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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16042 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29561/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29561/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/05/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
n. 848/2019 (c.f. in persona del curatore dott. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Paolo Rubens n. 31, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Daniele Sferra Carini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- TO
e
(C.F. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e (c.f. , elettivamente domiciliati in Roma, via Piazza della Controparte_3 P.IVA_2
Libertà n.20, presso lo studio dell' avv. Fabrizio Bruni che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuti
Conclusioni della parte attrice: “Il fallimento attore insiste nei denegati mezzi istruttori
(ammissione di prova per testi articolata in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, cpc) e
Pag. 1 a 11 precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione, da ritenersi qui riportate e ritrascritte”.
Conclusioni dei convenuti: “Si riporta, per il resto, integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riportano:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare, nel merito, per le causali esposte in comparsa, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., relativamente alle domande spiegate nei confronti della dott.ssa
(in proprio); Controparte_2
Sempre in via preliminare, ma gradata in relazione alla posizione della dott.ssa Controparte_2 in proprio, respingere le domande della curatela avverso tutti i convenuti, in quanto carenti dei presupposti di fatto e di diritto essenziali ai fini del relativo accoglimento. Come ampiamente illustrato nella parte in fatto ed in diritto della comparsa di costituzione e ribadito nei successivi scritti difensivi;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse indicata una responsabilità dei convenuti, rigettare comunque le relative domande risarcitorie oltre che nell'an anche nel quantum, in quanto frutto di un calcolo errato e, comunque, non provato.
In ogni caso, con condanna della curatela al pagamento delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Oggetto: responsabilità di amministratore di società di capitali.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento n. 848/2019 agiva in Parte_1 giudizio nei confronti di , e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condanna di questi ultimi al risarcimento del danno che avrebbero arrecato alla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che in data 05/12/2019 il Tribunale di Roma avrebbe dichiarato il fallimento della
Parte_1
- che detta società avrebbe gestito fino al dicembre del 2016 una struttura ricettiva per anziani denominata “Villa Fucini”, corrente in Fonte Nuova (Rm) in via Renato Fucini n.
37;
Pag. 2 a 11 - che detta società sarebbe stata amministrata da dal 2008 al 2011 Controparte_1 nonché dal 2014 alla data di dichiarazione di fallimento;
- che prima del , la società sarebbe stata amministrata dall'ulteriore CP_1 convenuta, dall'anno 1997 all'anno 1999; Controparte_2
- che il sarebbe in questa sede citato in qualità di ex amministratore della CP_1 fallita, mentre gli ulteriori convenuti in veste di terzi che avrebbero concorso col primo nel compimento di una specifica condotta distrattiva;
- che, in particolare, gli addebiti fatti valere in questa sede sarebbero due o il primo, contestato al solo , consistente nell'aver omesso di rilevare CP_1 tempestivamente la causa di scioglimento della società – risalente quantomeno all'esercizio 2013 - ed aver proseguito l'attività di impresa fino a tutto l'anno
2016;
o il secondo, contestato a tutti i convenuti, consistente nell'aver in via di fatto distratto l'intera azienda di proprietà della fallita a beneficio della CP_3
amministrata dalla (moglie del ), atteso che detta società,
[...] CP_2 CP_1
a partire dall'inizio dell'anno 2017 sarebbe subentrata alla fallita nella gestione della medesima attività di impresa all'interno dei medesimi locali fino ad allora condotti in affitto dalla Parte_1
- che il danno scaturito da tali condotte illecite andrebbe in questa sede rispettivamente quantificato o per quanto attiene alla violazione dell'art. 2486 c.c. (come detto, contestata al solo ), nella misura della differenza tra attivo e passivo, pari ad € CP_1
379.044,00;
o per quanto attiene alle condotte distrattive (contestate a tutti i convenuti), in misura pari ad € 153.234,00, pari all'importo lordo delle immobilizzazioni espunte dal bilancio della al 31/12/2018, verosimilmente in Parte_1 ragione della dimissione delle stesse a beneficio della Controparte_3
- che la liquidazione in via sostanzialmente equitativa del danno, sulla scorta dei parametri prospettati dalla stessa parte attrice, sarebbe conseguenza dell'omessa consegna da parte della convenuta della documentazione amministrativa e contabile della società.
Si costituivano i convenuti eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice, rilevando in particolare che:
Pag. 3 a 11 - le allegazioni della Curatela si fonderebbero, per quanto attiene ad entrambi gli addebiti, su valutazioni inesatte da un punto di viste tecnico contabile;
- che, per quanto attiene all'ipotizzata omessa rilevazione della causa di scioglimento – in ogni caso contestata dai convenuti – la stessa non sarebbe in ogni caso imputabile a titolo di dolo o colpa al , essendo quest'ultimo soggetto non esaustivamente edotto CP_1 dei principi contabili nazionali, poiché esercente la professione medica;
- che al contempo sarebbe infondata l'allegazione volta a censurare una distrazione dell'azienda a beneficio della essendosi quest'ultima limitata a Controparte_3 subentrare nei medesimi locali già condotti in affitto dalla fallita, senza sottrarre alcunché dal patrimonio della Parte_1
- che, al netto dei locali (comunque di proprietà di terzi), non vi sarebbe stato alcun elemento di continuità tra l'azienda della fallita e quella gestita dalla , la CP_3 quale o avrebbe avviato la propria attività di impresa a distanza di otto mesi dalla cessazione della per di più sotto un'insegna diversa;
Parte_1
o avrebbe acquistato le attrezzature a spese proprie, sottoscrivendo a tal fine un contratto di mutuo con la;
Controparte_4
o i clienti della sarebbero stati diversi da quelli ospitati dalla Controparte_3 al momento della cessazione della propria attività; Parte_1
- che, peraltro, il valore delle immobilizzazioni della fallita, al momento della data di fallimento della stessa, sarebbe stato tanto esiguo da essere sostanzialmente trascurabile, essendosi nel tempo quasi azzerato in ragione del progressivo ammortamento, e comunque significativamente inferiore alla cifra richiesta a titolo di risarcimento del danno.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una CTU, volta ad apprezzare, sul piano meramente tecnico contabile, la fondatezza delle allegazioni di parte attrice, nonché a quantificare l'eventuale danno conseguenza scaturito a causa delle stesse.
Quindi le parti procedevano alla rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande di parte attrice vanno accolte entro i limiti di seguito precisati.
In apertura di motivazione va ricordato che a norma dell'art. 146 l.f. il curatore fallimentare è legittimato ad esperire cumulativamente le azioni di responsabilità avverso gli amministratori
Pag. 4 a 11 ai sensi degli artt. 2476, 2392, 2394 c.c. per i fatti di mala gestio ad essi riferibili e causativi di danni alla società ed ai creditori sociali.
Come detto, nel caso di specie gli addebiti mossi dall'attrice sono sostanzialmente due:
- il primo, contestato al solo , consistente nell'aver omesso di rilevare CP_1 tempestivamente la causa di scioglimento della società – risalente quantomeno all'esercizio 2013 - ed aver proseguito l'attività di impresa fino a tutto l'anno 2016;
- il secondo, contestato a tutti i convenuti, consistente nell'aver in via di fatto distratto l'intera azienda di proprietà della fallita a beneficio della Controparte_3 amministrata dalla (moglie del ), atteso che detta società, a partire CP_2 CP_1 dall'inizio dell'anno 2017 sarebbe subentrata alla fallita nella gestione della medesima attività di impresa all'interno dei medesimi locali fino ad allora condotti in affitto dalla
Parte_1
1. Sul danno da omessa rilevazione della causa di scioglimento prevista dall'art.
2484 n.4 c.c. contestato al solo CP_1
Quanto alla contestazione volta a censurare la prosecuzione dell'attività di impresa in epoca successiva all'emersione della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2486 c.c. “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
[…] Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Orbene, sulla scorta di tale previsione normativa, introdotta con D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la cui retroattività in parte qua è stata già diffusamente affermata in giurisprudenza (cfr. ex multis Tribunale di Milano, 24 Aprile 2023, n. 3307/2023), la parte attrice, sulla scorta del presupposto dell'avveramento della causa di scioglimento a partire dall'anno 2013 e della
Pag. 5 a 11 prosecuzione dell'attività di impresa fino a tutto il 2016, proprio in ragione dell'omessa consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore unico in carica alla data del fallimento, ha chiesto la condanna del solo al risarcimento di un danno da CP_1 liquidarsi in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare.
La domanda, così formulata, merita integrale accoglimento, potendo la stessa dirsi fondata anche prescindendo delle valutazioni operate dal CTU sulla base della documentazione a disposizione, oggettivamente lacunosa a causa della mancata consegna della documentazione contabile da parte dello stesso al curatore fallimentare. CP_1
Ed invero, come correttamente allegato dalla stessa attrice, anche prescindendo dalle considerazioni operate dal CTU, deve ritenersi che il capitale sociale fosse integralmente perso quantomeno nel corso dell'anno 2013 (il CTU è addirittura giunto a retrodatare detto evento all'esercizio 2005), atteso che, stando alle risultanze della verifica dello stato passivo, nel corso di detto esercizio erano maturati debiti verso la dipendente e verso l'Agenzia Controparte_5 delle Entrate, nella rispettiva misura di € 65.158,37 ed € 200.000,00 circa che, ove tempestivamente e correttamente contabilizzati, avrebbero senz'altro determinato l'emersione della causa di scioglimento.
Ed invero, costituisce circostanza pacifica, in quanto dedotta dall'attrice e non puntualmente contestata dai convenuti che al 31/12/2013 il patrimonio netto della società mostrava “un valore contabile negativo per € 21.729, poi coperto mediante utilizzo della voce finanziamento soci in bilancio per € 56.650” (cfr. pag. 7 citazione). Dunque, anche sulla scorta di un agevole calcolo algebrico deve ritenersi che ove i debiti di cui s'è detto, ammontanti ad oltre 250.000 euro, fossero stati iscritti nel bilancio 2013, a chiusura di detto esercizio sarebbe emersa la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n.5 c.c..
Al contempo, è pacifico, in quanto riconosciuto dagli stessi resistenti, che l'attività di impresa si fosse arrestata soltanto alla fine dell'anno 2016.
Pertanto, deve dirsi provata la responsabilità dell'organo amministrativo della fallita ai sensi dell'art. 2486 c.c..
Venendo alla quantificazione del danno, come detto, la disposizione in parola prevede che “se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili […], il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Nel caso di specie la mancata consegna delle scritture contabili deve ritenersi pacifica, trattandosi di circostanza allegata dall'attrice e mai contestata dai convenuti.
Pertanto, anche prescindendo dagli esiti della CTU (la quale comunque ha evidenziato una violazione dell'art. 2486 co.1 c.c. risalente addirittura all'esercizio 2005) deve ritenersi provato
Pag. 6 a 11 il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'organo amministrativo, da liquidarsi in misura pari ad €
379.044,00.
Né una diversa liquidazione del danno può essere operata facendo riferimento alle considerazioni spese dal CTU nel proprio elaborato nella parte in cui l'ausiliario del giudice, nel tentativo di rispondere al quesito formulato (il quale in prima battuta invitava il consulente a determinare, ove possibile, il differenziale dei patrimoni netti) è giunto ad una stima approssimativa della differenza tra i patrimonio netto alla data di avveramento della causa di scioglimento ed il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale.
In particolare, va rilevato che lo stesso ausiliario del Tribunale, nelle premesse del proprio elaborato ha precisato quanto segue: “i documenti presenti in atti non appaiono sufficienti per fornire una risposta ai quesiti formulati dal Giudice al C.T.U.. Innanzitutto è necessario rilevare la mancanza delle scritture contabili della e di altri documenti giustificativi quali, a Parte_1 mero titolo di esempio, gli estratti conti bancari e le fatture attive e passive, che l'organo amministrativo della fallita non ha consegnato alla curatela nonostante i diversi solleciti avanzati
e come più volte rimarcato, tra gli altri, anche nell'atto di citazione”.
Ciò posto, ferme queste premesse, lo stesso CTU, procedendo acquisendo altra documentazione presente nei pubblici registri (la cui utilizzabilità è stata peraltro contestata dalla parte convenuta) ha provveduto ad apportare ai bilanci di esercizio le sole rettifiche desumibili dalle risultanze ricavabili dalla sola documentazione allegata alle due domande di ammissione al passivo (proposte dall'Agenzia delle Entrate e dall'ex dipendente . Persona_1
Dunque, la stima della differenza tra i patrimoni netti fornita dal CTU si basa su un calcolo necessariamente approssimativo, in quanto frutto delle sole rettifiche desumibili dalla documentazione allegata da due creditori in sede di ammissione allo stato passivo e non anche di quelle ulteriori astrattamente desumibili dall'esame dell'intera documentazione contabile, impedito dall'omessa consegna della stessa da parte del . CP_1
Di conseguenza, anche in ossequio al dettato dell'art. 2486 c.c. – a mente del quale, come detto, in caso di assoluta mancanza della documentazione contabile il danno deve essere automaticamente liquidato in misura pari al deficit fallimentare – va riconosciuto il credito dell'attrice al pagamento della somma di € 379.044,00 a titolo di risarcimento del danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.
Di tale danno deve interamente rispondere il (peraltro unico convenuto rispetto CP_1 alla relativa domanda), trattandosi di evento pregiudizievole causalmente imputabile alla sola omissione dell'organo amministrativo.
Pag. 7 a 11
2. Sul danno da distrazione dell'azienda, contestata a tutti i convenuti.
Va poi integralmente rigettata la domanda tesa ad ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dell'ulteriore danno da ipotizzata distrazione dell'azienda di proprietà della fallita.
Ciò in quanto, in primo luogo, con riferimento alla posizione del , detto danno, CP_1 quand'anche fosse in ipotesi pacifico, sarebbe assorbito dal maggior danno da prosecuzione dell'attività di impresa di cui al paragrafo che precede (il quale, per sua natura, tiene conto di tutte le diminuzioni patrimoniali intercorse tra la data di emersione della causa di scioglimento e la dichiarazione di fallimento, ivi comprese quelle imputabili a condotte distrattive).
Ciò detto, la domanda va rigettata anche in relazione agli ulteriori due convenuti – i quali, non rispondendo del danno ex art. 2486 c.c., potrebbero in astratto essere chiamati a rispondere del concorso in specifiche condotte distrattive – in quanto l'allegazione di parte attrice non ha trovato sufficiente riscontro sul piano probatorio.
In primo luogo, va rimarcata l'inesattezza – sul piano tecnico contabile – dell'assunto su cui si fonda la quantificazione del danno nella misura del danno, stimato dall'attrice in € 153.234,00.
Tale somma, come pure riconosciuto dalla stessa curatela, corrisponde all'importo lordo delle immobilizzazioni espunte dal bilancio della al 31/12/2018. Parte_1
L'espunzione di tale voce contabile, a detta dell'attrice, dimostrerebbe la tesi della Curatela secondo la quale a conclusione dell'anno 2016 la subentrando di fatto Controparte_3 nell'esercizio della medesima attività di impresa esercitata fino ad allora negli stessi locali condotti in affitto dalla si sarebbe appropriata delle relative immobilizzazioni, Parte_1 del valore pari ad € 153.234,00.
Tuttavia, come correttamente precisato dal CTU, detto importo “si riferisce al valore lordo delle immobilizzazioni, costituite da beni materiali per euro 71.637,00 ed immateriali per euro
81.597,00, come indicato nell'apposito prospetto della nota integrativa relativa all'anno 2016.
L'importo di euro 4.775,00 si riferisce invece al valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti e che sono andati ad alimentare i rispettivi fondi di ammortamento. Ed invero, nel bilancio dell'esercizio 2017 il valore netto contabile delle immobilizzazioni risulta pari al valore netto iscritto nel bilancio relativo al precedente esercizio, non avendo la fallita imputato a conto economico alcun costo per ammortamenti. Nel bilancio dell'esercizio 2018, invece, il valore delle immobilizzazioni risulta pari ad euro 0,00 e, stante la mancanza di ammortamenti effettuati nell'anno, si potrebbe presumere, come ipotizza la curatela nella Relazione ex art. 33 L.F., che l'azzeramento sia dovuto “a causa della probabile cessione a
“terzi” dei relativi beni”. A parere dello scrivente, detta cessione, che si ribadisce essere solamente
Pag. 8 a 11 eventuale, non configura una distrazione di beni del valore di euro 153.234,00. Detto valore rappresenta il totale dei costi di acquisto dei beni iscritti sino al 31/12/2016 tra le attività immobilizzate della società; ma le immobilizzazioni potrebbero ricomprendere, ad esempio, beni
a soggetti a rapida obsolescenza o la cui vita utile si è già esaurita.”.
In altri termini, deve ritenersi che alla fine dell'anno 2016 (e ancor più nel luglio del 2017, quando la aveva avviato la sua attività nei locali di via Fucini n.37) le Controparte_3 immobilizzazioni dell'attrice avessero un valore contabile sostanzialmente trascurabile, di certo significativamente inferiore a quello di € 153.234,00 ipotizzato dalla Curatela.
Peraltro, al di là delle dovute precisazioni in ordine all'esatta quantificazione del valore residuo delle immobilizzazioni, osserva il Collegio che nel caso di specie manca la prova dell'effettiva distrazione di non meglio precisate attrezzature a beneficio della società Controparte_3 non potendo detta circostanza essere desunta dal mero subentro di quest'ultima nei locali di via Fucini a distanza di sei mesi dal rilascio dell'attrice, dal mancato rinvenimento, in sede di inventario (compiuto a distanza di oltre due anni), di beni strumentali in capo alla fallita o dall'assunzione, da parte della di due lavoratrici che avevano in precedenza Controparte_3 lavorato alle dipendenze della Parte_1
A ciò si aggiunga che la stessa ha dato prova di aver personalmente ottenuto un CP_3 finanziamento del valore di € 30.000,00 da Intesa Sanpaolo s.p.a. per la ristrutturazione dei locali e per l'acquisto di apparecchiature (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per la ragioni che precedono, la domanda di parte attrice, tesa ad ottenere il risarcimento del danno da distrazione dell'azienda, va rigettata anche nei confronti della e Controparte_3 dell'amministratrice unica di quest'ultima, . Controparte_2
3. Sulla quantificazione del danno e degli accessori
In definitiva, si impone la condanna del solo al pagamento in favore dell'attrice della CP_1 sola somma di € 379.044,00.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore
Pag. 9 a 11 di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile,
27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 379.044,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 31/12/2016 (data di pacifica cessazione dell'attività di impresa) che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014. Attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del gratuito patrocinio, la condanna del alla rifusione delle stesse deve essere emessa a CP_1 beneficio dello Stato.
Stessa sorte seguono le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, le quali, limitatamente ai rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico del solo . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. in parziale accoglimento della domanda proposta dal Fallimento n. 848/2019
[...] condanna al pagamento in favore del primo della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 379.044,00, oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in parte motiva;
II. rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della e di Controparte_3
; Controparte_2
III. condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 15.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
IV. condanna l'attrice alla rifusione in favore delle ulteriori convenute delle spese di lite che liquida complessivamente in € 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pag. 10 a 11 V. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico del solo
. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 11/11/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29561/2021 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/05/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
n. 848/2019 (c.f. in persona del curatore dott. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Paolo Rubens n. 31, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Daniele Sferra Carini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- TO
e
(C.F. , (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e (c.f. , elettivamente domiciliati in Roma, via Piazza della Controparte_3 P.IVA_2
Libertà n.20, presso lo studio dell' avv. Fabrizio Bruni che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuti
Conclusioni della parte attrice: “Il fallimento attore insiste nei denegati mezzi istruttori
(ammissione di prova per testi articolata in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, cpc) e
Pag. 1 a 11 precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione, da ritenersi qui riportate e ritrascritte”.
Conclusioni dei convenuti: “Si riporta, per il resto, integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito si riportano:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare, nel merito, per le causali esposte in comparsa, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., relativamente alle domande spiegate nei confronti della dott.ssa
(in proprio); Controparte_2
Sempre in via preliminare, ma gradata in relazione alla posizione della dott.ssa Controparte_2 in proprio, respingere le domande della curatela avverso tutti i convenuti, in quanto carenti dei presupposti di fatto e di diritto essenziali ai fini del relativo accoglimento. Come ampiamente illustrato nella parte in fatto ed in diritto della comparsa di costituzione e ribadito nei successivi scritti difensivi;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse indicata una responsabilità dei convenuti, rigettare comunque le relative domande risarcitorie oltre che nell'an anche nel quantum, in quanto frutto di un calcolo errato e, comunque, non provato.
In ogni caso, con condanna della curatela al pagamento delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Oggetto: responsabilità di amministratore di società di capitali.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento n. 848/2019 agiva in Parte_1 giudizio nei confronti di , e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 condanna di questi ultimi al risarcimento del danno che avrebbero arrecato alla società in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- che in data 05/12/2019 il Tribunale di Roma avrebbe dichiarato il fallimento della
Parte_1
- che detta società avrebbe gestito fino al dicembre del 2016 una struttura ricettiva per anziani denominata “Villa Fucini”, corrente in Fonte Nuova (Rm) in via Renato Fucini n.
37;
Pag. 2 a 11 - che detta società sarebbe stata amministrata da dal 2008 al 2011 Controparte_1 nonché dal 2014 alla data di dichiarazione di fallimento;
- che prima del , la società sarebbe stata amministrata dall'ulteriore CP_1 convenuta, dall'anno 1997 all'anno 1999; Controparte_2
- che il sarebbe in questa sede citato in qualità di ex amministratore della CP_1 fallita, mentre gli ulteriori convenuti in veste di terzi che avrebbero concorso col primo nel compimento di una specifica condotta distrattiva;
- che, in particolare, gli addebiti fatti valere in questa sede sarebbero due o il primo, contestato al solo , consistente nell'aver omesso di rilevare CP_1 tempestivamente la causa di scioglimento della società – risalente quantomeno all'esercizio 2013 - ed aver proseguito l'attività di impresa fino a tutto l'anno
2016;
o il secondo, contestato a tutti i convenuti, consistente nell'aver in via di fatto distratto l'intera azienda di proprietà della fallita a beneficio della CP_3
amministrata dalla (moglie del ), atteso che detta società,
[...] CP_2 CP_1
a partire dall'inizio dell'anno 2017 sarebbe subentrata alla fallita nella gestione della medesima attività di impresa all'interno dei medesimi locali fino ad allora condotti in affitto dalla Parte_1
- che il danno scaturito da tali condotte illecite andrebbe in questa sede rispettivamente quantificato o per quanto attiene alla violazione dell'art. 2486 c.c. (come detto, contestata al solo ), nella misura della differenza tra attivo e passivo, pari ad € CP_1
379.044,00;
o per quanto attiene alle condotte distrattive (contestate a tutti i convenuti), in misura pari ad € 153.234,00, pari all'importo lordo delle immobilizzazioni espunte dal bilancio della al 31/12/2018, verosimilmente in Parte_1 ragione della dimissione delle stesse a beneficio della Controparte_3
- che la liquidazione in via sostanzialmente equitativa del danno, sulla scorta dei parametri prospettati dalla stessa parte attrice, sarebbe conseguenza dell'omessa consegna da parte della convenuta della documentazione amministrativa e contabile della società.
Si costituivano i convenuti eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice, rilevando in particolare che:
Pag. 3 a 11 - le allegazioni della Curatela si fonderebbero, per quanto attiene ad entrambi gli addebiti, su valutazioni inesatte da un punto di viste tecnico contabile;
- che, per quanto attiene all'ipotizzata omessa rilevazione della causa di scioglimento – in ogni caso contestata dai convenuti – la stessa non sarebbe in ogni caso imputabile a titolo di dolo o colpa al , essendo quest'ultimo soggetto non esaustivamente edotto CP_1 dei principi contabili nazionali, poiché esercente la professione medica;
- che al contempo sarebbe infondata l'allegazione volta a censurare una distrazione dell'azienda a beneficio della essendosi quest'ultima limitata a Controparte_3 subentrare nei medesimi locali già condotti in affitto dalla fallita, senza sottrarre alcunché dal patrimonio della Parte_1
- che, al netto dei locali (comunque di proprietà di terzi), non vi sarebbe stato alcun elemento di continuità tra l'azienda della fallita e quella gestita dalla , la CP_3 quale o avrebbe avviato la propria attività di impresa a distanza di otto mesi dalla cessazione della per di più sotto un'insegna diversa;
Parte_1
o avrebbe acquistato le attrezzature a spese proprie, sottoscrivendo a tal fine un contratto di mutuo con la;
Controparte_4
o i clienti della sarebbero stati diversi da quelli ospitati dalla Controparte_3 al momento della cessazione della propria attività; Parte_1
- che, peraltro, il valore delle immobilizzazioni della fallita, al momento della data di fallimento della stessa, sarebbe stato tanto esiguo da essere sostanzialmente trascurabile, essendosi nel tempo quasi azzerato in ragione del progressivo ammortamento, e comunque significativamente inferiore alla cifra richiesta a titolo di risarcimento del danno.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una CTU, volta ad apprezzare, sul piano meramente tecnico contabile, la fondatezza delle allegazioni di parte attrice, nonché a quantificare l'eventuale danno conseguenza scaturito a causa delle stesse.
Quindi le parti procedevano alla rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande di parte attrice vanno accolte entro i limiti di seguito precisati.
In apertura di motivazione va ricordato che a norma dell'art. 146 l.f. il curatore fallimentare è legittimato ad esperire cumulativamente le azioni di responsabilità avverso gli amministratori
Pag. 4 a 11 ai sensi degli artt. 2476, 2392, 2394 c.c. per i fatti di mala gestio ad essi riferibili e causativi di danni alla società ed ai creditori sociali.
Come detto, nel caso di specie gli addebiti mossi dall'attrice sono sostanzialmente due:
- il primo, contestato al solo , consistente nell'aver omesso di rilevare CP_1 tempestivamente la causa di scioglimento della società – risalente quantomeno all'esercizio 2013 - ed aver proseguito l'attività di impresa fino a tutto l'anno 2016;
- il secondo, contestato a tutti i convenuti, consistente nell'aver in via di fatto distratto l'intera azienda di proprietà della fallita a beneficio della Controparte_3 amministrata dalla (moglie del ), atteso che detta società, a partire CP_2 CP_1 dall'inizio dell'anno 2017 sarebbe subentrata alla fallita nella gestione della medesima attività di impresa all'interno dei medesimi locali fino ad allora condotti in affitto dalla
Parte_1
1. Sul danno da omessa rilevazione della causa di scioglimento prevista dall'art.
2484 n.4 c.c. contestato al solo CP_1
Quanto alla contestazione volta a censurare la prosecuzione dell'attività di impresa in epoca successiva all'emersione della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, giova premettere che, ai sensi dell'art. 2486 c.c. “Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
[…] Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Orbene, sulla scorta di tale previsione normativa, introdotta con D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la cui retroattività in parte qua è stata già diffusamente affermata in giurisprudenza (cfr. ex multis Tribunale di Milano, 24 Aprile 2023, n. 3307/2023), la parte attrice, sulla scorta del presupposto dell'avveramento della causa di scioglimento a partire dall'anno 2013 e della
Pag. 5 a 11 prosecuzione dell'attività di impresa fino a tutto il 2016, proprio in ragione dell'omessa consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore unico in carica alla data del fallimento, ha chiesto la condanna del solo al risarcimento di un danno da CP_1 liquidarsi in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare.
La domanda, così formulata, merita integrale accoglimento, potendo la stessa dirsi fondata anche prescindendo delle valutazioni operate dal CTU sulla base della documentazione a disposizione, oggettivamente lacunosa a causa della mancata consegna della documentazione contabile da parte dello stesso al curatore fallimentare. CP_1
Ed invero, come correttamente allegato dalla stessa attrice, anche prescindendo dalle considerazioni operate dal CTU, deve ritenersi che il capitale sociale fosse integralmente perso quantomeno nel corso dell'anno 2013 (il CTU è addirittura giunto a retrodatare detto evento all'esercizio 2005), atteso che, stando alle risultanze della verifica dello stato passivo, nel corso di detto esercizio erano maturati debiti verso la dipendente e verso l'Agenzia Controparte_5 delle Entrate, nella rispettiva misura di € 65.158,37 ed € 200.000,00 circa che, ove tempestivamente e correttamente contabilizzati, avrebbero senz'altro determinato l'emersione della causa di scioglimento.
Ed invero, costituisce circostanza pacifica, in quanto dedotta dall'attrice e non puntualmente contestata dai convenuti che al 31/12/2013 il patrimonio netto della società mostrava “un valore contabile negativo per € 21.729, poi coperto mediante utilizzo della voce finanziamento soci in bilancio per € 56.650” (cfr. pag. 7 citazione). Dunque, anche sulla scorta di un agevole calcolo algebrico deve ritenersi che ove i debiti di cui s'è detto, ammontanti ad oltre 250.000 euro, fossero stati iscritti nel bilancio 2013, a chiusura di detto esercizio sarebbe emersa la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n.5 c.c..
Al contempo, è pacifico, in quanto riconosciuto dagli stessi resistenti, che l'attività di impresa si fosse arrestata soltanto alla fine dell'anno 2016.
Pertanto, deve dirsi provata la responsabilità dell'organo amministrativo della fallita ai sensi dell'art. 2486 c.c..
Venendo alla quantificazione del danno, come detto, la disposizione in parola prevede che “se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili […], il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Nel caso di specie la mancata consegna delle scritture contabili deve ritenersi pacifica, trattandosi di circostanza allegata dall'attrice e mai contestata dai convenuti.
Pertanto, anche prescindendo dagli esiti della CTU (la quale comunque ha evidenziato una violazione dell'art. 2486 co.1 c.c. risalente addirittura all'esercizio 2005) deve ritenersi provato
Pag. 6 a 11 il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'organo amministrativo, da liquidarsi in misura pari ad €
379.044,00.
Né una diversa liquidazione del danno può essere operata facendo riferimento alle considerazioni spese dal CTU nel proprio elaborato nella parte in cui l'ausiliario del giudice, nel tentativo di rispondere al quesito formulato (il quale in prima battuta invitava il consulente a determinare, ove possibile, il differenziale dei patrimoni netti) è giunto ad una stima approssimativa della differenza tra i patrimonio netto alla data di avveramento della causa di scioglimento ed il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale.
In particolare, va rilevato che lo stesso ausiliario del Tribunale, nelle premesse del proprio elaborato ha precisato quanto segue: “i documenti presenti in atti non appaiono sufficienti per fornire una risposta ai quesiti formulati dal Giudice al C.T.U.. Innanzitutto è necessario rilevare la mancanza delle scritture contabili della e di altri documenti giustificativi quali, a Parte_1 mero titolo di esempio, gli estratti conti bancari e le fatture attive e passive, che l'organo amministrativo della fallita non ha consegnato alla curatela nonostante i diversi solleciti avanzati
e come più volte rimarcato, tra gli altri, anche nell'atto di citazione”.
Ciò posto, ferme queste premesse, lo stesso CTU, procedendo acquisendo altra documentazione presente nei pubblici registri (la cui utilizzabilità è stata peraltro contestata dalla parte convenuta) ha provveduto ad apportare ai bilanci di esercizio le sole rettifiche desumibili dalle risultanze ricavabili dalla sola documentazione allegata alle due domande di ammissione al passivo (proposte dall'Agenzia delle Entrate e dall'ex dipendente . Persona_1
Dunque, la stima della differenza tra i patrimoni netti fornita dal CTU si basa su un calcolo necessariamente approssimativo, in quanto frutto delle sole rettifiche desumibili dalla documentazione allegata da due creditori in sede di ammissione allo stato passivo e non anche di quelle ulteriori astrattamente desumibili dall'esame dell'intera documentazione contabile, impedito dall'omessa consegna della stessa da parte del . CP_1
Di conseguenza, anche in ossequio al dettato dell'art. 2486 c.c. – a mente del quale, come detto, in caso di assoluta mancanza della documentazione contabile il danno deve essere automaticamente liquidato in misura pari al deficit fallimentare – va riconosciuto il credito dell'attrice al pagamento della somma di € 379.044,00 a titolo di risarcimento del danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa.
Di tale danno deve interamente rispondere il (peraltro unico convenuto rispetto CP_1 alla relativa domanda), trattandosi di evento pregiudizievole causalmente imputabile alla sola omissione dell'organo amministrativo.
Pag. 7 a 11
2. Sul danno da distrazione dell'azienda, contestata a tutti i convenuti.
Va poi integralmente rigettata la domanda tesa ad ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dell'ulteriore danno da ipotizzata distrazione dell'azienda di proprietà della fallita.
Ciò in quanto, in primo luogo, con riferimento alla posizione del , detto danno, CP_1 quand'anche fosse in ipotesi pacifico, sarebbe assorbito dal maggior danno da prosecuzione dell'attività di impresa di cui al paragrafo che precede (il quale, per sua natura, tiene conto di tutte le diminuzioni patrimoniali intercorse tra la data di emersione della causa di scioglimento e la dichiarazione di fallimento, ivi comprese quelle imputabili a condotte distrattive).
Ciò detto, la domanda va rigettata anche in relazione agli ulteriori due convenuti – i quali, non rispondendo del danno ex art. 2486 c.c., potrebbero in astratto essere chiamati a rispondere del concorso in specifiche condotte distrattive – in quanto l'allegazione di parte attrice non ha trovato sufficiente riscontro sul piano probatorio.
In primo luogo, va rimarcata l'inesattezza – sul piano tecnico contabile – dell'assunto su cui si fonda la quantificazione del danno nella misura del danno, stimato dall'attrice in € 153.234,00.
Tale somma, come pure riconosciuto dalla stessa curatela, corrisponde all'importo lordo delle immobilizzazioni espunte dal bilancio della al 31/12/2018. Parte_1
L'espunzione di tale voce contabile, a detta dell'attrice, dimostrerebbe la tesi della Curatela secondo la quale a conclusione dell'anno 2016 la subentrando di fatto Controparte_3 nell'esercizio della medesima attività di impresa esercitata fino ad allora negli stessi locali condotti in affitto dalla si sarebbe appropriata delle relative immobilizzazioni, Parte_1 del valore pari ad € 153.234,00.
Tuttavia, come correttamente precisato dal CTU, detto importo “si riferisce al valore lordo delle immobilizzazioni, costituite da beni materiali per euro 71.637,00 ed immateriali per euro
81.597,00, come indicato nell'apposito prospetto della nota integrativa relativa all'anno 2016.
L'importo di euro 4.775,00 si riferisce invece al valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti e che sono andati ad alimentare i rispettivi fondi di ammortamento. Ed invero, nel bilancio dell'esercizio 2017 il valore netto contabile delle immobilizzazioni risulta pari al valore netto iscritto nel bilancio relativo al precedente esercizio, non avendo la fallita imputato a conto economico alcun costo per ammortamenti. Nel bilancio dell'esercizio 2018, invece, il valore delle immobilizzazioni risulta pari ad euro 0,00 e, stante la mancanza di ammortamenti effettuati nell'anno, si potrebbe presumere, come ipotizza la curatela nella Relazione ex art. 33 L.F., che l'azzeramento sia dovuto “a causa della probabile cessione a
“terzi” dei relativi beni”. A parere dello scrivente, detta cessione, che si ribadisce essere solamente
Pag. 8 a 11 eventuale, non configura una distrazione di beni del valore di euro 153.234,00. Detto valore rappresenta il totale dei costi di acquisto dei beni iscritti sino al 31/12/2016 tra le attività immobilizzate della società; ma le immobilizzazioni potrebbero ricomprendere, ad esempio, beni
a soggetti a rapida obsolescenza o la cui vita utile si è già esaurita.”.
In altri termini, deve ritenersi che alla fine dell'anno 2016 (e ancor più nel luglio del 2017, quando la aveva avviato la sua attività nei locali di via Fucini n.37) le Controparte_3 immobilizzazioni dell'attrice avessero un valore contabile sostanzialmente trascurabile, di certo significativamente inferiore a quello di € 153.234,00 ipotizzato dalla Curatela.
Peraltro, al di là delle dovute precisazioni in ordine all'esatta quantificazione del valore residuo delle immobilizzazioni, osserva il Collegio che nel caso di specie manca la prova dell'effettiva distrazione di non meglio precisate attrezzature a beneficio della società Controparte_3 non potendo detta circostanza essere desunta dal mero subentro di quest'ultima nei locali di via Fucini a distanza di sei mesi dal rilascio dell'attrice, dal mancato rinvenimento, in sede di inventario (compiuto a distanza di oltre due anni), di beni strumentali in capo alla fallita o dall'assunzione, da parte della di due lavoratrici che avevano in precedenza Controparte_3 lavorato alle dipendenze della Parte_1
A ciò si aggiunga che la stessa ha dato prova di aver personalmente ottenuto un CP_3 finanziamento del valore di € 30.000,00 da Intesa Sanpaolo s.p.a. per la ristrutturazione dei locali e per l'acquisto di apparecchiature (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per la ragioni che precedono, la domanda di parte attrice, tesa ad ottenere il risarcimento del danno da distrazione dell'azienda, va rigettata anche nei confronti della e Controparte_3 dell'amministratrice unica di quest'ultima, . Controparte_2
3. Sulla quantificazione del danno e degli accessori
In definitiva, si impone la condanna del solo al pagamento in favore dell'attrice della CP_1 sola somma di € 379.044,00.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore
Pag. 9 a 11 di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile,
27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 379.044,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 31/12/2016 (data di pacifica cessazione dell'attività di impresa) che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
4. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014. Attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del gratuito patrocinio, la condanna del alla rifusione delle stesse deve essere emessa a CP_1 beneficio dello Stato.
Stessa sorte seguono le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, le quali, limitatamente ai rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico del solo . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. in parziale accoglimento della domanda proposta dal Fallimento n. 848/2019
[...] condanna al pagamento in favore del primo della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 379.044,00, oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in parte motiva;
II. rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della e di Controparte_3
; Controparte_2
III. condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 15.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
IV. condanna l'attrice alla rifusione in favore delle ulteriori convenute delle spese di lite che liquida complessivamente in € 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pag. 10 a 11 V. limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico del solo
. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 11/11/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 11 a 11