TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 586
TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità annullamento in autotutela SCIA n. 4344/2022 per violazione art. 21-nonies L. 241/1990

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che l'annullamento è intervenuto oltre i 12 mesi previsti dall'art. 21-nonies L. 241/1990, senza che ricorressero i presupposti per l'applicazione del termine più lungo. Inoltre, è stata ritenuta generica e priva di un'analisi puntuale sull'interesse pubblico concreto e attuale la motivazione del Comune, nonché assente il necessario bilanciamento degli interessi.

  • Accolto
    Insussistenza vincolo parere Autorità di Bacino

    Il Collegio ha ritenuto che l'intervento ricade in zona R2 del P.G.R.A. e che l'art. 23 delle norme di attuazione non prevede il parere preventivo obbligatorio per tale classificazione.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione per illegittimità della determinazione n. 196/2025

    Il Tribunale ha annullato l'ordinanza di demolizione limitatamente all'ingiunzione di rimozione della copertura lignea, stante il consolidamento della SCIA originaria. Ha invece ritenuto sussistente la legittimità dell'ordinanza nella parte in cui sanziona il cambio di destinazione d'uso dei locali sottotetto, una volta accertata la legittimità della dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria. Inoltre, la veranda è stata rimossa spontaneamente, rendendo l'ordinanza priva di oggetto su tale punto.

  • Rigettato
    Illegittimità dichiarazione di inefficacia SCIA in sanatoria n. 10200/2024

    Il Collegio ha ritenuto immune da vizi la dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria, poiché al momento della sua presentazione, i commi rilevanti dell'art. 49 della L.R. 19/2002 erano stati superati dall'art. 7, comma 3, della L.R. 25/2022, che fissa l'altezza media ponderale minima a 2,40 metri. L'altezza di 2,21 metri della ricorrente si poneva quindi in contrasto con il limite legale vigente. Inoltre, l'art. 49 della L.R. 19/2002 non consentiva la creazione di nuovi volumi residenziali non conformi ai parametri attuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 586
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 586
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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