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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 10 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio (ore 17,50), assente il procuratore della ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 11703 del Ruolo Generale Af- fari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a S. Maria Capua VE (CE) il 09/11/1991, eletti- Parte_1
vamente domiciliata in San Cipriano D'Aversa, alla via Togliatti, n. 1, presso lo studio dell'avv. Achille RECCIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego - carta del docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. A. Reccia, per la ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della ri- corrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del perso- nale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il merito alla refusione della stessa Controparte_1
nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni
1 caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai pro- curatori che si dichiarano antistatari”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 28 marzo 2025, ha esposto Parte_1
che ha lavorato e lavora per il come do- Controparte_1
cente in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della carta elettro- nica del docente;
che, in particolare, ha svolto attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato efficaci nei periodi dal 07/10/2020 al
30/06/2021, dal 08/09/2021 al 30/06/2022, dal 09/09/2022 al 30/06/2023; che, per l'anno scolastico 2024/2025, sta svolgendo la propria attività lavorativa in virtù di contratto avente decorrenza 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025; e che, con diffida del 10 dicembre 2024, ha richiesto al Controparte_1
l'erogazione del beneficio senza ricevere riscontro.
[...]
Tanto premesso, ha quindi dedotto che è illegittima l'esclusione dei do- centi con contratto a tempo determinato dalla fruizione del beneficio della car- ta elettronica del docente in ragione della previsione normativa di cui all'art. 1
L. 107/2015, commi 121, 122 e 124; e che il Consiglio di Stato, con la senten- za n. 1842/2022, e la Corte di giustizia europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-450/21, hanno ribadito tale illegittimità in quanto il sistema di esclu- sione collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 oltre che con i principi dell'ordinamento comunitario.
La ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , benché ritualmente citato con atto notificato il 4 aprile CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte di Cassazione – pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2 2023 – con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termi- ne delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, com- ma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in for- ma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema pro- prio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle do- cenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dal- le graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pre- giudizio.
3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del confe- rimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della respon- sabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dal- la data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. - Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta risulta che la ricor- rente è stata titolare di incarico di supplenza fino al termine delle attività didat- tiche per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e lo è tuttora per l'anno scolastico in corso 2024-2025, stante la persistenza ad oggi del rap- porto di lavoro (v., appunto, contratto fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2024-2025) e, quindi, l'attualità dell'interesse di entrambe le parti all'adempimento nella forma della attribuzione della Carta (v., anche su tale questione, Cass. n. 29961/2023, punto 16 della motivazione), ha diritto di frui- re per i detti anni del beneficio della c.d. Carta Docente.
3. - Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione, a favore del- la ricorrente, della Carta Docente per i detti anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della
4 natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo per controversie di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre
I.V.A., C.P.A. e contributo unificato di €49,00, come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 28 marzo 2025, respinta ogni al- Parte_1
tra richiesta, così provvede:
1. - condanna il del alla attribuzione della Controparte_1 CP_1
Carta Docente, a favore di , per gli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, secondo il sistema pro- prio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interes- si o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re dell'avv. Achille RECCIA, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €1.184,00#, di cui €154,00# per spese generali ed €1.030,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato ver- sato di €49,00.
Roma, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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