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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G: 10040/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Luigia Franzese Giudice dott. Maria Rita Guarino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10040/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PERROTTA CARLO, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CRISCI PASQUALE, presso cui Controparte_1
elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Santa Maria a Vico (CE) in data 02.05.1998
e dalla loro unione erano nati due figli: , nata il [...] e , Persona_1 Persona_2
nato il [...].
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 04.06.2020 e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, poneva a carico del resistente l'obbligo del versamento di un assegno di mantenimento pari a 100,00 euro mensili nei confronti della ricorrente, e di un assegno dal valore di 300,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
Veniva nominato il G.I. ed espletata attività istruttoria ed all'esito si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.2024.
Quanto alle domande relative alla disciplina del diritto di visita dei figli, nulla si dispone essendo divenuti entrambi i figli maggiorenni nelle more del giudizio.
Pertanto, in questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione e sull'addebito della separazione stessa, sul mantenimento a favore della moglie e sul mantenimento a favore dei figli maggiorenni.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, avendo quest'ultimo violato l'obbligo di integrità psicofisica del coniuge ponendo in essere condotte violente nei suoi confronti. In particolare la ricorrente riferisce di aggressioni culminate nell'episodio verificatosi nell'ottobre del 2017, in cui il la minacciava, in evidente stato di ubriachezza, con un CP_1
coltello, circostanza che portava la ricorrente a richiedere l'intervento delle FF.OO, che, intervenute sul posto, arrestavano in flagranza il Santangelo.
Successivamente, la ricorrente denunciava per maltrattamenti e lesioni il marito (cfr. procedimento penale RGNR 11083/2017 mod. 21 Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere), il quale successivamente veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi revocata.
Infine, il suddetto procedimento si concludeva con una sentenza di condanna a carico del
. CP_1
La parte resistente deduce che invece, la crisi sia da addebitarsi alla per le continue Pt_1
aggressioni fisiche e verbali, che ponevano il resistente secondo almeno la sua prospettazione in un atteggiamento di remissione e servilismo.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi i coniugi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto. Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, la richiesta di separazione con addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito
è fondata e pertanto merita accoglimento.
Nel caso specifico, all'esito dell'istruttoria è stata raggiunta la prova del nesso causale tra l'aggressione perpetrata dal resistente ai danni della ricorrente e la crisi matrimoniale.
Dall'escussione testi, oltre che dalla documentazione relativa al giudizio penale, emerge che il poneva in essere condotte lesive della integrità psicofisica della ricorrente. CP_1
In particolare, all'udienza del 28.04.2023, veniva escusso il teste , Persona_2
figlio della coppia, il quale dichiarava: “si è vero, mio padre era ubriaco e faceva le sceneggiate e alzava le mani nei confronti di mia madre, una volta in detta occasione non ricordo precisamente la data ma ricordo che nel corso di un litigio con mia madre prese un coltello da cucina e tento di aggredirmi. Lui diceva vattene via che ti uccido, mia madre allora chiamò i carabinieri che se lo portarono via. Abbiamo sporto denuncia per l'accaduto”.
L'episodio dell'aggressione con il coltello viene ricordato anche dalla figlia della coppia,
, la quale, escussa nella medesima udienza, dichiarava: “si è vero, ero Persona_1
presente mio padre prese il coltello per far paura a mio fratello. Non mi ricordo tanto bene come sono andati i fatti ricordo del coltello ma non ricordo la dinamica”. Inoltre affermava: “si è vero, mio padre faceva abuso di bevande alcoliche ed era ubriaco e non poteva lavorare a causa di detto stato”.
Orbene, appare evidente che tali condotte abbiano reso impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
In punto di diritto, giova richiamare quanto stabilito con granitica giurisprudenza di legittimità, per la quale le violenze ai danni ai danni del coniuge costituiscono : “violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole non solo la pronuncia di separazione ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass n. 31351/2022; Cass
n. 7388/2017). Non è invece ascrivibile alla ricorrente la causa della crisi coniugale.
Per quanto concerne il presunto atteggiamento aggressivo della , che avrebbe, a detta del Pt_1
resistente, determinato la crisi coniugale, non è provata la condotta né appare in ogni caso quanto rappresentato sussumibile in una ipotetica violazione di un obbligo coniugale determinativa della crisi matrimoniale.
.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I
n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che emerge ictu oculi una discreta disparità reddituale tra i coniugi, atteso che la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di casalinga e non ha mai lavorato se non sporadicamente all'interno di una ditta di pulizie condominiali mentre il resistente svolge saltuariamente l'attività di manovale ed ha dunque una capacità reddituale maggiore. Pertanto deve riconoscersi l'assegno di mantenimento alla moglie, atteso che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno, occorre dunque tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale ovvero il resistente nonché il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio, che era, alla luce del reddito del , CP_1
verosimilmente superiore a quello sostenuto dopo la separazione di fatto dalla ricorrente, senza alcuna occupazione.
In particolare, all'esito dell'attività istruttoria espletata, emerge che il resistente, nonostante affetto da una condizione di disabilità che limiterebbe la sua capacità lavorativa, non aveva tuttavia difficoltà a trovare lavoro come manovale presso vari cantieri edili.
Infatti, in occasione dell'udienza di comparizione delle parti, il affermava: CP_1
“Attualmente non ho vincoli derivanti dalle misure cautelari e faccio lavori saltuari nel campo dell'edilizia. Quando lavoro mi danno 50,00 euro al giorno ma non riesco a lavorare tutti i giorni”.
Pertanto, considerate le differenti condizioni economiche, atteso che la parte ricorrente è priva di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, e parimenti considerata la condizione economica del resistente, va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente con un assegno mensile di € 150,00 da versare entro,
e non oltre, il giorno cinque di ogni mese.
Domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e , parte Per_1 Per_2
ricorrente chiede un contributo minimo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del resistente.
Parte resistente, dal suo canto, si oppone al mantenimento dei figli maggiorenni.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n.
12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020)
a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa porsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e , atteso che in ragione dell'età (rispettivamente 24 e 22 anni) appare verosimilmente Per_1 Per_2 terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
Difatti, non è stata raggiunta in giudizio la prova che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli maggiorenni sia stato determinato da causa non imputabile ai medesimi, ovvero che gli stessi abbiano intrapreso un percorso formativo di tipo universitario, o ancora delle ulteriori specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei medesimi, essendosi la ricorrente limitata a chiedere un contributo al mantenimento.
Dunque, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta dei figli, nulla va disposto in favore degli stessi a titolo di mantenimento. Spese di lite
Le spese di lite stante la soccombenza reciproca si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente nei confronti della ricorrente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VI (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 17, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998.
4. Rigetta la richiesta formulata da parte ricorrente in merito alla corresponsione di un assegno mensile in favore dei figli maggiorenni a carico del resistente;
5. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 150,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio
2026;
6. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Luigia Franzese Giudice dott. Maria Rita Guarino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10040/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PERROTTA CARLO, presso cui Parte_1
elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. CRISCI PASQUALE, presso cui Controparte_1
elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione tra i coniugi.
Le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Santa Maria a Vico (CE) in data 02.05.1998
e dalla loro unione erano nati due figli: , nata il [...] e , Persona_1 Persona_2
nato il [...].
Le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale all'udienza del 04.06.2020 e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava provvedimenti temporanei ed urgenti. In particolare, poneva a carico del resistente l'obbligo del versamento di un assegno di mantenimento pari a 100,00 euro mensili nei confronti della ricorrente, e di un assegno dal valore di 300,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.
Veniva nominato il G.I. ed espletata attività istruttoria ed all'esito si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.2024.
Quanto alle domande relative alla disciplina del diritto di visita dei figli, nulla si dispone essendo divenuti entrambi i figli maggiorenni nelle more del giudizio.
Pertanto, in questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione e sull'addebito della separazione stessa, sul mantenimento a favore della moglie e sul mantenimento a favore dei figli maggiorenni.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto invece concerne la domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, avendo quest'ultimo violato l'obbligo di integrità psicofisica del coniuge ponendo in essere condotte violente nei suoi confronti. In particolare la ricorrente riferisce di aggressioni culminate nell'episodio verificatosi nell'ottobre del 2017, in cui il la minacciava, in evidente stato di ubriachezza, con un CP_1
coltello, circostanza che portava la ricorrente a richiedere l'intervento delle FF.OO, che, intervenute sul posto, arrestavano in flagranza il Santangelo.
Successivamente, la ricorrente denunciava per maltrattamenti e lesioni il marito (cfr. procedimento penale RGNR 11083/2017 mod. 21 Tribunale Penale di Santa Maria Capua Vetere), il quale successivamente veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poi revocata.
Infine, il suddetto procedimento si concludeva con una sentenza di condanna a carico del
. CP_1
La parte resistente deduce che invece, la crisi sia da addebitarsi alla per le continue Pt_1
aggressioni fisiche e verbali, che ponevano il resistente secondo almeno la sua prospettazione in un atteggiamento di remissione e servilismo.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi i coniugi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto. Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, la richiesta di separazione con addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito
è fondata e pertanto merita accoglimento.
Nel caso specifico, all'esito dell'istruttoria è stata raggiunta la prova del nesso causale tra l'aggressione perpetrata dal resistente ai danni della ricorrente e la crisi matrimoniale.
Dall'escussione testi, oltre che dalla documentazione relativa al giudizio penale, emerge che il poneva in essere condotte lesive della integrità psicofisica della ricorrente. CP_1
In particolare, all'udienza del 28.04.2023, veniva escusso il teste , Persona_2
figlio della coppia, il quale dichiarava: “si è vero, mio padre era ubriaco e faceva le sceneggiate e alzava le mani nei confronti di mia madre, una volta in detta occasione non ricordo precisamente la data ma ricordo che nel corso di un litigio con mia madre prese un coltello da cucina e tento di aggredirmi. Lui diceva vattene via che ti uccido, mia madre allora chiamò i carabinieri che se lo portarono via. Abbiamo sporto denuncia per l'accaduto”.
L'episodio dell'aggressione con il coltello viene ricordato anche dalla figlia della coppia,
, la quale, escussa nella medesima udienza, dichiarava: “si è vero, ero Persona_1
presente mio padre prese il coltello per far paura a mio fratello. Non mi ricordo tanto bene come sono andati i fatti ricordo del coltello ma non ricordo la dinamica”. Inoltre affermava: “si è vero, mio padre faceva abuso di bevande alcoliche ed era ubriaco e non poteva lavorare a causa di detto stato”.
Orbene, appare evidente che tali condotte abbiano reso impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
In punto di diritto, giova richiamare quanto stabilito con granitica giurisprudenza di legittimità, per la quale le violenze ai danni ai danni del coniuge costituiscono : “violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole non solo la pronuncia di separazione ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass n. 31351/2022; Cass
n. 7388/2017). Non è invece ascrivibile alla ricorrente la causa della crisi coniugale.
Per quanto concerne il presunto atteggiamento aggressivo della , che avrebbe, a detta del Pt_1
resistente, determinato la crisi coniugale, non è provata la condotta né appare in ogni caso quanto rappresentato sussumibile in una ipotetica violazione di un obbligo coniugale determinativa della crisi matrimoniale.
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Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I
n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. Civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che emerge ictu oculi una discreta disparità reddituale tra i coniugi, atteso che la ricorrente ha dichiarato di svolgere l'attività di casalinga e non ha mai lavorato se non sporadicamente all'interno di una ditta di pulizie condominiali mentre il resistente svolge saltuariamente l'attività di manovale ed ha dunque una capacità reddituale maggiore. Pertanto deve riconoscersi l'assegno di mantenimento alla moglie, atteso che esso in sede di separazione mira a preservare il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio al coniuge più debole.
Al fine di poter esaminare la misura dell'assegno, occorre dunque tenere in considerazione la condizione economica del coniuge con maggiore capacità reddituale ovvero il resistente nonché il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio, che era, alla luce del reddito del , CP_1
verosimilmente superiore a quello sostenuto dopo la separazione di fatto dalla ricorrente, senza alcuna occupazione.
In particolare, all'esito dell'attività istruttoria espletata, emerge che il resistente, nonostante affetto da una condizione di disabilità che limiterebbe la sua capacità lavorativa, non aveva tuttavia difficoltà a trovare lavoro come manovale presso vari cantieri edili.
Infatti, in occasione dell'udienza di comparizione delle parti, il affermava: CP_1
“Attualmente non ho vincoli derivanti dalle misure cautelari e faccio lavori saltuari nel campo dell'edilizia. Quando lavoro mi danno 50,00 euro al giorno ma non riesco a lavorare tutti i giorni”.
Pertanto, considerate le differenti condizioni economiche, atteso che la parte ricorrente è priva di redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, e parimenti considerata la condizione economica del resistente, va posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente con un assegno mensile di € 150,00 da versare entro,
e non oltre, il giorno cinque di ogni mese.
Domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e , parte Per_1 Per_2
ricorrente chiede un contributo minimo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del resistente.
Parte resistente, dal suo canto, si oppone al mantenimento dei figli maggiorenni.
Sul punto, questo Collegio aderisce all'orientamento della Corte di legittimità, in forza del quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, ovvero sino a quando non si consideri ultimato il percorso formativo del figlio sia pur nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni. La valutazione del requisito è rimessa al prudente apprezzamento del giudice atteso che non è possibile determinare in astratto l'età in cui viene meno l'obbligo genitoriale, poiché a seconda del percorso professionale prescelto dal figlio ed a seconda delle difficoltà di inserimento lavorativo nel contesto sociale in quello specifico settore può definirsi il limite di età con il quale cessa l'obbligo genitoriale.
La giurisprudenza, infatti, da tempo muove dalla finalità di bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di garantire al figlio il sostegno economico per il perseguimento dei suoi obiettivi professionali sino alla loro concreta realizzazione, dall'altro quello di evitare "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n.
12477/2004, n. 4108/1993).
Orbene, secondo la più recente traccia giurisprudenziale (Cass. civ. n. 17183 del 14 agosto 2020)
a cui il Collegio intende dare continuità, l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia dipeso da causa non imputabile al figlio maggiorenne è a carico del richiedente e non del soggetto obbligato: “In virtù dei principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente l'assegno: raggiunta la maggiore età, invero, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Spetta quindi al soggetto che richiede il mantenimento provare (anche attraverso presunzioni) non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il soggetto passivo del rapporto onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive”.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria non è emerso alcun elemento di prova da cui si possa trarre il convincimento che possa porsi a carico del padre l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e , atteso che in ragione dell'età (rispettivamente 24 e 22 anni) appare verosimilmente Per_1 Per_2 terminato il percorso formativo e l'inserimento lavorativo.
Difatti, non è stata raggiunta in giudizio la prova che il mancato raggiungimento del requisito dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli maggiorenni sia stato determinato da causa non imputabile ai medesimi, ovvero che gli stessi abbiano intrapreso un percorso formativo di tipo universitario, o ancora delle ulteriori specifiche ragioni che ostacolano l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei medesimi, essendosi la ricorrente limitata a chiedere un contributo al mantenimento.
Dunque, stante la carenza di prove in ordine alle predette circostanze idonee a giustificare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento e l'età ormai adulta dei figli, nulla va disposto in favore degli stessi a titolo di mantenimento. Spese di lite
Le spese di lite stante la soccombenza reciproca si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente nei confronti della ricorrente;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VI (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 17, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998.
4. Rigetta la richiesta formulata da parte ricorrente in merito alla corresponsione di un assegno mensile in favore dei figli maggiorenni a carico del resistente;
5. Pone a carico del resistente, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 150,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di febbraio
2026;
6. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio