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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1986/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AR VINCENZA, RE
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11809/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013611035110 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013611035110 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1772/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] e residente in [...], alla Indirizzo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, difeso e rappresentato dall'Avvocato Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
ADER ed AE DP II avente per oggetto annullamento di intimazione di pagamento n. 0712025 90136110 35/110, per un importo complessivo di € 14.901,52, emessa dall'Agenzia delle Entrate-CO, ente impositore
Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio controlli, notificata in data 19.5.2025 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella n. 07120170093209885001, asseritamente notificata il 18/06/2018, per
€ 1.961,43;
- Cartella n. 07120170098859639000, asseritamente notificata il 27/04/2018, per
€ 5.630,14;
- Cartella n. 07120170106451772000, asseritamente notificata il 18/06/2018, per
€ 7.309,95.
I motivi della impugnativa erano: mancata notifica al contribuente dell'atto prodromico, carenza di motivazione
, prescrizione e decadenza, difformità dal modello legale
Si costituiva AE DP II che chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ovvero ex artt 21, 22 e dlgs 546/1992) : invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data
19.5.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 20.6.2025 , quindi depositato in data 20.6.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della CO ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento se non preceduto dalla notifica della cartella è affetta da nullità.
Ciò posto per il caso di specie l'atto oggetto di impugnativa sono:
- Cartella n. 07120170093209885001 per € 1.961,43;
- Cartella n. 07120170098859639000 per € 5.630,14;
- Cartella n. 07120170106451772000 per € 7.309,95
Parte ricorrente contesta la recezione da parte del contribuente di tali atti prodromici .
L'Ufficio costituito deduce e documenta di aver notificata ex art. 140 cpc le cartelle nn.
07120170093209885001 (avvenuta in data 18.06.2018), 07120170098859639000 (avvenuta in data
27.04.2018), 07120170106451772000 (avvenuta in data 18.06.2018).
Quanto alla notifica per irreperibilità relativa la Corte evidenzia che la Corte di Cassazione ( cfr ORDINANZA
DEL 17/04/2024 N. 10356/5) si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti tributari nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, rigettando il ricorso di un contribuente che lamentava la mancata notifica di un atto impositivo. La Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti (Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).
Nella fattispecie in esame la notificazione è stata regolarmente eseguita nei confronti del destinatario poiché
l'operatore notificante , accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario di conseguenza ha provveduto al deposito della cartella presso la casa comunale con l'invio della prevista raccomandata informativa , la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
A tale avviso è seguita la notifica di ulteriore avviso di intimazione n. 07120229007789185000, in data
11.04.2023
Quanto al verifica del decorso del termine prescrizionale e decadenziale in primo luogo la Corte evidenzia che il rilievo di parte ricorrente è impreciso ed improprio in quanto parte ricorrente non indica nell'atto introduttivo la natura del tributo preteso e quindi il termine di prescrizione prospettato anche al fine di dare compiutezza al motivo di impugnativa.
Ebbene la Corte dà atto che dall'atto impugnato emerge che la pretesa è correlata a spese di giustizia ex art. 15 dpr 546/1992 del 2008; le cartelle prodromiche hanno idoneamente interrotto il termine prescrizionale decennale , così come i successivi atti compreso quello oggetto di impugnativa
Pertanto il motivo di doglianza di parte ricorrente non è fondato .
L'ultimo motivo di impugnativa è altresì inconferente in quanto l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 950,00 oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AR VINCENZA, RE
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11809/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013611035110 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013611035110 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1772/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] e residente in [...], alla Indirizzo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, difeso e rappresentato dall'Avvocato Difensore_1 svolgeva ricorso
contro
ADER ed AE DP II avente per oggetto annullamento di intimazione di pagamento n. 0712025 90136110 35/110, per un importo complessivo di € 14.901,52, emessa dall'Agenzia delle Entrate-CO, ente impositore
Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio controlli, notificata in data 19.5.2025 relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella n. 07120170093209885001, asseritamente notificata il 18/06/2018, per
€ 1.961,43;
- Cartella n. 07120170098859639000, asseritamente notificata il 27/04/2018, per
€ 5.630,14;
- Cartella n. 07120170106451772000, asseritamente notificata il 18/06/2018, per
€ 7.309,95.
I motivi della impugnativa erano: mancata notifica al contribuente dell'atto prodromico, carenza di motivazione
, prescrizione e decadenza, difformità dal modello legale
Si costituiva AE DP II che chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024 ( ovvero ex artt 21, 22 e dlgs 546/1992) : invero a fronte della notifica al contribuente dell'atto impugnato in data
19.5.2025 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 20.6.2025 , quindi depositato in data 20.6.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente Passando al merito in primo luogo si ritiene che sia ammissibile la impugnativa avverso l'atto di intimazione di pagamento.
Invero gli atti di intimazione al pagamento rappresentano il primo atto della procedura di esecuzione forzata posta in essere dall'Agente della CO ai sensi degli artt. 49 ss dpr 602/73, a fronte del contestato mancato pagamento di cartella di pagamento previamente notificata al contribuente .
Pertanto l'interesse alla impugnativa dell'intimazione di pagamento è correlato e finalizzato alla impugnativa della relativa cartella di pagamento sottostante a detta intimazione , pur non rientrando questo ultimo nell'espresso novero dell'art. 19 dlgs 546/1992 tra gli a atti che possono formare oggetto del giudizio di opposizione.( cfr. CTP Roma sent. N. 15857/2014; Cass. Civ. 30.10.2012 n. 18642). Inoltre dall'atto di intimazione di pagamento derivano conseguenze nella sfera giuridica del contribuente ( es. sanzioni, interessi ) che incidono concretamente nella sfera di interessi dello stesso
Infine si osserva che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass 8.2.2006 n.2796,
Cass.30.7.2002 n.11227 ; Cass.11/11/2003 n.16875 ) poiché la cartella di pagamento va necessariamente preventivamente notificata al contribuente, in quanto presupposto giuridico ovvero il titolo in base al quale si procede all'esecuzione forzata , nella ipotesi di eventuale mancata o viziata notifica, l'unico atto che può essere impugnato successivamente alla cartella è appunto l'atto di intimazione di pagamento. In particolare secondo il principio di diritto richiamato dalle decisioni della Suprema Corte il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere le motivazioni della intimazione anche al fine di effettuare controllo sulla correttezza e legittimità della stessa .
Inoltre la Suprema Corte rileva che la mancata notifica della cartella di pagamento come atto prodromico dell'intimazione di pagamento implica vizio proprio di tale ultimo atto , come tale deducibile al Concessionario emittente .
Pertanto alla luce di tali considerazioni l'intimazione di pagamento se non preceduto dalla notifica della cartella è affetta da nullità.
Ciò posto per il caso di specie l'atto oggetto di impugnativa sono:
- Cartella n. 07120170093209885001 per € 1.961,43;
- Cartella n. 07120170098859639000 per € 5.630,14;
- Cartella n. 07120170106451772000 per € 7.309,95
Parte ricorrente contesta la recezione da parte del contribuente di tali atti prodromici .
L'Ufficio costituito deduce e documenta di aver notificata ex art. 140 cpc le cartelle nn.
07120170093209885001 (avvenuta in data 18.06.2018), 07120170098859639000 (avvenuta in data
27.04.2018), 07120170106451772000 (avvenuta in data 18.06.2018).
Quanto alla notifica per irreperibilità relativa la Corte evidenzia che la Corte di Cassazione ( cfr ORDINANZA
DEL 17/04/2024 N. 10356/5) si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti tributari nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, rigettando il ricorso di un contribuente che lamentava la mancata notifica di un atto impositivo. La Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti (Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).
Nella fattispecie in esame la notificazione è stata regolarmente eseguita nei confronti del destinatario poiché
l'operatore notificante , accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario di conseguenza ha provveduto al deposito della cartella presso la casa comunale con l'invio della prevista raccomandata informativa , la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
A tale avviso è seguita la notifica di ulteriore avviso di intimazione n. 07120229007789185000, in data
11.04.2023
Quanto al verifica del decorso del termine prescrizionale e decadenziale in primo luogo la Corte evidenzia che il rilievo di parte ricorrente è impreciso ed improprio in quanto parte ricorrente non indica nell'atto introduttivo la natura del tributo preteso e quindi il termine di prescrizione prospettato anche al fine di dare compiutezza al motivo di impugnativa.
Ebbene la Corte dà atto che dall'atto impugnato emerge che la pretesa è correlata a spese di giustizia ex art. 15 dpr 546/1992 del 2008; le cartelle prodromiche hanno idoneamente interrotto il termine prescrizionale decennale , così come i successivi atti compreso quello oggetto di impugnativa
Pertanto il motivo di doglianza di parte ricorrente non è fondato .
L'ultimo motivo di impugnativa è altresì inconferente in quanto l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Il ricorso va rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 950,00 oltre accessori di legge se dovuti