Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1991, n. 423
Articolo 2Articolo 4
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8 gennaio 1992
Art. 3. 1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, i quali intendano svolgere un'attivita' nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono ottemperare agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , e dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e sono autorizzati all'esercizio di dette attivita' prescindendo dalle condizioni di reciprocita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1990.
2. I soggetti di cui al comma 1, in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.
Note all' art. 3:
- La legge n. 443/1985 reca: "Legge quadro per l'artigianato".
- La legge n. 426/1971 reca: "Disciplina del commercio".
- Il testo dell' art. 10, commi 1 e 2, del D.L. n. 416/1989 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato) e' il seguente:
"1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attivita' lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e sono autorizzati all'esercizio delle attivita' commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocita'.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all' art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge- quadro in materia professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attivita' commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalita' di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il D.M. n. 294/1990 reca: "Regolamento recante i criteri e le modalita' di svolgimento degli esami nelle sessioni speciali riservate ai cittadini extracomunitari e agli apolidi ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande".
Entrata in vigore il 8 gennaio 1992