Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8563 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05188/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5188 del 2022, proposto da MA SA e AG NE, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capodrise, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi n. 5 del 9 agosto 2022 Prot. 13507 del 9 agosto 2022 emessa a carico dei ricorrenti e notificata il 10 agosto 2022 con la quale si ordinava ai prefati di provvedere entro 90 giorni dalla notificazione alla demolizione delle opere realizzate abusivamente ed al ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a loro cura e spese;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 1555 del 7 marzo 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa LE NI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 10 ottobre 2022 e depositato il successivo 7 novembre, i ricorrenti, n.q di coproprietari, impugnavano il provvedimento (ordinanza n. 5 del 9 agosto 2022 Prot. 13507 del 9 agosto 2022) con cui il Comune di Capodrise aveva loro ingiunto, unitamente alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, la demolizione di una serie di opere realizzate presso l’immobile sito in via Impastato n.1 (angolo via libertà) ed ivi elencate e descritte ai nn. 1-6; a sostegno del gravame, i ricorrenti articolavano un’unica censura, deducendo l’omesso assolvimento, da parte del Comune, dell’onere motivazionale “rafforzato” circa “l’individuazione di un interesse pubblico specifico all’emissione della sanzione demolitoria”, configurabile, a loro dire, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso (oltre vent’anni) dalla realizzazione degli abusi e del legittimo affidamento nel frattempo maturato.
2. – Il Comune di Capodrise non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
3. – Il 21 novembre 2022 i ricorrenti depositavano istanza di rinvio della camera di consiglio già fissata ed il successivo 10 ottobre 2023 depositavano istanza di ammissione della prova testimoniale, con indicazione nominativa dei testimoni e dei seguenti (due) quesiti: “Vero è che i lavori inerenti l’immobile di via Piedipongola, 1 in Capodrise furono completati prima del 5 luglio dell’anno 2000”; “Vero è che l’immobile è posto nella periferia del Comune di Capodrise”.
4. – Con ordinanza n. n. 1555 del 7 marzo 2024, erano respinte sia l’istanza istruttoria depositata in data 10 ottobre 2023, sia la domanda cautelare.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Viene all’esame del Collegio l’ordinanza (n. 5 del 9 agosto 2022 Prot. 13507 del 9 agosto 2022) con cui il Comune di Capodrise (rimasto contumace nel presente giudizio) ha ordinato ai ricorrenti la riduzione in pristino dell’immobile sito in via Impastato n.1, angolo via libertà ove, in esito al sopralluogo del 24 maggio 2022 era stato riscontrato quanto segue: “1. il piano seminterrato, originariamente autorizzato con destinazione garage e cantina con altezza interna pari a mt. 2.50, risulta suddiviso in n. 4 ambienti con destinazione w.c., garage-deposito, disimpegno e studio con altezza interna pari a mt. 2.80 mt; 2. il piano rialzato originariamente autorizzato con destinazione in parte a studio medico in parte residenziale, lo stesso risulta destinato completamente alla residenza; inoltre il piano rialzato risulta ampliato rispetto alla Concessione edilizia n. 31/1998, in quanto sono stati rilevati degli ampliamenti dovuti alla chiusura del balcone posto sul lato Sud del fabbricato e del balcone posto sul lato est; tali ampliamenti non rispettano la distanza minima di mt 5,00 dal confine e di mt 10,00 dai fabbricati; 3. sempre al piano rialzato è stato rilevato l’ampliamento del balcone posto sul lato Ovest del fabbricato; 4. il piano primo, destinato originariamente alla residenza risulta interessato da lavori edili e precisamente di completamento, inoltre sono stati rilevati ampliamenti analogamente a quelli rilevati al piano rialzato in relazione ai balconi; 5. il piano secondo autorizzato originariamente a deposito, risulta completamente destinato alla residenza. Inoltre è stato rilevato un ampliamento dovuto alla chiusura del balcone posto sul lato sud del fabbricato; 6. la scala presente sul lato ovest del manufatto risulta completamente chiusa anziché aperta come da titolo rilasciato, tanto da generale ulteriore volume edilizio e mancato rispetto della distanza dai confini e dai fabbricati. A seguito delle difformità rilevate si è accertato un aumento di volume residenziale pari a circa 510 mc e un aumento del volume del vano scala pari a circa 52 mc”.
6.1. - In tali termini sinteticamente definito il perimetro della decisione, ritiene il Collegio doversi confermare la decisione di rigetto dell’istanza istruttoria (prova testimoniale) depositata il 10 ottobre 2023, già delibata in senso negativo con l’ordinanza n. 1555 del 7 marzo 2024, cui, per brevità, si rinvia. Ribadita in proposito la “marginalità” e/o “residualità”, in via generale, della prova testimoniale nel processo amministrativo (cfr., T.A.R. Napoli, sez. VII, 25 novembre 2019, n. 5540) dovendosi piuttosto privilegiare elementi probatori di natura documentale, rileva infatti il Collegio che le circostanze sulle quali verte il richiesto esame testimoniale (la risalenza delle opere) sono: da un lato, non supportate dal presupposto riscontro probatorio di natura formale/documentale, anche di natura indiziaria, che sarebbe stato onere del ricorrente fornire, posto che, come noto, incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova in ordine all’epoca di realizzazione delle opere abusive (cfr., T.A.R. Umbria - Perugia, sez. I, 19 luglio 2016, n. 546; T.A.R. Lazio - Roma sez. III 2 maggio 2013, n. 4383); dall’altro, ed anche in ragione di quanto appresso si dirà in ordine all’unico motivo di ricorso (vd. paragrafo 6.2), del tutto irrilevanti ai fini del decidere. In ragione di tale duplice ordine di considerazioni, va pertanto confermato il rigetto dell’istanza di prova testimoniale di cui alla nota depositata il 10 ottobre 2023.
6.2. – Tanto chiarito e passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, questo va respinto, dovendosi fare doverosa applicazione, in questa sede, dei principi da tempo elaborati in materia di provvedimenti, come quello in esame, recanti sanzioni demolitorie in relazione ad opere abusive e tali per cui, rivestendo tali provvedimenti natura vincolata, essi non necessitano, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo (cosa pacificamente avvenuta nel caso di specie, ove peraltro non è contestata la natura abusiva degli interventi), di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619). Si aggiunga che “in tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione”. (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101), sicché, non merita condivisione il profilo di censura, relativo al lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle opere e all’eventuale affidamento nel frattempo maturato, non potendo tali circostanze incidere sulla natura “reale” dell’abuso (che segue l’immobile nei successivi trasferimenti) e sulla sua sanzionabilità.
6.3. – Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
6.4. – Nulla deve disporsi quanto alle spese di giudizio stante la mancata costituzione, in giudizio, del Comune di Capodrise.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
AO EV, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
LE NI NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI NI | AO EV |
IL SEGRETARIO