Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di stato giuridico di società straniera, l'art. 25 della legge 31 maggio 1995 n. 218 individua anzitutto nella legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione l'ordinamento al quale riferirsi per determinarne, ai fini dell'ordinamento italiano, la natura giuridica, la sua capacità ed il regime di responsabilità per le obbligazioni solidali. Ne consegue che una società costituita all'estero, che non risulta avere in Italia ne' la sede dell'amministrazione, ne' il proprio oggetto principale, è comunque da ritenersi a tutti gli effetti una società dotata di autonoma personalità giuridica e, in particolare, una società di capitali, se tale essa è considerata nel proprio ordinamento di origine in base alle leggi ivi vigenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FILATI FANTASIA BOUCLÈ DI LÒ MA EL & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso l'avvocato DARIO DE BLASIIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BODO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FO TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso l'avvocato FRANCO DELL'ERBA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI SCOPAZZO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 444/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 22/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il resistente, l'Avvocato DELL'ERBA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società AT AN Bouclè s.n.c. di LÒ LI LS & C. (in prosieguo indicata solo come AT AN LE), premesso di essere creditrice della somma di L. 89.600.000 per una fornitura eseguita in favore della società svizzera EL A.G., con atto notificato il 27 novembre 1996 convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Bergamo il sig. TI AT e, sul presupposto che costui fosse socio occulto di detta società svizzera, ne chiese la condanna al pagamento, in proprio favore, della sopra indicata somma.
Il sig. AT si difese eccependo, tra l'altro, che per costante giurisprudenza di questa Suprema corte non è configurabile un rapporto societario di fatto tra una persona fisica ed una società di capitali, quale la società svizzera EL.
Con sentenza del 29 agosto 1997 il tribunale, in composizione monocratica, respinse la domanda dell'attrice e la condannò alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Investita del gravame proposto dalla AT AN LE, la corte, d'appello di Brescia, con sentenza emessa il 22 giugno 1999, confermò nel merito la decisione di primo grado, riformandola solo nel punto relativo al risarcimento dei danni per lite temeraria. Osservò la corte - per quanto ancora qui interessa - che non aveva fondamento la tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui la società svizzera EL sarebbe una società priva di autonoma personalità giuridica ed avrebbe potuto quindi ben entrare in società di fatto con il sig. AT: giacché l'art. 16, comma 2, delle preleggi impone di aver riguardo, nel presente caso, alle disposizioni del codice delle obbligazioni della Confederazione elvetica che la personalità giuridica riconoscono alle società anonime iscritte nel locale registro di commercio, e la EL risultava appunto iscritta in tale veste nel registro di commercio del comune di Mendrisio, a nulla rilevando che analoga iscrizione non figurasse presso alcuna Camera di commercio italiana. Posto, dunque, che alla EL non poteva negarsi la natura di società di capitali, risultava applicabile nella specie il consolidato insegnamento giurisprudenziale che vieta ad una società di capitali la possibilità di costituire con altri soggetti una società di persone: donde l'infondatezza della domanda avanzata invece dalla AT AN LE proprio sul presupposto dell'esistenza di una simile società di fatto.
Avverso tale sentenza la AT AN LE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi di censura. Il sig. AT ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che la ricorrente non pone in discussione l'assunto - condiviso da entrambi i giudici di merito sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale in passato espresso da questa Suprema corte - secondo cui non è consentita la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, ed in particolare ad una società di fatto.
Di ciò, dunque, non occorrerà in questa sede occuparsi;
ne' occorrerà tornare sulla questione di come tale impossibilità di partecipazione di una società di capitali ad una società di persone si rifletta su una pretesa creditoria del terzo basata invece proprio sull'esistenza di detta società: questione già risolta dalla corte territoriale senza specifica doglianza sul punto da parte della ricorrente.
Resta ugualmente estraneo all'ambito del presente giudizio di legittimità il quesito circa la nazionalità dell'invocata società di fatto e dell'ordinamento al quale occorre far riferimento per giudicare della sua esistenza e validità giuridica. A tale quesito, infatti, la corte d'appello ha implicitamente risposto nel senso dell'applicabilità della normativa nazionale italiana - che infatti ha applicato - senza alcuna specifica censura ad opera della ricorrente.
La ricorrente si duole invece che la corte d'appello abbia considerato la società svizzera EL alla stregua di una società di capitali, laddove - a giudizio di essa ricorrente - si sarebbe trattato di una società priva nel nostro ordinamento di personalità giuridica, come tale legittimata a legarsi in società di fatto con una persona fisica.
2. Il primo motivo di ricorso, infatti, è volto a denunciare la violazione dell'art. 16, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, e della legge 28 gennaio 1971, n. 220. Con esso si lamenta che il giudice d'appello non abbia tenuto conto di come il riconoscimento in favore delle persone giuridiche straniere dei medesimi diritti di cui godono quelle italiane è subordinato a condizione di reciprocità; condizione che, nel caso delle società svizzere, non sarebbe però rispettata, non avendo la Confederazione elvetica mai sottoscritto la Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle persone giuridiche, ratificata in Italia con la citata legge n. 220 del 1971. Con il secondo motivo di impugnazione, denunciando la violazione degli artt. 2331, 2507 e 2508 c.c., la ricorrente sostiene che, se anche la suaccennata condizione di reciprocità sussistesse, non sarebbe comunque possibile riconoscere personalità giuridica in Italia ad una società estera - come la EL - che non sia nel medesimo tempo iscritta anche nel registro delle imprese tenuto da una Camera di commercio italiana.
3. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
3.1. In ordine al primo di essi occorre anzitutto precisare - ed in tal senso deve correggersi la motivazione dell'impugnata sentenza, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c. - che la discussione sul trattamento riconosciuto in Italia alle persone giuridiche straniere ex art. 16, comma 2, delle preleggi è, nel presente caso, del tutto fuorviante, così come lo è la connessa disputa sull'esistenza o meno della condizione di reciprocità cui detta norma fa riferimento.
Non è qui questione, infatti, di ammettere un ente straniero a godere di diritti che il nostro ordinamento attribuisce ai cittadini ed alle persone giuridiche italiane. Se così fosse, con ogni evidenza, il giudizio dovrebbe svolgersi anzitutto nei confronti dell'ente straniero dei cui diritti si tratta. Viceversa, nel presente giudizio, si discute unicamente dell'applicazione della legge italiana in un rapporto tra soggetti entrambi di nazionalità italiana;
ed intanto occorre stabilire se la società svizzera EL sia o meno da considerare in Italia alla stregua di una società di capitali, in quanto da ciò discendono - sempre in base all'ordinamento italiano e nei riguardi di soggetti italiani - determinate conseguenze giuridiche che a detta società non sarebbero comunque in alcun modo opponibili.
La disposizione cui occorre fare riferimento per dare risposta a detto quesito, dunque, è (non già il citato art. 16, comma 2, bensì) l'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che è volto ad individuare i criteri in base ai quali definire lo statuto personale di una società straniera. E tale norma individua anzitutto nella legge dello Stato in cui sì è perfezionato il procedimento di costituzione l'ordinamento al quale riferirsi per determinare, ai fini dell'ordinamento italiano, la natura giuridica di un ente societario, nonché - tra l'altro - la sua capacità ed il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. Donde con evidenza consegue che una società costituita in Svizzera, che non risulta avere in Italia ne' la sede dell'amministrazione, nè il proprio oggetto principale, è da ritenersi a tutti gli effetti una società dotata di autonoma personalità giuridica, ed in particolare una società di capitali, se tale essa è considerata nel proprio ordinamento di origine in base alle leggi ivi vigenti. Le censure contenute nel primo motivo di ricorso non sono pertanto idonee a scalfire la decisione adottata sul punto dalla corte territoriale, ancorché - come detto - occorra rettificare nei termini sopra precisati la motivazione da cui quella decisione è sorretta.
3.2. Del pari infondato è il secondo mezzo di gravame. L'assunto in esso prospettato - che parrebbe presupporre l'esistenza di un obbligo generalizzato di registrazione in Italia delle società straniere, ancorché dotate di personalità giuridica nel proprio ordinamento di origine e benché prive di sedi secondarie nel territorio italiano - non trova alcun appiglio ne' nelle norme del codice richiamate dalla medesima ricorrente ne' in altra disposizione normativa applicabile in materia.
4. Il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta), di cui 300,00 (trecento) per spese generali e 150,00 (centocinquanta) per spese vive.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta), di cui 300,00 (trecento) per spese generali e 150,00 (centocinquanta) per spese vive.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003