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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/12/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. IS UL Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 01.07.2025
Da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pellegrini del
Foro di Gorizia, mail , C.F. , presso il Email_1 C.F._2 cui studio, in Gorizia, via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliata;
giusta procura a margine del ricorso dd. 30/11/2024, nonché giusta procura in calce al presente atto;
appellante
Contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_1
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
1 e LO TI (c.f. ) dell'Avvocatura dell' , C.F._3 C.F._4 CP_1 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, in TR, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_1
t Email_2
t Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n.88/2025 del tribunale di TR pubblicata il 4.06.2025 e non notificata
In punto: indebito assistenziale
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Previo accertamento e dichiarazione del diritto della signora di percepire la Parte_1 maggiorazione sociale sulla pensione cat. AS n. 04000087 per gli anni 2018 e 2019, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia dell'”Accertamento somme indebitamente percepite su pensione dalla sig.ra cat. AS n. 04000087” dd. 14/5/2024 dell' Parte_1 [...]
(doc. n. 1 del fascicolo di primo grado) e della delibera n. Controparte_1
242845 del 4/9/2024 del Comitato Provinciale sede di TR (doc. n. 2 del fascicolo di CP_2 primo grado), nonché di ogni altro atto a questi conseguente e presupposto e/o comunque connesso e/o dichiarare l'insussistenza dell'obbligo imposto alla signora per le causali riportate Parte_1 in tali atti, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Nel merito in via subordinata:
Previo accertamento e dichiarazione del diritto della signora di percepire la Parte_1 maggiorazione sociale sulla pensione cat. AS n. 04000087 per gli anni 2018 e 2019, accertare e dichiarare l'irripetibilità e/o l'inesigibilità delle somme richieste alla signora Parte_1 dall' in restituzione a seguito del ricalcolo della pensione e indicate nell'”Accertamento somme CP_1 indebitamente percepite su pensione dalla sig.ra cat. AS n. 04000087” dd. Parte_1
14/5/2024 dell' (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado) e, Controparte_1 di conseguenza, condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto nel frattempo CP_1 in relazione al predetto asserito indebito.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: rigettare l'appello;
2 Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di TR ha rigettato la domanda azionata dalla di Pt_1
CP_ irripetibilità della somma (pari ad euro 16.211,52) richiesta dall' in restituzione per il periodo dall'1.1.19 al 31.12.2020 in cui, ad avviso dell'ente, il reddito della già titolare di assegno Parte_1 sociale e relativa maggiorazione- aveva superato i limiti di legge.
Ad avviso del tribunale, la peculiarità della fattispecie assistenziale che- a differenza di quella previdenziale- non è disciplinata da norme speciali ( cfr. artt. 52 e 13 legge 421/91), tenuto conto della giurisprudenza che salvo il caso del dolo della parte, consente la ripetibilità non retroattiva, nel caso di specie, in cui la non ha mai comunicato all'Istituto i contratti di vendita delle Pt_1 proprietà immobiliari di cui era titolare, né ha mai presentato- come previsto per legge- i moduli red, CP_ consentiva di ritenere legittima la richiesta dell' CP_ Evidenzia il giudice che l' è venuto a conoscenza della vendita immobiliare per l'importo di
450.000,00 euro, soltanto a seguito di accesso al tavolare realizzato per evadere la domanda di ricostituzione del reddito per altri presentata dalla interessata nel 2024.
Osserva il tribunale che il prezzo di vendita sopra riportato (che la parte non ha spiegato come sia stato impiegato), consente di ritenere che, per una donna di 75 anni, anche a fronte del mantenimento a vita garantito dalla vendita della nuda proprietà di altro appartamento nel quale conserva il diritto di usufrutto, faccia venir meno lo stato di bisogno che è la ratio per cui il legislatore ha previsto l'assegno, con conseguente pieno diritto dell'Istituto di ottenere la restituzione di quanto erogato in modo indebito.
Ritiene il tribunale di poter di interpretare in senso ampio il concetto di reddito e pertanto, anche in adesione all'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 223/17, reputa insussistenti i presupposti di irripetibilità.
2. Avverso la sentenza propone appello la che insiste per la riforma della decisione anche Pt_1 alla luce di giurisprudenza di merito e legittimità invocata nell'atto di impugnazione. CP_ A propria volta l' si è costituito insistendo per la reiezione dell'appello alla luce delle prove documentali e del corretto iter motivazionale seguito dal tribunale di TR.
3. La Corte di Appello di TR, all'esito della discussione orale del 27 novembre 2025, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La impugna la sentenza con una serie di motivi. Pt_1
Con il primo motivo contesta la violazione da parte del giudice della norma di cui all'art. 3 comma 6 legge 335/1995, per avere valorizzato il giudice atti di compravendita che a proprio avviso non influivano sul diritto della parte all'assegno sociale e alla relativa maggiorazione.
Secondo l'appellante nel concetto di reddito devono essere compresi soltanto i beni diretti o di consumo aventi il carattere della consumabilità e non il prezzo di una vendita immobiliare che, per contro, ha natura statica di patrimonio che non genera un flusso periodico di beni a favore del soggetto possessore.
Pertanto eccepisce che il ricavato della vendita immobiliare non può rivestire natura di reddito rilevante ai fini di causa.
Assume che, in caso contrario, si profilerebbe l'illegittimità della norma di cui agli artt. 3 commi 6 e
7 legge 335/95 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. CP_ Con ulteriore motivo evidenzia che lo stesso non ha contestato il diritto della parte alla percezione dell'assegno sociale n. 04000087 di cui l'interessata è titolare dal 2011.
Eccepisce con terzo motivo l'irripetibilità dell'indebito in ragione dell'affidamento della parte che si CP_ è sempre avvalsa del Caf per qualsiasi comunicazione con l' in assenza di qualsiasi stato di dolo.
L'appellante a sostegno della doglianza, invoca la giurisprudenza che consente la ripetibilità a fronte di una richiesta dell' intervenuta in un termine ragionevole che, nel caso di specie- per redditi CP_1 del 2018 e 2019- non è stato rispettato. CP_ Eccepisce che l' non ha provato come era suo onere il dolo dell'interessata; inoltre il giudice ha errato nel valorizzare tre atti di compravendita considerato che gli atti sono soltanto due : nel 2018 la vendita dell'immobile di famiglia e nel 2019 la vendita della nuda proprietà con ulteriore contratto di mantenimento da parte del figlio.
Contratto di mantenimento che non è soggetto ad obbligo di dichiarazione non comportando variazioni reddituali in capo alla peraltro il valore della vendita della nuda proprietà nel Pt_1
2019 è stato dichiarato soltanto ai fini fiscali ( pari ad euro 29.855,00), ritenuto che non è stato pattuito alcun prezzo essendosi il compratore ( e figlio) obbligato al mero mantenimento della madre che ha conservato il diritto di usufrutto sul bene. CP_ Contesta che anche per il 2019 l' abbia dimostrato il superamento del reddito e invoca pertanto la piena irripetibilità delle somme richieste in restituzione. CP_
5. L' nel costituirsi in giudizio ha contrastato l'impugnazione ritenendo corretta l'interpretazione del giudice di prime cure in ragione del dato letterale della disposizione normativa secondo cui nel concetto di reddito deve essere incluso qualsiasi reddito e questo anche alla luce della condotta tenuta
4 dalla la quale non versa in stato di bisogno poiché ha ricevuto nel 2018 la somma Pt_1 considerevole di euro 450.000, 00 per la vendita della villa di proprietà e nel 2019 ha venduto al figlio il diritto di proprietà sull'appartamento in cui vive, ma si è garantita oltre al diritto di alloggio e usufrutto a vita, anche il diritto al mantenimento con spese di vitto, alloggio e vestiario totalmente a carico del nuovo proprietario( cfr. il figlio). CP_ Circostanze sottaciute all' che ha appreso della esistenza delle operazioni immobiliari soltanto nel 2024 quando a seguito di domanda amministrativa della per ottenere la ricostituzione Pt_1 reddituale, ha avuto la possibilità di accedere agli atti dell'ufficio tavolare, scoprendo le predette operazioni immobiliari.
Pertanto assume la prova del dolo, desumibile dalle circostanze di fatto emerse in giudizio, che legittima la richiesta di ripetizione;
rileva che la persona anziana, ferma restando l'entità del prezzo ricavato dalla vendita immobiliare, con l'operazione successiva si è garantita di essere sollevata da ogni spesa di mantenimento ciò per tutta la durata della propria vita.
Insiste pertanto per il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese di lite.
6. Il proposto appello va rigettato siccome infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
L'oggetto della controversia riguarda l'assegno sociale percepito dalla n. 078- Pt_1
CP_ 850004000087 di cui la ricorrente è titolare dall'1.11.2011 e la richiesta di restituzione dell' di data 14 maggio 2024 con cui l' previdenziale ha chiesto alla parte la restituzione della somma CP_1 di euro 16.211,52 avendo percepito in modo indebito l'assegno e la maggiorazione sociale per il periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2020.
Il primo giudice, chiarita la peculiarità dell'indebito assistenziale cui non sono applicabili le norme e i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale in punto indebito previdenziale, richiamato l'orientamento di legittimità affermatosi in materia di indebito determinato dalla mancanza del requisito reddituale ( fra le altre Cass. 2020 n. 13223), quanto alla fattispecie per cui è causa ha rilevato quanto segue: “ L'assegno sociale, oggi previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n.
335 del 1995, è una prestazione, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, privi cioè di redditi o con redditi modesti, non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. La norma statuisce, poi, che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
dalla formazione del reddito vanno invece escluse le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo. L'istituto, di chiara matrice assistenziale, trova quindi evidente copertura costituzionale nell'art. 38, comma 1, Cost., in forza del quale "Ogni cittadino inabile al
5 lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale", il che consente di dire che la sua erogazione, in quanto realizzata con l'intervento dell'assistenza sociale, è consentita soltanto se il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Nel caso di specie, in cui l' ha ritenuto non spettante l'assegno a causa delle somme incassate dalla sig.ra CP_1
a seguito dei due contratti di compravendita immobiliare sopra indicati (fatto pacifico Pt_1 tra le parti), si tratta di stabilire, in punto di diritto, se il termine "redditi", utilizzato dall'art. 3, comma 6, della Legge 335/95, debba essere inteso in senso stretto - e cioè come riferito esclusivamente alle entrate conseguite in un determinato periodo -, oppure in senso ampio ed estensivo e cioè in modo da ricomprendervi tutti gli elementi patrimoniali indicativi delle condizioni economiche di colui che richiede l'assegno sociale. Lo scrivente Giudice intende aderire a tale seconda soluzione, che appare la più corretta sia considerando il dato letterale della norma, che fa riferimento ai redditi "di qualsiasi natura", sia, soprattutto alla sua ratio. Come giù statuito dalla
Corte d'Appello di TR nella sentenza n. 223/2017, “non si deve dimenticare infatti che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento”, anche al fine di evitare “risultati paradossali e assurdi: l'assegno sociale dovrebbe infatti essere erogato, ad esempio, anche a chi fosse titolare di un ingente compendio immobiliare o di rilevanti somme di denaro depositate in Banca o di significative partecipazioni societarie, solo perché non si tratta, di per sé, di redditi (nel senso di "entrate" in senso proprio)”. Nel caso di specie, è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato di bisogno della ricorrente l'incasso della somma di € 450.000,00, nel dicembre 2018, quando la ricorrente aveva 75 anni: in mancanza di prova circa il necessario impiego di tale somma per il pagamento di debiti (paventato dalla ricorrente solo in via astratta e generica), trattasi di somma certamente sufficiente a garantire una vita dignitosa alla ricorrente per il resto della sua vita, considerando altresì che la stessa è titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile di cui ha venduto la sola nuda proprietà nel 2019. Ciò chiarito, ad avviso di questo Giudice, l'indebito correttamente accertato dall' non può dirsi irripetibile, in applicazione dei principi sopra esposti in materia di indebito CP_1 assistenziale. E' pacifico che la ricorrente non ha presentato per le due annualità in questione a comunicare all'Istituto il reddito percepito e, trattandosi di redditi derivanti da vendita di immobile,
l' non ne poteva essere a conoscenza in assenza della comunicazione degli stessi da parte CP_1 dell'assistito; irrilevante è la registrazione della compravendita dell'immobile l'Agenzia delle
Entrate, in quanto tale registrazione non è finalizzata alla dichiarazione di un reddito all'Amministrazione finanziaria e potendo, l'obbligo di comunicare all' la situazione reddituale CP_1
6 incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento, essere adempiuto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.” ( sentenza impugnata).
7. Questo Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il tribunale di TR che non sono in superate dalle doglianze dell'appellante.
I motivi di appello in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente inerendo tutti la doglianza circa l'errata interpretazione da parte del primo giudice della norma di cui all'art. 3 comma
6 legge 335/1995; assume l'appellante che nel concetto di reddito possono essere compresi soltanto elementi di carattere dinamico, ovvero fonti continuative e non beni di natura statica, tipiche componenti del patrimonio della persona, come i beni immobili, la cui proprietà statica e- come nel caso di specie- la cui vendita, dovrebbe essere ritenuta indifferente ai fini di causa.
7.1.In particolare parte appellante non ha contestato né il valore, né la natura delle operazioni CP_ immobiliari valorizzate dall' e di cui l' come documentato in giudizio subb. 5 e 6 CP_1
CP_ fascicolo -ha potuto apprendere l'esistenza soltanto a posteriori ed in particolare nel 2024, quando la ha presentato domanda di ricostituzione dei redditi per altro ( cfr. doc. 13 parte Pt_1 appellata) e l' ha effettuato accesso agli uffici del tavolare. CP_1
D'altra parte, nonostante l'onere della parte di provare il requisito costitutivo reddituale, l'interessata CP_ per gli anni oggetto di contestazione non ha provato di aver presentato all' le comunicazioni Red rilevanti per l'assegno sociale, ma soltanto dichiarazioni fiscali da cui non emergono le somme ottenute per la vendita del 2018, né tanto meno, il mantenimento ( quantificato in termini monetari per euro 50.000,00), garantito a vita con l'operazione immobiliare del 2019. CP_ Vie più la negli anni ha sempre dichiarato all' di essere in possesso del requisito Pt_1 reddituale, impedendo così all'istituto di sospettare l'esistenza di operazioni finanziarie di questa rilevanza. CP_ Né è sostenibile che l' fosse tenuto ad effettuare accertamenti presso altri enti ( in particolare
Agenzia delle entrate), trattandosi di operazioni immobiliari ( vendita di immobili di residenza) che CP_ non rientrano nelle competenze dell'
8. Per quanto esposto in precedenza, quando l'interessata nel 2024 ha presentato la domanda di CP_ ricostituzione dei redditi, l' ha appreso che nel 2018 aveva venduto un immobile di proprietà di
405 mq, vani 14, per un importo complessivo di 450,000,00 euro e nel 2019 ha ceduto la nuda proprietà di altro appartamento sito in TR ( via del Trionfo ove a quanto emerge dagli atti risiede stabilmente), nel quale si è riservata il diritto di abitazione a vita, oltre all'obbligo vitalizio di mantenimento in capo all'acquirente ( il figlio ). Obbligo di mantenimento Persona_1
7 quantificato nell'atto notarile in 50000,00 euro, a fronte di un valore dell'immobile dichiarato di euro CP_ 29.855,08 ( cfr. docc. Parte 6,7,8, e 1,2,).
9. Trattasi di circostanze provate valorizzabili dal giudice al fine di ritenere l'insussistenza dello “ stato di bisogno” che, come evidenziato dal primo giudice e dalla giurisprudenza di merito dimessa CP_ dall' ( in particolare Corte appello TR 223/17; Corte Appello Roma 3415/23;
Cass.28871/2018), costituisce il presupposto della erogazione della provvidenza assistenziale.
Invero l'entità della somma incassata dalla interessata a seguito della vendita di data 20.12.2018 ed il cui impiego, come evidenziato dal primo giudice, non è stato giustificato in giudizio, considerata l'età della parte ( nata nel 1943), è tale da garantire una vita dignitosa quanto meno per l'anno 2018 in cui è stato incassato il prezzo ed anche per l'anno successivo 2019; anni rispetto ai quali si è formato l'indebito per cui è causa.
A ciò si aggiunga che nel 2019 la ha venduto al figlio l'appartamento in cui viveva e Pt_1 quest'ultimo, acquistata la nuda proprietà senza alcun versamento di prezzo, si è obbligato al mantenimento “ a 360°” della madre;
genitore che comunque ha conservato il diritto vitalizio di abitazione nell'immobile. CP_ Infatti nel contratto stipulato nel 2019 e dimesso dall' subb. 7 e 8, risulta che l'acquirente ha assunto l'obbligo di assistere a vita la madre in tutte le necessità sia materiali ( vitto, spese di abbigliamento, assistenza sanitaria), che immateriali ( compagnia e relazioni interpersonali con accompagnamento anche nelle passeggiate).
9.1. Circostanze ed elementi concreti da cui desumere- quanto meno in via presuntiva come consentito anche dalla giurisprudenza di legittimità vedi Cass. 21573/23- la carenza del requisito reddituale con riferimento al periodo controverso in giudizio.
L'incremento reddituale ( prezzo di vendita 450.000,00 euro), ottenuto dalla a seguito della Pt_1 vendita immobiliare del 2018 e i due contratti conclusi nel 2019 con il figlio, sono significativi del dolo della parte che non poteva ignorare di aver superato le soglie reddituali di legge ( per persone non coniugate 5889,00 nel 2018; 5953,00 nel 2019; 5977 nel 2020), necessarie e sufficienti per ottenere l'assegno per cui è causa. CP_ L'interpretazione letterale delle disposizioni invocate dall' ( cfr. artt. 3 commi 6 e 7 legge
335/1995) ed, in particolare, del concetto che alla formazione del reddito concorrono “ i redditi di qualsiasi natura”, appare rispettosa della ratio dell'istituto dell'assegno sociale e , pertanto,
l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'appellante va rigettata in quanto manifestamente infondata.
10. All'esito dell'appello l'impugnazione proposta va rigettata siccome infondata con conferma della sentenza impugnata.
8 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. Modificazioni, per le domande di valore fascia 5200-26000 euro, in valori intermedi tra i minimi e i medi delle cause senza istruttoria, tenuto conto della peculiarità della questione trattata.
Al rigetto per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali in capo alla appellante per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma
1 quater DPR 115/02, salva la esistenza di condizioni soggettive di esenzione che esulano dalla competenza giurisdizionale del presente Collegio.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
CP_
- Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in complessivi euro
3000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali al 15%;
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
TR, 27 novembre 2025
La Consigliere est.
IS UL
Il Presidente
Lucio Benvegnù
9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. IS UL Consigliere rel.
Dr. Alessandra Burra Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 01.07.2025
Da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pellegrini del
Foro di Gorizia, mail , C.F. , presso il Email_1 C.F._2 cui studio, in Gorizia, via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliata;
giusta procura a margine del ricorso dd. 30/11/2024, nonché giusta procura in calce al presente atto;
appellante
Contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_1
24, (C.F. ) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero (c.f.
1 e LO TI (c.f. ) dell'Avvocatura dell' , C.F._3 C.F._4 CP_1 giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, in TR, Via Cesare Battisti, 10d. PEC: CP_1
t Email_2
t Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n.88/2025 del tribunale di TR pubblicata il 4.06.2025 e non notificata
In punto: indebito assistenziale
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Previo accertamento e dichiarazione del diritto della signora di percepire la Parte_1 maggiorazione sociale sulla pensione cat. AS n. 04000087 per gli anni 2018 e 2019, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia dell'”Accertamento somme indebitamente percepite su pensione dalla sig.ra cat. AS n. 04000087” dd. 14/5/2024 dell' Parte_1 [...]
(doc. n. 1 del fascicolo di primo grado) e della delibera n. Controparte_1
242845 del 4/9/2024 del Comitato Provinciale sede di TR (doc. n. 2 del fascicolo di CP_2 primo grado), nonché di ogni altro atto a questi conseguente e presupposto e/o comunque connesso e/o dichiarare l'insussistenza dell'obbligo imposto alla signora per le causali riportate Parte_1 in tali atti, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Nel merito in via subordinata:
Previo accertamento e dichiarazione del diritto della signora di percepire la Parte_1 maggiorazione sociale sulla pensione cat. AS n. 04000087 per gli anni 2018 e 2019, accertare e dichiarare l'irripetibilità e/o l'inesigibilità delle somme richieste alla signora Parte_1 dall' in restituzione a seguito del ricalcolo della pensione e indicate nell'”Accertamento somme CP_1 indebitamente percepite su pensione dalla sig.ra cat. AS n. 04000087” dd. Parte_1
14/5/2024 dell' (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado) e, Controparte_1 di conseguenza, condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto nel frattempo CP_1 in relazione al predetto asserito indebito.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: rigettare l'appello;
2 Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di TR ha rigettato la domanda azionata dalla di Pt_1
CP_ irripetibilità della somma (pari ad euro 16.211,52) richiesta dall' in restituzione per il periodo dall'1.1.19 al 31.12.2020 in cui, ad avviso dell'ente, il reddito della già titolare di assegno Parte_1 sociale e relativa maggiorazione- aveva superato i limiti di legge.
Ad avviso del tribunale, la peculiarità della fattispecie assistenziale che- a differenza di quella previdenziale- non è disciplinata da norme speciali ( cfr. artt. 52 e 13 legge 421/91), tenuto conto della giurisprudenza che salvo il caso del dolo della parte, consente la ripetibilità non retroattiva, nel caso di specie, in cui la non ha mai comunicato all'Istituto i contratti di vendita delle Pt_1 proprietà immobiliari di cui era titolare, né ha mai presentato- come previsto per legge- i moduli red, CP_ consentiva di ritenere legittima la richiesta dell' CP_ Evidenzia il giudice che l' è venuto a conoscenza della vendita immobiliare per l'importo di
450.000,00 euro, soltanto a seguito di accesso al tavolare realizzato per evadere la domanda di ricostituzione del reddito per altri presentata dalla interessata nel 2024.
Osserva il tribunale che il prezzo di vendita sopra riportato (che la parte non ha spiegato come sia stato impiegato), consente di ritenere che, per una donna di 75 anni, anche a fronte del mantenimento a vita garantito dalla vendita della nuda proprietà di altro appartamento nel quale conserva il diritto di usufrutto, faccia venir meno lo stato di bisogno che è la ratio per cui il legislatore ha previsto l'assegno, con conseguente pieno diritto dell'Istituto di ottenere la restituzione di quanto erogato in modo indebito.
Ritiene il tribunale di poter di interpretare in senso ampio il concetto di reddito e pertanto, anche in adesione all'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 223/17, reputa insussistenti i presupposti di irripetibilità.
2. Avverso la sentenza propone appello la che insiste per la riforma della decisione anche Pt_1 alla luce di giurisprudenza di merito e legittimità invocata nell'atto di impugnazione. CP_ A propria volta l' si è costituito insistendo per la reiezione dell'appello alla luce delle prove documentali e del corretto iter motivazionale seguito dal tribunale di TR.
3. La Corte di Appello di TR, all'esito della discussione orale del 27 novembre 2025, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La impugna la sentenza con una serie di motivi. Pt_1
Con il primo motivo contesta la violazione da parte del giudice della norma di cui all'art. 3 comma 6 legge 335/1995, per avere valorizzato il giudice atti di compravendita che a proprio avviso non influivano sul diritto della parte all'assegno sociale e alla relativa maggiorazione.
Secondo l'appellante nel concetto di reddito devono essere compresi soltanto i beni diretti o di consumo aventi il carattere della consumabilità e non il prezzo di una vendita immobiliare che, per contro, ha natura statica di patrimonio che non genera un flusso periodico di beni a favore del soggetto possessore.
Pertanto eccepisce che il ricavato della vendita immobiliare non può rivestire natura di reddito rilevante ai fini di causa.
Assume che, in caso contrario, si profilerebbe l'illegittimità della norma di cui agli artt. 3 commi 6 e
7 legge 335/95 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. CP_ Con ulteriore motivo evidenzia che lo stesso non ha contestato il diritto della parte alla percezione dell'assegno sociale n. 04000087 di cui l'interessata è titolare dal 2011.
Eccepisce con terzo motivo l'irripetibilità dell'indebito in ragione dell'affidamento della parte che si CP_ è sempre avvalsa del Caf per qualsiasi comunicazione con l' in assenza di qualsiasi stato di dolo.
L'appellante a sostegno della doglianza, invoca la giurisprudenza che consente la ripetibilità a fronte di una richiesta dell' intervenuta in un termine ragionevole che, nel caso di specie- per redditi CP_1 del 2018 e 2019- non è stato rispettato. CP_ Eccepisce che l' non ha provato come era suo onere il dolo dell'interessata; inoltre il giudice ha errato nel valorizzare tre atti di compravendita considerato che gli atti sono soltanto due : nel 2018 la vendita dell'immobile di famiglia e nel 2019 la vendita della nuda proprietà con ulteriore contratto di mantenimento da parte del figlio.
Contratto di mantenimento che non è soggetto ad obbligo di dichiarazione non comportando variazioni reddituali in capo alla peraltro il valore della vendita della nuda proprietà nel Pt_1
2019 è stato dichiarato soltanto ai fini fiscali ( pari ad euro 29.855,00), ritenuto che non è stato pattuito alcun prezzo essendosi il compratore ( e figlio) obbligato al mero mantenimento della madre che ha conservato il diritto di usufrutto sul bene. CP_ Contesta che anche per il 2019 l' abbia dimostrato il superamento del reddito e invoca pertanto la piena irripetibilità delle somme richieste in restituzione. CP_
5. L' nel costituirsi in giudizio ha contrastato l'impugnazione ritenendo corretta l'interpretazione del giudice di prime cure in ragione del dato letterale della disposizione normativa secondo cui nel concetto di reddito deve essere incluso qualsiasi reddito e questo anche alla luce della condotta tenuta
4 dalla la quale non versa in stato di bisogno poiché ha ricevuto nel 2018 la somma Pt_1 considerevole di euro 450.000, 00 per la vendita della villa di proprietà e nel 2019 ha venduto al figlio il diritto di proprietà sull'appartamento in cui vive, ma si è garantita oltre al diritto di alloggio e usufrutto a vita, anche il diritto al mantenimento con spese di vitto, alloggio e vestiario totalmente a carico del nuovo proprietario( cfr. il figlio). CP_ Circostanze sottaciute all' che ha appreso della esistenza delle operazioni immobiliari soltanto nel 2024 quando a seguito di domanda amministrativa della per ottenere la ricostituzione Pt_1 reddituale, ha avuto la possibilità di accedere agli atti dell'ufficio tavolare, scoprendo le predette operazioni immobiliari.
Pertanto assume la prova del dolo, desumibile dalle circostanze di fatto emerse in giudizio, che legittima la richiesta di ripetizione;
rileva che la persona anziana, ferma restando l'entità del prezzo ricavato dalla vendita immobiliare, con l'operazione successiva si è garantita di essere sollevata da ogni spesa di mantenimento ciò per tutta la durata della propria vita.
Insiste pertanto per il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese di lite.
6. Il proposto appello va rigettato siccome infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
L'oggetto della controversia riguarda l'assegno sociale percepito dalla n. 078- Pt_1
CP_ 850004000087 di cui la ricorrente è titolare dall'1.11.2011 e la richiesta di restituzione dell' di data 14 maggio 2024 con cui l' previdenziale ha chiesto alla parte la restituzione della somma CP_1 di euro 16.211,52 avendo percepito in modo indebito l'assegno e la maggiorazione sociale per il periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2020.
Il primo giudice, chiarita la peculiarità dell'indebito assistenziale cui non sono applicabili le norme e i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale in punto indebito previdenziale, richiamato l'orientamento di legittimità affermatosi in materia di indebito determinato dalla mancanza del requisito reddituale ( fra le altre Cass. 2020 n. 13223), quanto alla fattispecie per cui è causa ha rilevato quanto segue: “ L'assegno sociale, oggi previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n.
335 del 1995, è una prestazione, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, privi cioè di redditi o con redditi modesti, non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. La norma statuisce, poi, che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
dalla formazione del reddito vanno invece escluse le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo. L'istituto, di chiara matrice assistenziale, trova quindi evidente copertura costituzionale nell'art. 38, comma 1, Cost., in forza del quale "Ogni cittadino inabile al
5 lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale", il che consente di dire che la sua erogazione, in quanto realizzata con l'intervento dell'assistenza sociale, è consentita soltanto se il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Nel caso di specie, in cui l' ha ritenuto non spettante l'assegno a causa delle somme incassate dalla sig.ra CP_1
a seguito dei due contratti di compravendita immobiliare sopra indicati (fatto pacifico Pt_1 tra le parti), si tratta di stabilire, in punto di diritto, se il termine "redditi", utilizzato dall'art. 3, comma 6, della Legge 335/95, debba essere inteso in senso stretto - e cioè come riferito esclusivamente alle entrate conseguite in un determinato periodo -, oppure in senso ampio ed estensivo e cioè in modo da ricomprendervi tutti gli elementi patrimoniali indicativi delle condizioni economiche di colui che richiede l'assegno sociale. Lo scrivente Giudice intende aderire a tale seconda soluzione, che appare la più corretta sia considerando il dato letterale della norma, che fa riferimento ai redditi "di qualsiasi natura", sia, soprattutto alla sua ratio. Come giù statuito dalla
Corte d'Appello di TR nella sentenza n. 223/2017, “non si deve dimenticare infatti che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento”, anche al fine di evitare “risultati paradossali e assurdi: l'assegno sociale dovrebbe infatti essere erogato, ad esempio, anche a chi fosse titolare di un ingente compendio immobiliare o di rilevanti somme di denaro depositate in Banca o di significative partecipazioni societarie, solo perché non si tratta, di per sé, di redditi (nel senso di "entrate" in senso proprio)”. Nel caso di specie, è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato di bisogno della ricorrente l'incasso della somma di € 450.000,00, nel dicembre 2018, quando la ricorrente aveva 75 anni: in mancanza di prova circa il necessario impiego di tale somma per il pagamento di debiti (paventato dalla ricorrente solo in via astratta e generica), trattasi di somma certamente sufficiente a garantire una vita dignitosa alla ricorrente per il resto della sua vita, considerando altresì che la stessa è titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile di cui ha venduto la sola nuda proprietà nel 2019. Ciò chiarito, ad avviso di questo Giudice, l'indebito correttamente accertato dall' non può dirsi irripetibile, in applicazione dei principi sopra esposti in materia di indebito CP_1 assistenziale. E' pacifico che la ricorrente non ha presentato per le due annualità in questione a comunicare all'Istituto il reddito percepito e, trattandosi di redditi derivanti da vendita di immobile,
l' non ne poteva essere a conoscenza in assenza della comunicazione degli stessi da parte CP_1 dell'assistito; irrilevante è la registrazione della compravendita dell'immobile l'Agenzia delle
Entrate, in quanto tale registrazione non è finalizzata alla dichiarazione di un reddito all'Amministrazione finanziaria e potendo, l'obbligo di comunicare all' la situazione reddituale CP_1
6 incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento, essere adempiuto attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED.” ( sentenza impugnata).
7. Questo Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il tribunale di TR che non sono in superate dalle doglianze dell'appellante.
I motivi di appello in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente inerendo tutti la doglianza circa l'errata interpretazione da parte del primo giudice della norma di cui all'art. 3 comma
6 legge 335/1995; assume l'appellante che nel concetto di reddito possono essere compresi soltanto elementi di carattere dinamico, ovvero fonti continuative e non beni di natura statica, tipiche componenti del patrimonio della persona, come i beni immobili, la cui proprietà statica e- come nel caso di specie- la cui vendita, dovrebbe essere ritenuta indifferente ai fini di causa.
7.1.In particolare parte appellante non ha contestato né il valore, né la natura delle operazioni CP_ immobiliari valorizzate dall' e di cui l' come documentato in giudizio subb. 5 e 6 CP_1
CP_ fascicolo -ha potuto apprendere l'esistenza soltanto a posteriori ed in particolare nel 2024, quando la ha presentato domanda di ricostituzione dei redditi per altro ( cfr. doc. 13 parte Pt_1 appellata) e l' ha effettuato accesso agli uffici del tavolare. CP_1
D'altra parte, nonostante l'onere della parte di provare il requisito costitutivo reddituale, l'interessata CP_ per gli anni oggetto di contestazione non ha provato di aver presentato all' le comunicazioni Red rilevanti per l'assegno sociale, ma soltanto dichiarazioni fiscali da cui non emergono le somme ottenute per la vendita del 2018, né tanto meno, il mantenimento ( quantificato in termini monetari per euro 50.000,00), garantito a vita con l'operazione immobiliare del 2019. CP_ Vie più la negli anni ha sempre dichiarato all' di essere in possesso del requisito Pt_1 reddituale, impedendo così all'istituto di sospettare l'esistenza di operazioni finanziarie di questa rilevanza. CP_ Né è sostenibile che l' fosse tenuto ad effettuare accertamenti presso altri enti ( in particolare
Agenzia delle entrate), trattandosi di operazioni immobiliari ( vendita di immobili di residenza) che CP_ non rientrano nelle competenze dell'
8. Per quanto esposto in precedenza, quando l'interessata nel 2024 ha presentato la domanda di CP_ ricostituzione dei redditi, l' ha appreso che nel 2018 aveva venduto un immobile di proprietà di
405 mq, vani 14, per un importo complessivo di 450,000,00 euro e nel 2019 ha ceduto la nuda proprietà di altro appartamento sito in TR ( via del Trionfo ove a quanto emerge dagli atti risiede stabilmente), nel quale si è riservata il diritto di abitazione a vita, oltre all'obbligo vitalizio di mantenimento in capo all'acquirente ( il figlio ). Obbligo di mantenimento Persona_1
7 quantificato nell'atto notarile in 50000,00 euro, a fronte di un valore dell'immobile dichiarato di euro CP_ 29.855,08 ( cfr. docc. Parte 6,7,8, e 1,2,).
9. Trattasi di circostanze provate valorizzabili dal giudice al fine di ritenere l'insussistenza dello “ stato di bisogno” che, come evidenziato dal primo giudice e dalla giurisprudenza di merito dimessa CP_ dall' ( in particolare Corte appello TR 223/17; Corte Appello Roma 3415/23;
Cass.28871/2018), costituisce il presupposto della erogazione della provvidenza assistenziale.
Invero l'entità della somma incassata dalla interessata a seguito della vendita di data 20.12.2018 ed il cui impiego, come evidenziato dal primo giudice, non è stato giustificato in giudizio, considerata l'età della parte ( nata nel 1943), è tale da garantire una vita dignitosa quanto meno per l'anno 2018 in cui è stato incassato il prezzo ed anche per l'anno successivo 2019; anni rispetto ai quali si è formato l'indebito per cui è causa.
A ciò si aggiunga che nel 2019 la ha venduto al figlio l'appartamento in cui viveva e Pt_1 quest'ultimo, acquistata la nuda proprietà senza alcun versamento di prezzo, si è obbligato al mantenimento “ a 360°” della madre;
genitore che comunque ha conservato il diritto vitalizio di abitazione nell'immobile. CP_ Infatti nel contratto stipulato nel 2019 e dimesso dall' subb. 7 e 8, risulta che l'acquirente ha assunto l'obbligo di assistere a vita la madre in tutte le necessità sia materiali ( vitto, spese di abbigliamento, assistenza sanitaria), che immateriali ( compagnia e relazioni interpersonali con accompagnamento anche nelle passeggiate).
9.1. Circostanze ed elementi concreti da cui desumere- quanto meno in via presuntiva come consentito anche dalla giurisprudenza di legittimità vedi Cass. 21573/23- la carenza del requisito reddituale con riferimento al periodo controverso in giudizio.
L'incremento reddituale ( prezzo di vendita 450.000,00 euro), ottenuto dalla a seguito della Pt_1 vendita immobiliare del 2018 e i due contratti conclusi nel 2019 con il figlio, sono significativi del dolo della parte che non poteva ignorare di aver superato le soglie reddituali di legge ( per persone non coniugate 5889,00 nel 2018; 5953,00 nel 2019; 5977 nel 2020), necessarie e sufficienti per ottenere l'assegno per cui è causa. CP_ L'interpretazione letterale delle disposizioni invocate dall' ( cfr. artt. 3 commi 6 e 7 legge
335/1995) ed, in particolare, del concetto che alla formazione del reddito concorrono “ i redditi di qualsiasi natura”, appare rispettosa della ratio dell'istituto dell'assegno sociale e , pertanto,
l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'appellante va rigettata in quanto manifestamente infondata.
10. All'esito dell'appello l'impugnazione proposta va rigettata siccome infondata con conferma della sentenza impugnata.
8 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. Modificazioni, per le domande di valore fascia 5200-26000 euro, in valori intermedi tra i minimi e i medi delle cause senza istruttoria, tenuto conto della peculiarità della questione trattata.
Al rigetto per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali in capo alla appellante per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma
1 quater DPR 115/02, salva la esistenza di condizioni soggettive di esenzione che esulano dalla competenza giurisdizionale del presente Collegio.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
CP_
- Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in complessivi euro
3000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali al 15%;
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
TR, 27 novembre 2025
La Consigliere est.
IS UL
Il Presidente
Lucio Benvegnù
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