CASS
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35273 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
( 4 N izs c-A (." SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AN nato il [...] HA I 4 a A JA avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/s9títe le conclusioni del PG rt- • D t' N rs).)c, otz i c„e_t_ez.. 61_0_ ec)-( -e' a_ c xL.c c_0(re otim ..0)(2).<2, Penale Sent. Sez. 1 Num. 35273 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 17/05/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo in tema di diniego della liberazione anticipata introdotto da TT AN (avverso la decisione del MdS del 13 maggio 2019). 1.1 In motivazione si rappresenta che : a) il diniego riguarda otto semestri intercorsi tra luglio 2013 e luglio 2017 ; b) vi è un rilievo disciplinare per fatto avvenuto in data 28 agosto 2013 ; c) vi è una condotta posteriore Ithe, pur non essendo stata ritenuta penalmente rilevante in termini di evasione, è comunque indicativa di una violazione di prescrizioni a lui imposte;
d) vi è un Procedimento pendente per una ipotesi di falsa testimonianza. Si tratta di comportamenti che - valutati globalmente - giustificano il diniego perché denotano (anche nei semestri non direttamente interessati) una adesione solo apparente alla proposta rieducativa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - TT AN, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si lamenta l'eccessiva ampiezza del diniego, riferito a ben otto sernestri, senza una reale motivazione a sostegno. In particolare si evidenzia che l'unico dato negativo realmente accertato è il comportamento che ha dato luogo alla sanzione disciplinare . Le restanti violazioni sono meramente ipotetiche e soprattutto non assumono alcuna connotazione di particolare gravità, tale da attrarre i semestri successivi o intermedi. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Principio generale, più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità (v. tra le molte Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406), è quello per cui la regola della valutazione frazionata - per semestri - del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perché meramente apparente) 2 partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valehza negativa retroattiva. L'insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa - successiva alla maturazione dei diversi semestri - sia rappresentata da un fatto costituente reato, fatto che va ovviamente apprezzato in cohcreto, stante il divieto di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziari (in essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (v. Corte Cost. n. 186 del 23.5.1995). 3.2 Sempre in termini generali, dunque, la commissione di un reato, anche incidentalmente apprezzata dal giudice di sorveglianza, può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all'opera risocializzante e tale apprezzamento va effettuato sempre in concreto, attraverso la verifica dell'entità del reato, del suo contesto di produzione ed attraverso la comparazione di tali dati con la condotta tenuta durante i semestri di detenzione. 4. Nel caso in esame non vi è motivazione congrua, rispetto alle estensione temporale del diniego, in ragione di più considerazioni : a) il Tribunale, quanto alla condotta giudicata in sede penale con assoluzione per il reato di e)l/asione, non esprime una autonoma valutazione di consistenza e gravità della pretesa violazione di prescrizioni;
b) il Tribunale compie un generico riferimento alla pendenza di un procedimento per il reato di falsa testimonianza, anche qui, senza alcuna valutazione incidentale del fatto e della sua ipotetica gravità; c) in ogni caso non vi è alcuna comparazione tra siffatti comportamenti negativi e la complessiva condotta carceraria tenuta / in un arco temporale così ampio dal soggetto recluso. 4.1 Dunque vi è un vizio di metodo, da cui deriva una mera apparenza di motivazione, tale da determinare il necessario annullamento del provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Il Presidente Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso in data 17 maggio 2024
lette/s9títe le conclusioni del PG rt- • D t' N rs).)c, otz i c„e_t_ez.. 61_0_ ec)-( -e' a_ c xL.c c_0(re otim ..0)(2).<2, Penale Sent. Sez. 1 Num. 35273 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 17/05/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 dicembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo in tema di diniego della liberazione anticipata introdotto da TT AN (avverso la decisione del MdS del 13 maggio 2019). 1.1 In motivazione si rappresenta che : a) il diniego riguarda otto semestri intercorsi tra luglio 2013 e luglio 2017 ; b) vi è un rilievo disciplinare per fatto avvenuto in data 28 agosto 2013 ; c) vi è una condotta posteriore Ithe, pur non essendo stata ritenuta penalmente rilevante in termini di evasione, è comunque indicativa di una violazione di prescrizioni a lui imposte;
d) vi è un Procedimento pendente per una ipotesi di falsa testimonianza. Si tratta di comportamenti che - valutati globalmente - giustificano il diniego perché denotano (anche nei semestri non direttamente interessati) una adesione solo apparente alla proposta rieducativa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - TT AN, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si lamenta l'eccessiva ampiezza del diniego, riferito a ben otto sernestri, senza una reale motivazione a sostegno. In particolare si evidenzia che l'unico dato negativo realmente accertato è il comportamento che ha dato luogo alla sanzione disciplinare . Le restanti violazioni sono meramente ipotetiche e soprattutto non assumono alcuna connotazione di particolare gravità, tale da attrarre i semestri successivi o intermedi. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Principio generale, più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità (v. tra le molte Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406), è quello per cui la regola della valutazione frazionata - per semestri - del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perché meramente apparente) 2 partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce. Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valehza negativa retroattiva. L'insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa - successiva alla maturazione dei diversi semestri - sia rappresentata da un fatto costituente reato, fatto che va ovviamente apprezzato in cohcreto, stante il divieto di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziari (in essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (v. Corte Cost. n. 186 del 23.5.1995). 3.2 Sempre in termini generali, dunque, la commissione di un reato, anche incidentalmente apprezzata dal giudice di sorveglianza, può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all'opera risocializzante e tale apprezzamento va effettuato sempre in concreto, attraverso la verifica dell'entità del reato, del suo contesto di produzione ed attraverso la comparazione di tali dati con la condotta tenuta durante i semestri di detenzione. 4. Nel caso in esame non vi è motivazione congrua, rispetto alle estensione temporale del diniego, in ragione di più considerazioni : a) il Tribunale, quanto alla condotta giudicata in sede penale con assoluzione per il reato di e)l/asione, non esprime una autonoma valutazione di consistenza e gravità della pretesa violazione di prescrizioni;
b) il Tribunale compie un generico riferimento alla pendenza di un procedimento per il reato di falsa testimonianza, anche qui, senza alcuna valutazione incidentale del fatto e della sua ipotetica gravità; c) in ogni caso non vi è alcuna comparazione tra siffatti comportamenti negativi e la complessiva condotta carceraria tenuta / in un arco temporale così ampio dal soggetto recluso. 4.1 Dunque vi è un vizio di metodo, da cui deriva una mera apparenza di motivazione, tale da determinare il necessario annullamento del provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
3 Il Consigliere estensore Il Presidente Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso in data 17 maggio 2024