CASS
Ordinanza 2 luglio 2024
Ordinanza 2 luglio 2024
Massime • 1
L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, ordinanza 02/07/2024, n. 28583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28583 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: EN IN nato il [...] in [...] parte offesa nel procedimento c/ FA IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30 aprile 2024, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettata l'opposizione della persona offesa, disponeva l'archiviazione del procedimento intentato nei confronti di FA CA per il reato di truffa dallo stesso asseritamente commesso in danno di Chen Xinsheng. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa denunciando l'abnormità funzionale e strutturale del provvedimento di archiviazione posto che il giudice procedente non aveva tenuto conto ai - fini della valutazione della procedibilità del reato commesso all'estero della presenza della querela della stessa p.o.; ciò determinava una interruzione funzionale del procedimento per stasi incoercibile dello stesso e per l'impossibilità di proseguirlo con conseguente abnormità del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Ord. Sez. 2 Num. 28583 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 02/07/2024 1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento del tutto privo di profili di abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. La figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme. L'intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell'abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata;
Sez. I, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Sez., VI, 19 novembre 1992, Bosca;
). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. 3, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana;
Cass., Sez. 5, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedimento abnorme è stato altresì stabilito che l'atto abnorme rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale (Sez. 6, 30 settembre 1993, Russo ed altro), e che l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Sez. 2 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno): inoltre, è stato posto in luce che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema organico della legge 2 processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo: Si è così giunti a quell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, (dep. 26/01/2000 ) Rv. 215094 - 01). Il principio risulta successivamente ribadito da altra pronuncia secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, (dep. 20/01/2015 ) Rv. 262275 - 01). Orbene nel caso in esame deve essere certamente esclusa l'ipotesi dell'abnormità strutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale. 2. Né sussiste la possibilità di invocare l'abnormità funzionale avverso l'ordinanza di archiviazione da parte della persona offesa cui sia stata respinta la richiesta di opposizione dal G.I.P.. Sul punto infatti basta richiamare quel precedente secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01). Ed invero l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione deve essere esclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia in quanto lo stesso non può considerarsi avere natura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414 cod.proc.pen.. 2.1 Deve poi aggiungersi che nei casi in cui l'abnormità non sia neppure in astratto configurabile, l'eventuale impugnazione diretta in cassazione appare affetta dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dalla lettera b) dell'art. 591 cod.proc.pen., in base al quale l'impugnazione è inammissibile quando è proposta avverso provvedimento non impugnabile;
in detti casi, a norma del successivo secondo comma dello stesso art. 591 cit., il giudice dell'impugnazione dichiara anche di ufficio l'inammissibilità con ordinanza. Tale disciplina dell'inammissibilità risulta poi richiamata espressamente dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen. in tema di giudizio di legittimità e secondo cui la corte di 3 cassazione nei casi previsti dall'art. 591 lett.. b) dichiara senza formalità di procedura . l'inammissibilità del ricorso. L'analisi delle suddette norme deve pertanto fare ritenere che proposta impugnazione anche sotto il profilo della abnormità avverso provvedimento non impugnabile la corte di cassazione dichiara con procedura de plano l'inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IL PRES DENTE I SE elt ni
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30 aprile 2024, il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettata l'opposizione della persona offesa, disponeva l'archiviazione del procedimento intentato nei confronti di FA CA per il reato di truffa dallo stesso asseritamente commesso in danno di Chen Xinsheng. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa denunciando l'abnormità funzionale e strutturale del provvedimento di archiviazione posto che il giudice procedente non aveva tenuto conto ai - fini della valutazione della procedibilità del reato commesso all'estero della presenza della querela della stessa p.o.; ciò determinava una interruzione funzionale del procedimento per stasi incoercibile dello stesso e per l'impossibilità di proseguirlo con conseguente abnormità del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Ord. Sez. 2 Num. 28583 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 02/07/2024 1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento del tutto privo di profili di abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. La figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme. L'intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell'abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata;
Sez. I, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Sez., VI, 19 novembre 1992, Bosca;
). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. 3, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana;
Cass., Sez. 5, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedimento abnorme è stato altresì stabilito che l'atto abnorme rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale (Sez. 6, 30 settembre 1993, Russo ed altro), e che l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Sez. 2 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno): inoltre, è stato posto in luce che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema organico della legge 2 processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo: Si è così giunti a quell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, (dep. 26/01/2000 ) Rv. 215094 - 01). Il principio risulta successivamente ribadito da altra pronuncia secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, (dep. 20/01/2015 ) Rv. 262275 - 01). Orbene nel caso in esame deve essere certamente esclusa l'ipotesi dell'abnormità strutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale. 2. Né sussiste la possibilità di invocare l'abnormità funzionale avverso l'ordinanza di archiviazione da parte della persona offesa cui sia stata respinta la richiesta di opposizione dal G.I.P.. Sul punto infatti basta richiamare quel precedente secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01). Ed invero l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione deve essere esclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia in quanto lo stesso non può considerarsi avere natura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l'indagine preliminare sottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414 cod.proc.pen.. 2.1 Deve poi aggiungersi che nei casi in cui l'abnormità non sia neppure in astratto configurabile, l'eventuale impugnazione diretta in cassazione appare affetta dal vizio espressamente previsto quale causa di inammissibilità dalla lettera b) dell'art. 591 cod.proc.pen., in base al quale l'impugnazione è inammissibile quando è proposta avverso provvedimento non impugnabile;
in detti casi, a norma del successivo secondo comma dello stesso art. 591 cit., il giudice dell'impugnazione dichiara anche di ufficio l'inammissibilità con ordinanza. Tale disciplina dell'inammissibilità risulta poi richiamata espressamente dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.proc.pen. in tema di giudizio di legittimità e secondo cui la corte di 3 cassazione nei casi previsti dall'art. 591 lett.. b) dichiara senza formalità di procedura . l'inammissibilità del ricorso. L'analisi delle suddette norme deve pertanto fare ritenere che proposta impugnazione anche sotto il profilo della abnormità avverso provvedimento non impugnabile la corte di cassazione dichiara con procedura de plano l'inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IL PRES DENTE I SE elt ni