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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7010/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7010/2025 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza camerale del 11 dicembre 2025, avente per oggetto: Mutamento del sesso e Rettificazione del genere e dati anagrafici ex L. n. 164/1982 e art. 31 D.lgs. 150/2011
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e domiciliata in Roma, alla via Giovanni Bra
[...] io dell'avv. Miguel Coraggio che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
P.M. IN SEDE RESISTENTE
FATTO E DIRITTO 1. ha premesso di avere sempre manifestato disagi nella vita Parte_1
q roprio desiderio di avere un ruolo di genere maschile e di avere, pertanto, nel corso degli anni preso coscienza della propria identita di genere, difforme da quella biologica. Al riguardo, la ricorrente ha precisato di avere intrapreso un percorso psicoterapeutico presso il Consultorio di Disforia di genere dell'ASL di Salerno, al termine del quale ha avuto la conferma e la certezza di volere appartenere al genere sessuale maschile. Pertanto, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un sesso diverso e l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico, oltre alla rettificazione del genere e dei dati anagrafici. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. In primo luogo, va precisato che il Tribunale aderisce al recente indirizzo giurisprudenziale che consente la rettificazione del sesso e dei dati anagrafici anche in assenza dell'intervento chirurgico di modifica degli organi sessuali primari. Al riguardo, nel solco della sentenza n. 161/1985 della Corte Costituzionale, quello all'identità di genere deve essere considerato un diritto inviolabile della persona in quanto inerente alla dignità personale e diretto a determinare un equilibrato sviluppo della personalità dell'individuo. In particolare, l'art. 1, comma 1 L. n. 164/1982 accoglie << (…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.>> ; in definitiva, la disposizione in esame << riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico.>>. (cfr. Corte Cost. cit). Va precisato che i principi appena enunciati sono stati ribaditi e specificati anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15138/2015, ha affermato, al riguardo, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di << un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso>> e il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto;
d'altra parte << La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche. >> (cfr. Corte Cassazione cit.). In altre parole, è necessario accertare unicamente le modalità attraverso cui è intervenuto il cambiamento e se lo stesso abbia o meno carattere definitivo con la precisazione che il trattamento chirurgico deve considerarsi uno strumento meramente eventuale e << In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. >> (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848). Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha richiesto altresì l'autorizzazione al trattamento chirurgico ma deve precisarsi, in virtù dei principi appena enunciati, che potrà procedere alla rettificazione dei dati anagrafici anche prima dell'operazione. Tanto premesso, nell'ottica dell'accertamento giudiziale da compiersi, deve dirsi che dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente emerge, tra l'altro:
“In riferimento ai Criteri diagnostici del DSM-5 nel corso dei colloqui è emerso quanto segue: A- Una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso da un individuo ed il genere assegnato, della durata di almeno 6 mesi, che si manifesta attraverso almeno due dei seguenti criteri:
1- Una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (oppure, in giovani adolescenti, le caratteristiche secondarie attese);
2- Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito /espresso di un individuo (oppure nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie attese);
3-Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie/secondarie del genere opposto;
4- Un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o un genere alternativo diverso da quello assegnato);
5- Un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato);
6- Una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto (o di un genere diverso da quello assegnato). B- La condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dal paziente nel corso dei colloqui, è possibile formulare diagnosi di Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti (302.85)” (cfr. relazione sul percorso psicologico in atti). In definitiva, gli elementi emersi consentono di ritenere definitiva la condizione sessuale di che ha da tempo affermato la propria identità di genere in Pt_1 ogni conte iliare, lavorativo e sociale;
il che dimostra il carattere irreversibile della sua scelta, frutto di un percorso psico–fisico articolato e complesso ma fortemente voluto. Pertanto, in considerazione delle risultanze mediche e della volontà manifestata, appare dunque acclarato il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, con conseguente autorizzazione alla rettificazione del proprio genere (da femminile a maschile) e dei propri dati anagrafici (con sostituzione del nome con così Pt_1 CP_1 come manifestato dalla stessa). Inoltre, pur non ignorando la sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, del D.Lgs n. 150 del 2011, si dispone altresì l'autorizzazione alla ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico idoneo a ottenere l'attribuzione del sesso maschile. In considerazione della natura del presente procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
'indicazione del sesso “femminile” deve e
[...] maschile” e che il nome “ deve essere corretto in “ ; Pt_1 CP_1
- dichiara il diritto di ( ere Parte_1 CP_1
l'attribuzione del sesso ri sottoporsi al trattamento medico-chirurgico adeguato allo scopo;
- manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la disposta rettificazione nell'atto di nascita;
- nulla si dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7010/2025 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza camerale del 11 dicembre 2025, avente per oggetto: Mutamento del sesso e Rettificazione del genere e dati anagrafici ex L. n. 164/1982 e art. 31 D.lgs. 150/2011
DI
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e domiciliata in Roma, alla via Giovanni Bra
[...] io dell'avv. Miguel Coraggio che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
P.M. IN SEDE RESISTENTE
FATTO E DIRITTO 1. ha premesso di avere sempre manifestato disagi nella vita Parte_1
q roprio desiderio di avere un ruolo di genere maschile e di avere, pertanto, nel corso degli anni preso coscienza della propria identita di genere, difforme da quella biologica. Al riguardo, la ricorrente ha precisato di avere intrapreso un percorso psicoterapeutico presso il Consultorio di Disforia di genere dell'ASL di Salerno, al termine del quale ha avuto la conferma e la certezza di volere appartenere al genere sessuale maschile. Pertanto, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un sesso diverso e l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico, oltre alla rettificazione del genere e dei dati anagrafici. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. In primo luogo, va precisato che il Tribunale aderisce al recente indirizzo giurisprudenziale che consente la rettificazione del sesso e dei dati anagrafici anche in assenza dell'intervento chirurgico di modifica degli organi sessuali primari. Al riguardo, nel solco della sentenza n. 161/1985 della Corte Costituzionale, quello all'identità di genere deve essere considerato un diritto inviolabile della persona in quanto inerente alla dignità personale e diretto a determinare un equilibrato sviluppo della personalità dell'individuo. In particolare, l'art. 1, comma 1 L. n. 164/1982 accoglie << (…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.>> ; in definitiva, la disposizione in esame << riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico.>>. (cfr. Corte Cost. cit). Va precisato che i principi appena enunciati sono stati ribaditi e specificati anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15138/2015, ha affermato, al riguardo, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di << un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso>> e il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto;
d'altra parte << La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche. >> (cfr. Corte Cassazione cit.). In altre parole, è necessario accertare unicamente le modalità attraverso cui è intervenuto il cambiamento e se lo stesso abbia o meno carattere definitivo con la precisazione che il trattamento chirurgico deve considerarsi uno strumento meramente eventuale e << In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. >> (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848). Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha richiesto altresì l'autorizzazione al trattamento chirurgico ma deve precisarsi, in virtù dei principi appena enunciati, che potrà procedere alla rettificazione dei dati anagrafici anche prima dell'operazione. Tanto premesso, nell'ottica dell'accertamento giudiziale da compiersi, deve dirsi che dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente emerge, tra l'altro:
“In riferimento ai Criteri diagnostici del DSM-5 nel corso dei colloqui è emerso quanto segue: A- Una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso da un individuo ed il genere assegnato, della durata di almeno 6 mesi, che si manifesta attraverso almeno due dei seguenti criteri:
1- Una marcata incongruenza fra il genere esperito/espresso e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (oppure, in giovani adolescenti, le caratteristiche secondarie attese);
2- Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito /espresso di un individuo (oppure nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie attese);
3-Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie/secondarie del genere opposto;
4- Un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o un genere alternativo diverso da quello assegnato);
5- Un forte desiderio di essere trattato come appartenente al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato);
6- Una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere opposto (o di un genere diverso da quello assegnato). B- La condizione è associata a sofferenza clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dal paziente nel corso dei colloqui, è possibile formulare diagnosi di Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti (302.85)” (cfr. relazione sul percorso psicologico in atti). In definitiva, gli elementi emersi consentono di ritenere definitiva la condizione sessuale di che ha da tempo affermato la propria identità di genere in Pt_1 ogni conte iliare, lavorativo e sociale;
il che dimostra il carattere irreversibile della sua scelta, frutto di un percorso psico–fisico articolato e complesso ma fortemente voluto. Pertanto, in considerazione delle risultanze mediche e della volontà manifestata, appare dunque acclarato il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, con conseguente autorizzazione alla rettificazione del proprio genere (da femminile a maschile) e dei propri dati anagrafici (con sostituzione del nome con così Pt_1 CP_1 come manifestato dalla stessa). Inoltre, pur non ignorando la sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, del D.Lgs n. 150 del 2011, si dispone altresì l'autorizzazione alla ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico idoneo a ottenere l'attribuzione del sesso maschile. In considerazione della natura del presente procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
'indicazione del sesso “femminile” deve e
[...] maschile” e che il nome “ deve essere corretto in “ ; Pt_1 CP_1
- dichiara il diritto di ( ere Parte_1 CP_1
l'attribuzione del sesso ri sottoporsi al trattamento medico-chirurgico adeguato allo scopo;
- manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la disposta rettificazione nell'atto di nascita;
- nulla si dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi