Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero, atteso il contenuto delle previsioni di cui agli artt. 104 e 104 bis disp. att. cod. proc. pen., a seguito dell'intervento normativo "ex lege" 15 luglio 2009, n. 94, e il relativo decreto, data la sua natura meramente esecutiva, non è appellabile ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen., ma può essere sottoposto a controllo solo nelle forme dell'incidente di esecuzione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 10105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10105 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1462
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 29408/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALIVISION TRANSPORT SCARL;
avverso l'ordinanza n. 451/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 09/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Galli M: rigetto. udito il difensore avv. Aricò e Arnulfo.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Alivision Transport s.c.a r.l. a mezzo del difensore avvocato Arnulfo - dotato di procura speciale- avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 9 giugno 2014, con la quale è stato rigettato l'appello ex art. 322 bis c.p.p., presentato contro l'ordinanza del Gip di Roma, in data 23 aprile 2014, reiettiva della domanda di revoca di amministratore giudiziario e della richiesta di restituzione di conti correnti sottoposti a sequestro preventivo.
Si legge nel provvedimento impugnato che, in precedenza, e precisamente con ordinanza del 27 marzo 2014, il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello, aveva disposto, accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, il sequestro preventivo della azienda operante sotto il marchio Terravision e di tutti i beni che la componevano (licenze per trasporto, contratti e conti correnti), essendo questi pertinenti ai reati di cui ai capi Capi N e O elevati nei confronti di tale ET, per i reati fiscali di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta).
In tali capi di incolpazione provvisoria era contenuta la contestazione di avere, il ET, quale legale rappresentante di Terravision Transport s.c.a r.l., al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva relativa ruoli esattoriali per importi relativi anche alla mancata riscossione dell'Iva e alle imposte sui redditi, alienato ad Alivision Transport s.c.a r.l. l'azienda comprendente due licenze per trasporti di linea su strada Ciampino aeroporto - Roma e Pisa aeroporto-Firenze; e per avere altresì, proseguendo la stessa azione, al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva cui Alivision Transport s.c.a r.l. era soggetta in quanto obbligata in solido per debiti tributari della cedente, venduto l'azienda alla Alivision patrimonio e servizi di ET IO sas.
Con istanza del 14 aprile 2014, Alivision Transport s.c.a r.l. aveva richiesto la restituzione di alcuni propri conti correnti sottoposti a sequestro, sostenendo, secondo quanto si legge nel provvedimento in esame, di essere estranea al procedimento cautelare dal momento che aveva ceduto la propria azienda, fin dal gennaio 2012, ad altra società (Alivision patrimonio e servizi di ET IO sas). Con successiva istanza del 15 aprile 2014 la difesa aveva chiesto al Gip di revocare anche la nomina, indebitamente in seguito fatta dal PM, dell'amministratore giudiziario.
Come anticipato, il Gip, con ordinanza del 23 aprile 2014, aveva dichiarato il non luogo provvedere in ordine alla prima richiesta, non competendo ad esso di revocare gli amministratori giudiziari nominati dal PM.
Aveva invece rigettato nel merito la seconda richiesta, osservando che il sequestro dell'azienda doveva ritenersi comprensivo anche dei conti correnti necessari ad operare, a chiunque intestati. Il Tribunale, nel provvedimento qui impugnato, ha osservato che, nella fase delle indagini preliminari, una volta disposto il sequestro preventivo da parte del giudice, è compito del pubblico ministero dare esecuzione alla misura stessa e per l'effetto, nominare il custode del bene in sequestro al quale possono essere attribuiti anche compiti di gestione. Pertanto tale nomina era stata correttamente effettuata.
Quanto alla richiesta di revoca del sequestro dei conti correnti, il Tribunale si riportava, per rigettare, alla propria precedente ordinanza del 27 marzo 2014 rievocandone i contenuti. Deduce la ricorrente:
1) la violazione dell'art. 104 bis disp att. c.p.p..
Il difensore contesta l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui l'articolo di legge appena citato includerebbe il PM nella nozione di autorità giudiziaria deputata alla nomina del custode giudiziario.
È vero invece che tale nomina compete al giudice che dispone la misura cautelare (Cassazione sentt. n. 23572/2009 Rv. 244217; n. 25118 del 2012 Rv. 253223; n. 35810 del 2013 Rv 257396). Si tratta di un principio invero avversato dall'altra parte della giurisprudenza (sentenza n. 6459 del 2011 e n. 30596 del 2009, citata nel provvedimento impugnato) la quale, tuttavia, non tiene conto del fatto che, con L. n. 94 del 2009, l'art. 104 disp. att. c.p.p. è stato modificato e ad esso è stato aggiunto all'art. 104 bis che attribuisce la nomina dell'amministratore giudiziario alla "autorità giudiziaria". In altri termini, ad avviso del difensore, al pubblico ministero compete solo l'immissione in possesso dei beni aziendali, dell'amministratore giudiziario il quale, tuttavia, deve essere già stato nominato dal giudice che ha disposto la misura cautelare;
2) la violazione dell'art. 321 c.p.p.. La richiesta di restituzione rivolta al Gip concerneva una serie di conti correnti che la Alivision s.c.ar.l. aveva acceso per gestire i ricavi di linee di trasporto diverse da quelle (Roma-Ciampino- Fiumicino, Pisa aeroporto-Firenze e infine Orio al serio-Milano) che andavano a costituire l'azienda - operante sotto il marchio Terravision- oggetto del sequestro.
L'esecuzione del sequestro di quei conti correnti, come effettuato dal Pubblico ministero, aveva cioè travalicato l'oggetto della misura cautelare disposta dal giudice.
Alivision s.c.ar.l. è infatti soggetto diverso dall'azienda operante sotto il marchio Terravision nel senso che quest'ultima costituisce uno dei rami d'azienda attraverso cui opera la società cooperativa. D'altra parte il sequestro preventivo era stato giustificato solo per garantire il credito erariale e non per prevenire attività delittuosa dell'azienda in sè considerata ed era stato richiesto dal Pubblico ministero soltanto con riferimento alla azienda operante sotto il marchio Terravision.
Per tale ragione, il Tribunale del riesame aveva errato nel ritenere che una simile domanda cautelare - limitata alle tre licenze sopra menzionate e alla rete commerciale di vendita dei biglietti Terravision - e il conseguente provvedimento disposto in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., potessero estendersi fino a ricomprendere successive vicende societarie e precisamente quelle che avevano visto cedere l'azienda appena nominata ad altra società, appunto la Alivision s.c.ar.l. e successivamente ad altra ancora (Alivision transport, operante in quasi tutti gli aeroporti italiani), per giustificare il sequestro di beni diversi, di competenza di queste ultime. Così facendo il Tribunale del riesame aveva esteso di fatto il sequestro oltre la domanda cautelare, ritenendo che il primo coprisse anche licenze che neppure esistevano al momento di cessione dell'azienda.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo del ricorso riguarda la pretesa illegittimità del decreto col quale il PM ha nominato l'amministratore giudiziario della azienda sottoposta a sequestro preventivo e la correlata ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del Gip, che aveva affermato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di revoca del decreto del PM. È peraltro da osservare che il provvedimento del Pm, data la sua natura meramente esecutiva del decreto di sequestro preventivo - esso, si riesaminabile in quanto impositivo del vincolo e non appellabile - non da luogo a controllo ulteriore del giudice, se non con incidente di esecuzione.
Invero, l'art. 322 bis prevede l'appello come impugnazione residuale, rispetto al riesame, riguardante le "ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal PM".
Ha osservato al riguardo la giurisprudenza di legittimità che sarebbe stato anche inappellabile il provvedimento del P.M. riguardante le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, impugnabile invece con la procedura dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Ordinanza n. 26729 del 23/03/2011 Cc. (dep. 07/07/2011) Rv. 250637). Aveva anche rilevato, sulla stessa linea, che spetta al pubblico ministero il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo e che i provvedimenti con i quali il p.m. esercita tale potere sono impugnabili con la procedura dell'incidente di esecuzione e non già con lo strumento dell'opposizione di cui all'art. 263 c.p.p., comma 5, riservato al solo sequestro probatorio (Cfr, Sez. 3, n. 22250 del 24/04/2008, Calia, Rv. 239863; Sez. 3, Sentenza n. 21735 del 25/03/2003 Cc. (dep. 16/05/2003 ) Rv. 224672). Il provvedimento del pm, d'altra parte, costituendo esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p. non può neppure definirsi abnorme e, sotto tale profilo, non è direttamente ricorribile per cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 21735 del 25/03/2003 Cc. (dep. 16/05/2003 ) Rv. 224672). Esso, sotto il profilo della competenza, è stato ritenuto pienamente conforme al sistema del codice, da Sez. 2, sentenza n. 6459 del 16/12/2010 Cc. (dep. 21/02/2011) Rv. 249402, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero.
Invero, occorre fare riferimento, al riguardo, al disposto degli artt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p., frutto della novella introdotta con L. n. 94 del 2009: tali norme, determinando il superamento della disciplina previgente che stabiliva tout-court un richiamo, per il sequestro preventivo, delle regole in materia di sequestro probatorio, hanno formalizzato le modalità di esecuzione del sequestro preventivo di beni aziendali mediante la previsione della immissione in possesso dell'amministratore (art. 104, comma 1. lett. c), aggiuntiva rispetto a quella prevista per i singoli beni e regolata, dalle precedenti lett. a) e b), nella forma del pignoramento o della trascrizione, di sicura competenza del PM. L'art. 104 bis, poi, ha previsto la nomina dell'amministratore giudiziario della azienda, affidandola alla "autorità giudiziaria":
un termine che sicuramente è riferibile (anche) al PM, come dimostra il testo dell'art. 253 c.p.p. in tema di autorità deputata alla emissione di sequestro probatorio.
Non possono ritenersi in contrasto con tale assunto le decisioni della Cassazione citate nel ricorso tenuto conto che la prima di esse, in ordine cronologico, era antecedente alla riforma del 2009, mentre le altre due attengono a ipotesi di sequestro di immobili e alla necessità, avvertita dal giudice, e ritenuta parimenti legittima, di nomina di un custode.
Per quanto concerne il secondo motivo, va evidenziato che l'art. 325 c.p.p. consente il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali, soltanto per violazione di legge: una violazione che, riferita alle carenze motivazionali, in tanto si configura, in quanto le dette carenze siano gravi al punto da dare luogo ad una motivazione soltanto apparente o addirittura graficamente mancante. Nel caso di specie nessuna di tali situazioni si è verificata.
Il Tribunale infatti ha motivato con riferimento al rilievo che il sequestro ha riguardato tutti gli strumenti economici connessi con la operazione della vendita in elusione alla normativa fiscale: una vendita (quella della azienda di trasporti della Terravision) che si e realizzata, secondo l'accusa, in favore della società Alivision scarl la quale sarebbe stata connivente con l'intento criminoso dapprima assumendo la corresponsabilità per i debiti della cedente l'azienda e poi, con operazione ugualmente giudicata fraudolenta dalla accusa, cedendo ad una terza società, a propria volta, l'azienda della Terravision.
È evidente che, in tale ottica, gli strumenti bancari della cessionaria (compresi tutti i conti correnti della Alivision) sono rientrati nella previsione del sequestro in quanto funzionali potenzialmente alla descritta operazione economica condotta dall'amministratore della Alivision stessa e con le strutture e le risorse economico-giuridiche proprie di questa.
Si tratta, in altri termini di una motivazione non apparente, non censurabile per quanto si è detto.
La stessa motivazione non si espone neppure alla denuncia di violazione di legge da intendersi come nullità per il superamento della domanda cautelare del PM In tale prospettiva, invero, il ricorso appare generico e quindi inammissibile dal momento che l'impugnante sostiene la estraneità di taluni conti correnti rispetto alla vicenda truffaldina perseguita dal PM, così come ricostruita nel provvedimento impugnato, ma non indica in modo specifico le ragioni in fatto e in diritto che sottoposte anche al giudice dell'appello, avrebbero dovuto portare al riconoscimento della detta nullità.
I conti correnti sono indicati con riferimento all'istituto di credito, mentre non risulta che al giudice a quo siano stati sottoposti elementi di fatto capaci di dimostrare la estraneità del conti stessi alla materia in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015