Art. 3. Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e' il rappresentante legale della Fondazione e presiede il consiglio generale. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.
3. Il consiglio generale e' l'organo di indirizzo della Fondazione ed e' composto dal presidente e dagli ulteriori otto membri di cui ai commi 4 e 5.
4. Sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione:
a) il vescovo della diocesi di Parma;
b) il sindaco di Parma;
c) il presidente della provincia di Parma;
d) il rettore dell'universita' degli studi di Parma.
5. Quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto e' disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I membri di cui al presente comma che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio generale decadono di diritto dall'ufficio.
6. Il consiglio generale puo' attribuire ad uno dei membri di cui al comma 5 le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.
7. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409-bis, secondo comma, del codice civile . Il collegio e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio e' designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.
8. Non possono essere nominati alle cariche di cui ai commi 2, 5 e 7 coloro i quali si trovano in una delle condizioni di cui all' articolo 2382 del codice civile . Se la condizione si verifica dopo la nomina, comporta la decadenza dalla carica.
9. La partecipazione agli organi della Fondazione da' diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.
Note all'art. 3:
- Si riportano gli artt. 2382 , 2403 e 2409-bis del Codice civile :
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.»
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.»
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»
a) il presidente;
b) il consiglio generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e' il rappresentante legale della Fondazione e presiede il consiglio generale. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.
3. Il consiglio generale e' l'organo di indirizzo della Fondazione ed e' composto dal presidente e dagli ulteriori otto membri di cui ai commi 4 e 5.
4. Sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione:
a) il vescovo della diocesi di Parma;
b) il sindaco di Parma;
c) il presidente della provincia di Parma;
d) il rettore dell'universita' degli studi di Parma.
5. Quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto e' disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I membri di cui al presente comma che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio generale decadono di diritto dall'ufficio.
6. Il consiglio generale puo' attribuire ad uno dei membri di cui al comma 5 le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.
7. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409-bis, secondo comma, del codice civile . Il collegio e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio e' designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.
8. Non possono essere nominati alle cariche di cui ai commi 2, 5 e 7 coloro i quali si trovano in una delle condizioni di cui all' articolo 2382 del codice civile . Se la condizione si verifica dopo la nomina, comporta la decadenza dalla carica.
9. La partecipazione agli organi della Fondazione da' diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.
Note all'art. 3:
- Si riportano gli artt. 2382 , 2403 e 2409-bis del Codice civile :
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.»
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.»
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»