Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°3628 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Via Torquato Tasso 14, presso lo studio dell'Avv.to Rosario Dell'Oglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, nella Via Emilia n.88, P.IVA_2 presso lo studio degli Avv.ti Angelo Paletta e Alessandro Paletta, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, opposta
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
20.11.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 9.03.2021 l' Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n.400/2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da tre distinte società fornitrici, la soc CP_2
la e la la somma di € 735.590,76, a
[...] Controparte_3 Controparte_4 titolo di corrispettivi per fornitura materiali (di cui alle fatture in atti), oltre interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002 e spese. A sostegno dell'opposizione ha dedotto: da un lato, la carenza di prova scritta del credito;
dall'altro, l'inesigibilità dei crediti. Indi, ha chiesto la revoca del decreto impugnato, con vittoria di spese.
2. Si è costituita la quale, contestando tutti i motivi di Controparte_1 opposizione, ha chiesto il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza del 24.1.2022, il Tribunale, rilevando il mancato deposito dei contratti di fornitura sottesi al ricorso, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concesso i termini 183, comma sei, c.p.c.
Depositata l'intera documentazione (ad eccezione del contratto di fornitura con la società Alcom Italia s.p.a.), l'opponente ha corrisposto in corso di causa parte della sorte ingiunta. All'esito dell'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
4. Tali, in sintesi, i fatti di lite, va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere – per sopravvenuto venir meno di interesse alla corrispondente pronunzia giurisdizionale (cfr. Cass. n. 2567/2007) – in relazione alla somma di € 679,648,85, pretesa a titolo corrispettivo delle forniture eseguite dalle società cedenti. È pacifico, infatti, che tale importo è stato corrisposto 3
dall'opponente nelle more del giudizio, di tal ché, relativamente a siffatta parte della pretesa, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il debitore provveduto al pagamento successivamente alla notificazione del decreto, con la duplice conseguenza che questo va revocato – dovendosi, l'accertamento in ordine all'esistenza del credito monitorio, effettuarsi con riferimento, non già, alla data di deposito del ricorso o di emissione del decreto ingiuntivo, bensì al momento della pronuncia della sentenza che chiude la fase di opposizione (cfr., tra le altre, Cass.
n. 6514/2007; Cass. 20872/2004) – e che la regolazione delle spese va operata alla luce del criterio della soccombenza virtuale.
Residua un contendere non virtuale, naturalmente, in ordine alla rimanente somma di € 55.941,91, riferibile integralmente alle fatture emesse dalla Soc. 3M
Italia per il periodo 2019/2020, in merito alla quale nessuna eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento è stata sollevata dall'opponente e la cui esigibilità, come sostiene quest'ultimo, era espressamente condizionata al rispetto degli adempimenti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (di cui neppure esistenza e validità sono contestate). Tra questi l'art.29 del Capitolato
Speciale prevedeva espressamente che “…il pagamento delle fatture emesse avverrà cumulativamente ed in maniera posticipata al termine di ogni bimestre previo espletamento della seguente procedura. Trasmissione al competente Ufficio entro il 15° giorno successivo al bimestre di riferimento di un Report controfirmato dalla ditta appaltatrice e dal Direttore Sanitario di ogni Presidio interessato contenente i seguenti dati: A. Numerazione ed importo fatture messe nel bimestre di riferimento (con riferimento alle relative bolle) […]”. Seppur all'epoca del monitorio tali report non erano agli atti, l'opposta ha proceduto al loro deposito con la memoria di cui all'art. 183, comma sei, n. 3 c.p.c. (del 2.5.2022), quindi tardivamente, il che non esenta, tuttavia, l' dal pagare la somma in Pt_1 discussione, posto che la previsione per convenzione di un apposito iter funzionale alla liquidazione delle fatture emesse non vale a paralizzare la pretesa creditoria allorché, introdotto il giudizio, il debitore si limiti a invocarne il 4
rispetto formale senza contestare l'effettuazione delle prestazioni né addurre concreti fatti estintivi o modificativi della domanda avversaria, potendo al più rilevare, la difesa, sotto il profilo della compensazione delle spese di lite. Resta fermo che nessun interesse moratorio (richiesto dalla banca) può essere disposto a carico dell'opponente, non essendole addebitabile alcun ritardo in proposito, risultando solo oggi soddisfatte le condizioni di sussistenza del credito in esame, e non pure all'epoca delle fatture o di emissione del d.i. Con riguardo alla misura, gli interessi sono dovuti al tasso legale, dal giorno della domanda giudiziale
(15.3.2021) fino al soddisfo.
5. Con riferimento agli interessi di mora, ai sensi del D.Lgs n. 231/2002, sulla parte del credito già pagata, e sui quali l'opposta, a seguito del rifiuto della proposta conciliativa di codesto G.I., ha insistito (cfr. decreto del 12.6.2024 e note del 5.11.2024), ribadito che con riguardo alla soc. la pretesa è Controparte_2 infondata per i motivi già sopra spiegati, la richiesta è altresì da rigettare con riferimento al credito proveniente da la quale attrice Controparte_3 CP_1 sostanziale, se, da un lato, ha documentato la prova delle cessioni, non ha dimostrato, dall'altro, l'esistenza dei crediti, contestata dall'opponente (cfr. in proposito Cass. n. 10833.2007), essendosi limitata a produrre le fatture sottese al titolo opposto ma non il relativo contratto;
sicché, quanto alla sorte capitale,
l'opposizione è virtualmente fondata, mentre quanto agli interessi essa è fondata in senso non virtuale.
6. L' va condannato, di contro, al pagamento, in favore della Pt_1 creditrice, degli interessi moratori ex artt. 2 ss. D. Lgs. 231/2002 sul credito correlato alle prestazioni eseguite dalla società non avendo Controparte_4 fornito (nella qualità di convenuta sostanziale) la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (i cui contratti costitutivi risultano prodotti sin dalla costituzione in giudizio dell'opposta), né la prova che il ritardo nel pagamento è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile. Va precisato che la decorrenza di siffatti 5
interessi (dalle singole fatture) segue la disciplina di settore di cui all'art. 4, comma quinto, D.Lgs. n. 231/2002.
7. Quanto alle spese, il sopraggiunto e spontaneo pagamento della quasi totalità della somma ingiunta, nonché il parziale accoglimento della pretesa vantata dall'opposta giustificano appieno l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti limitatamente alla somma di € 679,648,85, oggetto di pagamento occorso in corso di causa, e per l'effetto revoca il D.I. n.400/2021 del 27.1.2021 emesso dal Tribunale di Palermo, condannando parte opponente al pagamento in favore dell'opposta: (i) di €
55.941,91, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, (ii) degli interessi di cui all'art. 4, comma quinto, D.Lgs. n. 231/2002, sulle singole fatture correlate al credito originariamente vantato dalla Controparte_4
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso, in data 21 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi