Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 39
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irregolare notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la procedura di notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione sia stata regolarmente esperita, superando le eccezioni di parte ricorrente grazie alla prova documentale offerta dai resistenti.

  • Altro
    Adesione alla Definizione Agevolata (Rottamazione-quater)

    L'avvenuto perfezionamento della procedura di rottamazione, con l'impegno al pagamento delle somme rideterminate, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per le cartelle incluse nella definizione agevolata.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi erariali

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando la regolare notifica delle cartelle e la presenza di atti interruttivi della prescrizione. Ha inoltre considerato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dalla normativa emergenziale a causa della pandemia, che ha prorogato il termine ultimo per la notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 39
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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