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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 145 del 2025
Il Tribunale di Asti, in persona di: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Stabilito Constantin V. Gradinaru (c.f. che C.F._2 agisce d'intesa con l'Avvocato Federico Pellegrini entrambi del Foro di Alessandria e dall'Avvocato Nicola Gandini (c.f. , elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dell'Avvocato Stabilito Constantin V. Gradinaru, difensori che operano unitamente ed anche disgiuntamente tra loro e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Ricorrente Contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a [...] C.F._4
Resistente CONTUMACE
OSSERVATO
Parte attrice proponeva azione per scioglimento del matrimonio, deducendo: Che i coniugi contraevano matrimonio il 29 agosto 2020 presso il Comune Branistea, provincia Mehedinti, atto ivi trascritto alla Seria C. 10, n. 841789; Che alla fine dell'anno 2021 la coppia sceglieva di separarsi;
Che dal matrimonio non sono nati figli;
Chiedeva, facendo richiamo all'art. 31 L. 218 del 1995, in una con il Regolamento UE 1259/2010 (cd Roma III), la applicazione della normativa comune dei coniugi, entrambi di cittadinanza romena (il che appare corretto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento menzionato) la quale, per quanto qui consti, all'art. 373 Nuovo Codice Civile rumeno, dispone:
“Motivi del divorzio – Il divorzio può aver luogo: Tramite accordo consensuale, in seguito alla richiesta di entrambi i coniugi oppure di uno di loro ma accettata dell'altro coniuge;
Allorquando, sussistono dei solidi motivi da cui risulti che il loro rapporto di coppia sia gravemente deteriorato e la prosecuzione del loro matrimonio sia impossibile;
Alla richiesta di uno dei coniugi, dopo una separazione di fatto di almeno 2 anni;
Alla richiesta di uno dei coniugi a cui lo stato di salute fa impossibile la prosecuzione del matrimonio.” Concludeva instando:
“All'Ill.mo Tribunale adito per ivi sentir accogliere le seguenti Conclusioni Voglia il Tribunale Ill.mo adito, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Branistea (Romania) il 29 agosto 2020 ed ivi trascritto alla Seria C. 10 n. 841789, tra Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a
[...] C.F._4
EL D'LB (CN) in via Torino n. 46 ed il signor nato a [...]
Romania il 09.04.1989, c.f. , residente a [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, di procedere all'annotazione del emanando provvedimento a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio;
Dare atto che le parti hanno già regolato in via definitiva i loro rapporti economici e di non avere null'altro a pretendere, reciprocamente, a qualsiasi titolo o ragione;
Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione da parte della moglie.” La domanda non può esser accolta. Ed infatti, dalla documentazione di causa, tutto ciò che può affermarsi è essersi la resistente allontanata dalla casa coniugale, e non esser stata ivi effettivamente residente/reperibile, al momento della introduzione del giudizio, come evincibile dal tenore della notifica. Alcun elemento è stato introdotto, a riscontro della dedotta circostanza – che è elemento costitutivo essenziale della domanda come strutturata – secondo cui detta separazione ebbe a protrarsi per almeno due anni, e neppure sono state formulate in tal senso istanze di prova. Onde resta sfornita di validazione la esistenza dei dedotti requisiti, per addivenire allo scioglimento del vincolo. Spese irripetibili, stante la contumacia di parte convenuta.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Rigetta la domanda attorea;
Spese irripetibili. Si comunichi. Asti, 19.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Il Tribunale di Asti, in persona di: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Stabilito Constantin V. Gradinaru (c.f. che C.F._2 agisce d'intesa con l'Avvocato Federico Pellegrini entrambi del Foro di Alessandria e dall'Avvocato Nicola Gandini (c.f. , elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dell'Avvocato Stabilito Constantin V. Gradinaru, difensori che operano unitamente ed anche disgiuntamente tra loro e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Ricorrente Contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a [...] C.F._4
Resistente CONTUMACE
OSSERVATO
Parte attrice proponeva azione per scioglimento del matrimonio, deducendo: Che i coniugi contraevano matrimonio il 29 agosto 2020 presso il Comune Branistea, provincia Mehedinti, atto ivi trascritto alla Seria C. 10, n. 841789; Che alla fine dell'anno 2021 la coppia sceglieva di separarsi;
Che dal matrimonio non sono nati figli;
Chiedeva, facendo richiamo all'art. 31 L. 218 del 1995, in una con il Regolamento UE 1259/2010 (cd Roma III), la applicazione della normativa comune dei coniugi, entrambi di cittadinanza romena (il che appare corretto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento menzionato) la quale, per quanto qui consti, all'art. 373 Nuovo Codice Civile rumeno, dispone:
“Motivi del divorzio – Il divorzio può aver luogo: Tramite accordo consensuale, in seguito alla richiesta di entrambi i coniugi oppure di uno di loro ma accettata dell'altro coniuge;
Allorquando, sussistono dei solidi motivi da cui risulti che il loro rapporto di coppia sia gravemente deteriorato e la prosecuzione del loro matrimonio sia impossibile;
Alla richiesta di uno dei coniugi, dopo una separazione di fatto di almeno 2 anni;
Alla richiesta di uno dei coniugi a cui lo stato di salute fa impossibile la prosecuzione del matrimonio.” Concludeva instando:
“All'Ill.mo Tribunale adito per ivi sentir accogliere le seguenti Conclusioni Voglia il Tribunale Ill.mo adito, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Branistea (Romania) il 29 agosto 2020 ed ivi trascritto alla Seria C. 10 n. 841789, tra Controparte_1
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a
[...] C.F._4
EL D'LB (CN) in via Torino n. 46 ed il signor nato a [...]
Romania il 09.04.1989, c.f. , residente a [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile, di procedere all'annotazione del emanando provvedimento a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio;
Dare atto che le parti hanno già regolato in via definitiva i loro rapporti economici e di non avere null'altro a pretendere, reciprocamente, a qualsiasi titolo o ragione;
Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione da parte della moglie.” La domanda non può esser accolta. Ed infatti, dalla documentazione di causa, tutto ciò che può affermarsi è essersi la resistente allontanata dalla casa coniugale, e non esser stata ivi effettivamente residente/reperibile, al momento della introduzione del giudizio, come evincibile dal tenore della notifica. Alcun elemento è stato introdotto, a riscontro della dedotta circostanza – che è elemento costitutivo essenziale della domanda come strutturata – secondo cui detta separazione ebbe a protrarsi per almeno due anni, e neppure sono state formulate in tal senso istanze di prova. Onde resta sfornita di validazione la esistenza dei dedotti requisiti, per addivenire allo scioglimento del vincolo. Spese irripetibili, stante la contumacia di parte convenuta.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Rigetta la domanda attorea;
Spese irripetibili. Si comunichi. Asti, 19.11.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente