul P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Patti, in data 27.01.2021, nei confronti della ditta individuale Ricorrente_1 - esercente l'attività di
“allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte”.
Dalle verifiche effettuate, secondo i verbalizzanti, era emerso che il contribuente, titolare di un'azienda agricola operante nell'allevamento bovino da latte, aveva beneficiato di contributi regionali e comunitari ( Associazione_2 – Misura 121) per complessivi € 364.639,41, erogati in parte nel 2016 e in parte nel 2018. Secondo l'Amministrazione finanziaria, tali contributi sarebbero stati indebitamente percepiti mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate, finalizzate a simulare la realizzazione di interventi non eseguiti o eseguiti solo parzialmente.
Le indagini avevano evidenziato numerose irregolarità: difformità tra lavori progettati e lavori effettivamente realizzati, fatture con descrizioni generiche, nonché 70 versamenti in contanti non giustificati nel periodo
2016–2018, ritenuti il “ritorno” delle somme formalmente pagate ai fornitori. In ambito penale, tali elementi hanno condotto all'emissione di un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per circa 1,2 milioni di euro, comprendente immobili e disponibilità finanziarie del contribuente.
Sulla base di tali risultanze, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato il contributo percepito nel 2016 come provento illecito, assoggettandolo a tassazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993, con recupero a tassazione di € 235.755,90 quali redditi diversi, determinazione di maggiori imposte IRPEF e addizionali e irrogazione di sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l'avviso deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'atto per la presenza del sequestro penale, il difetto di motivazione, la carenza di prova, la nullità per difetto di delega alla sottoscrizione e l'infondatezza nel merito della pretesa. L'Ufficio ha replicato contestando integralmente tali censure, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'esclusione dalla tassazione dei proventi illeciti opera solo se il sequestro o la confisca intervengono entro il periodo d'imposta di riferimento, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
L'Agenzia ha inoltre ribadito la legittimità della motivazione per relationem al PVC, l'assenza di lesione del diritto di difesa, la validità della delega di firma come atto interno dell'amministrazione e l'inammissibilità di
CTU e prova testimoniale in mancanza di prova contraria del contribuente.
§
Preliminarmente va osservato che infondato si appalesa il primo motivo di ricorso, posto che in materia la
Suprema Corte di cassazione (Cfr. Cass.n.28519 del 20/12/2013; Cass.n. 28375 del 05/11/2019) ha, reiteratamente, statuito che «in tema di imposte sui redditi, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi (nella specie, la restituzione in sede transattiva delle somme illecitamente percepite) posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata divenuta indebita» (cfr. più recentemente: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26914 del 2021). Invero, la norma prevede che i proventi illeciti sfuggono alla tassazione qualora siano già stati sottoposti a sequestro o confisca penale, in quanto, non trovandosi più nella disponibilità del soggetto autore del reato, viene meno il godimento della ricchezza;
così non è invece nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il sequestro penale intervenga negli anni successivi rispetto al periodo di imposta in cui è maturato il presupposto della tassazione.
In ordine poi al terzo motivo di reclamo afferente alla carenza di valida sottoscrizione da parte del funzionario che ha sottoscritto l'avviso, l'Agenzia delle Entrate costituendosi in giudizio ha prodotto la delega di firma, così superando, sotto tale profilo l'eccezione di controparte. E' noto, peraltro, che la delega è atto interno tipico dell'organizzazione dell'ente impositore. Non ricorre, pertanto, in capo agli Uffici la necessità di allegare la delega all'atto sottoscritto da addetto diverso dal Direttore dell'Ufficio, apparendo sufficiente menzionare la delega nell'ambito dell'atto e l'esibizione di copia della stessa a richiesta dell'interessato o in giudizio in caso di contestazione, come avvenuto nell'ipotesi in esame.
Sgombrato il campo da tali eccezioni di carattere preliminare, viene in rilievo nel caso in esame l'intervenuta pronuncia di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa dal Tribunale di Barcellona P. G. (cfr. sentenza n. 900/25 emessa in data 25.09.2025 e depositata il 24.11.2025) passata in giudicato (cfr. attestazione di passaggio in giudicato allegata agli atti).
§
Prima di passare alla verifica dell'efficacia di tale pronuncia nella vicenda sotto giudizio, giova ricordare che secondo la consolidata e costante giurisprudenza della S.C., la sentenza penale, anche irrevocabile e ancorché con la formula “il fatto non sussiste”, non è idonea, in forza del disposto di cui all'art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nell'alveo del processo tributario, assumendo – per il principio della circolazione dei mezzi di prova – un rilievo solo quale elemento di prova, soggetto all'autonoma valutazione del giudice tributario.
Avuto riguardo, ad esempio, al tema delle operazioni inesistenti incluse in una frode carosello si è chiarito che il giudice tributario, nel verificare se il contribuente sia consapevole del coinvolgimento in una operazione finalizzata all'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma deve, nell'esercizio dei suoi poteri, valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi e la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cfr. Cass. n. 27814 del 4/12/2020,
Cass. n. 6532 del 9/03/2020).
Si è, ancora, sostenuto che anche la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non assume efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918 del 20/03/2013;
Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. n. 10578 del 22/05/2015; Cass. n. 17258 del 27/06/2019; Cass. n.
4645 del 21/02/2020).
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3800 del 14/02/2025), partendo da tali premesse, si è posta il problema della rilevanza e dell'incidenza della nuova norma di cui all'art. 21- bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha così disposto: «Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). – 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.»
La norma, in effetti, è già stata oggetto di alcune prime considerazioni da parte della Corte (v. Cass. 31 luglio
2024, n. 21584; Cass. 3 settembre 2024, n. 23570; Cass. 3 settembre 2024, n. 23609; Cass. 11 ottobre
2024, n. 16584; Cass. 2 dicembre 2024, n. 30814; Cass. 3 dicembre 2024, n. 30900; Cass. 16 gennaio
2025, n. 1021), che ne ha valutato l'immediata operatività con riguardo a decisioni penali preesistenti alla novella, ha individuato alcuni limiti alla sua applicazione, in ispecie con riguardo alle decisioni emesse dal giudice dell'udienza preliminare ovvero alla diversità delle statuizioni espresse (improcedibilità) e ciò a prescindere dalla disamina in concreto operata nel giudizio, e ne ha dato una prima applicazione.
Ebbene, con la citata pronuncia (cfr. cit. Cass. 3800/2025) la S.C. ha statuito che «L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio».
E' bene pure precisare che con ordinanza interlocutoria n. 21969 del 2025, sono state rimesse al vaglio del supremo consesso nomofilattico le questioni: - dell'estensione degli effetti del giudicato penale assolutorio al processo tributario, ossia se essi incidano anche sul presupposto fattuale delle riprese fiscali o soltanto sul trattamento sanzionatorio;
– la rilevanza, nel contenzioso tributario, della sentenza penale resa ex art. 530, comma 2, c.p.p.
§
Premesso il superiore inquadramento generale circa gli attuali orientamenti sugli effetti delle pronunce penali nell'ambito del processo tributario, occorre però rilevare che nella fattispecie concreta qui in esame si versa in materia di tassazione di profitto illecito, in cui il reato costituisce il presupposto stesso della pretesa tributaria.
Giova a tal proposito chiarire che proprio recentemente la S.C. (cfr. sentenza n. 829 del 2023) ha consolidato ulteriormente l'indirizzo sulla legittima tassabilità di redditi originati da illecito. Risulta, quindi, superata definitivamente la tesi che il presupposto di fatto, cioè la causa giuridica di un'obbligazione tributaria, non possa in alcun modo essere costituito da un fatto illecito, civile, amministrativo o penale, compiuto dal soggetto passivo dell'obbligazione. Si radica, invece implicitamente, il principio secondo cui gli illeciti determinano un incremento patrimoniale, che estende la capacità contributiva del soggetto.
Con tale pronuncia la Corte ha dato continuità all'altro principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale (cfr. Cassazione nn. 28174/2017, 16262/2017 e 16858/2021) da cui consegue che non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza e che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo (cfr. Cassazione, n. 6093/2022, riguardante proventi originati da un delitto di riciclaggio). Tale principio, del resto, era già stato espresso da una precedente pronuncia (Cfr. Cass. sezione tributaria, ordinanza n. 06093 del 10.02.2022 che, a sua volta, richiama: Cass., Sez. II, 19 giugno 2019, n. 42052), che ha affermato che non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, pur precisando: «essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza».
§
Alla luce di quanto sopra esposto, a questa Corte di Giustizia Tributaria non resta che prendere atto del fatto che il Giudice penale con la sentenza n. 900/25 del 24.09.2025, passata in giudicato, ha definitivamente assolto, tra gli altri, l'odierno ricorrente, Ricorrente_1, dalle imputazioni a lui ascritte di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis c.p. e 648 ter 1 c.p. che costituivano il presupposto fattuale e giuridico della tassazione oggetto della pretesa tributaria qui in esame, che conseguentemente deve ritenersi insussistente.
Deve, invero, evidenziarsi che la piattaforma istruttoria presa in esame dal giudice penale ed i fatti materiali passati in rassegna, muovono dallo stesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza sul quale è fondato l'avviso di accertamento qui impugnato.
Ha affermato, infatti, il Giudice penale come gli «elementi di “sospetto” e anomalia enfatizzati dagli inquirenti, per un verso, affondino le radici in valutazioni logicamente erronee, mentre, per altro verso, non abbiano trovato alcuna conferma o riscontro obiettivo nell'attività investigativa svolta, idonei cioè a farli ergere al rango di veri e propri elementi di prova»; ed inoltre «appare evidente come le anomalie valorizzate dai militari della locale Guardia di Finanza non abbiano ricevuto alcun approfondimento in sede investigativa, finendo col palesare, piuttosto, tutta la propria debolezza in sede dibattimentale. Così, il dato indubbiamente sospettoso dell'estrema genericità delle fatture raccolte dai Finanzieri è permasto del tutto inesplorato, a fronte, d'altronde, dell'effettivo riscontro suoi luoghi della compiuta e regolare realizzazione della stragrande maggioranza delle opere di cui al progetto di ammodernamento e, ancora, della astratta compatibilità dei ricavi d'impresa con gli importi in denaro contante accreditati sul conto corrente della ditta» (cfr. citata sentenza Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto n. 900/25).
Né l'odierno procedimento ha consentito di acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati dal giudice penale, il quale anzi ha avuto modo di avvalersi dell'approfondimento dibattimentale al fine di meglio soppesare i dati istruttori, qui rimessi soltanto all'avviso di accertamento ed al verbale di constatazione.
Ne deriva che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il rigetto per infondatezza dei primi due motivi preliminari esaminati e la complessità della vicenda processuale, avuto riguardo anche agli esiti dell'accertamento della Guardia di Finanza, idonei a far scaturire anche il relativo processo penale, giustificano pienamente la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sezione 8, in composizione collegiale, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente (dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott.ssa Rita Rampulla)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Relatore
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2155/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00296/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00296/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00296/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa. Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TYX01FF00296/22, per l'anno d'imposta 2016, notificato in data 21/03/2022 (Istanza di accertamento con adesione notificata in data 20/04/2022), a mezzo del quale,
l'Agenzia delle Entrate resistente, recuperava a tassazione ex art. 14, comma 4, L. n. 537/93, per l'annualità in contestazione, proventi da attività asseritamente ritenute illecite per complessivi € 235.755,90, conseguentemente avanzando la richiesta di pagamento della maggiore IRPEF di € 99.917,00, della maggiore Add. Reg.le di € 4.134,00 e della maggiore Add. Com.le di € 1.195,00. Con lo stesso avviso,
l'Ufficio impositore, irrogava altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di € 91.121,40 (tenuto conto delle sanzioni irrogate per le annualità precedenti).
Premetteva che l'avviso impugnato traeva origine dal PVC del 27.01.2021, con il quale la GdF di Patti contestava all'odierno ricorrente, quale titolare di azienda agricola, l'indebita percezione di un finanziamento regionale e comunitario di € 364.639,41 per il presunto utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Tale finanziamento era stato contratto per la costruzione di un capannone destinato al ricovero di bovini e bufale da latte.
Specificava, anche, il ricorrente che dalla verifica operata dalla GdF di Patti era scaturito il procedimento penale n. RGNR 1889/19 (Procura della Repubblica di Barcellona P.G.), nell'ambito del quale, il GIP presso il Tribunale di Barcellona P.G. aveva emesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca proprio del presunto profitto del reato.
Ciò precisato, il ricorrente, in particolare, articolava i seguenti motivi di impugnazione:
1. Preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di accertamento opposto per violazione dell'art. 14, co. 4, L.
n. 537/92. Secondo il ricorrente, l'atto impoesattivo in contestazione, per espressa previsione normativa, in presenza di sequestro ex art. 321 cpp richiesto dalla Procura di Barcellona P.G. ed emesso con Decreto del
GIP del Tribunale di Barcellona P.G., non poteva essere emesso dall'Ufficio resistente;
2. In via ulteriormente preliminare, illegittimità dell'avviso di accertamento opposto per difetto di motivazione, sotto il profilo dell'omessa allegazione degli atti di indagine richiamati nella parte motiva dello stesso, ivi compreso il PVC redatto dalla GdF di Patti in data 27/01/21 nonché per assoluta carenza di sostrato probatorio. Sotto altro profilo, eccepiva ancora l'infondatezza della pretesa sostanziale contenuta nell'atto impugnato e dunque la violazione dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs n. 546/92. Secondo il ricorrente, in mancanza di tutti gli atti investigativi richiamati dal provvedimento qui impugnato - a loro volta soltanto richiamati nel prodromico PVC - non si può ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi sui quali l'atto in questione si fonda, né ritenersi completa ed esaustiva la motivazione stesso, in quanto non consente né al contribuente di difendersi in maniera adeguata né alla Corte di Giustizia Tributaria adita di poter valutare gli elementi sui quali il PVC in questione prima, e l'atto di accertamento poi, dichiarano di fondarsi.
3. Carenza di valida delega alla sottoscrizione da parte del funzionario che ha sottoscritto l'avviso.
4. assoluta infondatezza nel merito delle contestazioni mosse al contribuente. Specificava il ricorrente che contrariamente a quanto asserito dai verbalizzanti, risultavano documentalmente provati lavori per ben
€ 659.425,39. Sulla base di detti lavori, certificati dai funzionari incaricati dello stesso Assessorato all'Agricoltura, è stato regolarmente erogato un finanziamento di € 364.639,41 (pari al 60% della spesa ammessa a finanziamento ovvero di € 659.425,39). Ed anzi, il 60% di € 659.425,39 è pari ad € 395.655,23
e, pertanto, ad oggi, la Regione Siciliana, sarebbe semmai in debito nei confronti dell'odierno ricorrente della somma di € 31.015,82. In sostanza, affermava il Società_1, il finanziamento era stato erogato sulla base di lavori effettuati, riscontrati, rendicontati e pagati dalla ditta Società_1 tramite strumenti tracciabili. Ne deriva che le somme ammesse al finanziamento ed erogate da parte dell'Assessorato erano somme che spettavano alla ditta Società_1 a fronte dei lavori regolarmente effettuati.
Per i superiori motivi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'atto di accertamento in parola per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 4, L. n. 537/93; 2. sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo l'avviso di accertamento in contestazione per evidentissimo difetto di motivazione anche sotto il profilo dell'omessa allegazione degli atti dallo stesso richiamati, nonché per difetto e/o carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa avanzata, e conseguente violazione del diritto di difesa e dell'art. 7, co. 5 bis D.Lsg n. 546/92;
3. In ogni caso, ritenere e dichiarare nullo l'avviso oggi opposto, per difetto e/o carenza di valida delega alla sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario sottoscrittore;
4. Nel merito, senza rinuncia alcuna alle superiori eccezioni e difese e salvo gravame, ritenere e dichiarare nullo l'atto impoesattivo de quo in quanto manifestamente infondato e/o illegittimo”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Messina- la quale difendeva la legittimità del proprio operato. In sintesi, affermava l'Ente impositore, che dalle indagini espletate era emerso che le fatture ricevute dalla ditta sottoposta al controllo da parte delle aziende fornitrici erano riferibili ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, spesso oggetto di sovrafatturazione, per un ammontare dato dalla sommatoria tra € 75.856,58 ed € 157.440,00.
Ciò posto, secondo i verbalizzanti, ai fini delle imposte dirette l'indebito contributo erogato a favore del contribuente, ammontante per il 2016 ad € 235.755,90 e per il 2018 ad € 128.883,51, sarebbe da ritenersi provento di natura illecito, in quanto posto in essere dal titolare dell'azienda attraverso l'attestazione di costi non sostenuti o sostenuti solo in parte, per giustificare artificiosamente la liquidazione del contributo regionale/ comunitario in questione, ed in quanto tali assoggettati a tassazione secondo il dettame normativo dell'art. 14, comma 4, della Legge n. 537/93.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza emessa in esito all'udienza del 09 marzo 2023, la Corte disponeva, su istanza di parte, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.1 comma 197 legge 197/22 fino al 10.07.2023.
In esito poi all'udienza del 25 gennaio 2024, la Corte, su istanza delle parti, rinviava al 20 giugno 2024 onde consentire una definizione conciliativa della controversia.
Dopo ulteriori rinvii, disposti su istanza di parte per il medesimo scopo e da ultimo disposti in attesa della pronuncia penale e del deposito della sentenza penale emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto le contestazioni penali mosse a seguito del medesimo verbale di accertamento, in data
17 ottobre 2025, il ricorrente depositava il dispositivo di tale sentenza, indi, all'udienza del 6 novembre 2025, la Corte disponeva un ultimo rinvio all'udienza del 19 febbraio 2026, in attesa del deposito delle motivazioni.
Con produzione di parte del 12.01.2026 e del 18.2.2006 il ricorrente depositava la sentenza penale n. 900/25 emessa il 25.09.2025, depositata il 25.11.2025, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di assoluzione perché il fatto non sussiste, e l'attestazione di cancelleria del suo passaggio in giudicato in data 08.02.2026.
All'odierna udienza, sentite le parti, come da verbale la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Occorre premettere che l'avviso di accertamento si fonda sul P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Patti, in data 27.01.2021, nei confronti della ditta individuale Ricorrente_1 - esercente l'attività di
“allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte”.
Dalle verifiche effettuate, secondo i verbalizzanti, era emerso che il contribuente, titolare di un'azienda agricola operante nell'allevamento bovino da latte, aveva beneficiato di contributi regionali e comunitari ( Associazione_2 – Misura 121) per complessivi € 364.639,41, erogati in parte nel 2016 e in parte nel 2018. Secondo l'Amministrazione finanziaria, tali contributi sarebbero stati indebitamente percepiti mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate, finalizzate a simulare la realizzazione di interventi non eseguiti o eseguiti solo parzialmente.
Le indagini avevano evidenziato numerose irregolarità: difformità tra lavori progettati e lavori effettivamente realizzati, fatture con descrizioni generiche, nonché 70 versamenti in contanti non giustificati nel periodo
2016–2018, ritenuti il “ritorno” delle somme formalmente pagate ai fornitori. In ambito penale, tali elementi hanno condotto all'emissione di un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per circa 1,2 milioni di euro, comprendente immobili e disponibilità finanziarie del contribuente.
Sulla base di tali risultanze, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato il contributo percepito nel 2016 come provento illecito, assoggettandolo a tassazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993, con recupero a tassazione di € 235.755,90 quali redditi diversi, determinazione di maggiori imposte IRPEF e addizionali e irrogazione di sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l'avviso deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'atto per la presenza del sequestro penale, il difetto di motivazione, la carenza di prova, la nullità per difetto di delega alla sottoscrizione e l'infondatezza nel merito della pretesa. L'Ufficio ha replicato contestando integralmente tali censure, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'esclusione dalla tassazione dei proventi illeciti opera solo se il sequestro o la confisca intervengono entro il periodo d'imposta di riferimento, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
L'Agenzia ha inoltre ribadito la legittimità della motivazione per relationem al PVC, l'assenza di lesione del diritto di difesa, la validità della delega di firma come atto interno dell'amministrazione e l'inammissibilità di
CTU e prova testimoniale in mancanza di prova contraria del contribuente.
§
Preliminarmente va osservato che infondato si appalesa il primo motivo di ricorso, posto che in materia la
Suprema Corte di cassazione (Cfr. Cass.n.28519 del 20/12/2013; Cass.n. 28375 del 05/11/2019) ha, reiteratamente, statuito che «in tema di imposte sui redditi, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi (nella specie, la restituzione in sede transattiva delle somme illecitamente percepite) posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata divenuta indebita» (cfr. più recentemente: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26914 del 2021). Invero, la norma prevede che i proventi illeciti sfuggono alla tassazione qualora siano già stati sottoposti a sequestro o confisca penale, in quanto, non trovandosi più nella disponibilità del soggetto autore del reato, viene meno il godimento della ricchezza;
così non è invece nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il sequestro penale intervenga negli anni successivi rispetto al periodo di imposta in cui è maturato il presupposto della tassazione.
In ordine poi al terzo motivo di reclamo afferente alla carenza di valida sottoscrizione da parte del funzionario che ha sottoscritto l'avviso, l'Agenzia delle Entrate costituendosi in giudizio ha prodotto la delega di firma, così superando, sotto tale profilo l'eccezione di controparte. E' noto, peraltro, che la delega è atto interno tipico dell'organizzazione dell'ente impositore. Non ricorre, pertanto, in capo agli Uffici la necessità di allegare la delega all'atto sottoscritto da addetto diverso dal Direttore dell'Ufficio, apparendo sufficiente menzionare la delega nell'ambito dell'atto e l'esibizione di copia della stessa a richiesta dell'interessato o in giudizio in caso di contestazione, come avvenuto nell'ipotesi in esame.
Sgombrato il campo da tali eccezioni di carattere preliminare, viene in rilievo nel caso in esame l'intervenuta pronuncia di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa dal Tribunale di Barcellona P. G. (cfr. sentenza n. 900/25 emessa in data 25.09.2025 e depositata il 24.11.2025) passata in giudicato (cfr. attestazione di passaggio in giudicato allegata agli atti).
§
Prima di passare alla verifica dell'efficacia di tale pronuncia nella vicenda sotto giudizio, giova ricordare che secondo la consolidata e costante giurisprudenza della S.C., la sentenza penale, anche irrevocabile e ancorché con la formula “il fatto non sussiste”, non è idonea, in forza del disposto di cui all'art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nell'alveo del processo tributario, assumendo – per il principio della circolazione dei mezzi di prova – un rilievo solo quale elemento di prova, soggetto all'autonoma valutazione del giudice tributario.
Avuto riguardo, ad esempio, al tema delle operazioni inesistenti incluse in una frode carosello si è chiarito che il giudice tributario, nel verificare se il contribuente sia consapevole del coinvolgimento in una operazione finalizzata all'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma deve, nell'esercizio dei suoi poteri, valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi e la diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione (Cfr. Cass. n. 27814 del 4/12/2020,
Cass. n. 6532 del 9/03/2020).
Si è, ancora, sostenuto che anche la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non assume efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918 del 20/03/2013;
Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. n. 10578 del 22/05/2015; Cass. n. 17258 del 27/06/2019; Cass. n.
4645 del 21/02/2020).
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3800 del 14/02/2025), partendo da tali premesse, si è posta il problema della rilevanza e dell'incidenza della nuova norma di cui all'art. 21- bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha così disposto: «Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). – 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.»
La norma, in effetti, è già stata oggetto di alcune prime considerazioni da parte della Corte (v. Cass. 31 luglio
2024, n. 21584; Cass. 3 settembre 2024, n. 23570; Cass. 3 settembre 2024, n. 23609; Cass. 11 ottobre
2024, n. 16584; Cass. 2 dicembre 2024, n. 30814; Cass. 3 dicembre 2024, n. 30900; Cass. 16 gennaio
2025, n. 1021), che ne ha valutato l'immediata operatività con riguardo a decisioni penali preesistenti alla novella, ha individuato alcuni limiti alla sua applicazione, in ispecie con riguardo alle decisioni emesse dal giudice dell'udienza preliminare ovvero alla diversità delle statuizioni espresse (improcedibilità) e ciò a prescindere dalla disamina in concreto operata nel giudizio, e ne ha dato una prima applicazione.
Ebbene, con la citata pronuncia (cfr. cit. Cass. 3800/2025) la S.C. ha statuito che «L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio».
E' bene pure precisare che con ordinanza interlocutoria n. 21969 del 2025, sono state rimesse al vaglio del supremo consesso nomofilattico le questioni: - dell'estensione degli effetti del giudicato penale assolutorio al processo tributario, ossia se essi incidano anche sul presupposto fattuale delle riprese fiscali o soltanto sul trattamento sanzionatorio;
– la rilevanza, nel contenzioso tributario, della sentenza penale resa ex art. 530, comma 2, c.p.p.
§
Premesso il superiore inquadramento generale circa gli attuali orientamenti sugli effetti delle pronunce penali nell'ambito del processo tributario, occorre però rilevare che nella fattispecie concreta qui in esame si versa in materia di tassazione di profitto illecito, in cui il reato costituisce il presupposto stesso della pretesa tributaria.
Giova a tal proposito chiarire che proprio recentemente la S.C. (cfr. sentenza n. 829 del 2023) ha consolidato ulteriormente l'indirizzo sulla legittima tassabilità di redditi originati da illecito. Risulta, quindi, superata definitivamente la tesi che il presupposto di fatto, cioè la causa giuridica di un'obbligazione tributaria, non possa in alcun modo essere costituito da un fatto illecito, civile, amministrativo o penale, compiuto dal soggetto passivo dell'obbligazione. Si radica, invece implicitamente, il principio secondo cui gli illeciti determinano un incremento patrimoniale, che estende la capacità contributiva del soggetto.
Con tale pronuncia la Corte ha dato continuità all'altro principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale (cfr. Cassazione nn. 28174/2017, 16262/2017 e 16858/2021) da cui consegue che non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza e che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo (cfr. Cassazione, n. 6093/2022, riguardante proventi originati da un delitto di riciclaggio). Tale principio, del resto, era già stato espresso da una precedente pronuncia (Cfr. Cass. sezione tributaria, ordinanza n. 06093 del 10.02.2022 che, a sua volta, richiama: Cass., Sez. II, 19 giugno 2019, n. 42052), che ha affermato che non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, pur precisando: «essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza».
§
Alla luce di quanto sopra esposto, a questa Corte di Giustizia Tributaria non resta che prendere atto del fatto che il Giudice penale con la sentenza n. 900/25 del 24.09.2025, passata in giudicato, ha definitivamente assolto, tra gli altri, l'odierno ricorrente, Ricorrente_1, dalle imputazioni a lui ascritte di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis c.p. e 648 ter 1 c.p. che costituivano il presupposto fattuale e giuridico della tassazione oggetto della pretesa tributaria qui in esame, che conseguentemente deve ritenersi insussistente.
Deve, invero, evidenziarsi che la piattaforma istruttoria presa in esame dal giudice penale ed i fatti materiali passati in rassegna, muovono dallo stesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza sul quale è fondato l'avviso di accertamento qui impugnato.
Ha affermato, infatti, il Giudice penale come gli «elementi di “sospetto” e anomalia enfatizzati dagli inquirenti, per un verso, affondino le radici in valutazioni logicamente erronee, mentre, per altro verso, non abbiano trovato alcuna conferma o riscontro obiettivo nell'attività investigativa svolta, idonei cioè a farli ergere al rango di veri e propri elementi di prova»; ed inoltre «appare evidente come le anomalie valorizzate dai militari della locale Guardia di Finanza non abbiano ricevuto alcun approfondimento in sede investigativa, finendo col palesare, piuttosto, tutta la propria debolezza in sede dibattimentale. Così, il dato indubbiamente sospettoso dell'estrema genericità delle fatture raccolte dai Finanzieri è permasto del tutto inesplorato, a fronte, d'altronde, dell'effettivo riscontro suoi luoghi della compiuta e regolare realizzazione della stragrande maggioranza delle opere di cui al progetto di ammodernamento e, ancora, della astratta compatibilità dei ricavi d'impresa con gli importi in denaro contante accreditati sul conto corrente della ditta» (cfr. citata sentenza Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto n. 900/25).
Né l'odierno procedimento ha consentito di acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati dal giudice penale, il quale anzi ha avuto modo di avvalersi dell'approfondimento dibattimentale al fine di meglio soppesare i dati istruttori, qui rimessi soltanto all'avviso di accertamento ed al verbale di constatazione.
Ne deriva che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il rigetto per infondatezza dei primi due motivi preliminari esaminati e la complessità della vicenda processuale, avuto riguardo anche agli esiti dell'accertamento della Guardia di Finanza, idonei a far scaturire anche il relativo processo penale, giustificano pienamente la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sezione 8, in composizione collegiale, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente (dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott.ssa Rita Rampulla)