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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 2898 del R.A.C.L. dell'anno
2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e quivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avvocati Elvirella Pacini e Luciano Lobina, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del suo Legale Controparte_1
Rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Piras unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari, nell'Ufficio Legale della Sede provinciale
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per conseguire l'assegno mensile di assistenza, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dr. , secondo cui l'opponente è affetta da: Persona_1
“7010: anchilosi rachide lombare 31-40%; 2206: sindrome depressiva endoreattiva grave 31-40% e 6458: morbo di crohn (classe i) per analogia 15%” ed ha concluso che tale stato invalidante determina una riduzione della capacità lavorativa pari al 70%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In particolare, richiamando una relazione tecnica di parte redatta dalla Dr.ssa Persona_2 la difesa opponente ha lamentato che il CTU avrebbe errato nella valutazione del quadro invalidante che affligge con riferimento alla anchilosi del rachide. Pt_1 Parte opponente ha lamentato non ritenendo congrua la valutazione operata dal C.T.U. con riferimento al danno artrosico nella misura del 40%, laddove per il solo danno a “anchilosi del rachide” avrebbe dovuto essere considerata una percentuale molto vicina a quella riportata nelle tabelle e pari al 75%.
Sul punto, parte opponente ha precisato che sussiste in capo all'opponente una degenerazione spondilodiscoaortica, sia a livello cervicale che lombare, con plurime ernie plurisegmentarie, con conseguenti periodi di recrudescenza anche intensi. Inoltre, l'opponente si è sottoposta ad intervento di artrodesi posteriore L3-L4-L5 per la correzione di scoliosi di tipo degenerativo, ma anche dopo detto intervento vi è stata una recrudescenza della clinica sciatalgica ed un progressivo deficit stenico agli arti superiori, che ha visto coinvolto in particolar modo l'arto superiore destro, con riduzione della forza muscolare, la cui invalidità può essere valutata singolarmente in percentuale oscillante tra il 21% ed il 30%.. Per tale sintomatologia l'opponente ha effettuato visita neurochirurgica e risonanza magnetica che hanno evidenziato un marcato deficit stenico correlato ad una massiva protrusione discale a carico del disco intersomatico C4-C5 con protrusione posteriore nel canale spinale e secondaria sofferenza del midollo stesso. Inoltre, Pt_1 ha affrontato l'intervento chirurgico per discectomia per via anteriore C4-C5 con stabilizzazione anteriore e posizionamento di cage intersomatico. L'intervento, però, non è stato risolutivo con la conseguenza che la sintomatologia cronica lombosciatalgica si è ripresentata con progressiva ed ingravescente rachialgia, con limitazione funzionale di tutto l'asse rachideo ed assoluta impossibilità ad effettuare flesso estensioni e rotazione del rachide.
Sotto altro profilo, parte opponente ha lamentato che la valutazione operata dal consulente in ordine alla sindrome depressiva endoreattiva sarebbe restrittiva in quanto pur essendo stata definita “grave” è stata valutata con il minimo tabellare del 31%.
La difesa opponente ha, conseguentemente, concluso chiedendo di accertare e dichiarare che l'opponente, a causa delle patologie riscontrate, presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74%, dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' opposto CP_1 alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio ed opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
§§§§
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Infatti, stante i motivi di opposizione esposti nel ricorso introduttivo del giudizio e la nuova documentazione medica prodotta nella presente fase del giudizio, si è ritenuto opportuno richiamare a chiarimenti il consulente Dr. , il quale ha confutato le censure mosse nei Persona_1 confronti della sua valutazione medico legale e ha giustificato puntualmente, con motivazione condivisibile in quanto esente da contraddizioni e da vizi logici, il giudizio espresso in sede di accertamento tecnico preventivo, confermando in toto le conclusioni rassegnate nella precedente fase del giudizio.
Infatti, a seguito di nuova visita peritale e presa visione della nuova documentazione in atti,
Dr. ha ribadito che l'opponente è affetta da: anchilosi del rachide lombare, inquadrata sub Per_1 codice 31-40% (si tiene conto del tratto cervicale e lombare); sindrome depressiva endoreattiva grave, inquadrata sub codice 2206 31-40% e Morbo di OH (classe I) inquadrato per analogia sub codice
6458 15%.
In particolare, dalla consulenza emerge: “Rachide cervicale in asse, limitazione della rotazione verso destra ed esiti cicatriziali lato destro per intervento di stabilizzazione;
lamenta disestesie a carico dei polpastrelli della mano destra. N.C. apparentemente indenni, Romberg negativo, prova IN negativa;
ROM lombare nella norma entro i limiti del fisiologico, esiti cicatriziali per intervento di stabilizzazione”. Inoltre, il consulente ha chiarito che i “Cingoli scapolomerali articolarità entro i limiti del fisiologico non deficit
FM; accovacciata (flessione sotto carico) nella norma. Lasegue negativo. Alluce valgo bilaterale.
Deambulazione possibile su punte e talloni;
esito cicatriziale per salpingectomia acuta destra. Tinel positivo a sinistra”.
Infine, Dr. ha acclarato che: “all'esame clinico non si apprezza una limitazione funzionale Per_1 dell'arto superiore destro, la forza è conservata ai quattro arti, così come da certificazioni del 06-12-2022 del
4-4-2023 a firma della dott.ssa e gli esami strumentali vedi RM 22-03-23 “la RM del tratto Persona_3 cervicale non mostra alterazione dei diametri”.
Conseguentemente il consulente ha spiegato di ritenere congruo il 40% assegnato alla opponente, che è il valore massimo da riservarsi all'anchilosi, mentre nel caso specifico sussiste la artrodesi parziale L3-L5 e non l'intero tratto L1- L5- per la colonna vertebrale (“indico il punteggio massimo previsto per l'anchilosi prendendo in considerazione anche il tratto cervicale e le parestesie all'arto superiore”).
Il consulente ha ritenuto, inoltre, di confermare diagnosi ed inquadramento per il disturbo di natura (“psiche vigile, lucida, orientata rispetto al tempo, spazio, cose e persone […] In merito alla depressione riferisce che da circa due mesi non assume più le gocce per dormire prima assumeva anche una pastiglia di cui non ricorda il nome “ma solo un pezzettino”) ed un 15% per l'endometriosi (voce per analogia), ottenendo una percentuale del 65 per cento, secondo formula riduzionistica, a cui va a sommarsi la semispecifica pari al 5%, vista l'età della e l'attività svolta (assistenza Pt_1 domiciliare), per un totale del 70 %.
Conseguentemente a seguito delle risultanze peritali sopra riportate, cui il Giudice aderisce per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state in ultimo adeguatamente motivate, il Tribunale accerta che l'opponente è invalida civile in misura pari al 70% dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, rigetta la presente opposizione.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D.
Lgs. n. 113 del 2002. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Accerta che l'opponente è invalida civile in misura pari al 70% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, rigetta il ricorso in opposizione dalla medesima proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separati decreti. CP_2
Così deciso in Cagliari il 17 febbraio 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)