Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/02/2026, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02963/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07264/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7264 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, Inps, non costituiti in giudizio;
affinché
l’intestato Tribunale voglia:
1) in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito, per effetto dell'illegittima esclusione nel dicembre 2014 dalla stabilizzazione quale vigile del fuoco, danni patrimoniali consistiti: - nell'ammontare delle retribuzioni non percepite nel ruolo di vigile del fuoco nel periodo 29 dicembre 2014-29 dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il migliore dei due evitandone il cumulo, dedotto l'aliunde perceptum; - nella mancata maturazione dell'anzianità di servizio per il detto periodo e la conseguente perdita di voci di retribuzione legate alla progressione economica orizzontale; - nel mancato versamento di contribuzione previdenziale per il detto periodo; accertare e dichiarare, altresì, che il ricorrente ha subito, per effetto dell'illegittima esclusione nel dicembre 2014 dalla stabilizzazione quale vigile del fuoco, danni non patrimoniali che vengono quantificati in € 10.000,00 od in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà di liquidare;
2) conseguentemente: - condannare il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. ed il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappr. p.t., a procedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente ai fini giuridici, retributivi e previdenziali, reintegrando il lavoratore nella posizione che avrebbe ricoperto se fosse stato incorporato nel dicembre 2014; - condannare, quindi, le amministrazioni al pagamento delle retribuzioni non percepite nel ruolo di vigile del fuoco nel periodo 29 dicembre 2014-29 dicembre 2022, oltre interessi dal maturarsi delle singole retribuzioni e rivalutazione monetaria, il migliore dei due evitandone il cumulo, dedotto l'aliunde perceptum, per una sorte capitale non inferiore ad € 210.000,00 od a quella somma che verrà determinata in corso di causa; - condannarle altresì al pagamento delle voci di retribuzione legate alla progressione economica orizzontale dal dicembre 2014 al dicembre 2022, forfettariamente indicate in € 15.000,00 od in quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal maturarsi delle singole voci retributive e rivalutazione monetaria, il migliore dei due evitandone il cumulo; - condannare le amministrazioni al versamento all'Inps dell'omessa contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per il periodo 29 dicembre 2014-29 dicembre 2022 e, in ipotesi di prescrizione dei contributi, a costituire in favore del lavoratore una rendita vitalizia riversibile ex art. 13 L. n. 1338/62, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi ovvero, in via subordinata, condannare l'amministrazione al risarcimento del relativo danno ex art. 2116, comma due, c.c..; - condannarle altresì al pagamento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, determinato in € 10.000,00 od in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà di liquidare, oltre interessi legali dal 29 dicembre 2014 fino al soddisfo; interessi che devono calcolarsi sulle somme devalutate alla detta data e rivalutate (ai soli fini del calcolo degli interessi) anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3) emettere le statuizioni consequenziali anche in ordine a spese e competenze con spese generali al 15% ex art. 2 D.M. Giustizia n. 55/2014, iva e cpa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato, in qualità di vigile del fuoco volontario, alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, indetta con decreto dipartimentale n. 3747 del 27 agosto 2007; convocato per l’accertamento dei requisiti fisici in data 23 ottobre 2014, è stato in quella sede escluso per «Eccedenza ponderale: peso corporeo Kg 110,00; altezza cm 177,5; I.M.C. 35,1; circonferenza addome cm 113» , ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. c), allegato A al d.m. 11 marzo 2008, n. 78.
1.1. Il ricorso (r.g.) n. 3143/2015, che il sig. -OMISSIS- ha proposto dinanzi a questo T.a.r. per ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione, formalizzata con decreto n. 821 del 22 dicembre 2014, e di cui ha più volte sollecitato la definizione con istanza di prelievo (in data 15 giugno 2015 e 28 gennaio 2016) e istanza di fissazione dell’udienza (in data 1° agosto 2019), è stato deciso con sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, a lui favorevole, in esecuzione della quale è stato convocato dall’amministrazione soccombente, diffidata in data 12 settembre 2022, per una nuova visita medica in data 7 novembre 2022 , alla quale è risultato “idoneo”, e, quindi, avviato al 94° corso di formazione con inizio il 29 dicembre 2022.
2. Con il presente ricorso, notificato il 26 aprile 2023 e depositato il 10 maggio 2023, il sig. -OMISSIS- chiede che venga riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione di appartenenza per il ritardato incorporamento (avvenuto il 29 dicembre 2022 anziché, come per tutti coloro che hanno partecipato alla tornata concorsuale alla quale ha preso anche lui parte, il 29 dicembre 2014), sussistendo tutti i presupposti dell’illecito aquiliano e, in particolare, sia la colpa dell’amministrazione sia l’accertamento della spettanza del bene della vita, come rilevato anche nella sentenza n. -OMISSIS-/2022 nella parte in cui qualifica la motivazione del provvedimento impugnato «macroscopicamente insufficiente e contraddittoria emergendo nitidi gli elementi sintomatici della sussistenza di possibili errori» .
2.1. Conseguentemente, il sig. -OMISSIS- chiede che il Ministero dell’Interno venga condannato al pagamento dei danni patrimoniali subiti, identificati nell’ammontare lordo delle retribuzioni tabellari e delle indennità di rischio non percepite nel periodo dal 29 dicembre 2014 al 29 dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dedotto l’ aliunde perceptum , nelle voci derivanti dalla progressione economica orizzontale (a causa della ritardata decorrenza dell’anzianità di servizio alla quale queste sono collegate) e nella contribuzione previdenziale non versata, ovvero, in alternativa a quest’ultima, in una rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e, in ulteriore subordine, in un risarcimento ex art. 2116, c. 2, c.c., parametrando il risarcimento alle condizioni economiche e normative previste negli accordi sindacali in vigore nel medesimo periodo, in applicazione delle quali «deriva una retribuzione lorda annua di € 25.223,00 euro ed un importo di € 201.784,00, che può essere forfettariamente calcolato per gli otto anni di mancata occupazione del ricorrente, dal 29/12/2014 al 29/12/2022» , richiesto, in via subordinata, a titolo di perdita di chance , nonché un importo di € 15.000,00, anche in questo caso richiesto, in via subordinata, a titolo di perdita di chance , per gli incrementi economici non goduti per la mancata progressione orizzontale.
2.2. Adducendo di aver dovuto «per molti anni – ben otto – continuare a sperare negli occasionali “ richiami” della durata di 20 giorni quale Vf volontario da parte del Comando di -OMISSIS-, mentre avrebbe potuto essere stabilizzato già nel dicembre del 2014 ed organizzare così la propria vita, anche familiare, in modo ben diverso, sapendo di potere contare su una stabile occupazione» , il ricorrente chiede il ristoro, in via equitativa, anche dei danni non patrimoniali per violazione del diritto al lavoro e dei diritti della personalità in questo ricompresi, quantificandone l’ammontare in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma individuata da questo giudice.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in data 1° giugno 2023, articolando le proprie difese mediante rinvio alla relazione ministeriale n. 7259 del 10 maggio 2023, volta, in sintesi, a rivendicare sia la correttezza degli accertamenti eseguiti in data 23 ottobre 2014 sia la legittimità della riedizione del potere effettuata – in attuazione della sentenza n. -OMISSIS-/2022 – mediante una verifica, all’attualità, dei parametri fisici del ricorrente.
4. Con memoria depositata in data 12 dicembre 2025 il sig. -OMISSIS- ha dedotto, innanzitutto, di aver ottenuto la retrodatazione ai fini giuridici della nomina, in forza del decreto dipartimentale n. 3738 del 28 dicembre 2022, a vigile del fuoco al 29 dicembre 2014, e, con decreto n. 3672 del 1° ottobre 2024, a vigile del fuoco esperto al 29 dicembre 2018, acquisiti a seguito di istanza di accesso agli atti, riscontrata solo in data 12 giugno 2023, cioè dopo la notifica del ricorso, e chiesto, quindi, che sul punto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della p.a. al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale; in secondo luogo, ha evidenziato l’inadeguatezza delle difese spiegate dalla p.a. perché volte a mettere in discussione il giudizio di illegittimità dell’originario provvedimento di esclusione, coperto, invece, dal giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2022, osservando che «Se l’Amministrazione è stata costretta ad eseguire un nuovo accertamento dell’idoneità psicofisica ed attitudinale del ricorrente è solo perché quello dell’ottobre 2014 era erroneo, così come accertato in via definitiva; per cui, diverse opinioni del Ministero rimangono del tutto prive di rilievo» e ribadendo che la motivazione della sentenza consentirebbe di includere all’interno del giudicato anche l’accertamento del possesso dei requisiti alla data dell’esclusione (23 ottobre 2014); ha richiamato, infine, la giurisprudenza civile e amministrativa in materia di risarcimento del danno da ritardata assunzione.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
6. In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ricostruzione della carriera ai fini giuridici, avendo l’amministrazione resistente provveduto, con gli atti citati dal ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a., ad accordargli la retrodatazione della nomina a vigile del fuoco al 29 dicembre 2014 e di quella a vigile del fuoco esperto al 29 dicembre 2018, in parte qua , pertanto, pienamente satisfattivi dell’interesse dedotto in giudizio.
7. Per il resto, il ricorso è infondato e va rigettato.
7.1. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova del possesso del requisito per il quale è stato escluso già alla data del 23 ottobre 2024, limitandosi a richiamare stralci della motivazione della sentenza n. -OMISSIS-/2022 per sostenere che questo T.a.r. avrebbe già compiuto un completo accertamento della fondatezza della pretesa a suo tempo azionata avverso il provvedimento di esclusione e che, quindi, risulterebbe già effettuato quel giudizio di spettanza del bene della vita che rende il danno “ingiusto” agli effetti dell’art. 2043 c.c. Così, tuttavia, non è.
7.2. La sentenza n. -OMISSIS-/2022 ha, infatti, accolto il ricorso riconoscendo nel provvedimento impugnato una motivazione «macroscopicamente insufficiente e contraddittoria» , cioè un vizio di motivazione, e facendo «salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in ordine ad una nuova motivazione alla luce di un riesame della documentazione afferente alla visita effettuata che consenta di fugare i dubbi avanzati nel ricorso, ovvero in ordine alla riconvocazione del ricorrente per una nuova visita» , senza, pertanto, ordinare l’incondizionata ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura, evidentemente ritenendo che non ricorressero i presupposti richiesti dall’art. 31, c. 3, c.p.a. per formulare un giudizio sulla fondatezza della pretesa. Nemmeno si rilevano nell’ordito motivazionale della sentenza passaggi che azzardano una valutazione prognostica favorevole al ricorrente dell’esito delle ulteriori attività istruttorie demandate all’amministrazione, invitata a rideterminarsi scegliendo tra una rivalutazione dell’originario materiale istruttorio o un nuovo accertamento.
In proposito, è stato ripetutamente affermato che «il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della P.A.» , sicché «Non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'annullamento dell'atto amministrativo per meri vizi di forma (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto in tali ipotesi risulta mancante l'accertamento della spettanza del bene della vita» (Cons. Stato, VI, 4 luglio 2025, n. 5803), atteso che «…per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico» (Cons. Stato, III, 3 giugno 2022, n. 4536).
7.3. Muovendo dalla constatazione che l’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo e, quindi, dell’effetto conformativo discendente dal giudicato varia a seconda della natura del potere amministrativo esercitato dalla p.a. e dei vizi riscontrati appare chiaro che l’onere probatorio gravante su colui che agisce per il risarcimento del danno non è sovrapponibile a quello richiesto per ottenere l’annullamento del provvedimento, potendo una serie di indizi rivelarsi sufficiente a dimostrare il cattivo esercizio del potere ma non anche la spettanza del bene della vita. È, quindi, principio consolidato che «nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, co. 1 e 3, c.p.a.); quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, co. 1, c.c.» (Cons. Stato, II, 4 novembre 2025, n. 8542; III, 21 maggio 2025, n. 4339; V, 31 dicembre 2014, n. 6453; II, 27 aprile 2022, n. 3241; C.G.A.R.S. 15 aprile 2022, n. 483).
7.4. Sarebbe stato, pertanto, onere del sig. -OMISSIS- dimostrare, con ogni mezzo e, soprattutto, tramite plurime certificazioni mediche coeve alla visita concorsuale del 23 ottobre 2014, che a quella data già era in possesso dei requisiti fisici per accedere alla qualifica di vigile del fuoco e che questi sono stati costantemente mantenuti nel corso del tempo. Se nemmeno dopo il deposito del ricorso (r.g.) n. 3143/2015 il ricorrente si è premurato di procurarsi evidenze documentali dell’inesistenza dell’eccedenza ponderale rilevata dal Ministero dell’Interno appare inconfutabile che lo sforzo probatorio compiuto si colloca molto al di sotto della soglia valida per i giudizi risarcitori.
L’allegazione in seno all’originario ricorso avverso l’esclusione del Libretto di navigazione emesso dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Capitaneria di porto di -OMISSIS-, per confutare l’altezza rilevata dal Ministero dell’Interno in occasione della visita concorsuale, e dei giudizi di idoneità ottenuti sia come vigile del fuoco volontario sia nelle prove motorie della procedura in questione e, in particolare, nella prova del tunnel (che, avendo un diametro pari a 80 cm, il ricorrente non avrebbe superato se avesse avuto la circonferenza addominale pari a 113 cm rilevata dall’amministrazione durante le visite mediche) restituisce un quadro troppo contraddittorio per ritenere che il sig. -OMISSIS- avesse senz’altro il requisito in data 23 ottobre 2014 e concludere, quindi, «in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della P.A.» (Cons. Stato, VI, 5803/2025 cit.). Tale materiale poteva risultare adeguato in un giudizio di annullamento ai fini, appunto, della riedizione del potere, non anche in quello risarcitorio, in cui, come si è detto, è esigibile un più stringente rigore probatorio.
A ben vedere, il ricorrente non si è neanche opposto ad un nuovo accertamento della composizione corporea da parte dell’amministrazione in data 7 novembre 2022, accettando – o, comunque, assecondando – il rinnovo della valutazione, ancorché questa avesse ad oggetto un parametro «suscettibile di variazione nel breve periodo, per effetto di accorgimenti alimentari, attività fisica o, comunque, comportamenti della persona modificativi del proprio stile di vita» (T.a.r. Roma, I-bis, 2 febbraio 2026, n. 1962) . Piuttosto che lasciarsi sottoporre ad un esame dell’I.M.C. a distanza di 8 anni da quello che gli era valso l’esclusione, intuitivamente poco rappresentativo dei requisiti allora esistenti, il ricorrente avrebbe potuto chiedere al Ministero dell’Interno di determinarsi sulla scorta della documentazione già acquisita d’ufficio, nonché di quella ulteriore da lui stesso eventualmente reperita al momento del primo accertamento, per ottenere un giudizio di idoneità risalente a quella data, lasciando la sua accondiscendenza supporre, invece, che anche lui avesse interesse ad una verifica all’attualità della massa corporea.
7.5. L’indisponibilità nella presente sede di qualsiasi elemento probatorio che possa indurre ad affermare, anche solo in via ipotetica, che il sig. -OMISSIS- rispettasse i parametri fisici per l’arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco già alla data del 23 ottobre 2014 osta altresì al risarcimento delle medesime voci di danno a titolo di chance .
Per quanto la giurisprudenza più avveduta abbia affermato che il richiamo «alla ‘elevata probabilità’ di realizzazione, quale condizione affinché la ‘chance’ acquisti rilevanza giuridica, è fuorviante, in quanto così facendo si assimila il trattamento giuridico della figura in esame alla causalità civile ordinaria (ovvero alla causalità del risultato sperato)» , che «La ‘chance’ prospetta invece, come si è detto, un’ipotesi ‒ assai ricorrente nel diritto amministrativo ‒ di danno solo ‘ipotetico’, in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato» e che «Richiedere […] che la possibilità di conseguire il risultato debba raggiungere una determinata soglia di probabilità prima di assumere rilevanza giuridica, significa ricondurre nuovamente il problema delle aspettative irrimediabilmente deluse (con un percorso inverso a quello che ha portato a configurare la ‘chance’ come bene autonomo, in ragione dell’impossibilità di dimostrare l’efficienza causale della condotta antigiuridica nella produzione del risultato finale) dal ‘danno’ alla ‘causalità’» (Cons. Stato, VI, 13 settembre 2021, n. 6268), è stato anche precisato che, per essere risarcibile, la chance deve essere seria (T.a.r. Roma, II, 12 maggio 2025, n. 9056), tant’è che costituisce una preclusione al risarcimento «l’assoluta mancanza della prova della probabilità di verificazione dell’evento favorevole al ricorrente, non potendo essere risarcite – come già detto - mere possibilità di successo, statisticamente del tutto non significative» (Cons. Stato, VII, 23 dicembre 2024, n. 10324) .
Come si è più volte detto, il ricorrente non ha fornito né un principio di prova né un solo riscontro documentale o referto sanitario da cui possa rilevarsi l’I.M.C. a lui ascrivibile in prossimità della visita concorsuale e nei periodi successivi, non consentendo così di apprezzare la “consistenza” delle chance di cui oggi chiede il ristoro e, anzi, inducendo questo Collegio a nutrire dubbi sulla spettanza “retroattiva” del bene della vita, nonostante i vizi e gli errori di valutazione compiuti dall’amministrazione e rilevati da questo T.a.r. nella sentenza n. -OMISSIS-/2022.
7.6. Le insuperabili incertezze sulla spettanza del bene della vita al momento dell’esclusione si oppongono anche al riconoscimento di qualsiasi danno non patrimoniale.
8. In conclusione, per la parte della domanda relativa alla ricostruzione giuridica della carriera del ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre le domande risarcitorie sono infondate e vanno respinte.
9. Tenuto conto delle peculiarità e dell’andamento complessivo della controversia le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, in parte, la cessazione della materia del contendere e, in parte, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
IO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | IO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.