Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. -OMISSIS- - recante data 6.3.2025 ma notificato il successivo 16.3.2025 - con il quale il Questore di Salerno ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il porto di fucile per uso tiro al volo, ai sensi dell’art. 16 L. 18 aprile 1975, n. 110;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 14 maggio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza volta al rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo, in ragione della frequentazione di soggetti pregiudicati e della segnalazione del medesimo ricorrente quale assuntore di stupefacenti.
2. Il ricorrente deduce:
- l’omissione di qualsiasi “valutazione individuale della condotta attuale del ricorrente, del suo stile di vita, della sua partecipazione a contesti sociali leciti (es. associazioni sportive o di tiro), del casellario giudiziale o di certificazioni mediche che escludano problematiche attuali. [L’Amministrazione] si è invece limitata ad una valutazione stereotipata e automatica, non suffragata da un’istruttoria completa”. Si rileva inoltre l’illogicità della motivazione per il richiamo di circostanze prive di rilevanza penale, l’assenza di indicazioni circa l’incidenza di tali circostanze sulla capacità del ricorrente, la genericità degli elementi addotti, peraltro risalenti nel tempo e privi di evidenze attuali, precisando poi che il ricorrente è stato segnalato come possessore e non utilizzatore di sostanze stupefacenti;
- l’irragionevolezza della valutazione condotta, basata sulla semplice conoscenza di soggetti controindicati, senza chiarire le circostanze in cui è avvenuto il contatto tra il ricorrente e tali soggetti e il tipo di contatto avuto, considerato che il ricorrente non poteva essere a conoscenza dei loro precedenti penali, anche la luce del suo regolare percorso di studio e professionale.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Occorre rilevare che Consiglio di Stato, Sez. III, 30 novembre 2021, n. 7967 ha affermato che “ L’oramai univoca giurisprudenza ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, può quindi legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018). In questa valutazione prettamente discrezionale possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la considerazione che se ne renda non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). La ragione di questa ampia latitudine del raggio valutativo dell’amministrazione rimanda al fatto che la misura in materia di armi è priva di intento sanzionatorio o carattere punitivo, essendo connotata da natura essenzialmente cautelare e concepita, dunque, in un’ottica preventiva di possibili abusi, ovvero a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018 ”).
Anche Consiglio di Stato, Sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470 ha ribadito che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. Come recentemente confermato da questa Sezione (28 dicembre 2021, n. 8701) l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di “non affidabilità” è per certi versi più stringente rispetto a quello di “pericolosità sociale”, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta”.
La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono perciò essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 4334).
Il giudice amministrativo è dunque chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità amministrativa trae da essi, secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923).
Più di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2023, n. 1963 ha affermato che “ uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell’istante, potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, bensì un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto. I provvedimenti inibitori in materia di armi, infatti, possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse accessibili ad un terzo nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto. Il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da emende o da indizi negativi, deve anche assicurare non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali ”.
Anche TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 21marzo 2024, n. 433 ha affermato che “ uno degli elementi che concorrono alla valutazione di affidabilità del soggetto circa il buon uso delle armi è rappresentato dal contesto socio-familiare del richiedente, essendosi affermato, al riguardo, che i provvedimenti inibitori in materia di armi possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno) nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24/09/2019, n.993; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I 9.11.2020, n. 1770)” e che “ stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687) ”.
6. Alla luce di tali coordinate normative e interpretative, il compendio di elementi che emergono dagli atti consente di disattendere i rilievi formulati.
Il ricorrente è stato “controllato dall’anno 2018 all’anno 2023 con soggetti controindicati aventi precedenti e pregiudizi di polizia per reati contro la persona, furto, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere nonché in materia di sostanze stupefacenti” e che lo stesso “risulta segnalato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 essendo stato trovato in possesso in data -OMISSIS- di sostanza stupefacente del tipo hashish”.
Quindi “in molteplici occasioni, peraltro recenti, risulta avere avuto contatti con persone censite nell’elenco dei cosiddetti pregiudicati (nell’accezione di già oggetto di giudizio da parte delle Autorità competenti) perché responsabili di aver commesso, nello specifico, fatti di reato in materia di delitti contro la persona e il patrimonio nonché reati in materia di stupefacenti e, infine, di porto abusivo di armi”.
Il medesimo provvedimento, in particolare, evidenzia che il ricorrente è stato controllato in compagnia di soggetti interessati da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, per reati in materia di armi e stupefacenti, per reati associativi, per ben diciassette volte tra l’inizio del 2018 e l’inizio del 2023; gli atti istruttori circostanziano tali controlli indicando i soggetti controllati e i relativi pregiudizi.
Si tratta di contatti frequenti, ravvicinati, continuativi, ripetuti, contenuti in un ristretto arco temporale, relativi anche a più persone, tutte gravate da precedenti penali o di polizia per gravi reati.
Alla luce del non occasionale rapporto con tali soggetti, non appare verosimile che il ricorrente non fosse a conoscenza dei loro precedenti, considerato che le frequentazioni in questione non sono state negate dallo stesso né ricondotte a ragioni di necessità o casualità.
I controlli compiuti dalle Forze di Polizia e i risultati rappresentati rivelano la non estraneità del ricorrente a un contesto sociale che vede la massiccia presenza anche di soggetti condannati per reati gravi.
A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente è stato segnalato come possessore di stupefacenti.
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, come risulta dagli atti istruttori, lo stesso ricorrente, in occasione del controllo del -OMISSIS-, non solo veniva trovato in possesso di una sigaretta confezionata artigianalmente contenente un mix di tabacco e hashish ma dichiarava di detenerla per farne uso personale.
Tale elemento evidenzia la partecipazione del medesimo ricorrente al già delineato contesto di illegalità.
Si tratta, con tutta evidenza, di elementi che di certo non possono essere considerati indice di buona condotta e che sono di per sé in grado di compromettere la piena affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, posto che gli stessi risultano risalenti a un periodo anteriore di soli due anni rispetto al provvedimento e che non vengono addotte circostanze concrete atte a dimostrare la completa, definitiva e fattiva dissociazione del medesimo ricorrente da un contesto sociale non privo di mende.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL AC, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
EL OS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OS | AL AC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.