TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 168
TAR
Ordinanza cautelare 24 aprile 2023
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 19 e 21-nonies della legge 241/90

    Il Collegio ritiene infondate tali censure poiché la disciplina della SCIA non è applicabile all'intervento edilizio in questione, che richiede invece il permesso di costruire. Pertanto, non vi è stata violazione degli artt. 19 e 21-nonies della L. 241/90 né delle relative garanzie procedimentali.

  • Accolto
    Qualificazione giuridica dell'intervento edilizio

    La Corte condivide la qualificazione del Comune, ritenendo che l'intervento edilizio, per le sue caratteristiche intrinseche (diversa sagoma, diverso volume, minori distanze dai confini e dagli edifici rispetto al titolo originario), non rientri nel regime della SCIA ma richieda il permesso di costruire. La difformità tra stato di fatto e stato legittimo dell'immobile, in particolare la mancata identità di volumetria, è il presupposto logico-giuridico di tale determinazione.

  • Accolto
    Irrilevanza del certificato di agibilità ai fini dello stato legittimo dell'immobile

    Il Collegio concorda con il Comune, affermando che il certificato di agibilità attesta l'idoneità dell'immobile sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario, ma non la sua conformità giuridica urbanistico-edilizia. Per quest'ultima rilevano i titoli abilitativi originari e successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 168
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 168
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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