Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3968
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Sentenza 18 marzo 2003

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In tema di stato giuridico di società straniera, l'art. 25 della legge 31 maggio 1995 n. 218 individua anzitutto nella legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione l'ordinamento al quale riferirsi per determinarne, ai fini dell'ordinamento italiano, la natura giuridica, la sua capacità ed il regime di responsabilità per le obbligazioni solidali. Ne consegue che una società costituita all'estero, che non risulta avere in Italia ne' la sede dell'amministrazione, ne' il proprio oggetto principale, è comunque da ritenersi a tutti gli effetti una società dotata di autonoma personalità giuridica e, in particolare, una società di capitali, se tale essa è considerata nel proprio ordinamento di origine in base alle leggi ivi vigenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3968
    Data del deposito : 18 marzo 2003

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