Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2021, proposto da
Comune di Laino Borgo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottone Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis 214;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;
nei confronti
Comune di Roghudi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°14118 del 21/12/2020 e relativi elenchi allegati, con la quale la domanda di finanziamento proposta dal Comune di Laino Borgo è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al centoventinovesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio pari a 34,00 e dell'atto istruttorio oggetto di detto giudizio, pubblicata sul BURC n.128 del 31.12.2020;
b) decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°226 del 16/01/2020, e dei relativi elenchi allegati, con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria;
c) verbale n. 4 del 21.03.2019 e del verbale n.5 del 25.03.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali;
d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui sono stati espressi i punteggi dei Comuni controinteressati;
e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa AR RB AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Laino Borgo agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020, nella parte cui la domanda di finanziamento dal medesimo proposta è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al posto n. 129 della graduatoria definitiva con il punteggio di 34, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
L’esponente denuncia quindi l’illegittimità degli atti avversati per violazione degli artt. 3, 11, 12 L. n. 241/1990, 26 D. Lgs. n. 33/2013 e per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita la Regione Calabria, che con articolata memoria ha eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, concludendo per il suo rigetto.
3. Con ordinanza n. 239/2021 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris.
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dal vaglio dei rilievi processuali della difesa regionale, risultando il ricorso infondato nel merito.
5.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia l’illegittimità dell’avversato decreto n. 14118/2020, sostenendo che i verbali della commissione inerenti alla valutazione delle domande presentate si fondino sui criteri determinati dal medesimo soggetto che ha redatto l’avviso, mentre gli stessi avrebbero dovuto essere previsti ed elaborati dall’organo politico dell’amministrazione e contenuti in un apposito regolamento.
L’assunto va disatteso.
Per come osservato in sede cautelare, la doglianza è inammissibile, non risultando impugnato l’avviso pubblico contenuto nel decreto n. 918/2018, il quale, in attuazione dell’art. 12 L. n. 241 del 1990, indica i parametri per l’attribuzione dei contributi, le modalità di espletamento della procedura e i criteri di valutazione delle proposte. Nello specifico, l’art. 12 della lex specialis prevede, ai fini della formazione della graduatoria, la valutazione delle domande mediante l’attribuzione di punteggi numerici, fissando i singoli criteri di giudizio e i relativi indicatori con il punteggio massimo attribuibile per ciascuno di essi.
Sotto concorrente profilo, poi, non sono formulate censure attinenti alla deviazione rispetto agli stessi criteri.
Per altro verso, la procedura selettiva e la relativa disciplina integrano un atto gestionale, come tale riconducibile nella sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico. Nello specifico, il decreto di approvazione dell’avviso si fonda sulla delibera di Giunta n. 143/2011 di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013, poi approvato anche dal Consiglio regionale della Calabria con la delibera n. 140 del 7.11.2011 e poi prorogato con delibera di Giunta n. 234 del 30.05.2014.
A questo va aggiunto che nelle procedure selettive “il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione nel momento in cui l'apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e rendere comprensibile l'iter logico seguito” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 giugno 2023, n. 843).
Nella fattispecie l’amministrazione ha individuato in modo puntuale una serie di criteri e sub-criteri con il relativo punteggio massimo attribuibile, come tali adeguati a integrare una motivazione dei giudizi espressi.
5.2.Con il secondo motivo si censura il mancato riesame delle osservazioni presentate dal Comune dopo aver preso visione della graduatoria provvisoria.
L’assunto va disatteso, in quanto dall’allegato 3 all’impugnato decreto dirigenziale n. 14118 del 2020 e dai verbali ivi richiamati risultano motivazioni che coprono in modo sufficientemente esaustivo le ragioni sottese al mancato accoglimento dell’istanza di riesame, rispetto alle quali non sembrano formulate censure specifiche ed adeguatamente pregnanti da parte ricorrente.
5.3.Con il terzo motivo si censura la violazione art. 11 l.241/1990 per avere la regione Calabria omesso di adempiere all’accordo contenuto nel verbale d’intesa per il riconoscimento di un finanziamento di €. 350.000,00.
La censura non è fondata.
Giova premettere che l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale di ogni procedimento ad evidenza pubblica, nella specie relativo all’erogazione di contributi economici agli enti locali per i progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Rispetto ad esso il verbale di intesa sottoscritto tra le parti non può determinare a monte alcun vincolo ovvero interferenza con la procedura selettiva, pena un’illegittima compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione di valutazione e una violazione dei precetti della lex specialis e del principio di imparzialità cui la medesima è informata.
Non risulta, poi, conferente il richiamo all’art. 11 L. n. 241/1990, relativo agli accordi tra pubblica amministrazione e privato e, in ogni caso, l’asserita intesa tra Regione e Comune non è comunque qualificabile alla stregua di accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. n. 241/1990 preordinato all’erogazione del finanziamento, proprio nella misura in cui quest’ultimo può essere riconosciuto ed concesso solo in esito allo svolgimento della procedura selettiva in conformità alle previsione di legge e alla disciplina evincibile dalla lex specialis.
5.4. Con l’ultima doglianza l’esponente prospetta l’inidoneità del mero punteggio attribuito dalla commissione ad esprimere un motivato giudizio sul progetto presentato dal Comune.
In particolare per quanto concerne il criterio a.1) il punteggio attribuito non tiene conto del progetto integrato e finalizzato alla creazione di un albergo diffuso. Il progetto predetto ha come scopo il miglioramento dell’aspetto estetico dei luoghi del borgo, di realizzare un sistema di mobilità sostenibile, la realizzazione di un chiosco info point al servizio di turisti per promuovere la potenzialità delle attività connesse con il fiume Lao, unica area del Sud dove si pratica il rafting ed ogni altra forma di attività fluviale. Inoltre, il Comune ha fatto richiesta al fine di ottenere il riconoscimento della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.
Per quanto concerne il criterio a.2), la Commissione non ha tenuto in considerazione che il progetto presentato dal Comune di Laino Borgo mira a rendere accessibile le aree del borgo alle persone diversamente abili, oltre che alle persone normodotate. In riferimento al criterio b) si rileva che la gestione dell’albergo diffuso porterebbe ad un immediato incremento dei livelli occupazionali nel Comune, soprattutto nella fascia giovanile.
Per quanto riguarda il criterio c) la Commissione non ha tenuto in debita considerazione il fatto che il progetto presentato dal Comune ricorrente avrebbe ricadute positive sulla macchina burocratica del Comune medesimo. Per quanto riguarda il criterio e.1) si sottolinea che la Commissione non ha considerato che il progetto prevede l’utilizzo di materiali eco sostenibili nell’intervento di riqualificazione degli edifici, l’installazione di impianti a bassa emissione per la climatizzazione degli ambienti, la posa in opera di sistemi per il contenimento della dispersione termica, la promozione della mobilità elettrica. Infine per quanto concerne il criterio e.2) non si tiene in considerazione la finalità del progetto mirato a dotare il comune di una nuova cartellonistica e di guide informative per l’orientamento dei flussi turistici e che l’aspetto gestionale della proposta dovrebbe passare per l’attivazione di meccanismi smart ad alto livello tecnologico.
Inoltre, altri Comuni sarebbero stati valutati diversamente.
Le deduzioni non sono suscettibili di favorevole valutazione.
In ordine al primo dei profili indicati, giova osservare che nelle procedure selettive “il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione nel momento in cui l'apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e rendere comprensibile l'iter logico seguito” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 giugno 2023, n. 843).
Nella fattispecie l’amministrazione ha individuato in modo puntuale una serie di criteri e sub-criteri con il relativo punteggio massimo attribuibile, come tali adeguati a integrare una motivazione dei giudizi espressi.
In ordine al residuo rilievo, le deduzioni riguardanti i punteggi assegnati agli altri Comuni si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione, costituendo una non consentita sovrapposizione sugli apprezzamenti compiuti dalla stessa, non ravvisandosi ictu oculi, da uno scrutinio ab externo, evidenze di irragionevolezza o di illogicità nell’operato dell’organo di valutazione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 dicembre 2023 n. 1583).
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RB AL, Presidente, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Consigliere
Arturo Levato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR RB AL |
IL SEGRETARIO