Ordinanza 15 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/10/2019, n. 42287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42287 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KI RA nato il [...] avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO - che la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato NE IC per furto aggravato;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla prova della responsabilità e al bilanciamento tra circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto I doglianze in ordine al formulato giudizio di responsabilità si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta (i giudici hanno valorizzato il sicuro riconoscimento operato dalla persona offesa, che aveva compiutamente descritto la donna concorrente nel furto, corredando la descrizione con l'indicazione di elementi di sicura valenza dimostrativa). Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso a quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito. Ugualmente inammissibile è il motivo sulla pena, in quanto la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità; 2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'1/10/2019 Il Presidente (Stelo Pall DEPOSITATA IN CAN