Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2025, proposto da
ER AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX Settembre n.63;
contro
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Farrelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'annullamento
- della determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025 del dirigente del Settore Pianificazione del territorio edilizia privata del Comune di Catanzaro, avente ad oggetto “ Inefficacia della SCIA codice univoco SUE n. 10200 protocollo n. 124945 del 28/11/2024 e annullamento in autotutela ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. della SCIA codice univoco SUE n. 4344 protocollo n. 83543 del 31.05.2022 – Ditta: AS ER ”;
- dell’ordinanza n. 000004 del 6 febbraio 2025 del dirigente del Settore Pianificazione del territorio edilizia privata del Comune di Catanzaro, avente ad oggetto “ Ordinanza di demolizione ai sensi dell''art. 31 del DPR n. 380/01 a carico di AS ER ”;
-. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso o consequenziale tale da incidere sui diritti e sugli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, sig.ra ER AS, proprietaria di un lastrico solare sito in Catanzaro Lido (via Thaon De Revel), procedeva alla realizzazione di una copertura parziale di circa 90 mq. con struttura in legno lamellare, sulla base di SCIA presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) in data 31 maggio 2022 (codice univoco SUE n. 4344/2022).
2. A seguito di sopralluoghi eseguiti il 9 ed il 14 ottobre 2024, l'amministrazione comunale avviava nei confronti della ricorrente un procedimento amministrativo (comunicazione prot. n. 112657 del 28 ottobre 2024) contestando:
- l'assenza del parere dell’Autorità di Bacino, in quanto l’area è soggetta ai vincoli del P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni);
- cambio di destinazione d'uso dei locali sottotetto, originariamente qualificati come non abitabili, in uso abitativo;
- realizzazione di una veranda in ferro e vetro non prevista nella SCIA del 2022.
3. In data 28 novembre 2024, la ricorrente presentava SCIA in sanatoria (codice univoco SUE 10200/2024), con la quale:
- ha eccepito l'insussistenza dell'obbligo di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino Regionale;
- ha prodotto documentazione e osservazioni per il recupero ai fini abitativi dei locali sottotetto, ai sensi delle leggi regionali n. 19/2002 e n. 41/2011, applicabili ratione temporis ;
- ha comunicato che la veranda in ferro e vetro sarebbe stata rimossa.
4. Ciononostante, con determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025, il Comune di Catanzaro:
- annullava in autotutela la SCIA n. 4344/2022, ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 241/1990;
- dichiarava l'inefficacia della SCIA in sanatoria n. 10200/2024.
5. Successivamente, con ordinanza n. 4 del 6 febbraio 2025, il Comune di Catanzaro ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi.
6. Avverso i entrambi i provvedimenti, la sig.ra ER AS ha proposto il ricorso specificato in epigrafe, per i seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che l’intervento edilizio ricade in zona R2 (rischio medio), per la quale le N.T.A. del P.G.R.A. non prevedono alcun parere preventivo obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
6.2. Con il secondo motivo, si deduce la legittimità del cambio di destinazione d'uso oggetto della SCIA in sanatoria, in quanto:
- il locale rispetta l’altezza ponderale minima di m. 2,20 prevista dall’art. 49 della legge regionale n. 19/2002;
- all’intervento realizzato si applicherebbe l'art. 3, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 41/2011, che consente deroghe ai parametri comunali per interventi di efficientamento energetico e captazione solare (fotovoltaico).
6.3. Con il terzo motivo, si ribadisce che la veranda in ferro e vetro è stata integralmente rimossa a seguito della comunicazione avvio del procedimento, circostanza che rende la contestazione sul punto inattuale.
6.4. Con il quarto motivo, si contesta l’affermazione del Comune secondo la quale per la stessa unità immobiliare sarebbero “ aperti contemporaneamente due procedimenti distinti ”, in quanto la SCIA in sanatoria n. 10200/2024 è stata presentata per regolarizzare le difformità riscontrate nel corso dei lavori, operazione sempre ammessa dall'ordinamento.
6.5. Con il quinto motivo, si deduce l’illegittimità dell'annullamento in autotutela della SCIA n. 4344/2022, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto:
- l'annullamento in autotutela è intervenuto dopo circa 28 mesi dalla presentazione della SCIA, quindi, oltre il termine di 12 mesi stabilito da tale disposizione;
- il Comune avrebbe omesso di esplicitare l'interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento della SCIA e di operare il necessario bilanciamento con l'affidamento della ricorrente;
- risulterebbe illogico ipotizzare che il recupero volumetrico del sottotetto possa alterare l'assetto urbanistico e edilizio dell'area o pregiudicare i servizi alla collettività.
6.6. Con il sesto motivo si sostiene che:
- il calcolo dell’altezza media ponderale del sottotetto non deve essere parametrato alla legge regionale n. 25/2022, bensì alla legge regionale n. 19/2002, vigente al momento della realizzazione dell’intervento;
- in ogni caso, l’eventuale inidoneità dei locali sottotetto ai fini abitativi determinerebbe solo una limitazione d'uso della superficie, senza comportare l’illegittimità del sottotetto realizzato sulla base della SCIA n. 4344/2022;
- non sarebbe pertinente il richiamo alla “doppia conformità” di cui all’art. 36 del DPR n. 380/2001, applicabile solo in assenza totale di titolo, mentre il caso di specie rientrerebbe nel perimetro dell’art. 36-bis, il quale richiede la conformità alla disciplina urbanistica attuale e ai requisiti edilizi dell’epoca della realizzazione, individuabili nella citata legge regionale n. 19/2002 vigente al momento dei lavori.
6.7. Con il settimo motivo, si sostiene che l'amministrazione avrebbe ignorato le integrazioni e le relazioni tecniche prodotte dalla ricorrente a seguito dell'avvio del procedimento.
6.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce, infine, l’illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione, traendo essa esclusivo fondamento dalla determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025, che ha illegittimamente annullato la SCIA originaria e dichiarato inefficace la sanatoria per i motivi sopra esposti.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro, sostenendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.
8. Con ordinanza cautelare n. 235 del 15 maggio 2025, il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti gravati.
9. In vista del merito, le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
10. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione, procedere distinguendo l’esame della SCIA originaria n. 4344/2022 e da quello della successiva SCIA in sanatoria n. 10200/2024.
Solo una volta chiarita la legittimità di ciascuna delle due SCIA sarà possibile definire la legittimità dell’ordinanza di demolizione, la quale costituisce l’effetto sanzionatorio derivato dell’annullamento e della dichiarazione di inefficacia delle due SCIA.
12. Seguendo tale ordine logico, il Collegio ritiene, innanzitutto, fondato il motivo con il quale si deduce l’illegittimità dell’annullamento in autotutela della prima SCIA n. 4344/2022, per violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Com’è noto, tale disposizione subordina l’esercizio del potere di autotutela al ricorrere di precise cocondizioni:
- presenza di ragioni di interesse pubblico;
- esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento del consolidamento del titolo;
- valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Nel caso di specie, la SCIA è stata presentata in data 31 maggio 2022, mentre l’annullamento è stato disposto con la determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025, oltre, quindi, il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Né ricorrono i presupposti di cui al comma 2-bis del citato art. 21 nonies (false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci), che consentirebbero l'annullamento oltre il termine di 12 mesi, poiché le contestazioni del Comune si fondano su elementi e circostanze già desumibili dal progetto e dall’altra documentazione presentata e, quindi, rilevabili dall'amministrazione sin dal momento del deposito della SCIA.
L’eventuale carenza documentale era un dato oggettivo ed evidente e, quindi, l'inerzia del Comune nel richiedere chiarimenti o integrazioni non può giustificare un intervento tardivo in autotutela in assenza di condotte fraudolente da parte del privato.
Quanto al parere dell’Autorità di Bacino Regionale, si osserva che l’intervento ricade in zona R2 del P.G.R.A. L’art. 23 delle norme di attuazione e delle misure di salvaguardia del P.G.R.A., richiamato da parte ricorrente, non prevede il parere preventivo obbligatorio per tale classificazione, limitandosi a stabilire divieti specifici (come l'impossibilità di realizzare locali sotterranei o seminterrati a uso abitativo e commerciale) che non si applicano al caso di specie, trattandosi della copertura di un lastrico solare.
13. L’illegittimità dell’annullamento in autotutela emerge, peraltro, sotto un ulteriore e concorrente profilo.
Infatti, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 l'esercizio del potere di autotutela non può limitarsi al rilievo di una mera illegittimità originaria, ma esige la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale, che deve risultare prevalente sul legittimo affidamento maturato dal privato, specialmente laddove quest'ultimo abbia già completato le opere confidando nella regolarità del titolo.
In tal senso, secondo la giurisprudenza “ affinché il potere di intervento tardivo sulla segnalazione certificata possa dirsi legittimamente esercitato, è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, l’amministrazione dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle tese al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressat i” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2025, n. 3631).
Nel caso di specie, la motivazione del Comune appare generica e priva di un'analisi puntuale sull'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto. Il richiamo alla “ corretta pianificazione ” e alla modifica degli “ assetti urbanistici ” si risolve in un'affermazione astratta, coincidente con il solo ripristino della legalità violata, di per sé, come detto, insufficiente a giustificare il sacrificio dell'affidamento del privato, mentre il riferimento alla carenza di “ aree standard ” è privo di supporto istruttorio.
Manca, infine, un effettivo bilanciamento degli interessi, che dia conto della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto all'affidamento consolidatosi in capo al privato.
14. Per le ragioni esposte, la SCIA n. 4344/2022 deve considerarsi titolo edilizio “consolidato”; ne consegue l'illegittimità della determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025 nella parte in cui dispone l'annullamento in autotutela del predetto titolo.
15. Di contro, risulta, invece, immune da vizi dedotti la determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’inefficacia della SCIA in sanatoria n. 10200/2024.
In punto di fatto, occorre evidenziare che:
- con SCIA del 2024, parte ricorrente ha richiesto la sanatoria per il cambio di destinazione d'uso a fini abitativi dei locali sottotetto, realizzati sulla base della precedente SCIA del 2022 e destinati originariamente a vani di sgombero e ripostigli;
- la SCIA in sanatoria è stata formulata, richiamando l’art. 49 della legge regionale n. 19/2002, vigente al momento della realizzazione della copertura, che prevede per il recupero ai fini abitativi una altezza media ponderale di almeno 2,20 metri;
- il Comune sostiene, invece, l'insanabilità del cambio di destinazione d’uso, poiché l'altezza media ponderale del sottotetto, pari a metri 2,21, è inferiore al limite minimo di 2,40 metri, prescritto dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 25/2022, che ha sostituito sul punto le disposizioni della legge regionale n. 19/2002.
16. Il Collegio ritiene che l'amministrazione comunale abbia legittimamente dichiarato l’inefficacia della SCIA del 2024, sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni:
- al momento della presentazione della SCIA in sanatoria, i commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2002 non erano più in vigore, essendo stati superati (per quel che qui rileva) dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 25/2022, che fissa l’altezza media ponderale minima per il recupero dei sottotetti a 2,40 metri;
- i requisiti tecnici minimi di altezza sono posti a presidio dell'igiene e della salubrità dei locali abitativi e secondo la giurisprudenza “ costituiscono una soglia invalicabile a tutela dell'interesse pubblico e della salute dei cittadini, nonché della salubrità ed igiene dei locali e della prevenzione degli infortuni e degli incendi ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 3 novembre 2025 n. 19379 e la giurisprudenza ivi richiamata).
- ne consegue che l'altezza di 2,21 metri dichiarata dalla ricorrente si pone in contrasto con il limite legale vigente al momento della presentazione della SCIA in sanatoria;
- ad ogni modo, l’invocato art. 49 della legge regionale n. 19/2002 non sarebbe stato, comunque, applicabile al caso di specie, poiché tale disposizione consentiva esclusivamente il recupero di volumi già esistenti e non poteva in alcun modo legittimare la creazione di nuovi volumi residenziali non conformi ai parametri attuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 9 giugno 2025, n. 4980, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3445).
17. Ne consegue che deve ritenersi legittima la determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’inefficacia della SCIA in sanatoria, precludendo, di conseguenza, la sanatoria del cambio di destinazione d’uso dei locali sottotetto.
18. Quanto all’ordinanza di demolizione n. 4 del 6 febbraio 2025, si osserva che:
- dal consolidamento dell'efficacia della SCIA n. 4344/2022 deriva l’illegittimità in via derivata dell'ingiunzione a demolire la copertura del lastrico solare, stante la stabilità del titolo originario che ne legittima la permanenza;
- permane la legittimità dell’ordinanza nella parte in cui sanziona il cambio della destinazione d’uso dei locali sottotetto, una volta accertata la legittimità della dichiarazione di inefficacia della successiva SCIA in sanatoria;
- relativamente alla veranda, l’avvenuta rimozione spontanea dell’opera a seguito della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo rende l’ordinanza di demolizione in parte qua priva di oggetto.
19. In conclusione, il ricorso merita accoglimento parziale nei termini sopra indicati e per l'effetto:
- va annullata la determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025, nella parte in cui dispone l’annullamento in autotutela della SCIA n. 4344/2022;
- va annullata l’ordinanza di demolizione n. 4 del 6 febbraio 2025, limitatamente all'ingiunzione di rimozione della copertura realizzata sul lastrico solare.
Il ricorso va, invece, respinto nella parte in cui contesta la dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria n. 10200/2024 e la conseguente sanzione ripristinatoria relativa al cambio di destinazione d'uso dei locali sottotetto.
20. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto:
i) annulla la determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025, nella parte in cui dispone l’annullamento in autotutela della SCIA n. 4344/2022;
ii) annulla l’ordinanza di demolizione n. 4 del 6 febbraio 2025, limitatamente all'ingiunzione di rimozione della copertura lignea realizzata sul lastrico solare;
- respinge il ricorso per la parte relativa alla dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria n. 10200/2024 e alla conseguente sanzione ripristinatoria del mutamento di destinazione d'uso dei locali sottotetto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
OR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR AR | IV OR |
IL SEGRETARIO