CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LI ER, EL
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2022 depositato il 13/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN - Via Lombardi 88100 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020080001089031000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010584676000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010584676000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010584676000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110028050278000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029520284000 IRAP 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020130003797157000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010880508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004143386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004143386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio AN
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011677514000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024794352000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019252848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140024349130000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015720228000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007585135000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007585135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007645261000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009951038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13/01/2022, il sig. Ricorrente_1 rappresentato originariamente dall'Avv. Nominativo_1 e successivamente dall'Avv. Difensore_2, impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 03020219000499042/000 e i relativi atti presupposti (cartelle di pagamento), eccependo l'omessa o irregolare notifica degli stessi e la conseguente prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate SS resisteva in giudizio depositando le relazioni di notifica e gli avvisi di ricevimento che attestavano la regolare ricezione delle cartelle sottostanti, respingendo l'eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi posti in essere. Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava documentazione attestante l'avvenuta presentazione, in data
28/06/2023 (prot. W-2023062808118109), di istanza di Definizione Agevolata ex art. 1, commi 231-252, L.
197/2022 (c.d. Rottamazione-quater), accolta dall'AdER con comunicazione del 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità delle notifiche degli atti presupposti Dall'esame del fascicolo documentale prodotto dalle parti resistenti, emerge che la procedura di notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione è stata regolarmente esperita.
Le eccezioni di parte ricorrente circa il difetto di notifica devono, pertanto, ritenersi superate dalla prova documentale offerta dai resistenti, che dimostra la piena conoscenza degli atti nei termini di legge.
2. Sull'adesione alla Definizione Agevolata (Rottamazione-quater)
Dall'esame del documento "Comunicazione delle somme dovute" (rif. AT-03090202301054801180) emesso dall'Agenzia delle Entrate-SS, risulta che i carichi aventi come enti creditori la Camera di Commercio di AN (cartelle n. 03020120011677514000, 03020120024794352000,
03020130019252848000, 03020140024349130000, 03020150015720228000, 03020160007585135000,
03020170007645261000, 03020180009951038000) e la Regione Calabria (cartelle n.
03020140010880508000, 03020160007585135000, 03020180004143386000), oggetto del presente contenzioso sono stati inclusi nel piano di definizione agevolata e che il contribuente ha manifestato la volontà di avvalersi della sanatoria, rinunciando implicitamente o esplicitamente ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti.
L'avvenuto perfezionamento della procedura di rottamazione, con l'impegno al pagamento delle somme rideterminate dall'Agente della SS, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata qualora sia sopravvenuto un atto (nel caso di specie, la definizione agevolata) che soddisfi la pretesa o renda inutile la pronuncia del giudice.
Per tali cartelle si deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
3. Cartelle recanti tributi erariali dell'Agenzia delle Entrate
Relativamente alle restanti cartelle, non incluse nella definizione agevolata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Le cartelle contenenti tributi erariali (cartelle n. 03020080001089031000, 03020110010584676000,
03020110028050278000, 03020110029520284000, 03020130003797157000) sono state regolarmente notificate e non opposte. Per tali cartelle sono stati notificati anche atti interruttivi della prescrizione (ad es.Comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201500000761000 notificata il 6.5.2015).
Relativamente alla contestata prescrizione di tali cartelle, va evidenziato che la normativa emergenziale
(in particolare il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio) ha introdotto una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per gli atti dell'Agenzia delle Entrate SS a causa della pandemia.
Per gli atti in scadenza nel 2020, il termine ultimo per la notifica è stato prorogato al 31/12/2022 e pertanto l'intimazione di pagamento è stata notificata nel pieno rispetto dei termini di legge prorogati
(18.11.2021).
4. Sulle spese di lite
Per quanto riguarda le spese di lite, la natura della definizione agevolata e il tenore delle norme sulla rottamazione comportano la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata;
-rigetta il ricorso per la parte residua relativa alle cartelle regolarmente notificate e non prescritte;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in AN, il 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore (dott. Roberto Garzulli)
Il Presidente (dott. Giuseppe Alcaro)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LI ER, EL
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 574/2022 depositato il 13/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219000499042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN - Via Lombardi 88100 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020080001089031000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010584676000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010584676000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010584676000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110028050278000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029520284000 IRAP 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020130003797157000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010880508000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004143386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180004143386000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio AN
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011677514000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024794352000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019252848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140024349130000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015720228000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007585135000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007585135000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007645261000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180009951038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13/01/2022, il sig. Ricorrente_1 rappresentato originariamente dall'Avv. Nominativo_1 e successivamente dall'Avv. Difensore_2, impugnava l'Intimazione di Pagamento n. 03020219000499042/000 e i relativi atti presupposti (cartelle di pagamento), eccependo l'omessa o irregolare notifica degli stessi e la conseguente prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate SS resisteva in giudizio depositando le relazioni di notifica e gli avvisi di ricevimento che attestavano la regolare ricezione delle cartelle sottostanti, respingendo l'eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi posti in essere. Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava documentazione attestante l'avvenuta presentazione, in data
28/06/2023 (prot. W-2023062808118109), di istanza di Definizione Agevolata ex art. 1, commi 231-252, L.
197/2022 (c.d. Rottamazione-quater), accolta dall'AdER con comunicazione del 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità delle notifiche degli atti presupposti Dall'esame del fascicolo documentale prodotto dalle parti resistenti, emerge che la procedura di notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione è stata regolarmente esperita.
Le eccezioni di parte ricorrente circa il difetto di notifica devono, pertanto, ritenersi superate dalla prova documentale offerta dai resistenti, che dimostra la piena conoscenza degli atti nei termini di legge.
2. Sull'adesione alla Definizione Agevolata (Rottamazione-quater)
Dall'esame del documento "Comunicazione delle somme dovute" (rif. AT-03090202301054801180) emesso dall'Agenzia delle Entrate-SS, risulta che i carichi aventi come enti creditori la Camera di Commercio di AN (cartelle n. 03020120011677514000, 03020120024794352000,
03020130019252848000, 03020140024349130000, 03020150015720228000, 03020160007585135000,
03020170007645261000, 03020180009951038000) e la Regione Calabria (cartelle n.
03020140010880508000, 03020160007585135000, 03020180004143386000), oggetto del presente contenzioso sono stati inclusi nel piano di definizione agevolata e che il contribuente ha manifestato la volontà di avvalersi della sanatoria, rinunciando implicitamente o esplicitamente ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti.
L'avvenuto perfezionamento della procedura di rottamazione, con l'impegno al pagamento delle somme rideterminate dall'Agente della SS, determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata qualora sia sopravvenuto un atto (nel caso di specie, la definizione agevolata) che soddisfi la pretesa o renda inutile la pronuncia del giudice.
Per tali cartelle si deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
3. Cartelle recanti tributi erariali dell'Agenzia delle Entrate
Relativamente alle restanti cartelle, non incluse nella definizione agevolata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Le cartelle contenenti tributi erariali (cartelle n. 03020080001089031000, 03020110010584676000,
03020110028050278000, 03020110029520284000, 03020130003797157000) sono state regolarmente notificate e non opposte. Per tali cartelle sono stati notificati anche atti interruttivi della prescrizione (ad es.Comunicazione preventiva di ipoteca n. 03076201500000761000 notificata il 6.5.2015).
Relativamente alla contestata prescrizione di tali cartelle, va evidenziato che la normativa emergenziale
(in particolare il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio) ha introdotto una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per gli atti dell'Agenzia delle Entrate SS a causa della pandemia.
Per gli atti in scadenza nel 2020, il termine ultimo per la notifica è stato prorogato al 31/12/2022 e pertanto l'intimazione di pagamento è stata notificata nel pieno rispetto dei termini di legge prorogati
(18.11.2021).
4. Sulle spese di lite
Per quanto riguarda le spese di lite, la natura della definizione agevolata e il tenore delle norme sulla rottamazione comportano la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione 3°, definitivamente pronunciando:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata;
-rigetta il ricorso per la parte residua relativa alle cartelle regolarmente notificate e non prescritte;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in AN, il 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore (dott. Roberto Garzulli)
Il Presidente (dott. Giuseppe Alcaro)