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Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2023, n. 21120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21120 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BS RI nato il [...] in [...] avverso la ordinanza 29-09-2022 Corte di appello Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 12.06.2014 formulata da BS RI, o, in subordine, di rescissione del giudicato. L'istanza si fondava sul rilievo che il procedimento si era svolto ritenendo l'imputato assente, nonostante fosse stato dichiarato contumace, prima della Penale Sent. Sez. 6 Num. 21120 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/02/2023 introduzione dell'art. 420-bis cod. pen., nonché sul fatto che l'imputato, in ogni caso, non aveva mai saputo nulla della sentenza pronunciata nei suoi confronti, essendo stato assistito da un difensore di ufficio. La Corte di appello ha evidenziato che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, poiché l'imputato era stato inizialmente dichiarato contumace, prima di prima dell'introduzione del regime della assenza, e, per tale ragione, gli era stato notificato l'estratto contumaciale il 9 marzo 2016, data dalla quale era stato calcolato il termine per l'impugnazione. La Corte ha ritenuto che BS fosse pacificamente a conoscenza del procedimento a suo carico avendo nominato il 2 agosto 2011 l'avvocato Carla Mei quale difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso il suo studio, ove era notificato il decreto di citazione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione BS, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. La Difesa, ritenendo che al caso di specie vada applicata la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., stante la dichiarazione di contumacia fatta dal Tribunale, si duole che la Corte territoriale abbia disatteso la giurisprudenza in materia, secondo la quale grava sul giudice l'onere di accertare, oltre l'eventuale effettiva conoscenza del provvedimento anche il diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza. L'odierno ricorrente avrebbe documentalmente provato di aver avuto conoscenza del provvedimento soltanto quando gli veniva notificato l'ordine di esecuzione. Si contesta che la Corte territoriale abbia ritenuto certo che il difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avesse avuto rapporti con l'odierno ricorrente, avendo la stessa asseritamente prodotto documentazione da lui proveniente, mentre, in realtà, si sarebbe limitata a prestare il consenso all'acquisizione di atti e documentazione presenti nel fascicolo del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.La censura difensiva è manifestamente infondata. 2.1.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la conoscenza del procedimento, effettiva e reale e non soltanto presunta per la regolarità del 2 sistema delle notificazioni, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, che non è equiparabile a quella offerta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, perché non contenente le informazioni essenziali per comprendere la prossima celebrazione del processo, il luogo ed il tempo dell'udienza, l'accusa contestata, fermo restando che l'imputato non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Soltanto in questi ultimi casi, il processo può legittimamente celebrarsi in assenza dell'imputato, colpevolmente postosi nelle condizioni di non ricevere le necessarie informazioni e disinteressatosi del suo esito. I medesimi principi sono stati ulteriormente sviluppati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite a proposito della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia la certezza che egli abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Si pretende dunque una conoscenza reale ed effettiva del procedimento, quale condizione imprescindibile per la valida celebrazione del processo senza la partecipazione dell'imputato, potendosi ritenere colpevole l'ignoranza del processo e legittimare il diniego della rescissione del giudicato. La regolarità formale della notificazione, non eseguita nei confronti della persona del destinatario, in linea di principio non consente di escludere che egli ne sia rimasto incolpevolmente all'oscuro per l'assenza di contatti col difensore o per altra causa a lui non imputabile: la questione va risolta sulla base delle acquisizioni probatorie del caso specifico idonee a dimostrare la mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137). 2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha individuato sicuri indici che consentono di escludere che l'odierno ricorrente non avesse avuto conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento. Deve ritenersi che BS fosse pacificamente a conoscenza del decreto di citazione poiché era stato notificato al suo difensore di fiducia, avvocato Carla Mei, presso il quale aveva eletto domicilio, difensore che, dopo avere ricevuto la notifica anche per il suo assistito, ha rinunciato al mandato difensivo il 24 luglio 2013, attestando testualmente nella rinuncia che era stato emesso dal Pubblico ministero decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 23 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale di Bologna. L'imputato, del resto, non ha contestato di non avere ricevuto la notifica del difensore. 2.3. Peraltro, l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo 3 del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata - anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio. Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa. Si richiama sul punto la sentenza Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piuti, Rv. 283019 - 01, in base alla quale, "in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Cons 'ere estensore Il residente l I
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 12.06.2014 formulata da BS RI, o, in subordine, di rescissione del giudicato. L'istanza si fondava sul rilievo che il procedimento si era svolto ritenendo l'imputato assente, nonostante fosse stato dichiarato contumace, prima della Penale Sent. Sez. 6 Num. 21120 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 15/02/2023 introduzione dell'art. 420-bis cod. pen., nonché sul fatto che l'imputato, in ogni caso, non aveva mai saputo nulla della sentenza pronunciata nei suoi confronti, essendo stato assistito da un difensore di ufficio. La Corte di appello ha evidenziato che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, poiché l'imputato era stato inizialmente dichiarato contumace, prima di prima dell'introduzione del regime della assenza, e, per tale ragione, gli era stato notificato l'estratto contumaciale il 9 marzo 2016, data dalla quale era stato calcolato il termine per l'impugnazione. La Corte ha ritenuto che BS fosse pacificamente a conoscenza del procedimento a suo carico avendo nominato il 2 agosto 2011 l'avvocato Carla Mei quale difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso il suo studio, ove era notificato il decreto di citazione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione BS, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. La Difesa, ritenendo che al caso di specie vada applicata la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., stante la dichiarazione di contumacia fatta dal Tribunale, si duole che la Corte territoriale abbia disatteso la giurisprudenza in materia, secondo la quale grava sul giudice l'onere di accertare, oltre l'eventuale effettiva conoscenza del provvedimento anche il diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza. L'odierno ricorrente avrebbe documentalmente provato di aver avuto conoscenza del provvedimento soltanto quando gli veniva notificato l'ordine di esecuzione. Si contesta che la Corte territoriale abbia ritenuto certo che il difensore, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avesse avuto rapporti con l'odierno ricorrente, avendo la stessa asseritamente prodotto documentazione da lui proveniente, mentre, in realtà, si sarebbe limitata a prestare il consenso all'acquisizione di atti e documentazione presenti nel fascicolo del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.La censura difensiva è manifestamente infondata. 2.1.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la conoscenza del procedimento, effettiva e reale e non soltanto presunta per la regolarità del 2 sistema delle notificazioni, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, che non è equiparabile a quella offerta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, perché non contenente le informazioni essenziali per comprendere la prossima celebrazione del processo, il luogo ed il tempo dell'udienza, l'accusa contestata, fermo restando che l'imputato non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). Soltanto in questi ultimi casi, il processo può legittimamente celebrarsi in assenza dell'imputato, colpevolmente postosi nelle condizioni di non ricevere le necessarie informazioni e disinteressatosi del suo esito. I medesimi principi sono stati ulteriormente sviluppati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite a proposito della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia la certezza che egli abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Si pretende dunque una conoscenza reale ed effettiva del procedimento, quale condizione imprescindibile per la valida celebrazione del processo senza la partecipazione dell'imputato, potendosi ritenere colpevole l'ignoranza del processo e legittimare il diniego della rescissione del giudicato. La regolarità formale della notificazione, non eseguita nei confronti della persona del destinatario, in linea di principio non consente di escludere che egli ne sia rimasto incolpevolmente all'oscuro per l'assenza di contatti col difensore o per altra causa a lui non imputabile: la questione va risolta sulla base delle acquisizioni probatorie del caso specifico idonee a dimostrare la mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137). 2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha individuato sicuri indici che consentono di escludere che l'odierno ricorrente non avesse avuto conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento. Deve ritenersi che BS fosse pacificamente a conoscenza del decreto di citazione poiché era stato notificato al suo difensore di fiducia, avvocato Carla Mei, presso il quale aveva eletto domicilio, difensore che, dopo avere ricevuto la notifica anche per il suo assistito, ha rinunciato al mandato difensivo il 24 luglio 2013, attestando testualmente nella rinuncia che era stato emesso dal Pubblico ministero decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 23 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale di Bologna. L'imputato, del resto, non ha contestato di non avere ricevuto la notifica del difensore. 2.3. Peraltro, l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo 3 del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata - anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio. Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa. Si richiama sul punto la sentenza Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piuti, Rv. 283019 - 01, in base alla quale, "in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Cons 'ere estensore Il residente l I