Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 18 luglio 2022
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Rulli e Corrado Zasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di diniego dell'indennizzo ex art. 1, co. 343, della Legge n. 266 del 2005, reso con nota prot. -OMISSIS- del 03.12.2021;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/6/2022:
del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di diniego dell'indennizzo ex art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005 reso con nota prot. -OMISSIS- - 11/04/2022 e comunicato a mezzo pec in pari data.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 26 novembre 2021, il ricorrente, in qualità di vittima di frode finanziaria, inoltrava al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) istanza per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il MEF riscontrava la predetta istanza con nota del 3 dicembre 2021, prot. n. 95185, con cui denegava il richiesto indennizzo, perché “ … le problematiche applicative concernenti la disciplina vigente ostano alla operatività del Fondo in questione. ”.
Pertanto, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente veicolava la domanda caducatoria del prefato diniego, fondata su censure di difetto di motivazione e di violazione del termine di conclusione del procedimento.
Con atto del 2 aprile 2022, il ricorrente diffidava il MEF a riesaminare l’istanza avente ad oggetto la richiesta di liquidazione dell’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 345, della legge n. 266/2005.
Il MEF riscontrava la predetta diffida con nota del 11 aprile 2022, prot. n. 30626, con cui rappresentava l’impossibilità giuridica di procedere alla valutazione della domanda di liquidazione. In particolare, il prefato provvedimento era così di seguito motivato: “ La genericità della disposizione istitutiva del Fondo ha tuttavia portato all'emersione di rilevanti profili critici in sede di adozione del necessario decreto attuativo.
A rilevare, tra l'altro, è la circostanza che, mentre la normativa primaria richiede l'adozione di un decreto ''di natura non regolamentare" per disciplinare le condizioni di accessibilità al Fondo e le procedure per presentare e valutare le istanze (attualmente non normate), è risultata invece evidente la necessità di predisporre un decreto di natura regolamentare, stante proprio l'indeterminatezza della norma istitutiva del Fondo. A mero titolo esemplificativo, si consideri che la norma primaria non fornisce elementi idonei a individuare le nozioni di "risparmiatori" rispetto alle diverse categorie di investitori, e di "frode finanziaria", rendendo inoltre necessario disciplinare, in dettaglio, anche le modalità di prova del "danno ingiusto" e del mancato risarcimento di esso.
Per queste ragioni è in corso di valutazione la possibilità di dare attuazione al Fondo mediante l'adozione di un decreto di natura regolamentare, nonostante il disposto dell'art. l, comma 345-novies della l. n 266/2005. ”.
Il ricorrente impugnava la predetta nota con atto per motivi aggiunti, con cui lamentava:
- la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, per non avere il Ministero fatto precedere il provvedimento di diniego dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento;
- l’illegittimità del diniego perché l’amministrazione avrebbe fatto gravare sul ricorrente un fatto impeditivo nella disponibilità dell’amministrazione;
- la violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, attesa la ritenuta accoglibilità dell’istanza a prescindere da problematiche afferenti alla necessità o meno di adottare regolamenti di esecuzione.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, la difesa erariale ha depositato documentazione e memoria difensiva, con cui ha concluso per la reiezione dei gravami proposti.
3. In sede cautelare, il Tribunale ha respinto la relativa istanza proposta da parte ricorrente per difetto del requisito del periculum in mora .
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
5. In via preliminare, dando seguito all’avviso dato in udienza, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che il provvedimento gravato con detto mezzo è stato sostituito dall’atto impugnato con i motivi aggiunti, che si qualifica come conferma propria del primigenio diniego opposto dall’amministrazione resistente, in quanto assunto all’esito di una rinnovata istruttoria ed esternato con un autonomo apparato motivazionale ( ex multis : Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 30 dicembre 2025, n. 10383; Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 11 marzo 2025, n. 1985).
6. Ciò posto, il ricorso per motivi aggiunti è infondato sulla base delle ragioni che seguono.
6.1 Anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso, che assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
In senso reiettivo, deve anzitutto osservarsi che l’istituto del preavviso di rigetto, recato dall’art. 10 bis della legge n. 241/90, trova applicazione nei casi in cui l’amministrazione rinvenga ragioni sostanziali di reiezione dell’istanza proposta dal privato.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non ha respinto l’istanza proposta dal ricorrente, ma ha concluso con un non liquet determinato dalla ritenuta “ inapplicabilità ” della legge istitutiva del Fondo per la mancata indicazione delle condizioni per accedere al beneficio economico indennitario da essa previsto e per la conseguente necessità di emanazione di un regolamento di attuazione.
In sostanza, trattasi di un provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità/improcedibilità dell’istanza, senza entrare nel merito della stessa, anzi rappresentando le ragioni per cui, al momento di evasione della relativa istanza, non era possibile valutarla.
Pertanto, non si è in presenza di un “ provvedimento negativo ” che avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei “ motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ” ( cfr. art. 10 bis della legge n. 241/90), ma di un provvedimento che oppone ragioni formali alla stessa possibilità di evasione nel merito dell’istanza, che si risolve in un provvedimento di improcedibilità della stessa, come tale ammissibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo cpv, della legge n. 241/90 e che, in quanto tale, non avrebbe dovuto essere preceduto da un preavviso di diniego perché non qualificabile come “ provvedimento negativo ”.
6.2 Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
In detta prospettiva, si osserva che le ragioni rappresentate dall’amministrazione resistente nel provvedimento impugnato sono analitiche, oltre a non presentare finalità soprassessorie.
L’amministrazione ha, infatti, dato puntuale conto della necessità dell’adozione di un atto normativo di natura regolamentare, che integri il contenuto della legge istitutiva del Fondo con la previsione delle stesse condizioni di ammissione dei richiedenti, in difetto delle quali le istanze non possono essere evase.
In altre parole, nel caso di specie, non si tratta di un aggravamento del procedimento con la previsione di incombenti non necessari, in violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/90, ma della motivata necessità di attendere l’emanazione di un regolamento di attuazione della legge istitutiva del Fondo.
A riprova della fondatezza dei rilievi motivazionali rappresentati dall’amministrazione resistente, rileva il Collegio che con d.P.C.M. del 30 luglio 2025 sono state adottate le “ Disposizioni attuative del fondo indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie ”.
L’art. 1 del predetto decreto, rubricato “ Presupposti per l’accesso al fondo ”, prevede i requisiti di cui i richiedenti devono essere in possesso per potere accedere all’indennizzo in parola.
Per tale via, è, dunque, venuta finalmente meno la condizione ostativa all’esame dell’istanza come rappresentata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, con la possibilità per il ricorrente di proporre una nuova richiesta di indennizzo secondo i parametri di cui al citato d.P.C.M.
7. Nei predetti sensi, il ricorso per motivi aggiunti è complessivamente infondato.
8. La peculiarità della vicenda contenziosa in esame costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e rigetta il ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE MA, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
UI RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI RI | BE MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.